CIRCOLARE n. 34 – Istanza contributo fondo perduto

Istanza per il contributo a fondo perduto

Indice: 1. Premessa2. Chi può chiedere il contributo a fondo perduto3. Misura del contributo4. Contenuto dell’istanza5. Tempi e modalità di trasmissione dell’istanza;

  1. PREMESSA

Con Provvedimento n. 230439/2020 del 10 giugno 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “DL Rilancio”).

In particolare, con il Provvedimento citato, è stato approvato il modello di istanza che si può presentare in via telematica a partire dal primo pomeriggio del 15 giugno p.v. e fino al 13 agosto p.v.

La presente circolare riassume i requisiti e i passi fondamentali da compiere per procedere alla presentazione della suddetta istanza.

  1. CHI PUO’ CHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Possono accedere al contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:

  • esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi titolari di partita IVA (esclusi gli occaionali)
  • titolari di reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  •  soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”)
  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

 

Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto devono essere verificati i seguenti requisiti:

  • PRIMO REQUISITO: Limite di ricavi/ compensi 2019 ≤ € 5 milioni
    • si fa riferimento ai ricavi o compensi caratteristici;
    • nel caso di svolgimento di più attività, si fa riferimento alla somma dei ricavi o compensi di tutte le attività;
    • per i titolari di reddito agrario si fa riferimento al volume d’affari IVA (da modello IVA 2020) o, in mancanza della dichiarazione IVA per l’anno 2019, al fatturato totale del 2019.
  • SECONDO REQUISITO: alternativamente
    • riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di oltre un terzo rispetto ad aprile 2019 (quindi il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019)
    • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
    • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (l’elenco è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza).

Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi, occorre che la data di effettuazione dell’operazione sia riferita al mese di aprile e pertanto si tiene conto di:

  • corrispettivi giornalieri, al netto dell’IVA, con data aprile;
  • fatture immediate, al netto dell’IVA, con data aprile;
  • fatture differite, al netto dell’IVA, con DDT di aprile;
  • note di variazione, al netto dell’IVA, con data aprile;
  • cessioni di beni ammortizzabili avvenute nel mese di aprile;
  • per i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, per semplicità, può essere considerato l’importo al lordo dell’Iva, purché la stessa regola sia applicata con riferimento sia al 2019 che al 2020;
  • per gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva (es: cessioni di tabacchi, giornali e riviste), occorre considerare anche l’importo degli aggi relativi.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi di chi è ammesso e di chi non è ammesso al contributo a fondo perduto.

  1. MISURA DEL CONTRIBUTO

l contributo a fondo perduto:

  • è escluso da tassazione per le imposte sui redditi e per l’Irap;
  • non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
  1. CONTENUTO DELL’ISTANZA

Per poter chiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto occorre compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza.

L’istanza deve necessariamente contenere:

  • il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del suo rappresentante legale (nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
  • l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma (il quale deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo);
  • la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019 (poiché la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 potrebbe non essere stata ancora presentata);
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Se, sulla base dei calcoli sopra descritti, l’ammontare del contributo risulta superiore a 150.000 euro, occorre compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello (dichiarazione antimafia), ossia:

  • dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della L. 190/2012 – per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
  • indicare i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del D.lgs 159/2011.
  1. TEMPI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate:

  • a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020;
  • solo se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.

La predisposizione e trasmissione delle istanza può avvenire esclusivamente in via telematica.

Un volta inviata l’istanza:

  • le viene assegnato un numero di protocollo;
  • il sistema effettua dei controlli formali (es. esistenza partita IVA):
    • in caso di esito negativo, emette una ricevuta di scarto;
    • in caso di esito positivo, emette una ricevuta di presa in carico;
  • l’Agenzia delle Entrate contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente mediante un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nella banca dati INI-PEC;
  • Il contribuente può ancora inviare un’istanza sostitutiva qualora si accorga di aver commesso degli errori, oppure un’istanza di rinuncia ed eventualmente un’ulteriore istanza;
  • Il sistema effettua ulteriori controlli e, entro 7 giorni, emette:
    • in caso di esito negativo, una ricevuta di scarto;
    • in caso di esito positivo, una ricevuta che attesta l’”accoglimento” dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’IBAN indicato nell’istanza;
  • il contribuente non può più inviare una istanza sostitutiva ma solo una rinunciaanche oltre il 13 agosto 2020, senza possibilità di poter inviare una nuova richiesta;
  • il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nella domanda (nella procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto corrente).

Si ricorda che, dopo l’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate può sempre procedere a controlli successivi, anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA, esercitando gli ordinari poteri di accertamento e, se il contributo erogato risulta non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del medesimo, irrogando le seguenti sanzioni:

  • la sanzione di cui all’art. 13, comma 5, del D.lgs 471/1997, tra il 100% e il 200% del contributo, senza possibilità di definizione agevolata;
  • la sanzione di cui all’art. 316-ter del codice penale, che prevede, nel caso di contributo inferiore a 4.000 Euro, la sanzione amministrativa da 5.164 Euro a 25.822 Euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito, altrimenti, la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • la sanzione per rilascio di autocertificazione antimafia mendace, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni;
  • la confisca dei beni.

In ogni caso, il soggetto che abbia percepito un contributo non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, con sanzioni e interessi da ravvedimento operoso, tramite  modello F24, senza possibilità di compensazione, con i codici tributo che saranno istituiti da apposita risoluzione.

Oltre a richiamare quanto già precisato con la ns. circolare n. 33 del  siamo a richiedervi di compilare le seguenti informazioni per valutare una corretta valutazione del contributo.

 

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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