CIRCOLARE n.30 – Codice della Crisi di impresa in vigore 15/7/2022
Codice della crisi: in vigore dal prossimo 15 luglio 2022
1 premessa
Sebbene il codice della crisi risalga a più di due anni fa, il prossimo 15 luglio 2022 entrerà in vigore a seguito del continuo differimento operato da tre provvedimenti: -il decreto legislativo 14/2019, – il decreto legislativo “correttivo” 147/2020 e – il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2019/1023.
In verità alcune disposizioni del codice sono già in vigore (cfr: disposizioni che impongono in capo all’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi).
Inoltre è utile precisare che il codice della crisi ha inglobato alcune disposizioni del d.l. 118/2021, che ha introdotto la cd “composizione negoziata della crisi d’impresa”, apportandovi ulteriori revisioni al testo del codice della crisi.
2 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi alla “legge fallimentare” (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (legge n. 3/2012).
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice che, come detto, entrerà in vigore (salvi ulteriori rinvii) il 15 luglio 2022, c’è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa. Viene, così, eliminato ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’ – sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente.
Si tratta di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile. In quest’ottica viene introdotto un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.
In tale rinnovato contesto tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo-contabile, grazie al quale sarà possibile intercettare in anticipo la crisi. In altri termini tutte le imprese dovranno disporre di strumenti per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan. Questo dovrebbe consentire all’impresa di intervenire per tempo e, nell’ipotesi più promettente, scongiurare la crisi. Si capisce bene come questo sistema deve basarsi su di un sistema contabile e di controllo di gestione opportunamente sviluppato ed evoluto.
3 Il sistema di allerta
Il “sistema di allerta” costituisce l’aspetto centrale della riforma della crisi d’impresa. Un sistema di segnalazione tempestiva volto a intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce. In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il nuovo Codice della crisi, l’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Le imprese, quindi, dovranno trasformare questa criticità in un’occasione per dotarsi di strumenti e strategie mirate alla gestione dei flussi di cassa e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio. In altri termini la funzione amministrazione e controllo diviene a tutti gli effetti strategica e, per questo motivo, la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta con gli investimenti necessari.
4 I segnali che richiedono interventi
Il terzo comma dell’art. 3 del Ccii stabilisce i parametri di riferimento in base ai quali scattano i segnali d’allarme. il Governo lo scorso 17 marzo ha approvato uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese nonché la codifica di tali segnali per prevenire la crisi d’azienda (articolo 13 del dlgs), aggiornati con cadenza triennale. In particolare, al verificarsi dei segnali d’allerta, bisognerà avviare il monitoraggio della situazione e prevenire una crisi d’impresa e attuare contro-misure:
- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
- indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa,
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Il comma 4 dell’articolo 3 del Codice prevede che costituiscano ulteriori segnali di allerta:
- debiti per retribuzioni scaduti da 30 trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni e di importo superiore ai debiti non scaduti;
- esposizioni bancarie e finanziarie scadute da 60 giorni, o superiori (da 60 giorni) al limite degli affidamenti se superiori al 5% del totale delle esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie di cui all’articolo 25-novies, comma 1 del Ccii.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica dal 15.07.2022 (salvi ulteriori rinvii).
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. |
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