CIRCOLARE n. 51 – Sistema Tessera Sanitaria – Novità 2021

Sistema Tessera Sanitaria 2021: nuove scadenze e altre novità

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020, in merito alla possibilità di godere della detrazione Irpef del 19% relativamente alle spese sanitarie e veterinarie, ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dei dati e, soprattutto, sulle scadenze.

Il nuovo decreto conferma quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 ma prevede anche alcune importanti novità che entreranno in vigore da Gennaio 2021 e che è bene conoscere, per non farsi cogliere impreparati.

Ricordiamo brevemente che, come già specificato nel nostro precedente approfondimento, sono utili al fine della detrazione Irpef le prestazioni saldate esclusivamente con metodi di pagamento sicuri e tracciati, ovvero bancomat, carta di credito, assegno, bonifico e applicazioni mobile come PayPal. Al contrario, l’obbligo di tracciabilità non riguarda:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • le prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

È utile sottolineare, inoltre, che la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve agli obblighi che vengono ricordati dallo stesso Decreto, ovvero: “alla dichiarazione dei redditi precompilata, … alla trasmissione dei dati delle fatture e … alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri” (Art. 8).

 

Le nuove scadenze e le modalità di trasmissione dei dati

Confermata sostanzialmente l’impostazione in vigore, il Decreto prevede nuove scadenze, ora su base mensile, le quali vanno a modificare la disciplina antecedente che fissava al 31 Gennaio dell’anno successivo il termine ultimo per l’invio del rendiconto delle prestazioni sanitarie.

Il co. 1 dell’art. 7 del Decreto ora in Gazzetta Ufficiale riporta infatti quanto segue:

La trasmissione dei dati di cui all’art 2 del presente decreto è effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”.

Quindi, la scadenza annuale permane solamente per le spese sostenute nel 2020 mentre, per tutte quelle effettuate dal primo Gennaio 2021, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dovrà avvenire su base mensile.

Per quanto concerne, infine, la trasmissione dei dati di spesa, questi possono essere trasmessi attraverso tre canali:

  • inserendo ogni singola spesa attraverso l’applicazione Web appositamente messa a disposizione da SOGEI per il Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it);
  • inserendo ogni singola spesa con il Web service;
  • inviando direttamente un file in formato .xml con tutte le spese, sempre attraverso il Web service.

I nuovi obblighi documentali

Per una maggiore precisione, inoltre, il Decreto prevede ulteriori prove da dover allegare al momento dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’art. 2, in particolare, disciplina tre requisiti inediti per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021:

  • tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  • indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito”.

 

Divieto di fattura elettronica

Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche così come disposto, per il 2019, dall’articolo 10-bis del decreto-legge 119 del 2018 e per il 2020 dall’articolo 15 del decreto 124 del 2019. Il divieto riguarda tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il divieto di emettere e-fatture riguarda anche, in base all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

 

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