CIRCOLARE N. 14 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE MODELLO REDDITI E 730-2025
oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2025 o redditi PF 2025 e per l’i.m.u. 2025
Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2023, possono utilizzare il modello 730/2025 (ordinario o precompilato) o il modello Redditi PF/2025.
Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 9 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Termini di presentazione |
Il modello 730/2025 deve essere presentato entro:
- il 30 settembre 2025 se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello redditi persone fisiche 2025 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Termini di versamento redditi persone fisiche 2025 |
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2025 ovvero entro il 30 Luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
-rateizzazione del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 –
Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.
Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 7 rate se il primo versamento è eseguito entro il 30 giugno oppure da 2 a 6 rate se il primo versamento è eseguito entro il 30 luglio con maggiorazione): n. rate………………
I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Termini di versamento I.M.U. 2025 |
Il pagamento dell’IMU come sempre può essere effettuato in due fasi: acconto e saldo. L’acconto IMU 2025 scade il 16 giugno 2025, mentre il saldo scade il 16 dicembre di quest’anno.
Un’altra data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2025 in quanto dovrà essere inviata la Dichiarazione IMU 2025 (per le variazioni avvenute nell’anno 2024). Principali Novità per l’anno 2024 |
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:
- Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: inserita nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale
- Aliquote IRPEF: per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni Brevi: i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;
- Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
- Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera: i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva;
- Detrazione per lavoro dipendente: per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un red[1]dito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabouns o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.
Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU |
Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.
Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 9 Maggio 2025 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Questionario
REDDITI ANNO 2024
Cliente Sig./Sig.ra .......................................................................................
Dati anagrafici:
- nessuna variazione di residenza, stato civile, familiari a carico.
- Variazioni: (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- residenza - allegare copia certificato residenza (se è variata e se non è già stato consegnato).
- stato civile - comunicare il tipo di variazione e data esatta di quando è avvenuta.
- familiari a carico - codice fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2024 e, per i coniugati nel 2024 e/o 2025 codice fiscale e dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.
Per i figli a carico comunicare la quota della detrazione (se al 100% o ripartita al 50% con il coniuge). I familiari sono a carico se hanno percepito un reddito al lordo degli oneri deducibili inferiore a € 2.840,51. Ricordiamo il limite reddituale per essere considerati figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, è stato elevato a 4.000 euro fino a 24 anni poi a 2.840,51 euro dai 24 anni in su.
Terreni e fabbricati:
- nessuna variazione
- Variazioni: nel corso 2024/2025 (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- Acquisti, vendite, eredità, variazioni di accatastamento e classamento, ecc. (allegare copia dei rogiti e/o dei documenti inviati dall’Agenzia del Territorio per i classamenti)
- Variazioni di utilizzo, cessazione di contratti di locazione o variazione dei contratti di locazione preesistenti, eventuale applicazione della cedolare secca (allegare copia delle denunce di variazione di coltura per i terreni, i contratti di locazione o di comodato, le denunce di rinnovo e variazione dei contratti di locazione preesistenti, e/o di cessazione dei contratti stessi, i provvedimenti di sfratto, gli importi dei canoni di locazione, ecc…)
- Se si è verificata compravendita di fabbricato adibito ad abitazione principale, allegare eventuali fatture di intermediazione.
- Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canoni riscossi nel 2023 per ogni unità affittata.
- Importo pattuito e percepito per locazioni brevi;
Allegare inoltre le copie delle ricevute di pagamento dell’IMU del 2024, se non sono già in nostro possesso. I rogiti, i contratti di locazione e le loro variazioni solo nel caso che non siano già stati consegnati per il calcolo dell’IMU 2024 o nel 2025 o richiesti recentemente.
Allegare inoltre atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione avvenuti nel 2024 o nel 2025.
In particolare precisare se il fabbricato:
- è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare;
- è unità in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- è tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all’estero;
- è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- è di proprietà condominiale;
- è stata effettuata opzione per cedolare secca;
- precisare se sono intervenute o previste variazioni entro gli inizi di Giugno 2025 quali acquisti/vendite di terreni/fabbricati (dati utili per calcolo dell’IMU/TASI 2025 in acconto).
NOVITA’ DAL 2018 PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contratti di locazione stipulati dal 1/1/2018, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.
