CIRCOLARE n. 23 – Super ACE 2021
D.L. SOSTEGNI-BIS: LA “SUPER ACE” 2021
Come abbiamo segnalato nella nostra precedente circolare 18/2021, con l’articolo 19, D.L. 73/2021 (cosiddetto D.L. “Sostegni-bis”) viene potenziata l’Ace, istituto con il quale si intende premiare le società che incrementano la propria capitalizzazione.
L’aiuto alla crescita economica (Ace) è un’agevolazione fiscale per le imprese disciplinata, da ultimo, dalla L. 160/2019 (si tratta di un provvedimento oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni), che consiste nella detassazione di una parte del reddito imponibile proporzionale, secondo una data misura, agli incrementi del patrimonio netto.
In sintesi, il calcolo dell’importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative intervenute sul capitale proprio; tale calcolo si effettua tenendo conto, in particolare:
- dei componenti che hanno inciso positivamente (tipicamente gli apporti in denaro e gli utili accantonati) e
- di quelli che hanno inciso negativamente (riduzioni di patrimonio attuate mediante attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende); non rilevano le perdite di esercizio.
Come regola generale:
- il risultato si confronta con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’Ace;
- l’importo deducibile si individua moltiplicando la base di riferimento per un’aliquota percentuale, fissata, dal 2020, all’1,3%.
La nuova disposizione contenuta del decreto sostegni-bis introduce un regime transitorio straordinario della disciplina per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
La norma stabilisce in particolare che, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3%). Viene altresì stabilito che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Potenziamento Ace 2021
I commi da 2 a 8 del citato articolo 19, pertanto, vanno a potenziare la disciplina dell’Ace prevedendo queste nuove caratteristiche:
- rendimento nozionale calcolato mediante applicazione di un coefficiente più elevato (15% rispetto a quello ordinario pari al 1,3%);
- rilevanza per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, conteggiati a partire dal primo giorno del periodo d’imposta;
- rilevanza della variazione in aumento del capitale proprio per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Esempio | |
Viene effettuato un apporto di capitale in Alfa Srl nel corso del 2021 pari a 100.000 euro.
A fronte di tale apporto Alfa Srl avrà diritto a fruire di una variazione diminutiva (ossia un minor imponibile) in relazione al periodo d’imposta 2021 pari a 15.000 euro, anziché 1.300 euro. Considerando l’aliquota Ires del 24%, il risparmio d’imposta risulta quindi pari a 3.600 euro invece di 312 euro. |
La disciplina della Super Ace 2021, prevede un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione, stabilendo che, laddove tale “periodo minimo di permanenza” non risulti rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente.
In altre parole, il “periodo minimo di permanenza” dura fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Conversione in credito d’imposta
Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere:
- utilizzato in compensazione in F24 senza limiti d’importo; oppure
- richiesto a rimborso; o ceduto a terzi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi dal giorno successivo a quello:
- dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 17 settembre scorso, il provvedimento prot. N. 238235/2021 con cui sono definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della Comunicazione predetta. Il provvedimento, il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono attualmente reperibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-17-settembre-2021
In sintesi:
- la Comunicazione deve essere predisposta ed inviata solo dai soggetti che intendono convertire il beneficio della c.d. “Super ACE” in credito d’imposta. Nessuna comunicazione è richiesta ai soggetti che intendono fruire del beneficio nella propria dichiarazione dei redditi;
- la Comunicazione può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- la Comunicazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati;
- a seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con indicazione delle relative motivazioni;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accettazione ovvero il diniego del credito d’imposta;
- ATTENZIONE: il credito d’imposta può essere effettivamente utilizzato in compensazione oppure ceduto solo dopo aver ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione avente ad oggetto la sua accettazione.
In conclusione, con la pubblicazione del menzionato provvedimento, l’agevolazione è operativa ed il credito d’imposta sarà effettivamente utilizzabile dal mese di dicembre 2021 (ipotizzando la trasmissione della Comunicazione il 20 novembre 2021 e la successiva comunicazione di accettazione del credito d’imposta, nei 30 giorni successivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito d’imposta si calcola applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Esempio | |
Viene effettuato un apporto di capitale in Alfa Srl nel corso del 2021 pari a 100.000 euro.
A fronte di tale apporto Alfa Srl decide di fruire del credito d’imposta. Il credito d’imposta sarà pari ad euro 100.000 * 15% * 24% = 3.600 euro |
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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