CIRCOLARE n. 9 – Stampa libri sociali per l’anno 2020
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2020, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
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Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.
Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 28 febbraio 2022.
La stampa “cartacea” dei registri contabili
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 28 febbraio 2022.
Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso doveva risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021.
In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
Modalità di numerazione | ||||||
Libro/registro meccanografico | Tipo di numerazione | Esempio
Registrazioni periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 |
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Libro giornale | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Libro inventari | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Registri fiscali
(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.) |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” |
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Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti | |||
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Registri fiscali | No | Non dovuta | ||||
Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta | L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 |
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche | In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23 |
Osserva
La data del 28.2.2022, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2020 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2021 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2021, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare determina un termine diverso per l’adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.
Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).
Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2021, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.
Ravvedimento Operoso
I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
– entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo – ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
– entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.
Conservazione digitale dei registri contabili
L’obbligo di stampa delle scritture contabili non interessa i soggetti che adottano facoltativamente la “conservazione digitale“: il contribuente potrà in pratica scegliere autonomamente se procedere alla stampa ovvero alla conservazione digitale a norma.
Tuttavia, come si vedrà in seguito, la decisione (stampa/conservazione digitale) dovrà essere presa in anticipo rispetto al termine ultimo di conservazione, in quanto nell’ipotesi di conservazione digitale (ad esempio nel caso del libro giornale) l’imposta di bollo dovrà essere corrisposta con modalità differenti ed entro termini anticipati.
Le modalità e i termini di conservazione in forma elettronica dei registri contabili seguono le regole previste anche per le fatture elettroniche e sono quindi contenute nel D.M. 17.6.2014.
Quindi, la conservazione dei registri contabili va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la conservazione digitale dei registri contabili relativi al 2020 va effettuata al più tardi entro il 28.2.2022.
In caso di accesso/ispezione/verifica, sia i documenti informatici sia i documenti analogici conservati su supporto informatico devono essere resi leggibili e, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”
Nel caso in cui i registri siano conservati in modo digitale risulta applicabile quanto disposto dall’art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale
“l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”. |
In merito l’Agenzia, nella Risposta n. 346/2021, specifica che costituiscono “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali l’imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
L’imposta di bollo:
- è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Per registrazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 161/2007, si intende “ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”;
- va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l’anno”, inteso ai sensi della Risoluzione n. 43/2015 quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2020 l’imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2021 (si noti che tali registri dovranno essere conservati entro il 28.02.2022);
- va versata in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l’anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2021” per i registri riferiti a tale anno).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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