Allegare pertanto, oltre alla copia del contratto di locazione, anche copia della suddetta attestazione.
redditi di lavoro, di pensione e/o assimilati
c modelli CU2025/redditi 2024, certificazioni di compensi, indennità di disoccupazione o di mobilità, provvigioni e ritenute d’acconto, dividendi, altre indennità e certificazioni di redditi soggetti a tassazione separata;
c indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);
c somme percepite a titolo di borsa di studio;
c assegni versati dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
c indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
c Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a Colf e badanti.
N.B. Come gli scorsi anni, per i pensionati INPS, la Certificazione Unica 2025/Redditi 2024 non verrà recapitata per posta. Su vostra delega provvederemo ad acquisirla telematicamente dal sito dell’INPS. |
ALTRI REDDITI
- CU per prestazioni occasionali e/o professionali (allegare certificazione ricevuta);
- CU per redditi derivanti da locazioni brevi (allegare certificazione ricevuta);
- redditi di partecipazione in società (allegare prospetto fornito dalla società);
- CUPE per dividendi e proventi equiparati (allegare certificazioni);
- plusvalenze per cessione azioni o quote sociali (allegare copia dell’atto ed eventuale perizia di rivalutazione);
- vendita di fabbricati acquistati da meno di 5 anni o di terreni edificabili (atti notarili);
REDDITI DI FONTE ESTERA
- investimenti effettuati all’estero: immobili, denaro, titoli, attività finanziaria in genere, affitti percepiti, interessi, dividendi, rendite finanziarie da investimenti esteri, ecc... detenuti all’estero al 31/12/2024 (allegare documentazione bancaria, rogiti, ricevute, ecc...).
- Trasferimenti di denaro, o altri valori, all’estero, anche a mezzo di intermediari finanziari. Produrre un prospetto con le movimentazioni effettuate nel corso del 2024.
ELENCO ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI:
sostenuti nel 2024 per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico
‘NOTA BENE’
Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall’1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:
- la contabile del pagamento;
- prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc…) Nel caso in cui per qualche pagamento non sia possibile recuperare la prova del pagamento tracciato, è possibile autocertificare il pagamento tracciato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme.
In caso di verifica, tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrebbe comunque richiedere la prova documentale del pagamento elettronico che dovrà quindi essere recuperato successivamente
E’ necessario che le ricevute sanitarie di importo superiore a € 77,47, se esenti IVA, siano fornite di marca da bollo con data uguale o anteriore a quella di emissione della fattura (importo € 2,00) a meno che il bollo stesso non sia stato assolto virtualmente.
c - Spese mediche e specialistiche - (detraibili al netto della franchigia di € 129,11)
- Visite mediche e specialistiche, degenze e ricoveri, spese di assistenza specifica, interventi chirurgici, ricevute pagamenti ticket per prestazioni sanitarie e acquisto o affitto di protesi sanitarie con la relativa prescrizione.
Farmaci e medicinali
- Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari o erboristici, indipendentemente dalla prescrizione, anche se utilizzati a scopo terapeutico.
Per l’acquisto di medicinali, di farmaci omeopatici e da banco e anche per i dispositivi medici CE o nonché di altre specialità farmaceutiche la detrazione spetta unicamente se la spesa è certificata dallo “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati col cod. AIC la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente e datati 2024.
Nei dispositivi medici rientrano anche gli occhiali, le montature, le lenti a contatto, le soluzioni per LAC e gli apparecchi acustici purché venga specificato in fattura dispositivo CE.
Vi raccomandiamo di predisporre gli scontrini ordinatamente senza apportare correzioni o evidenziature di alcun tipo, previa verifica della data (2024) e della presenza del Vostro codice fiscale o di quello delle persone a Vostro carico.
N.B. Gli scontrini non idonei, non verranno conteggiati per evitare contestazioni nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter scontare le spese sostenute per cure termali, fisioterapia, ginnastica riabilitativa, protesi e apparecchiature sanitarie necessarie alla riabilitazione occorre allegare la prescrizione dello specialista; in mancanza è sufficiente anche quella resa da un medico generico.
c -Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità - spese mediche, sanitarie e paramediche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, (solo se prestate da personale qualificato) certificate con dichiarazione dell’istituto di assistenza. Spese per medicinali con ricetta o “scontrino parlante” sostenute per familiari prossimi (anche se non a carico). N.B.: La disabilità viene riconosciuta dall’apposita Commissione Medica,
c - Interessi passivi per mutui agrari, mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (per i mutui contratti nel 2024 è necessaria una copia del contratto di mutuo, della fattura e del rogito relativo all’acquisto dell’immobile), mutuo per costruzione e ristrutturazione 1a casa (contratto a partire dal 1998), mutuo per interventi di recupero edilizio (contratto nel 1997).
