CIRCOLARE n. 5 – Novità Dichiarazioni di intento 2022
Dichiarazioni d’intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.
L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:
l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Allo stesso modo, viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
L’avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
La fattura elettronica, fino al 31/12/21, doveva riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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