CIRCOLARE n. 14 – Decreto sostegni nuove misure a sostegno
OGGETTO: DL Sostegno: sostegno alle imprese e all’economia
(Sintesi delle principali novità)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni.
Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore di imprese e lavoratori autonomi, rinviando a successivi approfondimenti l’esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.
Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.
Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori 400.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d’imposta.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Non possono accedere al contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
La presentazione dell’istanza va effettuata dal 30/3/21 al 28/5/21 in via esclusivamente telematica, direttamente o tramite soggetti intermediari. Nell’istanza è prevista un’apposita sezione in cui il contribuente deve scegliere se ottenere il contributo con accredito sul conto corrente ovvero come credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Proroga divieto di licenziamento.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di integrazione ordinaria per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
È previsto il divieto di licenziamento fino al 30.06.2021, ed in particolare, per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19, è previsto un ulteriore divieto alla data del 01.07.2021 e per l’intero periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19
- Nuova indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Ai soggetti già beneficiari di tali indennità è riconosciuta la medesima indennità pari ad € 2.400,00.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una indennità di € 2.400.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 01.01.2019 data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto
È riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400 ai lavoratori, dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nei seguenti casi:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali (medesime condizioni di cui alle indennità precedenti. 30 giornate lavorate e cessazione del rapporto involontaria nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto);
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie che nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi devono risultare iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione Separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- Titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ad € 75.000 e non titolari di pensione è riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400.
È erogata dalla società Sport e Salute SPA, un’indennità complessiva:
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure superiore ai 10.000 € annui, pari ad € 3.600;
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure compresa tra € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 2.400;
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure inferiore ad € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 1.200;
Le indennità non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito.
PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITA’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
Con riferimento alle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento come segue:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018, ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.
ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE
E’ previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi:
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo1.
Viene demandato ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti.
Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF sono sospesi:
- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d’affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto al 2019.
L’Agenzia delle entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
REGIME AIUTI DI STATO-TEMPORARY FRAMEWORK
In linea con l’ultimo emendamento della Commissione Europea al Temporary
Framework, sono state prorogate le misure di aiuto fino al 31.12.2021e innalzate le soglie di concessione degli aiuti:
- nel caso di aiuti di importo limitato (Sez 3.1 Temporary Framework) si prevede una soglia di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro), 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).
- nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.
Le modifiche normative al regime quadro consentono alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce, per lo studio, in un aggravio di lavoro per verificare e confrontare i fatturati di periodo, il conteggio dei calcoli medi mensili, la compilazione e l’inoltro telematico della richiesta, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto all’anno precedente e così quantificate:
- Euro 60,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro da 150,00 a 400,00 euro per competenze professionali a seconda della complessità e del valore della pratica.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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