CIRCOLARE n. 3 – Richiesta dati IVA 2022
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2022 (periodo d’imposta 2021)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2021. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2022 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2021 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2022.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2022
La dichiarazione IVA 2022 è stata aggiornata per accogliere alcune novità normative quali:
– le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato,
– le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
– le nuove regole per l’applicazione dell’IVA nell’e-commerce.
Quadro VE e VF con nuova percentuale di compensazione
Per dare seguito all’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli previsto dal D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%.
Sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5% e, pertanto, i righi della sezione sono stati rinumerati.
Allo stesso modo, in ragione del D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5%, con conseguente rinumerazione dei righi della sezione.
Quadro VF con operazioni esenti per beni anti-Covid
Specularmente all’introduzione delle norme sul contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, diverse sono le novità introdotte nella dichiarazione IVA 2022.
La sezione 3-A rigo VF34, campo 7 è stata ridenominata “Operazioni esenti art. 19, c. 3 lett.a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione di operazioni esenti equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
Tra le novità, quest’anno il campo 9 sezione 3-A rigo VF34, è denominato “Operazioni esenti legge 178/2020” in modo tale da tener conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’art. 1, commi 452 e 453 della legge di Bilancio 2021.
La legge di Bilancio 2021 ha apportato le seguenti modifiche:
– il comma 452 prevede che, in deroga all’art. 124, comma 1, del decreto Rilancio, le cessioni di “strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile ”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2022;
– il comma 453 prevede che, in deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le cessioni dei “vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Tali disposizioni recepiscono la direttiva UE n. 2020/2020 che, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla direttiva n. 2006/112/CE, prevedendo, in materia di IVA, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. La direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione IVA con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
E-commerce nel quadro VO
Nella sezione 1, i righi VO10 E VO11 sono stati ridenominati “vendite a distanza intracomunitarie di beni – Art. 41, primo comma lett. b) del n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993 dal D.Lgs. n. 83/2021, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponili.
Inoltre, è stato previsto un nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2022 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2022 per l’anno 2021.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 17 gennaio);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2022 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2021 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2020 (risultante dal modello Redditi 2021), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2022.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2020 (inserito nella dichiarazione Iva 2021), bensì quello dell’anno 2021 (risultante dal modello Iva 2022) o quello dei primi tre trimestri del 2021.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2022, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2021, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2021 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 3 – RICHIESTA DIATI IVA 2022