CIRCOLARE N. 6 -RICHIESTA DATI IVA 2025

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2025 (periodo d’imposta 2024)

 

A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all’adempimento della dichiarazione annuale IVA 2025 ricordiamo:

- Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2024 aventi come scadenza per la trasmissione il 28 Febbraio 2025.

- Dichiarazione annuale IVA 2025 in forma autonoma deve essere trasmessa dal 01 febbraio 2025 al 30 Aprile 2025.

Entro il 28.02.2025 può essere presentato il Mod. IVA2025 comprensivo del quadro VP delle liquidazioni periodiche di ottobre – dicembre / quarto trimestre 2024.

Entro il 30 Aprile 2025, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.

Come ogni anno Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2024. I modelli allegati devono essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2024.

Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2024 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le novità della dichiarazione IVA 2025

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2025 anno 2024:

 

 

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Firma della dichiarazione”, come l’anno scorso, è stata prevista la casella “Esonero dell’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:

  • 9 per il periodo d’imposta 2023.
  • 9 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2022 – 2023.

Di conseguenza potranno beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024.

Inoltre, potranno beneficiare dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Anche per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale risulteranno “coperte” le due annualità 2024/2025, con la possibilità di fruire del più alto importo (70.000,00 euro annui) per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso senza visto, il credito IVA.

QUADRO VM

E’ stato ridenominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) che ha esteso l’obbligo di versamento dell’IVA con il modello F24 “Elementi identificativi” anche agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

Di conseguenza, anche per i veicoli in esame, trova applicazione l’art. 1, comma 9 e 9-bis, del D.L. n. 262/2006, secondo cui il versamento dell’IVA dovuta sulla prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura dei veicoli, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 “Elementi identificativi” con l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell’ammontare dell’IVA assolta.

QUADRO VO

Nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime forfetario, previsto dall’art. 1, comma 54-63, della L. n. 190/2014.

Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 36/2024.

QUADRO VW

Nel rigo VW26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994.

Dichiarazioni con IVA a credito

 

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all’anno 2024 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2025 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2025, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all’art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

  • per i soggetti che effettuano la compensazione “orizzontalmente” di crediti IVA vige l’obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato;
  • la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo non superiore a € 5.000,00 annui può essere “libera” e l’utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2025 senza alcun obbligo;
  • l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori ad € 5.000,00 annui comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni “verticali”, cioè quelle delle liquidazioni “IVA da IVA”, anche se superano le soglie sopra indicate.

 

Limite delle compensazioni fissato a due milioni

Dal 1° gennaio 2022, con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021).”

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

  • cumulativamente, a tutti crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione

 

“orizzontale” nel modello F24;

  • a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente

 

dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

E’ importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 2.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Si evidenzia, infine, come tale limite non operi con riferimento all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.

Lo stesso limite di compensazione non si applica ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione scientifica (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

Inoltre, come già comunicato, dal 01 gennaio 2011, (a norma dell’art. 31 del DL 78/2010) è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, qualora ci siano ruoli (cartelle di pagamento) non pagate decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale divieto di compensazione scatta solo per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo non pagati (es. cartelle Agenzia Entrate Riscossione) per un importo superiore a 1.500,00 euro.

Per l’Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell’importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc….

Non c’è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento o sia stata accettata la rottamazione dei ruoli e si è in regola con i pagamenti. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Ricordiamo che a decorrere dal 01.07.2024, è scattato il divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro.

 

Versamento del saldo iva

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichia­razione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettua­to in dichiarazione, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichia­razione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2024 deve quindi essere versato entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica).

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2025 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulte­rior­­­mente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2025 scade il 30.7.2025.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del­l’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.

Riepilogando, il saldo IVA 2024 può essere versato entro:

il 17.3.2025 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di domenica);

il 30.6.2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi mag­giorazione pari all’1,6%);

il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente.

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2024 entro il 30.4.2025, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2024 entro il 17.3.2025:

  • se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
  • se, invece, provvede al relativo versamento entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 30.6.2025 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2025 al 30.7.2025; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,00%.

