CIRCOLARE n. 7 – Vendite UE – documenti a prova di non imponibilità

Oggetto: Vendite intra-Ue, da gennaio non imponibilità a prova di documento

 

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il Regolamento Ue 1912/18. Tale Regolamento ha individuato i documenti da cui si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Le cessioni di beni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 (Intra-Ue) necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.

Sino ad ora,

per le cessioni intraunionali, i documenti probatori in capo al fornitore erano stati individuati nel documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra, ovvero nei documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave, oltre che, dall’essere in possesso della fattura di vendita, degli elenchi riepilogativi intrastat e della rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce, ecc.

Dal 1° gennaio 2020,

nel caso in cui i beni vengano spediti o trasportati dal venditore lo stesso dovrà:

– certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;

– essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente:

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

 

Oppure,

– certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;

– essere in possesso di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a):

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente e cioè:

o una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

 

Nel caso in cui la spedizione e il trasporto siano curati dall’acquirente il venditore dovrà essere in possesso:

– una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto, nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente e,

– essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente:

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

Oppure, oltre alla dichiarazione scritta dall’acquirente,

– essere in possesso di uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a):

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente e cioè:

o una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

 

L’acquirente, in entrambi i casi, deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Trasporto effettuato da                               

Cedente

Prove

-Dichiarazione del venditore che certifica che i beni sono stati inviati da lui o da un terzo per suo conto

-Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) e uno di cui alla lettera B)

 

Trasporto effettuato da 

Cessionario

Prove

-Dichiarazione del cliente di ricevimento della merce

-Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) ed uno di cui alla lettera B)

 

Elementi di prova par. 3 lettera a)

– documenti relativi al trasporto o alla Spedizione firmato

– una polizza di carico

– una fattura di trasporto aereo o una fattura emessa dallo spedizioniere

 

Elementi di prova par. 3 lettera b)

-polizza assicurativa relativa alla spedizione o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto

-documenti di una pubblica autorità

-documenti di un depositario dell’altro Stato

Sia nel caso di trasporto curato dal cedente che in quello curato dal cessionario, sono necessari due elementi relativi al trasporto di cui al par. 3 lettera a), oppure un elemento relativo al trasporto di cui al par. 3 lettera a) ed uno di cui al par. 3 lettera b). Entrambi gli elementi devono essere rilasciati da due parti che siano:

– indipendenti tra di loro;

– indipendenti dal cedente;

– indipendenti dal cessionario.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

 

 

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