Allegare certificazione della banca con gli interessi passivi e oneri accessori o le ricevute pagate nell’anno.
c - Spese di istruzione
- Spese di frequenza scuole dell’infanzia (scuola materna per bimbi dai 3 ai 5 anni) del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (superiori) –
- Spese di frequenza di Università statali e non statali, di perfezionamento e//o specializzazione universitaria –(per le università non statali le spese detraibili non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria, con apposito decreto ministeriale) - spese relative a tasse di immatricolazione e iscrizione (anche ad anni fuori corso), sopratasse per esami di profitto e di laurea, dottorato di ricerca.
- Spese frequenza scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e per la frequenza ai master universitari.
Fornire le ricevute dei bollettini postali, pagamenti telematici o bonifici bancari per tasse e contributi, spese sostenute per gli istituti italiani. (Precisando se sono state sostenute totalmente dal dichiarante o in parte anche dal coniuge).
c - Spese funebri (max € 1.550) per ciascun evento verificatosi nell’anno anche se trattasi di non familiare.
È necessaria la documentazione dell’agenzia funebre (fatture, ricevute, bollettini, ecc …) relativamente alle spese sostenute nel 2024 per onoranze funebri (celebrazione cerimonia, loculi, bare, ecc …).
c - Spese per addetti all’assistenza personale (limite max € 2.100,00 e fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) proprie o per altri familiari anche non a carico.
Spetta solo nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (deve risultare dalla certificazione medica da allegare alla idonea ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza).
c - Spese per attività sportive praticate da ragazzi - (limite max € 210,00 per ciascun ragazzo). Portare bollettino, ricevuta o quietanza del pagamento con causale e disciplina esercitata i dati anagrafici del ragazzo e del pagatore oltre ai dati della struttura o soggetto che hanno reso la prestazione.
Sono detraibili: le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per ragazzi d’età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.
c - Spese per intermediazione immobiliare - limite max € 1.000,00 (suddiviso tra i comproprietari) e relative ai compensi e commissioni corrisposte agli intermediari finalizzati all’acquisto della proprietà dell’immobile (o altri diritti reali) da adibire a propria abitazione principale. Allegare fattura, ricevuta del pagamento e rogito notarile.
c -Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
c -Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
c -Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
c -Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che risultino iscritti nel registro previsto da un apposito Decreto-legge (DL 149/2013) e ammessi ai benefici (escluso tesseramento o quota associativa) per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro con versamento postale o bancario dal quale risulti la tracciabilità (carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).
c -Spese veterinarie - detraibilità fino a € 420,89 (eccedenti la franchigia € 129,11) per cure rese all’animale detenuto regolarmente per compagnia o pratica sportiva, non cumulabili con le spese mediche personali. Produrre ricevute, fatture, ricette spese certificate dal veterinario con scontrini farmacia completi dei dati: farmaco veterinario, Cod. Fisc. acquirente, ecc… come per le spese sanitarie.
c -Spese per asili nido - limite max € 632,00 per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È necessaria la dichiarazione rilasciata dall’asilo nido e ricevute di pagamento effettuate nel 2024 comprovanti la spesa sostenuta per la frequenza.
c -Assicurazione sulla vita e infortuni (importo complessivo max € 530,00)
Dichiarazione rilasciata dall’assicurazione attestante il premio pagato nel 2024 o la quietanza di pagamento riportante la precisazione che la polizza ha per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza; la polizza può essere stipulata per il dichiarante o per familiari fiscalmente a carico. Sono detraibili: polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e polizze morte e invalidità permanente stipulate dopo il 1/01/2001. Per le assicurazioni contratte a copertura del rischio di non autosufficienza la data di stipula è ininfluente ed il limite di detrazione è € 1.291,14 al netto dei premi per rischio morte e invalidità permanente.