 

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • se versa il saldo IVA 2024 entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell’1,6%;
  • se, invece, versa il saldo IVA 2024 entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il diffe­rimento fino al 30.6.2025 e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%.

 

Opzione per la rateizzazione

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall’art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2024, derivante dalla dichiarazione IVA 2025, da effettuare nel 2025.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre.

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica solu­zione.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2024, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 17.3.2025;

7 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.6.2025; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2025;

6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.7.2025.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di sca­den­za della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella mi­sura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, con­siderando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

 

Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 6 Febbraio 2025, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2024, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2024 per chi ha affidato la contabilità allo studio.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

Documenti necessari per la compilazione della

Dichiarazione Annuale IVA:

  • Liquidazioni mensili o trimestrali
  • Liquidazione annuale
  • Situazione contabile al 31/12/2024
  • Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
  • F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
  • F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
  • Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
  • Adesione al concordato preventivo biennale 2024/2025

 

Dati relativi all’attività

  • Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46)          €          ………
  • Vendite beni strumentali ammortizzabili          €          ………
  • Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo)          €          ………
  • Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio          €          ………
  • Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi          €          ………
  • Vendite/servizi a condomini nel 2024          €          ………

 

Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2024, si chiede la copia del relativo contratto.

 

  • Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).

 

Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%) 

  • Imponibile acquisti Iva detraibile        €     ………     + Iva        €          ………
  • Imponibile acquisti Iva indetraibile        €     ………     + Iva        €          ………

 

Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile

  • Imponibile acquisti Iva indetraibile        €     ………

 

Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2024)

  • Vendite CEE - beni        €     ………     + Iva        €          ………
  • Vendite CEE - servizi        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto CEE - beni        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto CEE - servizi        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni internazionali 

  • Vendite - esportazioni dirette        €     ………
  • Vendite - servizi internazionali        €     ………
  • Vendite - esportatori abituali        €     ………
  • Acquisto - importazioni        €     ………     + Iva        €          ……
  • Acquisto - servizi internazionali        €     ………
  • Acquisto – utilizzo plafond        €     ………

 

Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano

  • Vendite        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto con Iva        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto senza Iva        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni esenti Art. 10

  • Cessioni esenti VE33                                         €     ………
  • Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 18      imp . € ………

 

Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

  • Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34                         € ………

 

Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2  D.L. 98/2011 e legge 190/2014)

  • Acquisti da soggetti minimi        €     ………
  • Acquisti da soggetti forfettari        €      …

 

Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati

  • Cessioni non soggette VE 36        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)

  • Acquisti da regime iva per cassa        €     ………      + Iva       €          ………
  • Cessioni in regime Iva per cassa VE 37        €     ………

 

Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2

  • Acquisti art. 17, c. 2 VJ3        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8

  • Cessione rottami VE35 P.2        €     ………
  • Acquisto rottami VJ6        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni

  • Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a

  • Vendite servizi VE35 p. 4        €     ………
  • Acquisto servizi VJ12        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis

  • Vendite VE35 p. 5        €     ………
  • Acquisto VJ13        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c

  • Vendite VE35 p. 6-7        €     ………
  • Acquisto VJ14 – VJ15        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter

  • Vendite servizi VE35 p. 8        €     ………
  • Acquisto servizi VJ16        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater

  • Vendite VE35 p. 9        €     ………
  • Acquisto VJ17        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter  (Split Payment)

  • Vendite beni e servizi VE38        €     ………
  • acquisti beni e servizi VJ18        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni in regime Iva del margine

  • Vendite in regime del margine        €     ………
  • Margine lordo di operazioni imponibili        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni con Iva ad esigibilità differita

  • Vendite con Iva ad esigibilità differita        €     ………     + Iva        €          ………

 

  • Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. €     ………     + Iva        €          ………

 

Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ 1)

Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al presente anno d’imposta

  • Anno d’imposta IVA periodica versata                  ………
  • Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
  • Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
  • Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………

 

Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati

  • Operazioni imponibili a privati        €     ………     + Iva        €          ………

 

Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:

