CIRCOLARE N. 11- COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGIE E GAS MATURATI NEL 2022
Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022
Scade il 16 marzo 2023 il termine per inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, il cui contenuto e le modalità di presentazione sono state definite con il provvedimento 16 febbraio 2023 n. 44905.
Si ricorda che le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
La medesima disposizione è inoltre prevista in relazione al credito d’imposta per il carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2 comma 5 del DL 144/2022).
La comunicazione, per effetto del DL “Milleproroghe”, è stata prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022 (art. 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, che ha modificato l’art. 7 del DL 115/2022).
Con il provvedimento n. 56785/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi esteso le disposizioni attuative previste dal provv. n. 44905/2023 per la comunicazione anche al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022, approvando il nuovo modello di comunicazione (aggiornato, allo stato attuale, al 3 marzo 2023) e le relative istruzioni.
Quanto alla presentazione, la comunicazione dell’ammontare dei crediti maturati nel 2022 va inviata, entro il termine del 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante l’apposito modello approvato.
Tale modello è composto dal frontespizio, dal quadro A, relativo alla comunicazione dei crediti maturati, e dal quadro B, contenente la comunicazione di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati, e non più, come nella versione originaria del modello, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000.
In particolare, secondo le istruzioni, nel quadro A devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito: il codice identificativo del credito; l’importo della spesa agevolata (“importo di riferimento”); l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nelle stesse istruzioni.
Nel quadro B (“requisiti”) il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a specificare la sussistenza dei requisiti previsti per le tipologie di credito indicate nel quadro A, barrando le relative caselle e apponendo la firma nell’apposito campo in fondo al quadro.
Ai fini della presentazione, occorre utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio.
In linea generale, secondo il provvedimento e le istruzioni, la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
A tal fine, l’utilizzo integrale potrebbe avvenire fino al termine ultimo per la presentazione del modello di comunicazione.
Del resto, l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento ha disposto che, considerando che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17 marzo 2023.
Considerando che i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non dovrà inoltre essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 31 marzo.
Cordiali saluti |
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