CIRCOLARE n.33 – Codice della crisi in vigore 15/07/2022

Speciale : Codice della Crisi

entrata in vigore : 15.07.2022

 

Emersione e intercettazione degli squilibri .

Nuovo’ ruolo di sindaci e collegi sindacali

 

Diagnosi e tempestiva emersione della crisi

Def. di «Crisi» (Art. 2 co. 1 lett. a) CCI): «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»

Def. di «Insolvenza» (Art. 2 co. 1 lett. b) CCI): «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»

Dalla definizione di Crisi del CCI emerge chiaramente la natura dello «squilibrio economico-patrimoniale»

«Squilibrio economico-finanziario […] che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici medi»

In altre parole, lo squilibrio economico-finanziario è l’insufficienza, presente o futura, dei flussi di cassa generati dall’impresa per fronteggiare le proprie obbligazioni.

Affinché si possa dire che la crisi è emersa tempestivamente, occorre che tale situazione di squilibrio sia «reversibile», cioè che vi sia la possibilità di rimettere l’impresa nelle condizioni sufficienti a pagare i propri debiti presenti e futuri.

 

Com’è noto, un’impresa può generare liquidità in tre modi:

  1. Attività caratteristica
  2. Attività di finanziamento
  3. Attività di investimento
Solo la prima fonte di flussi di cassa è sostenibile nel tempo. Questo significa che il risanamento può essere ottenuto, nel breve, anche mediante l’intervento di un socio o di un terzo finanziatore, o dismettendo delle attività non strumentali; ma nel lungo periodo un’impresa può sopravvivere solo se la sua attività caratteristica

genera sufficiente liquidità.

 

Adeguati assetti amministrativi nella tempestiva emersione della crisi

Uno dei principali elementi di novità alla vigilia dell’entrata in vigore del CCI è la sostituzione delle Procedure di Allerta con la Composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021, i cui elementi principali (ruolo dell’esperto, piattaforma telematica, test pratico, sono stati ampiamente discussi nei mesi passati).

La ratio dell’inserimento della Composizione Negoziata della crisi all’interno del Codice è la medesima di quella delle Procedure di Allerta.

La principale differenza risiede nella natura volontaria della procedure, in contrapposizione con la formulazione originale che prevedeva un automatismo, scaturito dagli Indicatori della Crisi, dibattuti negli ultimi anni

 

Misure e assetti funzionali alla tempestiva rilevazione dell’insolvenza (Art. 3 CCI): esplicito riferimento ai contenuti dell’art. 2086 cc, già in vigore.

È obbligatorio adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere prontamente le iniziative necessarie a farvi fronte.

Misure idonee à assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

Funzione delle misure idonee: rilevazione degli squilibri patrimoniali, economici e finanziari, valutare la sostenibilità prospettica del debito (Art. 3 co. 4 CCI elenca alcuni segnali di insostenibilità del debito: ritardi nei pagamenti dei dipendenti, severi ritardi nei pagamenti di fornitori e istituti di credito, etc).

Art. 3, co. 4.

Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma

 

In particolare, gli Adeguati Assetti svolgono la funzione di:

  1. Garantire l’identificazione tempestiva dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla Composizione Negoziata;
  2. Garantire la capacità dell’impresa di produrre le informazioni necessarie al proficuo svolgimento della Composizione Negoziata.

 

 A)   Art. 12 co. 1 CCI – Presupposti di per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla Composizione Negoziata.

      «L’imprenditore […] può chiedere la nomina di un esperto […] quando:

  1. si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e…
  2. risulta ragionevolmente perseguile il risanamento dell’impresa. […]»

 

 B)     Art. 3 co. 3 lett. c) – Informazioni necessarie al proficuo svolgimento della Composizione Negoziata, cioè le informazioni necessarie a:

  1. Utilizzare la lista di controllo particolareggiata (linee guida circa la corretta redazione dei Piani di risanamento)
  2. Effettuare il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento (verifica sostenibilità prospettica del debito a valle delle iniziative di ristrutturazione).

 

A) 25-bis CCI – «Misure premiali»

  1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
  2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di accesso al percorso di CNC.
  3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di accesso al percorso di CNC e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi di:
  • predisposizione di un piano di risanamento;
  • domanda di concordato semplificato;
  • accesso ad una procedura di one straordinaria per le grandi imprese in crisi;
  • omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
  1. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto con uno o più creditori e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi

 

Ruolo di sindaci e collegi sindacali nella tempestiva emersione della crisi

  • Rimodulazione del ruolo degli organi di controllo dalle Procedure di allerta alla Composizione negoziata della crisi.
  • Medesima ratio di responsabilizzazione di sindaci, revisori e collegi sindacali nella tempestiva emersione della
  • 25-octies CCI:
  1. Obbligo di segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’Esperto;
  2. Obbligo di vigilare sull’andamento delle trattative un volta che l’impresa ha ottenuto la nomina dell’Esperto.

 

Art. 25-octies

«Segnalazione dell’organo di controllo»

  1. L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice
  2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice

 

 

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