  • Abruzzo        €     ………     + Iva        €          ………
  • Basilicata        €     ………     + Iva        €          ………
  • Bolzano        €     ………     + Iva        €          ………
  • Calabria        €     ………     + Iva        €          ………
  • Campania        €     ………     + Iva        €          ………
  • Emilia Romagna        €     ………     + Iva        €          ………
  • Friuli Venezia Giulia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Lazio        €     ………     + Iva        €          ………
  • Liguria        €     ………     + Iva        €          ………
  • Lombardia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Marche        €     ………     + Iva        €          ………
  • Molise        €     ………     + Iva        €          ………
  • Piemonte        €     ………     + Iva        €          ………
  • Puglia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Sardegna        €     ………     + Iva        €          ………
  • Sicilia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Toscana        €     ………     + Iva        €          ………
  • Trento        €     ………     + Iva        €          ………
  • Umbria        €     ………     + Iva        €          ………
  • Valle d’Aosta        €     ………     + Iva        €          ………
  • Veneto        €     ………     + Iva        €          ………

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 3 - TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA 2025

NUOVI REQUISITI PER LA DEDUZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA DAL 1° GENNAIO 2025

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le spese di trasferta e le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) sono deducibili solo se pagate con mezzi di pagamento tracciabili.

La norma è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024) con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo fiscale di tali oneri.
In particolare, fermi restando i requisiti di deducibilità già previsti per le singole categorie di spesa, tali costi, a partire dal 1° gennaio 2025, sono deducibili solamente se pagati mediante:

  • Versamento bancario o postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • altri sistemi di pagamento [1] che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento.

 

Spese di trasferta

Con specifico riferimento alle spese di trasferta la norma si applica alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea [2]:

  • rimborsate ai dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte di lavoro;
  • sostenute dai professionisti e lavoratori autonomi in esecuzione del loro incarico, anche se addebitate analiticamente al committente.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

  • il servizio di taxi;
  • il servizio di noleggio con conducente (NCC).

 

 

Ciò implica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il lavoratore o collaboratore che sostenga le suddette spese e intenda richiederne il rimborso analitico al datore di lavoro, dovrà includere nella documentazione di supporto alla nota spesa, oltre alla fattura o ricevuta fiscale, anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.

In mancanza del documento che attesta il pagamento tracciato:

  • l’azienda dovrà rimborsare la nota spesa assoggettandola a imposte e contributi (non potendo, peraltro, dedurre il relativo costo);
  • il lavoratore riceverà un rimborso inferiore rispetto a quanto anticipato.

 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime sarà quindi opportuno che le aziende implementino procedure di gestione delle trasferte lavorative idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto concerne i professionisti, al fine di beneficiare della deduzione del costo (o della non imponibilità delle spese riaddebitate analiticamente al cliente), sarà necessario che le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande e per viaggi e trasporti sostenute nell’ambito della prestazione professionale siano pagate con strumenti tracciabili.

Con riguardo alle spese sostenute dai lavoratori dipendenti restano peraltro fermi i limiti di deducibilità previsti dall’art. 95, commi 1, 2 e 3 del TUIR.

Si ricorda che tale norma prevede un trattamento fiscale differente a seconda che il costo sia riferito a trasferte al di fuori o all’interno del comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Le spese sostenute in occasione di trasferte al di fuori del comune della sede di lavoro possono essere rimborsate mediante tre sistemi alternativi:

  1. analitico (o a piè di lista): prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del lavoratore;
  2. forfetario: consiste nel riconoscimento di un’indennità in misura fissa indipendente dall’importo delle spese concretamente sostenute dal lavoratore;
  3. misto: è una combinazione dei due metodi precedenti.

Nelle tabelle seguenti si riportano i limiti quantitativi entro i quali tali spese sono non imponibili per il lavoratore e deducibili per il datore di lavoro [3], in funzione del metodo di rimborso adottato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle trasferte effettuate all’interno del comune della sede di lavoro le indennità e i rimborsi spese erogati a dipendenti e collaboratori sono imponibili ai fini fiscali e contributivi, fatta eccezione per i rimborsi relativi alle spese di viaggio e trasporto.

