CIRCOLARE n. 15 – Bonus pubblicità 2022
Bonus pubblicità 2022
Gentile Cliente,
desideriamo segnalarLe con la presente la possibilità di accedere al Bonus pubblicità anche per l’anno 2022.
Il credito d’imposta derivante dagli investimenti pubblicitari (cd. Bonus pubblicità o tax credit pubblicità) è stato introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017, che ha subito ormai numerose modifiche da vari provvedimenti legislativi.
Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
L’art. 57-bis comma 1-quater del DL 50/2017 attualmente in vigore prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, per gli anni 2021 e 2022 è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione presente in versioni precedenti della norma.
L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto però che, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica; e pertanto la misura del credito d’imposta potrebbe assestarsi anche ben al di sotto della percentuale teorica del 50%.
Al pari delle precedenti annualità, è necessario presentare una domanda per la prenotazione del credito d’imposta: dal 1° al 31 marzo 2022 sarà possibile presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti pubblicitari che si prevede di realizzare nell’anno agevolato (quindi sia quelli effettuati alla data di presentazione della domanda, sia quelli da effettuare entro il 2022), utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà successivamente sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2023, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva, che attesta che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati.
Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante, che sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione,
L’agevolazione rimane soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis.
Lo Studio resta a disposizione per fornire consulenza e assistenza nella valutazione di convenienza alla presentazione dell’istanza e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 31 marzo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 31 marzo.
Cordiali saluti |
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