Nessun limite di detrazione per premi pagati nel 2024 relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo.
c -Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
c -Contributi previdenziali ed assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea e prosecuzione volontaria), fondo e assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe e altri contributi obbligatori. Presentare le ricevute di pagamento o l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale.
c -Erogazioni liberali a favore di enti religiosi - max € 1.032,91
Produrre la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario o quietanza liberatoria effettuata in favore degli enti religiosi (si tratta degli enti religiosi riconosciuti e ai quali è possibile devolvere la scelta dell’8/mille).
c -Assegni periodici corrisposti al coniuge – Portare, con la sentenza di separazione/divorzio, la documentazione (bonifico/accredito) o certificazione di pagamento.
c -Contributi per addetti servizi domestici e familiari max € 1.549,37 – per il calcolo è necessaria anche l’allegato del bollettino di versamento nel quale è specificato il calcolo delle ore riferite al periodo – si detrae solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
c -Previdenza complementare – spese sostenute per contributi versati volontariamente o in base a contratti collettivi aziendali – anche per familiari a carico. Max € 5.164,57.
c -Restituzione somme al soggetto erogatore – si tratta di somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state sottoposte a tassazione. Produrre il documento attestante la restituzione.
SPESE SU INTERVENTI AGEVOLATI IN EDILIZIA (BONUS RISTRUTTURAZIONI)
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento: ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.
- in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 50, 65: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere da noi visionata qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio.
N.B. Qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio e nel caso vi siano ancora delle rate residue in essere per l’anno 2024, la documentazione di cui sopra deve essere consegnata anche per gli interventi precedentemente eseguiti. |
SUPER BONUS 70/90/110
- documentazione relativa a spese sostenute nel 2024 per interventi che danno diritto alla detrazione SUPER BONUS. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti;
- documentazione relativa a spese sostenute da chi ha comprato case antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Per questi interventi deve essere presentata dichiarazione attestante che le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata.
Qualora si fosse optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizi, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.
ALTRE SPESE DETRAIBILI
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
- documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2023 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); • ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
- documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
- documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- Documentazione relativa a contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno diritto a richiedere la detrazione del 19% dell’affitto nel limite totale di 2.633 euro e, quindi, per un massimo di 500 euro. La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dalla propria residenza e comunque in una provincia diversa dal proprio Comune di residenza. Per la deducibilità serve copia del contratto di locazione con estremi della registrazione e certificato di residenza.
Tuttavia, la percentuale al 19% riguarda i contribuenti con un reddito complessivo fino a 120.000 euro annui. Nel caso di reddito compreso tra 120.000 e 240.000 euro annui, la percentuale di detrazione diminuirà progressivamente fino ad azzerarsi.
Novità dal 2022 per detrazione per figli a carico
Particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.
Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per l’anno 2024 solo per determinate categorie di figli.
In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spettante diminuisce con l’ammontare del reddito complessivo fino ad annullarsi quando arriva a 95.000,00 euro.
ACCONTI
Eventuali deleghe di pagamento (MOD. F24) versati a giugno/luglio e novembre (se non sono già stati consegnati) relativi a versamenti effettuati a luglio-agosto 2024 per il saldo IRPEF 2023, acconto e saldo versamento cedolare secca e per il 1° acconto 2024; a novembre 2024 per il 2° acconto imposte per l’anno 2024.
N.B. Richiediamo di allegare sempre una copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido, (non scaduto) utile ai fini dell’autocertificazione e per l’aggiornamento dei dati relativamente alla privacy dello studio. |
Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.
Coloro che devono consegnare la documentazione sono pregati di telefonare sempre prima di passare, mentre coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/10/
CIRCOLARE N. 13 NOVITA' DAL 1 APRILE 2025
La nuova classificazione ATECO2025
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.
ATTENZIONE però, perché la nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.
Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.
Novità fattura elettronica dal 01.04.2025
Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9).
Segnaliamo l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20.
Relativamente alla fattura elettronica omessa, dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate. In particolare, sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche.
Attualmente (dal 01.09.2024), per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
- nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
- nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore“00473”; la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Si ricorda che, prima delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, occorreva, previo versamento dell’iva con F24, emettere autofattura denuncia, utilizzando il codice TD20, entro i 30 giorni successivi ai 4 mesi dalla mancata emissione della fattura ovvero entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.
Il tipo documento TD20, ora definito “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)”, continuerà (anche dal 01.04.2025) ad essere utilizzato per regolarizzare le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, acquisti intracomunitari e prestazioni assimilate.
Nel dettaglio, il cessionario/committente dovrà emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l’imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo al Sistema di interscambio (SDI) un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
Nell’ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un’autofattura con tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/10/