CIRCOLARE n. 21- Nuova sospensione dei termini di pagamento

 

Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento

Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

È questo il quadro che emerge dalla lettura del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, con cui si interviene ulteriormente sui termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e contributi dovuti sul lavoro dipendente e assimilato.

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18 del nuovo decreto prevede un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa, ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di ricavi e compensi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In primo luogo, è necessario focalizzare l’aspetto temporale, poiché la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. 18/2020, ossia l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 24 del D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi).

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazionicontrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito, soprattutto laddove l’impresa applichi il criterio della competenza, nel qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta determinazione dei ricavi stessi. Sarebbe stato più opportuno riferirsi al volume d’affari Iva, facilmente desumibile dalla stessa Amministrazione finanziaria tramite il flusso delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e delle liquidazioni periodiche inviate.

Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera in presenza solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019.

Infine, il comma 8 dell’articolo 18 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 61 D.L. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria) qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di ricavi.

 

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