Per il datore di lavoro, alla luce della disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, il costo è deducibile solo se il pagamento della spesa è effettuato mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Spese di rappresentanza

Come anticipato, il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica anche alle spese di rappresentanza. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, tali spese sono deducibili se, contestualmente:

  • sono pagate con mezzi diversi dal contante che garantiscono la tracciabilità;
  • rispettano i limiti quantitativi fissati dall’art. 108, comma 2 del TUIR [4];

Si ricorda che, in base al D.M. 19 novembre 2008, si definiscono “di rappresentanza” le spese che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • costituiscono erogazioni a titolo di gratuitodi beni o servizi;
  • sono effettuate con finalità promozionalio di pubbliche relazioni;
  • rispondono a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare potenziali benefici economiciper l’impresa.

 

Considerato che la Legge di Bilancio 2025 non ha modificato l’articolo 54 del TUIR, inerente ai redditi di lavoro autonomo, l’obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza non dovrebbe riguardare i professionisti e i lavoratori autonomi, i quali, salvo successivi interventi normativi, potranno continuare a pagare tali spese anche in contanti.

[1] “A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le App di pagamento via smartphone, il Telepass e altri dispositivi equivalenti.”

[2] “Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992 sono definiti autoservizi pubblici non di linea i mezzi che soddisfano le seguenti condizioni:
– provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto agli autoservizi pubblici di linea;
– il trasporto è effettuato a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.”

[3] “Dal 1° gennaio 2025, in presenza di pagamento effettuato mediante strumenti tracciabili.”

[4] “Tale norma stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili in funzione dell’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, secondo le seguenti misure:
– 1,5% dei ricavi, fino a 10 milioni
– 0,6% dei ricavi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni
– 0,4% dei ricavi, per la parte eccedente 50 milioni.
Non sono soggetti a tali limiti quantitativi gli omaggi di beni di valore unitario non superiore a 50 euro.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di trasferta 2025: novità, obblighi e implicazioni per aziende e lavoratori

 

In questo articolo:

 

Ambito temporale e impatti pratici per le aziende

Obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta

Conseguenze in caso di mancato rispetto

Finalità e implicazioni

Sanzioni indirette per consulenti e fornitori

Tracciabilità e trattamento fiscale delle trasferte: fuori Comune e all’interno del Comune

Trasferte fuori dal Comune

Trasferte all'interno del Comune

Rimborsi per autoservizi pubblici non di linea: esenzione fiscale e obbligo di tracciabilità

 

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore significative novità normative riguardanti la gestione delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti. Questi cambiamenti, introdotti dal Disegno di legge di Bilancio 2025 e dal Decreto legislativo di riforma Ires-Irpef approvato dal Consiglio dei Ministri, mirano a semplificare gli adempimenti amministrativi, promuovere la trasparenza fiscale e modernizzare le modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte lavorative.

 

Le nuove regole si concentrano su due principali direttrici:

 

obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per ottenere l’esenzione fiscale sui rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sia per trasferte fuori dal Comune sia all’interno del Comune;

semplificazione della documentazione necessaria per comprovare le spese sostenute, con particolare attenzione ai rimborsi per trasferte nel Comune, dove non sarà più richiesto presentare documenti nominativi emessi dai vettori.

Queste modifiche rappresentano un'importante evoluzione nel trattamento fiscale e contributivo delle spese di trasferta, integrando principi di semplificazione e digitalizzazione, e rafforzano la necessità di aggiornare le politiche aziendali per adeguarsi al nuovo quadro normativo.

 

Ambito temporale e impatti pratici per le aziende

Le modifiche saranno operative a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno ai redditi percepiti a decorrere da tale data, seguendo il principio di cassa allargata.

Le nuove disposizioni introducono importanti semplificazioni burocratiche e incentivano l’adozione di strumenti di pagamento tracciabili, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo fiscale. Tuttavia, queste novità comportano un significativo adeguamento organizzativo e procedurale per le aziende, che dovranno adattare le proprie politiche interne alle nuove normative.

 

NOTA BENE: Le aziende dovranno aggiornare le travel policy per includere l’obbligo di tracciabilità nei rimborsi e formare i dipendenti sull’uso di strumenti di pagamento tracciabili. Sarà utile implementare procedure di controllo interno per garantire conformità normativa ed evitare sanzioni.

