CIRCOLARE N. 6 – TREGUA FISCALE

Novità in materia di definizioni fiscali (c.d. Tregua Fiscale)

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure aventi ad oggetto agevolazioni di natura fiscale in termini di sanatorie, di riduzione o stralcio di sanzioni, di ridefinizione delle rateizzazioni, di definizione agevolata di accertamenti non ancora perfezionati o di contenziosi pendenti, di regolarizzazione agevolata di rate saltate e di stralcio automatico dei ruoli di modesto importo.

Di seguito si riepilogano le misure agevolative introdotte e previste dalla c.d. “Tregua Fiscale”.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE PER VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Il ravvedimento operoso speciale permette di sanare violazioni fiscali di soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mediante la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e con la possibilità di rateizzare il n.8 rate.

L’agevolazione è consistente in quanto, come da disposizione ordinaria del ravvedimento operoso in caso di sanatoria di violazioni commesse oltre 90 giorni dal termine, la sanzione è pari a 1/8 del minimo.

Rientrano in tale agevolazione le violazioni “sostanziali” (ovvero che hanno inciso sulla determinazione dell’imposta o sul relativo versamento del tributo) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, che non siano ancora state oggetto di contestazione alla data di versamento di quanto dovuto, con notifica di atti di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di comunicazioni bonarie da controllo formale.

Il pagamento delle somme (o della prima rata) – in termini di imposta, sanzioni ridotte e interessi – e la rimozione della violazione (ad es. mediante la presentazione della dichiarazione integrativa) deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31/3/2023.

Come per il ravvedimento operoso ordinario, per derivazione non essendo stato previsto il contrario, tali versamenti possono essere effettuati in compensazione.

Si precisa che rimangono esclusi dal ravvedimento operoso speciale gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, rilevabili dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (ovvero da avvisi bonari), le violazioni realizzate nell’ambito del quadro RW (ovvero attività finanziarie e patrimoniali estere) e i versamenti derivanti da dichiarazioni omesse.

SANATORIA ERRORI FORMALI

La regolarizzazione delle violazioni formali ha ad oggetto le infrazioni, le irregolarità, l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale – che pertanto non incidono sulla base imponibile o sul versamento del tributo – commesse fino al 31/10/2022, in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta regionale sulle attività produttive.

La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma fissa “una tantum” pari a Euro 200,00, a sanatoria di tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo d’imposta, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31/3/2023 o in 2 rate di pari importo scadenti il 31/3/2023 e il 31/3/2024, e con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione formale entro la data ultima del 31/3/2024 (quest’ultima da non effettuare quanto  non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale).

Riguarda violazioni formali commesse in relazione IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta; possono avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

Con rifermento alla tipologia di errori formali, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.2/E, si tratta di inosservanze a formalità o adempimenti tali da ostacolare l’attività di controllo, quali, a mero titolo esemplificativo:

  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (con imposta regolarmente assolta);
  • violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA (con regolare liquidazione del tributo);
  • violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni inerenti l’inversione contabile (ma con imposta assolta, seppur irregolarmente);
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari.

Da tale regolarizzazione spontanea rimangono escluse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definiti all’1.1.2023, oltre che quelle connesse alla “voluntary disclosure”, al monitoraggio fiscale per l’emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all’estero (quadro RW), a comunicazioni necessarie per perfezionare opzioni o accesso ad agevolazioni fiscali (es. comunicazione all’Enea).

 

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

E’ stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari:

  • emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2019 / 2020 / 2021, aventi termine di pagamento pendente all’1.1.2023, oltre che quelli ricevuti in data successiva all’1.1.2023;
  • relativi a qualsiasi periodo d’imposta, se oggetto di rateizzazione regolare in corso di pagamento all’1.1.2023 (pertanto non decaduta).

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo nella misura del 3% (rispetto al 10% ordinario). Pertanto, le imposte, gli interessi e le somme aggiuntive saranno dovute per intero, mentre le sanzioni saranno ricalcolate in misura ridotta.

Per perfezionare la definizione, il contribuente deve accettare tutti i rilievi ed effettuare il versamento con sanzioni ridotte entro il termine di scadenza dell’avviso per intero o per la prima rata.

