CIRCOLARE n. 9 – Certificazione Unica 2020
CERTIFICAZIONE UNICA, IL NUOVO MODELLO PER IL 2019
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N. 8932/2020, sono stati approvati e pubblicati i modelli per la Certificazione Unica “CU 2020”. Sono obbligati alla trasmissione del modello, oltre a tutti i sostituti d’imposta che nell’anno 2019 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, anche coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, c. 1 del Tuir, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’invio della CU 2020 è obbligatorio anche per attestare l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi o delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio e
l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto. Anche i corrispettivi erogati per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) devono essere certificati, dagli intermediari immobiliari, con la CU. Il sostituto d’imposta, tramite l’invio all’Agenzia delle Entrate delle CU ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dall’art. 4, c. 3-bis D.P.R. 322/1998.
Anche per l’anno 2020 sono state confermate le tre diverse scadenze. La Certificazione unica, infatti, va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il giorno 31.03.2020, La trasmissione all’Agenzia delle Entrate, invece, deve essere effettuata entro il 9.03.2020, essendo sabato il 7.03.2020, per le Certificazioni uniche che contengono redditi che vanno a confluire nel modello 730 precompilato. Per le certificazioni di cui all’art. 4, c. 6-ter D.P.R. 22.07.1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’art. 1 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31.10.2020. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’art. 2 D.Lgs. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata. In caso contrario, per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata, è comminata la sanzione di 100 euro e non è ammesso l’istituto del ravvedimento operoso, così come precisato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E/2015. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 1 D.Lgs. 175/2014.
Tra le novità del modello Certificazione Unica 2020:
- I sostituiti di imposta possono rilasciare la Certificazione Unica contenente dati fiscali e previdenziali relativi a contribuzioni diverse dall’INPS come nel caso di medici, veterinari, ecc., che sono state rilasciate in modo separato in aggiunta alla Cu 2020;
- Detassazione del Trattamento di fine servizio, Tfs, con riduzione dell’aliquota dell’imposta determinata ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis del TUIR, che varia in base al momento in cui il trattamento viene corrisposto;
- Nuova sezione dedicata ai redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
- Indicazione della detrazione irpef non goduta per mancanza di capienza sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e in costanza di servizio nel 2019.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2019;
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2019 al 31/12/2019 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2019 fino al 16/01/2020, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 17 febbraio 2020. |
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti
|
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 CERTIFICAZIONE UNICA 2020