CIRCOLARE n. 35 -Differiti i termini di pagamento delle imposte

Differiti i termini per il versamento delle imposte

Pubblicato ieri, 29 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, il D.P.C.M. 27.06.2020 che sposta dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. Come noto, è di conseguenza possibile versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti:

  • soggetti che applicano gli Isa,
  • soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa (es. inizio e cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività etc.) compresi i contribuenti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
  • Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (pari a euro 5.164.569).
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5115 e 116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).

La proroga era stata già annunciata, lo scorso 22 giugno, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 147.

Con il suddetto comunicato è stato precisato che la proroga, quest’anno, è stata ritenuta necessaria in considerazione dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività degli intermediari.

Se, rispetto agli anni precedenti, non si riscontrano elementi di novità, è tuttavia necessario ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso anche sui termini di versamento delle imposte.

 

Giova infatti sottolineare che, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno (“I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”).

Sarà conseguentemente possibile effettuare il versamento entro il 31 agostoversando la maggiorazione dello 0,40%.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

 

 

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