La Legge di bilancio 2023 ha esteso a n.20 le rate trimestrali di possibile dilazione, indipendentemente dal valore dell’avviso bonario (ante era previso un massimo di 8 rate, se l’importo dell’avviso bonario non superava Euro 5.000).

Con riferimento ai rateizzi in corso, è quindi possibile sia ricalcolare gli importo delle sanzioni ridotte sull’importo residuo, sia allungare il piano di rateizzo fino a 20 rate trimestrali.

Non è prevista la presentazione di una specifica istanza per aderire, ma occorre effettuare i riconteggi delle somme dovute ed effettuare il relativo pagamento entro la scadenza ordinaria.

 

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La rottamazione dei ruoli (c.d. Rottamazione-quater) riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Sono oggetto di rottamazione i carichi tributari, i contributi previdenziali e assistenziali INPS/INAIL, direttamente riscossi mediante l’Agente della riscossione (escluse le fattispecie in cui è un ente territoriale che riscuote in proprio o mediante soggetti terzi). Per i ruoli emessi delle Casse/Enti previdenziali privati, è invece il singolo Ente che delibera se intende aderire o meno alla rottamazione (allo stato attuale risulta l’adesione di: Cassa Forense/ENPAB/Cassa Ragionieri/ENPAV/INPGI).

La definizione dei ruoli può essere anche parziale, quindi con possibilità di sanare solo alcuni carichi.

La definizione agevolata prevede che non siano dovute (BENEFICI):

  • le sanzioni comprese nei carichi, degli interessi di mora, delle sanzioni e somme aggiuntive (sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale), gli interessi iscritti a ruolo e gli aggi di riscossione;
  • limitatamente alle sanzioni amministrative (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada), gli interessi e gli aggi di riscossione.

Rimango pertanto da corrispondere le somme dovuta a titolo di capitale (imposte/contributi) e le spese di esecuzione della cartella, quali quelle maturare a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella.

Per aderire a tale definizione agevolata è necessaria la presentazione di una specifica domanda di adesione, esclusivamente in via telematica sul sito web dell’AdE Riscossione, entro il termine decadenziale del 30.4.2023.

Entro la data del 30.6.2023 l’Agente della riscossione elaborerà la domanda e comunicherà l’accoglimento, comprensivo delle somme dovute, che saranno da pagare in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 o in un massimo di 18 rate trimestrali, di cui le prime due, per un importo pari al 10% delle somme dovute, il 31/07/2023 e il 30/11/2023 (le successive il 28/2, 31/5, 31/7, 30/11).

Si precisa che per tale agevolazione è in ogni caso esclusa la compensazione.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle oggetto di dilazione, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati acconto sull’importo precedentemente dovuto.

L’agevolazione può essere richiesta anche da soggetti che avevano aderito a precedenti rottamazioni e sono decaduti, oltre che da carichi per i quali è in corso un contezioso con l’Ente, fatta salva la rinuncia al giudizio da esprimere formalmente nella domanda di adesione.

Rimango escluse dalla rottamazione alcune fattispecie quali: dazi e diritti doganali, IVA da riscuotere all’importazione, somme dovute da recupero di Aiuti di Stato, sanzioni derivanti da condanne penali, sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.

 

In ultimo, ma non per rilevanza, si precisa che gli effetti della presentazione della domanda di adesione permettono di:

  • fermare l’avvio di azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche);
  • fermare l’avvio di nuove azioni esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite (se non è ancora avvenuta il primo tentativo di vendita coattivo); quest’ultime verranno poi estinte in caso di regolare pagamento della prima o unica rata;
  • ottenere il DURC (con la sola presentazione della domanda, fatto salvo poi l’annullamento in caso di mancato regolare pagamento);
  • far sbloccare i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, come previsto per ruoli scaduti superiori ad Euro 5.000;
  • con riferimento alle rateizzazioni in corso di carichi ricompresi, sospendere, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute dalla definizione (quindi 31.7.2023), gli obblighi di versamento dei piani rateali.

 

STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati all’Agente delle Riscossione nel periodo compreso dal 1/1/2000 al 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000 Euro alla data del 1.1.2023.

