CIRCOLARE n. 28 Lotta all’evasione – 2 novità
Lotta all’evasione, due novità: POS obbligatorio e fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022
Come già evidenziato nella ns. circolare n. 23 del 6/5/2022 dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario e quelli nel regime dei minimi che nell’anno precedente hanno percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.
L’obbligo entra in vigore per i contribuenti che:
- rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
A partire dal 01 gennaio 2024 l’obbligo entrerà a regime per tutti, indipendentemente dall’importo di ricavi e compensi.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
– il portale “Fatture e Corrispettivi”;
– la app “FatturAE”.
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Fattura elettronica per i forfettari, termine di emissione più lungo per il terzo trimestre 2022
Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.
Nello specifico, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.
Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui ci si avvalga di altri strumenti (portali a pagamento), si consiglia di verificare con il proprio fornitore che il contratto sottoscritto comprenda anche il servizio di conservazione sostitutiva.
È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.
Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.
Non dovrai più stampare e archiviare le fatture nei faldoni e annullerai il rischio di perderle o danneggiarle.
Novità Esterometro (cessioni e acquisti di beni e servizi da e verso soggetti non residenti)
Le novità impattano anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero in quanto i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica.
Finora i contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi, esonerati dalla fatturazione elettronica, non erano quindi tenuti neppure alle comunicazioni relative alle operazioni con l’estero.
In ragione delle novità introdotte, dal 01 luglio, anche tali soggetti, se hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’ano precedente, saranno interessati anche dagli obblighi ai fini “esterometro”.
In particolare:
- operazioni attive verso l’estero: dovrà emessa fattura elettronica con la quale si ritengono adempiuti anche gli obblighi legati all’esterometro.
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.
- operazioni passive ricevute dall’estero: per le fatture passive estere (che sono in formato cartaceo), il cliente italiano, anche se forfettario, dovrà generare un documento elettronico come segue:
– TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
– TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
– TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.
L’invio al Sistema di Interscambio dei relativi documenti deve avvenire:
- per le fatture emesse entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione;
- per le fatture di acquisto dall’estero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, a seconda della tipologia di acquisto effettuato.
Cosa può offrire lo Studio
Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:
1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Dott. Corradini Riccardo;
2- fornire, per il periodo 1/7/22 – 31/12/22, il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.
Marca da bollo
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
- 31 maggio 2022 per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre 2022 per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre 2022 per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio 2023 per il quarto trimestre – codice tributo 2524
Inoltre, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro (importo in fase di aggiornamento), il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Settore sanitario
Si ricorda inoltre che per le prestazioni riconducibili al settore sanitario vige il divieto di emissione della fattura elettronica attualmente previsto fino al 31 dicembre 2022, fermo restando la disciplina del sistema tessera sanitaria.
Sanzioni
Nella prima fase di applicazione del nuovo obbligo è previsto un regime transitorio di favore in caso di ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche rispetto ai termini ordinariamente previsti.
In particolare, è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Decorso tale periodo, in caso di mancato rispetto dei termini di legge, le sanzioni verranno applicate nella misura piena.
In particolare, per la tardiva emissione della fattura per operazioni non imponibili o non soggette ad Iva, è prevista la sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.
Pagamenti con POS
Oltre all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica per i forfettari si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Più che una novità si tratta di un’anticipazione. L’obbligatorietà e il sistema sanzionatorio dovevano scattare dal gennaio 2023, ma il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ha fatto anticipare il via a prossimo 30 giugno 2022.
L’obbligo del POS è in vigore dal 2014 con un decreto del 2012 del Governo Monti, ma fino ad oggi mancava l’applicazione delle sanzioni più volte rimandata.
La sanzione quindi per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell’operazione rifiutata.
Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:
- commercianti
- artigiani
- attività di ristorazione
- professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
- attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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