CIRCOLARE n. 48 – Sospensione versamenti mese di dicembre decreto ristori quater

 

Loro sedi

 

Il D.L. 30 novembre, n. 157, denominato Decreto Ristori quater, in vigore dal 30/11/2020, all’art. 2, prevede la sospensione dei versamenti relativi all’Iva (sia per la scadenza del 16/12 che per l’acconto IVA in scadenza il 28/12/20), alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute – in qualità di sostituti d’imposta – ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • che abbiano iniziato l’attività successivamente al 30 novembre 2019;
  • che esercitino attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • che esercitino servizi di ristorazione e che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o nelle “zone arancioni”, individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
  • che rientrino nell’elenco di cui all’allegato 2 del Decreto-Legge “Ristori-bis”, che per comodità di consultazione si allega anche alla presente nota;
  • che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator e abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” individuate come tali alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

 

Qualora siate interessati a verificare la sussistenza dei parametri previsti per poter godere della sospensione dei versamenti per la prossima scadenza del 16/12/2020 o per l’acconto Iva in scadenza il giorno 28 dicembre, Vi invitiamo a contattarci entro il giorno 10 dicembre p.v.al fine di poter effettuare i necessari controlli.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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