CIRCOLARE n. 4 – Novità finanziaria 2020
Finanziaria 2020:
principali novità della legge n. 160/2019
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 160 del 27.12.2019 – meglio conosciuta come legge finanziaria 2020 – il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) viene disposta nuovamente la sterilizzazione delle aliquote IVA anche per il 2020; ii) vengono prorogati i benefici potenziati per i lavori di recupero edilizio, di risparmio energetico, compresi il bonus mobili ed il bonus verde. Viene inoltre introdotto un nuovo beneficio per i lavori di rifacimento delle facciate e viene ristretto l’ambito di applicazione del c.d. “sconto in fattura”; iii) il beneficio del maxi/iper ammortamento viene sostituito con un nuovo incentivo che prevede la corresponsione di un credito d’imposta; iv) viene introdotto dal 2020 un nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e attività innovative sulla falsariga del credito R&S applicabile fino al 2019. Il beneficio, meno intenso, prevede un ambito di applicazione esteso ai miglioramenti di prodotti e processi di produzione ed alle attività di design e innovazione estetica; v) viene prorogato il credito formazione 4.0 con una ridefinizione delle aliquote dell’agevolazione e dell’ambito di applicazione (sono considerate ammissibili anche le attività commissionate ad istituti tecnici superiori); vi) viene ripristinata l’agevolazione ACE e abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti; vii) viene modificata la tassazione dei veicoli aziendali sulla base delle emissioni di CO2 del veicolo; viii) viene prorogata la disciplina dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore dal regime d’impresa sulla falsariga delle disposizioni applicate nei precedenti anni; ix) viene modificato il regime forfetario con la reintroduzione di alcune limitazioni al suo utilizzo con particolare riferimento all’utilizzo del lavoro ed al contemporaneo svolgimento di attività di lavoro subordinato o parasubordinato.
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Premessa |
Con legge n. 160 del 27.12.2019, meglio conosciuta come “Finanziaria 2020” il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, introducendo alcune nuove agevolazioni rispetto a quelle applicate fino al 2019.
A titolo esemplificativo, si segnala la sostituzione del maxi/iper ammortamento con un nuovo beneficio fiscale in materia di investimenti, nonché la sostituzione del credito d’imposta R&S con un nuovo credito d’imposta sulle attività innovative applicabile, tra le altre cose, anche alle innovazioni di processo, di prodotto, ed alle attività di design.
Con riferimento ai benefici prorogati, si segnala la proroga alle spese sostenute nel 2020 del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, originariamente applicabile fino allo scorso 31.12.2019, alle medesime condizioni previste nel periodo antecedente alla proroga. Viene prorogata, inoltre, la disciplina della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, oltre a quella dei beni aziendali.
In materia di agevolazioni sugli investimenti, viene prevista la reintroduzione dell’ACE e la contestuale abrogazione degli incentivi in materia di reinvestimento degli utili.
Si segnala che, anche per l’anno in corso, sono state sterilizzate le aliquote IVA, che verranno incrementate al 25% dal 2021 e al 26,5% dall’anno successivo.
Le novità previste dalla legge Finanziaria 2020 |
Aliquote IVA | Viene prevista la sterilizzazione delle aliquote IVA del 10% e del 22%. In assenza di ulteriori interventi, l’aliquota IVA del 10% passerà al 12% a decorrere dal 2021, mentre quella del 22% passerà al 25% dal 2021 ed al 26,5% dal 2022.
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Regime forfetario | Con l’articolo 1, comma 691, della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del c.d. “regime forfettario”, restringendo i requisiti di accesso e mantenimento del regime e lasciando intatte le restanti disposizioni dell’istituto.
Tra le principali modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2020 applicabili a partire dal 01.01.2020 segnaliamo le seguenti: i) viene introdotto un limite relativo alle spese per lavoro di 20.000 euro; ii) viene prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro; iii) viene incentivato l’uso della fattura elettronica attraverso la riduzione di un anno dal termine di decadenza dell’attività di accertamento; iv) viene prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento e la determinazione delle deduzioni, delle detrazioni o di altri benefici, anche di natura tributaria.