Per l’annullamento non occorre fare nulla, provvede l’Agente della riscossione entro il 31/03/2023 (in corso di proroga al 30.4.2023).

Sono esclusi dallo stralcio automatico i ruoli dovuti per il recupero di Aiuti di Stato, per IVA da riscuotere all’importazione, per sanzioni derivanti da condanne penali.

Con riferimento ai ruoli formati da enti diversi da quelli statali (es. Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e per le somme esecutive.

 

DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

E’ stata prevista una definizione degli atti di accertamento relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quali atti:

  • non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023
  • avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023:

Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche gli accertamenti con adesione pendenti (quindi con adesione non perfezionata all’1.1.2023), gli avvisi di rettifica e di liquidazione, e gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in caso di adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione a 1/3. Il versamento dovrà essere effettuato alle scadenze previste nell’atto impositivo; è possibile effettuare il versamento rateale, nel massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.

 

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENSIOSO

E’ ora possibile regolarizzazione l’omesso o carente versamento di rateizzazione decadute, relative ad accertamenti con adesione, ad acquiescenza, a mediazione e conciliazione giudiziale.

Si precisa che si deve trattare di rate successive alla prima, in quanto il versamento di quest’ultima è sostanziale per il perfezionamento dell’istituto deflativo del contenzioso.

Per aderire occorre che all’1.1.2023 sia scaduto il versamento della rata (o delle rate), ma non deve ancora essere stata notificata la relativa cartella o l’ingiunzione di pagamento.

L’agevolazione consiste nella possibilità di sanare il mancato versamento della rata (o delle rate), effettuando il pagamento integrale della sola imposta, senza sanzioni ed interessi, entro il 31.3.2023 o tramite il versamento rateale, in massimo 20 rate, di cui la prima in scadenza al 31.3.2023

E’ esclusa la possibilità di versare con compensazione.

 

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La definizione delle liti pendenti ha ad oggetto i contenziosi tributari in essere alla data dell’1.1.2023 con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), salvo il diniego espresso dall’ente.

Il contenzioso deve essere avviato all’1.1.2023, ovvero deve essere stato notificato alla controparte il ricorso in primo grado e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Ogni atto impugnato può beneficiare della definizione, non avendo rilievo se impositivo o solo liquidatorio (a differenza delle precedenti definizioni).

Per aderire è necessario presentare una specifica domanda entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento delle somme o della prima rata (rateale solo per importo superiori a Euro 1.000 e massimo in 20 rate trim. di pari importo). E’ escluso il pagamento in compensazione.

La domanda di adesione è da presentare con uno specifico modello ministeriale (ad oggi già disponibile), esclusivamente mediante un’applicazione telematica che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; finché non è operativa, è possibile presentare la domanda, sul modello predisposto, alla PEC della Direzione provinciale che è in giudizio.

La definizione avviene con il pagamento di un importo, rapportato al valore della controversia (ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato), come determinato come seguente:

  • soccombenza dell’Agenzia in 1° grado, si paga il 40% del valore della controversia (quindi imposte e stralcio di sanzioni e interessi);
  • soccombenza dell’Agenzia in 2° grado, si paga il 15% del valore della controversia;
  • se il processo è pendente in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia è rimasta soccombente nei precedenti gradi, si paga il 5% del valore della controversia;
  • soccombenza del contribuente in 1° o 2° grado o in entrambi, occorre pagare il 100% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.

Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all’1.1.2023.

In ultimo, si precisa che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia specifica richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere di tale agevolazione; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10.7.2023.

SALPA CONSULTING sta tenendo monitorati i relativi provvedimenti attuativi e gli ulteriori chiarimenti oggetto di pubblicazione. Resta a Vostra disposizione per verificare se risultino pendenti posizioni che possano rientrare nelle definizioni agevolate e per effettuare i relativi successivi adempimenti; per informazioni potete contattare la dott.ssa Stefania Toni e la dott.ssa Rossana Gallo, tel. 059.360414, email s.toni@salpaconsulting.it, r.gallo@salpaconsulting.com .

Qualora siate interessati, siete pregati di mettervi in contatto con il Professionista di riferimento, al fine di valutare il conferimento dello specifico mandato.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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