CIRCOLARE N. 12 - OBBLIGO ISCRIZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel registro delle imprese: chiarimenti e scadenze
In relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (vedi ns. Circolare 1 del 3/1/2025), il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Sono dunque da considerarsi superate le indicazioni precedentemente fornite da Registri delle imprese locali.
Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
L’obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.
L’obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l’eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.
Sanzioni pecuniarie
Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in commento non prevede una sanzione specifica e di conseguenza si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge a causa del/e funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
Valutata l’importanza e la delicatezza della materia e del termine del 30.6.2025, tenuto conto delle annuali incombenze che si verranno a cumulare e che graveranno nei prossimi mesi sulle società e sugli Studi che le assistono., è altamente consigliabile che ci vengano comunicati gli indirizzi PEC di ogni amministratore entro il 30 Aprile 2025,
COMPETENZE PER LA TRASMISSIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questa trasmissione si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione della modulistica di riferimento e con il relativo invio telematico al Registro delle Imprese, si comunica che, le competenze che verranno addebitate, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza saranno quantificate in Euro 80,00 fissi per la gestione della pratica per ogni amministratore di ciascuna società.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 11 - BONUS PUBBLICITA' 2025
Bonus pubblicità 2025: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni
Dal 1° al 31 marzo 2025, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari. La domanda si invia telematicamente tramite l'Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CNS, CIE o, in alcuni casi, con Entratel/Fisconline.
Bonus investimenti pubblicitari incrementali: come funziona e chi può accedervi
Il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali è un’agevolazione fiscale destinata a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in pubblicità sulla stampa, sia cartacea che online. A partire dal 2023, per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario che l’importo degli investimenti pubblicitari superi di almeno l’1% quello dell’anno precedente. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% della spesa incrementale e viene concesso nel limite delle risorse stanziate annualmente.
Per ottenere il bonus, bisogna seguire una procedura ben definita:
- Entro marzo dell’anno di riferimento, occorre presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che serve come prenotazione delle risorse.
- All’inizio dell’anno successivo, tra gennaio e febbraio, si deve inviare la Dichiarazione sostitutiva, attestando gli investimenti realmente effettuati.
L’importo definitivo del credito viene stabilito e pubblicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, inserendo il codice tributo 6900. Se il totale delle richieste supera il fondo disponibile, le risorse vengono ripartite in modo proporzionale tra i beneficiari. È importante ricordare che il bonus rientra nei limiti degli aiuti di Stato “de minimis”, quindi non è illimitato e deve essere considerato nel quadro delle altre agevolazioni ricevute.
Caratteristiche del credito d'imposta
- Il bonus pubblicitario copre il 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
- È disponibile fino a un massimo di 30 milioni di euro annui.
- È necessario prenotare le risorse con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Modalità di presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”
Per richiedere il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali, è necessario presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che rappresenta una sorta di prenotazione delle risorse disponibili. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso come SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, le credenziali Entratel o Fisconline. La procedura è accessibile nella sezione dedicata dell’area riservata del portale dell’Agenzia, sotto la voce “Comunicare”.
La finestra temporale per l’invio della comunicazione è dal 1° al 31 marzo dell’anno di riferimento. Non è richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva (come fatture o contratti pubblicitari), ma il richiedente deve conservare tutta la documentazione necessaria per eventuali controlli successivi.
NOTA BENE: Pertanto, con riferimento al Bonus Investimenti Pubblicitari 2025, la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2025. La scadenza per l’invio è quindi in apertura e sarà possibile trasmettere la domanda fino alla fine del mese attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione sostitutiva e conferma del bonus
Dopo aver presentato la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, i beneficiari devono completare la procedura inviando la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Questo secondo invio deve essere effettuato dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 e serve a confermare che le spese pubblicitarie dichiarate nella prima fase sono state effettivamente sostenute nel corso del 2025 e rispettano i requisiti previsti dalla normativa. Una volta completata questa fase, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus, con l’indicazione dell’importo effettivamente fruibile. Solo dopo questa pubblicazione sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
Modalità di utilizzo del credito d'imposta e ripartizione delle risorse
Una volta confermata l’ammissibilità al Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. L’utilizzo sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, e dovrà essere indicato il codice tributo "6900". Inoltre, l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa dell’Unione Europea sugli aiuti "de minimis".
Qualora le richieste superino il tetto massimo di 30 milioni di euro annui, il credito verrà ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari, in base alla disponibilità delle risorse stanziate. Pertanto, l’importo effettivamente fruibile potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto, in funzione delle richieste pervenute.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 10 - TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2025
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2025
Con la presente ricordiamo che entro il prossimo 17 marzo (cadendo il 16 di domenica) si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2025.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/25 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/25 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2025.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 25% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 12,5% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’0,083% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
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CIRCOLARE N. 9 - POLIZZA CATOSTRAFALI IN SCADENZA IL 31 MARZO 2025
Polizze catastrofali, decreto attuativo in GU sul filo di lana: scadenza il 31 marzo
Polizze catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio il decreto attuativo. Confermata la scadenza del 31 marzo 2025 per le imprese. Assicurazioni già in essere da adeguare
Polizze catastrofali, sul filo di lana rispetto alla scadenza del 31 marzo 2025 arriva l’atteso decreto attuativo.
Il decreto MEF-MIMIT n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, in vigore dal 14 marzo 2025, definisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
L’obbligo per le imprese di stipulare assicurazioni a copertura dei rischi derivanti da calamità naturali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 ed è ora corsa contro il tempo per adeguarsi entro il termine di fine marzo.
La pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale è il passo che conferma la scadenza ormai prossima del 31 marzo 2025.
Per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, dopo un lungo tira e molla e dopo l’ipotesi non concretizzata di un ulteriore rinvio nel Milleproroghe 2025 (vedi ns. Circolare 8), è tempo di confrontarsi con l’obbligo di stipula di polizze a copertura dei danni catastrofali.
Dovranno essere assicurati, da parte dei proprietari degli immobili, gli eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, secondo le definizioni fornite dal decreto attuativo approdato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio:
- alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
La copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Il premio di assicurazione dovuto sarà determinato in misura proporzionale al rischio. Ai fini del calcolo dell’importo, quindi, sarà considerata anche l’ubicazione, la vulnerabilità dei beni assicurati, considerando eventuali basi storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio. In campo anche modelli predittivi, utili per valutare l’evoluzione nel tempo della probabilità di accadimento di eventi catastrofali.
Polizze assicurative da adeguare entro 30 giorni
Il testo del decreto attuativo fornisce ulteriori importanti dettagli, tra cui quelli relativi alla copertura fornita dalle polizze assicurative.
Rimandando al documento integrale, allegato in calce all’articolo, il decreto pubblicato in GU prevede a titolo di esempio che le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo, secondo i seguenti criteri:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma stessa assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Inoltre, per la fascia fino a 30 milioni di euro, le polizze potranno prevedere uno scoperto - che resta quindi a carico dell’assicurato - non superiore al 15 per cento del danno complessivamente indennizzabile.
Guardando invece agli aspetti operativi, il decreto prevede l’adeguamento dei testi delle polizze assicurative entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e quindi nel rispetto della scadenza del 31 marzo 2025 per la stipula da parte delle imprese.
In caso di polizze già in essere, l’adeguamento è previsto dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile.
Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?
Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.
In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.
In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.
Inoltre, in caso di eventi catastrofali verificatisi entro la scadenza del 31 marzo, alle imprese di assicurazione è richiesto di valutare l’adeguatezza della proposta tariffaria, entro 30 giorni dall’evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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