Con riferimento alla restante disciplina, invece, non si devono segnalare modifiche sostanziali: i contribuenti potranno continuare ad applicare un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove iniziative) con un limite unico di ricavi pari a 65.000 euro (in un primo momento fissata in misura variabile tra i 30.000 ed i 65.000 euro).
Per effetto delle limitazioni e delle restrizioni introdotte con legge n.160/2019, in ogni caso, alcuni soggetti che hanno beneficiato del regime forfetario nel corso del 2019 dovranno tornare ad applicare il regime ordinario di tassazione. Segnaliamo che, contestualmente all’introduzione di tali limitazioni viene abrogato, con l’articolo 1 comma 692 della legge 160/2019 la c.d. “flat tax” di cui era prevista l’applicazione a decorrere dal 01.01.2020.
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Fringe benefit veicoli azienali | Viene ridefinita la tassazione relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2020:
1. con riferimento ai contratti stipulati fino al 30.06.2020 viene confermata la tassazione del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI al netto della trattenuta al dipendente; 2. con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 01.07.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia a seconda alla classe di inquinamento del veicolo (dal 25 al 60%).
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Buoni pasto aziendali | Viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino a 4 euro giornalieri, aumentati a 8 euro giornalieri nel caso in cui le prestazioni sostitutive siano rese in forma elettronica.
Viene confermata, inoltre, la detassazione della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate e delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri, a strutture lavorative di carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture e servizi di ristorazione, fino ad un importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.
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Credito d’imposta Ricerca e attività innovative | Con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative.
Contestualmente all’introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all’anno 2019.
Per l’effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n. 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall’anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla legge n. 160/2019 (meno intenso ma con un ambito di applicazione più esteso).
Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Il beneficio spettante varia a seconda dell’attività svolta: i) per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta spetta in misura pari al 12% delle spese ammesse e nel limite massimo di 3 milioni di euro; ii) per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iii) per l’innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologia o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iv) per le attività innovative il credito spetta nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.
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Rivalutazione terreni e partecipazioni | Viene prevista la possibilità (da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di rideterminare il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati alla data del 01.01.2020.
Entro il 30.06.2020 gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia ed al versamento dell’imposta sostitutiva (pari all’11% sia per i terreni, sia le partecipazioni – qualificate o meno).
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Rivalutazione dei beni d’impresa | Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.
La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria (il saldo attivo va imputato al capitale o in un’apposita riserva in sospensione d’imposta, affrancabile con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%).
Il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione.
La rivalutazione viene riconosciuta con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
Con riferimento ai versamenti, la legge n. 160/2019 ha previsto il pagamento in tre rate di pari importo per importi fino a 3.000 euro, con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES. Per gli importi superiori a 3.000 euro, invece, viene previsto il pagamento di 6 rate di pari importo con scadenza fissata entro il termine previsto per il saldo IRES e per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES.
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Tassazione plusvalenza cessione immobili | L’aliquota dell’imposta sostitutiva, alternativa alla tassazione ordinaria, da applicare in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (compresi terreni edificabili) viene aumentata dal 20 al 26%.
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Bonus edicole | Con riferimento al bonus edicole, viene prevista la sua estensione per l’anno 2020 agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche se l’attività non costituisce unico punto di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.
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Unificazione IMU e TASI | A decorrere dal 2020 viene soppressa l’imposta unica Comunale, fatta eccezione per la TARI, mentre IMU e TASI vengono unificate nella “nuova IMU” che ricalca, a livello sostanziale, la precedente disciplina dell’imposta. A differenza della precedente, la nuova disciplina:
1. non prevede l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da italiani non residenti ed iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi stati di residenza; 2. Viene prevista l’esenzione degli immobili accatastati da E/1 a E/9 e degli immobili con destinazione ad usi culturali, oltre agli immobili ad uso esclusivo di culto e posseduti o utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno ad oggetto l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia e immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca ed altro ancora; 3. per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 si applica un’aliquota del 0,5% (che il comune può aumentare o diminuire dello 0,1%) ed una detrazione di 200 euro; 4. l’aliquota base è pari allo 0,86%, ed i comuni potranno incrementarla fino al 1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.