 

Obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

 

Conseguenze in caso di mancato rispetto

Per i lavoratori dipendenti:

Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:

Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda, con un impatto diretto sull’Ires e sull’Irap da versare.

Doppia tassazione: oltre a includere il rimborso nella base imponibile del dipendente, l’impresa subirà una penalizzazione fiscale, non potendo dedurre costi comunque sostenuti per finalità lavorative.

Spese di rappresentanza: anche i costi legati a trasferte connesse a eventi aziendali o spese di rappresentanza dovranno essere documentati tramite strumenti di pagamento tracciabili per poter essere dedotti, colpendo eventuali pratiche evasive.

Finalità e implicazioni

La misura mira a garantire maggiore trasparenza fiscale e a ridurre il rischio di abusi, come l’utilizzo di note spese gonfiate. Tuttavia, questa stretta normativa potrebbe creare significative complicazioni operative per aziende e lavoratori, poiché richiede l'adozione di procedure rigorose per garantire la tracciabilità di tutte le transazioni.

 

NOTA BENE: In assenza di strumenti tracciabili, il costo complessivo della trasferta potrebbe aumentare notevolmente, dato che le spese non tracciabili saranno tassate sia in capo al dipendente che al datore di lavoro, portando a un carico fiscale potenzialmente superiore al 50% del loro valore.

Sanzioni indirette per consulenti e fornitori

Anche i professionisti esterni e i consulenti subiranno conseguenze simili: l'importo rimborsato senza adeguata tracciabilità sarà tassato come reddito professionale, mentre le imprese non potranno dedurre tali spese. Questo estende l’impatto delle nuove regole anche alle relazioni contrattuali aziendali, rafforzando la necessità di un controllo rigoroso sull’utilizzo di mezzi tracciabili per tutte le spese aziendali.

 

Tracciabilità e trattamento fiscale delle trasferte: fuori Comune e all’interno del Comune

A partire dal 2025, come detto, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applicherà indistintamente a tutte le trasferte dei lavoratori dipendenti, sia quelle fuori dal Comune sia quelle all’interno del Comune. Tuttavia, il trattamento fiscale di queste due tipologie di trasferte presenta differenze significative: mentre le trasferte fuori dal Comune beneficiano di esenzioni più ampie, quelle comunali sono sottoposte a regole più restrittive, anche se semplificate dalle nuove disposizioni. Di seguito, vengono analizzati i dettagli per ciascuna tipologia.

 

Trasferte fuori dal Comune

Per le trasferte effettuate fuori dal Comune della sede di lavoro, il regime fiscale distingue due modalità principali per il rimborso delle spese:

 

Indennità forfettarie:

Sono imponibili solo per la parte eccedente i limiti fissati dalla normativa.

Consentono un rimborso semplificato senza necessità di documentazione analitica delle spese.

Rimborsi analitici:

Le spese di viaggio e trasporto (incluse indennità chilometriche) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, purché adeguatamente documentate.

I costi per vitto e alloggio seguono limiti di esenzione giornaliera (180 euro per trasferte in Italia, 258 euro per trasferte all’estero), oltre i quali diventano imponibili.

È obbligatorio che il rimborso avvenga tramite strumenti di pagamento tracciabili a partire dal 2025.

Esclusione specifica: le spese di parcheggio non sono considerate spese di viaggio o trasporto e sono trattate fiscalmente in modo diverso.

 

Trasferte all'interno del Comune

Per le trasferte effettuate all’interno del Comune della sede di lavoro, il trattamento fiscale è generalmente più restrittivo:

 

Indennità e rimborsi spese:

Sono imponibili ai fini fiscali e contributivi, ad eccezione dei rimborsi relativi a spese di viaggio e trasporto.

Dal 2025, la documentazione delle spese di trasporto sarà semplificata: non sarà più necessario presentare documenti dettagliati emessi dal vettore (come biglietti nominativi), ma sarà sufficiente comprovare le spese con altri mezzi.

Rimborsi chilometrici:

Sembrano rientrare nella semplificazione prevista, consentendo una non imponibilità anche per i percorsi effettuati all’interno del Comune, purché si dimostri l’effettiva percorrenza e il calcolo sia effettuato in base alle tabelle ACI.

