CIRCOLARE n. 23- Errata corrige nuova sospensione dei termini di pagamento
ERRATA CORRIGE Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento
Con riferimento alla circolare n. 21 del 9 Aprile “Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento” diversamente da quanto prescritto nelle bozze di decreto circolate nei giorni scorsi, l’art. 18 del DL 23/2020, ha condizionato il rinvio dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, (tra cui il versamento dell’Iva, delle ritenute sul lavoro dipendente e dei contributi), al fatto che gli esercenti d’impresa, arte o professione abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese oggetto del versamento, rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Il DL 23/2020 nella sua versione ufficiale individua, pertanto, il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 nella riduzione del fatturato e dei corrispettivi anziché nel raffronto dei ricavi e dei compensi conseguiti negli stessi mesi, come invece riportato nella ns. sopracitata circolare.
Il “nuovo” criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in materia di Iva, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi a prescindere dall’avvenuto incasso delle fatture emesse.
Riportiamo a maggior chiarezza il testo della norma
“Art. 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) all’imposta sul valore aggiunto.
- Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) all’imposta sul valore aggiunto.
- Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
….segue”
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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