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Deducibilità IMU | Viene confermata la deduzione dell’IMU nella misura del 50% sugli immobili strumentali a favore di imprese e lavoratori autonomi per l’anno 2019.
Per il 2020-2021 l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 60%, mentre dal 2022 è integralmente deducibile ai fini del reddito d’impresa.
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Dichiarazione IMU | La dichiarazione della nuova IMU va presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
In caso di omessa presentazione trova applicazione una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
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Estensione IVIE / IVAFE | A decorrere dal 2020 l’IVIE e l’IVAFE viene estesa agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate che detengono anche indirettamente immobili e attività finanziarie all’estero.
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Recupero edilizio / risparmio energetico | Anche per il 2020 è stata prevista la proroga delle detrazioni maggiorate sugli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico. Con riferimento, innanzitutto, alle detrazioni sul recupero edilizio, non si devono segnalare particolari innovazioni: le previgenti disposizioni (detrazione maggiorata al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro) vengono prorogate alle spese sostenute fino al prossimo 31.12.2020.
Allo stesso modo viene confermata, alle stesse condizioni degli anni precedenti, l’agevolazione sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici relativamente alle spese effettuate fino al 31.12.2020.
In materia di risparmio energetico, vengono prorogate le disposizioni alle medesime condizioni previste per l’anno precedente (viene confermata al 50% l’aliquota relativa agli interventi che comprendono l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari, climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse e caldaie a condensazione). Si segnala inoltre la proroga del “bonus verde” per tutto il 2020 nei medesimi limiti previsti per gli anni precedenti.
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Sconto in fattura alternativo a detrazione | Viene introdotta una limitazione alla disciplina dello sconto in fattura alternativo alla detrazione spettante per i lavori di risparmio energetico ed antisismici.
Per effetto di quanto previsto dalla legge Finanziaria 2020, lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solamente per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, e sono con riferimento agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a 200.000 euro.
Tale disposizione trova applicazione a partire dal 01.01.2020.
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Bonus facciate | Viene introdotta una nuova detrazione, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B di cui al DM 1444/368
La detrazione non prevede un massimale di spesa e viene ripartita in 10 quote annuali.
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Credito d’imposta sicurezza immobili | Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene introdotto un credito d’imposta per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale e continuo.
Le disposizioni attuative dell’incentivo verranno rese note dal MEF.
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Formazione 4.0 | Con l’articolo 1 commi da 210 a 217 della legge Finanziaria 2020, il legislatore ha previsto la proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.
Le disposizioni della legge Finanziaria 2020 hanno previsto, tra le altre cose la rideterminazione del beneficio spettante, ora concesso nelle seguenti misure: i) per le piccole imprese nella misura del 50% con un massimale di 300.000 euro; ii) per le medie imprese nella misura del 40% con un massimale di 250.000 euro; iii) per le grandi imprese nella misura del 30% con un massimale di 250.000 euro. Le aliquote sopra indicate possono essere derogate nel caso in cui i beneficiari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. In tal caso, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, il beneficio spetta nella misura del 60%. Tra le altre novità segnaliamo inoltre: i) la possibilità di commissionare le attività di formazione anche agli istituti superiori; ii) viene previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo al fine di verificare e monitorare l’efficacia della misura.
Ricordiamo che l’incentivo introdotto con legge n. 205/2017 era già stato prorogato in precedenza ad opera della legge n. 145 del 30.12.2018, con cui il legislatore ha modificato l’importo originariamente spettante del beneficio. Con decreto del 04.05.2018 il Ministero dello Sviluppo ha fornito le disposizioni attuative dell’incentivo, specificando maggiormente i soggetti beneficiari, le esclusioni, le attività e le spese ammissibili, la misura del credito e gli obblighi documentali.
