CIRCOLARE n. 39 – Credito d’imposta per sanificazione, ambienti di lavoro e bonus pubblicità 2020
Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e bonus pubblicità 2020 – Disposizioni attuative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
1 PREMESSA
Nel corso del mese di luglio, sono stati pubblicati, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
il provvedimento, i modelli e le istruzioni per usufruire dei due crediti di imposta introdotti dagli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) , rispettivamente:
- un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti.
2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione spetta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei) ;
**(vedi elenco codici ATECO in calce alla circolare)
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
2.2 AMBITO OGGETTIVO
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
2.3 AMBITO TEMPORALE
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo
pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
2.4 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020,
per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
2.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20.7.2020 al 30.11.2021;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della
comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).
2.6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento
delle spese, può essere:
- utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve
essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- in ogni caso, a decorrere dall’1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
2.7 RILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
2.8 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
3.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo).
3.2 AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l’altro chiarito che:
- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto
l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,
l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
3.3 AMBITO TEMPORALE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
3.4 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
3.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE
N:B. Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
3.6 AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.
3.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
3.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:
- rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
- rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate non si è fermata neppure nel periodo clou dell’estate, ed il 20 agosto è stata pubblicata la corposa circolare n. 25/E, contenente una serie di importanti precisazioni sulle agevolazioni introdotte dal decreto Rilancio.
Per quel che concerne il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro, le novità sono due:
- gli operatori professionisti della sanificazione (o le imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovranno predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19, o ulteriori protocolli anche a carattere territoriale;
- l’ordinaria attività di pulizia dei condizionatori non rientra tra quelle di sanificazione. Sono invece ammissibili al credito d’imposta le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricilcolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Due chiarimenti specifici e pubblicati in extremis, che bisognerà però tenere bene a mente nella fase di compilazione della domanda per l’accesso al bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
4 CREDITO D’IMPOSTA PER BONUS PUBBLICITA’ 2020: REQUISITI, SCADENZA E DOMANDE
Dal 1° settembre si apre la finestra temporale per l’invio della nuova comunicazione degli investimenti pubblicitari, dopo le novità introdotte dal decreto Rilancio
Il decreto Rilancio ha apportato importanti modifiche alla normativa del bonus pubblicità, allargando le maglie dei requisiti.
Il modulo per effettuare la domanda è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 agosto, insieme alle istruzioni per la compilazione.
I fondi a disposizione, però, non sono molti: solo 40 milioni di euro per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 20 milioni di euro per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Vediamo quindi quali sono le ultime novità sul bonus pubblicità, quali sono i requisiti e le scadenze da rispettare per vedere andare a buon fine la propria domanda.
Bonus pubblicità 2020: novità sui requisiti dei beneficiari e scadenza
Il bonus pubblicità è un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali istituito nel 2018 per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali su:
- stampa quotidiana e periodica cartacea e online;
- emittenti televisive locali;
- emittenti radiofoniche locali.
Nel 2020 c’è un’importante novità introdotta dal decreto Rilancio: viene meno il requisito dell’aumento dell’1% degli investimenti pubblicitari realizzati tra quest’anno e il 2019 sugli stessi mezzi d’informazione.
Ma le novità introdotte dal decreto-legge del 19 maggio riguardano anche l’entità del credito d’imposta, che è pari al 50% del valore totale degli investimenti effettuati nel 2020 (sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”).
Inoltre, il bonus potrà essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Bonus pubblicità 2020: modulo e istruzioni per fare domanda
L’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta è dal 1° settembre, con scadenza al 30 settembre 2020.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- la suddetta comunicazione, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti necessari.
Il credito d’imposta riconosciuto -stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.
Il primo passo, dunque, è l’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, da effettuare durante e non oltre il mese di settembre 2020.
La dichiarazione sostitutiva, invece, va inviata dal 1° al 31 gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate specifica che le comunicazioni presentate nel marzo 2020 restano valide.
Bonus pubblicità 2020, i documenti da conservare
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria chiarisce che al momento della domanda (tantomeno all’invio della dichiarazione sostitutiva) non deve essere allegato nessun documento.
Il richiedente, ovvero il soggetto beneficiario, deve conservare i seguenti documenti, da mostrare all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli:
- fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari);
- attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute.
Se invece la comunicazione telematica è stata trasmessa da un intermediario abilitato, i documenti da conservare sono:
- copia della comunicazione per l’accesso;
- copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente;
- copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
Lo studio, quale intermediario abilitato è a disposizione per il servizio di invio telematico del modulo di comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di protezione, scadente il 7 Settembre p.v., che alleghiamo e che se interessati preghiamo volerci consegnare compilato entro il 4 Settembre 2020 nonché per l’invio del modulo Bonus pubblicità 2020, che alleghiamo e che se interessati preghiamo consegnarci, compilato ai campi 2 e 6,entro il 20 settembre 2020
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
ALL 1 – .-Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di protezione
ALL. 2 – Modello di comunicazione per credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
**Elenco Codici ATECO 2007 dei soggetti beneficiari di cui al punto 2.1
Cod.
Ateco Denominazione
551000 Alberghi
552010 villaggi turistici
552020 ostelli della gioventù
552030 rifugi di montagna
552040 colonie marine e montane
552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 gestione di vagoni letto
559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 ristorazione con somministrazione
561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 gelaterie e pasticcerie
561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 ristorazione ambulante
561050 ristorazione su treni e navi
562100 catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 catering continuativo su base contrattuale
563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 attività di proiezione cinematografica
791100 attività delle agenzie di viaggio
791200 attività dei tour operator
799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000 organizzazione di convegni e fiere
900101 attività nel campo della recitazione
900109 altre rappresentazioni artistiche
900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 attività nel campo della regia
900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 attività di biblioteche ed archivi
910200 attività di musei
910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 parchi di divertimento e parchi tematici
932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 stabilimenti termali
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 39 – CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, AMBIENTE DI LAVORO E BONUS PUBBLICITA’ 2020
LINK ALLEGATO 1 ARTICOLO: ALLEGATO 1 CIRCOLARE 39
LINK ALLEGATO 2 ARTICOLO: ALLEGATO 2 CIRCOLARE 39