Con la circolare n. 412088 del 03.12.2018, invece, il Ministero ha fornito precisazioni sull’applicazione del beneficio, chiarendo che è possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano svolte e organizzate tramite “e-learning”, ovvero attraverso corsi e lezioni online.
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Credito d’imposta industria 4.0 | In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 (fino al 30.06.2021 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
L’incentivo spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni, fatta eccezione per le imprese in difficoltà o destinatarie di sanzioni interdittive.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatta eccezione per i veicoli di cui all’articolo 164 comma 1 TUIR, fabbricati, costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energia, acqua e trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione acque e alcuni beni specificamente individuati (materiale rotabile, ferroviero e tramviario, aereo completo di equipaggiamento, condotte dorsali per trasporto a grande distanze dei giacimenti ecc.).
I beni sono incentivati nelle seguenti misure:
Il credito non può essere ceduto o trasferito, non è tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
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Cedolare secca | Con riferimento al regime della cedolare secca:
1. viene confermata la riduzione dell’aliquota al 10% per le locazioni a canone concordato; 2. non viene prorogata, invece, la cedolare secca sugli immobili commerciali.
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Pagamenti elettronici | Viene confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici.
Le disposizioni attuative di tale previsione sono rimesse ad in decreto MEF.
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Credito d’imposta mezzogiorno | Con l’articolo 1, comma 319, legge n 160 del 27.12.2019 il legislatore ha disposto la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno fino al 2020. Coloro che sono interessati al beneficio, quindi, potranno fruire dell’agevolazione anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020.
In mancanza di tale proroga, il beneficio resterebbe limitato alle spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.12.2019. Rispetto alla disciplina sostanziale, non si devono segnalare particolari modifiche: coloro che intendono acquisire beni strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, ecc.) da destinare a strutture produttive ubicate nel mezzogiorno (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) possono beneficiare di un incentivo che varia a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’azienda.
In particolare: i) per le regioni Molise ed Abruzzo l’incentivo varia dal 10 al 30% delle spese ammesse a seconda delle dimensioni aziendali; ii) per tutte le restanti regioni l’incentivo varia dal 25 al 45% a seconda delle dimensioni aziendali. Con riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si ritiene che questi possano essere ritenuti validi anche con riferimento all’anno in corso.
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Reintroduzione ACE | Viene ripristinato l’incentivo ACE sugli investimenti in capitale e contestualmente abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti, che prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata del 15%.
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Coltivatori diretti e IAP | Viene confermata l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari anche per l’anno 2020. Per il 2021, invece, l’esclusione è fissata al 50% dei redditi IRPEF.
Con riferimento al trattamento contributivo viene confermato l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore di coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 40 anni e iscritti nella previdenza agricola dal 01.01 al 31.12.2020.
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Enoturismo e oleoturismo | Le disposizioni in materia di enoturismo vengono ampliate all’oleoturismo, che comprende attività di visita, esposizione, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali.
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Impianti per colture arboree | Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.
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Investimenti in beni strumentali imprese agricole | Viene istituito un apposito fondo per favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole connessi ad investimenti industria 4.0.
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Commercio di piante in fiori | Gli imprenditori agricoli florovivaisti che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura a favore di altri imprenditori agricoli florovivaisti, nel limite del 10% del volume d’affari, determinano il relativo reddito applicando un coefficiente del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.
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Estromissione agevolata beni dell’imprenditore | Con l’articolo 1, comma 690, la legge Finanziaria 2020 ha previsto la proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore. Grazie a tale istituto (in origine previsto dalla legge n. 208/2015), gli imprenditori potranno nuovamente estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali applicando un’imposta sostitutiva dell’8% su eventuali plusvalenze. Il regime agevolato si applica alle esclusioni del patrimonio poste in essere dal 01.01 al 31.05.2020 con riferimento a beni posseduti dal 31.10.2019.
Ricordiamo che, in precedenza, il legislatore aveva reintrodotto la procedura di estromissione con l’articolo 1, comma 66 della legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge Finanziaria 2019). Con circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul regime agevolato. Tra i chiarimenti più rilevanti (applicabili anche all’anno 2020 salvo diversa indicazione) segnaliamo i seguenti: i) la concessione in affitto o in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale in data antecedente al periodo di validità dell’estromissione agevolata non consente l’esercizio dell’opzione; ii) la facoltà di estromissione compete all’erede dell’imprenditore deceduto purché sia stata proseguita l’attività; iii) il regime agevolato si perfeziona con l’indicazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi (l’omesso o il ritardato versamento non comporta la rettifica del regime).
La misura è stata riproposta senza modifiche sostanziali rispetto a quella prevista originariamente dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente prorogata al 2017 con la legge n.232 del 11.12.2016 ed al 2019 con legge n.145/2018.
Ora, con l’articolo 1, comma 690 della legge Finanziaria 2020, viene prevista la sua applicazione per il periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2020 Qualora siano state rispettate tutte le condizioni, l’estromissione esplica i suoi effetti a partire dal 01.01.2020.
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Sport bonus | Viene prorogato il credito d’imposta “sport bonus” all’anno 2020. Come noto, l’incentivo riconosce a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro.
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Bonus bebè | Viene riconosciuto un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 01.01 al 31.12.2020 fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, l’importo dell’assegno varia a seconda del parametro ISEE di riferimento:
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Bonus asili nido | Viene riconosciuto, a regime, il bonus per gli asili nido, che consiste in un buono di 1.500 euro a base annua e parametrato a 11 mensilità per il pagamento di rette dell’asilo nido pubblico o privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni.
A partire dal 2020 il bonus è incrementato di 1.500 euro per i nuclei con valore ISEE pari o inferiore a 25.000 euro e di 1.000 per i valori ISEE compresi tra 25.001 e 40.000 euro.
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Esenzione canone RAI | A decorrere dal 2020 viene riconosciuta un’esenzione dal canone rai ai soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito non superiore a 8.000 euro e non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio.
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Conservatori di musica | A decorrere dal 2021 viene riconosciuta una detrazione di importo non superiore a 1.000 euro per le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una PA.
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Bonus cultura 18enni | Viene confermato per il 2020 il bonus cultura a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni. | |||||||||||||||||
Sabatini ter | Viene prevista la proroga per il periodo 2020-2025 dell’incentivi Sabatini ter prevista dall’articolo 2 del DL n. 69/2013, che consente l’erogazione a favore di PMI di un contributo a copertura degli interessi relativi ai finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
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Rinnovo parco veicolare | In sede di rinnovo viene previsto per il 2020 un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto e ridurre gli effetti climalteranti.
L’agevolazione si riferisce agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 30.09.2020 finalizzati alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro 4 adibiti al trasporto di passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente e servizi automobilistici di competenza statale di categoria M2/M3.
Il beneficio vien concesso in caso di contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi adibiti ai predetti servizi di trasporto a trazione alternativa, elettrica, ibrida o motorizzazione termica euro 6.
Qualora sussistano tutti i requisiti per la concessione del beneficio viene concesso un contributo compreso tra 4.000 e 40.000 euro per ciascun veicolo, secondo i criteri stabiliti con apposito atto dal MIT.
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Sgravio contributivo assunzioni | Con legge Finanziaria 2020, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di incentivi sulle assunzioni prorogando ed accorpando gli incentivi ad oggi previsti dal nostro ordinamento. Con l’articolo 1, comma 10, in particolare il legislatore ha previsto: i) la proroga al 2020 del periodo entro cui viene concessa la possibilità di applicare lo sgravio di cui alla legge n. 205/2017 ai lavoratori under 35 (in precedenza 2018); ii) l’abrogazione e l’accorpamento dell’incentivo previsto dall’articolo 3 del DL 87/2018, del tutto speculare a quello previsto dalla legge n. 205/2017.
Come noto, l’articolo 1, commi da 100 a 108 e 114 della legge n. 205 del 2712.2017 ha introdotto un’agevolazione sull’assunzione a tempo indeterminato di giovani. A differenza di quanto previsto nelle precedenti versioni degli incentivi sull’assunzione, l’agevolazione ha carattere stabile e trova applicazione con riferimento alle assunzioni (o alle stabilizzazioni) effettuate a decorrere dal 01.01.2018. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’incentivo consiste in uno sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (potenziata al 100% in caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro).
In questo frangente è stato successivamente introdotto un incentivo sulle assunzioni stabili, del tutto identico a quello previsto dalla legge n. 205/2017, che prevedeva la possibilità di applicare il beneficio anche alle assunzioni di under 35 operate nel 2019. Con l’articolo 1, comma 10 e 11, la legge Finanziaria 2020, il legislatore riunisce i due incentivi rendendo applicabile la deroga prevista a favore dei lavoratori under 35 a tutto il 2020. Vengono per inoltre modificati i richiami di legge riferiti alle assunzioni operate Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (che possono beneficiare di un incentivo potenziato al 100%) ed all’incentivo potenziato in caso di assunzione di “giovani eccellenze”.
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Detrazioni | Con riferimento alle detrazioni, viene prevista la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito del contribuente. Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di fruire per intero della detrazione per i contribuenti con reddito non superiore a 120.000 euro, mentre la detrazione viene proporzionalmente ridotta per i redditi superiori a 120.000 fino a 240.000 euro. La riduzione non si applica alle spese sanitarie, alla detrazione collegate all’acquisto dell’abitazione principale ed a quelle collegate ai prestiti agrari.
Ø (240.000 – reddito) / 120.000
Con riferimento alle spese veterinarie, viene innalzato il limite massimo di spesa da 387,34 a 500 euro.
Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti viene previsto che la detrazione IRPEF sugli oneri di cui all’articolo 15 TUIR viene riconosciuta nel caso in cui la spesa sia sostenuta mediante strumenti tracciabili, fatta eccezione per le spese sanitarie.
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Accertamenti esecutivi enti locali | Dal 01.01.2020 viene estesa al settore degli enti locali la disciplina degli accertamenti esecutivi. Viene prevista, in particolare, l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli enti locali e delle entrate patrimoniali degli stessi. Di conseguenza, l’avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione dell’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, della natura di titolo esecutivo dell’atto notificato e del soggetto che procederà all’esecuzione forzata ed alla riscossione delle somme.
Per gli importi fino a 10.000 euro l’Ente, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.
Viene inoltre prevista la possibilità di ripartire le somme dovute fino ad un massimo di 72 rate, nei limiti indicati in tabella:
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione (mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi).
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Revisione web tax | Viene modificata la disciplina della web tax, ovvero l’imposta che trova applicazione – a partire dal 01.01.2020 – agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni.
Sono esplicitamente esclusi dall’imposta i seguenti servizi: 1. fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale; 2. fornitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore che non svolge funzioni da intermediario; 3. messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire sistemi interbancari, piattaforme di negoziazione, attività di consultazione degli investimenti, sedi di negoziazione all’ingrosso ed altro ancora; 4. cessione di dati; 5. svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas o certificati ambientali e carburanti.
L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno ed il versamento va effettuato entro il 16.02 dell’anno successivo a quello di riferimento.
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Differimento quote ammortamento | Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e ad altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate non ancora dedotte sono deducibili come di seguito:
Con la finanziaria 2020 viene confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.
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PREU | La legge Finanziaria modifica le aliquote del PREU nei termini che seguono:
Contestualmente viene prevista la riduzione della percentuale delle somme giocate destinate alle vincite al 65% per gli AWP, e all’83% per le VLT. Dal 15.01.2020 il prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui alla lettera a dell’articolo 110 TULPS è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedente i 200 euro.
Dal 01.03.2020 la quota delle vincite eccedente i 500 euro conseguita con enalotto, superstar, cinci per la vita e “sivincetutto SuperEnalotto” è fissato al 20%. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 4 – NOVITA’ FINANZIARIA 2020