Obbligo di tracciabilità: Anche per le trasferte comunali, l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili diventa obbligatorio per garantire l’esenzione fiscale dei rimborsi.

 

Rimborsi per autoservizi pubblici non di linea: esenzione fiscale e obbligo di tracciabilità

Come anticipato, il disegno di legge di Bilancio 2025 introduce specifiche disposizioni riguardanti i rimborsi per le spese di trasporto effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC). Tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito imponibile del lavoratore, a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, come versamenti bancari o postali, carte di credito o app di pagamento digitali.

 

Questa disposizione ha una duplice rilevanza:

 

Esenzione fiscale per i dipendenti: i rimborsi per spese di trasporto tramite taxi e NCC saranno esenti da imposizione fiscale se tracciabili.

Deduzione per le imprese: le aziende potranno dedurre tali costi dal reddito imponibile, purché rispettino l’obbligo di tracciabilità.

NOTA BENE: È importante sottolineare che questa norma non si applica ai rimborsi chilometrici, il cui importo è calcolato sulla base della percorrenza e del tipo di veicolo secondo le tabelle ACI, indipendentemente dalla tracciabilità delle spese. L'obiettivo è garantire trasparenza nelle transazioni, prevenendo abusi e facilitando la rendicontazione sia per i lavoratori sia per le imprese.

 

Tabella sintetica con le principali novità relative alle spese di trasferta a partire dal 2025

 

Aspetto Descrizione
Obbligo di tracciabilità Dal 2025, rimborsi esenti solo se effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.
Esenzioni fiscali Esenzione fiscale per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, purché tracciabili.
Semplificazione documentale Documenti nominativi non richiesti per spese comunali; altre prove accettate.
Rimborsi chilometrici Esenti se calcolati secondo tabelle ACI, indipendentemente dalla tracciabilità.
Spese autoservizi pubblici non di linea Rimborsi per taxi e NCC esenti se tracciabili; deducibili per le aziende.
Impatti per le aziende Doppia tassazione e indeducibilità delle spese non tracciabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di rappresentanza e di trasferta: dal 1° gennaio 2025 è fondamentale il pagamento tracciato.

 

La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. L’art. 1, ai commi 81-83, prevede nuovi requisiti per dedurre - nel calcolo dell’IRAP e dal reddito d’impresa – le spese di rappresentanza, gli omaggi e le spese di trasferta, oltre che per dedurre nella determinazione del reddito da lavoro autonomo le spese di prestazioni alberghiere, somministrazioni e viaggio.

 

L’elemento chiave per dedurre tali oneri è che il pagamento venga effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Pertanto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (riferimento comma 83) sono introdotte le seguenti modifiche:

 

- all’art. 51, comma 5, TUIR in materia di indennità per trasferte e missioni di lavoratori dipendenti. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, “(…) se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;

 

- all’art. 54, nuovo comma 6 ter, TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, se addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;

 

- all’art. 95, nuovo comma 3 bis, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (es. il rimborso delle spese di viaggio del consulente della società), sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;

 

- all’art. 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. L’art. 1, comma 81 lettera d), richiama soltanto l’articolo 108 del TUIR, pertanto, la modifica non dovrebbe interessare anche le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione. Rimangono, inoltre, inalterati i limiti quantitativi attualmente fissati dall’art. 108 comma 2 del TUIR. Nelle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 - sopra riportate - non risulta modificato l’art. 54, al comma 5, che tratta della deducibilità delle spese di rappresentanza e di omaggi sostenuti dai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo. Si ritiene pertanto che per tali spese non valga – ai fini della deducibilità – l’obbligo di pagamento tracciato.

 

Si ricorda che – ai sensi dell’articolo 1 della Legge 21/1992 – in materia di Autoservizi pubblici non di linea, “(…) sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale”.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 5 - BONUS EDILIZI 2025

Bonus edilizi 2025: tutte le novità dalla legge di bilancio

 

L’ultima legge di bilancio apporta significative novità al sistema dei bonus edilizi. Tutte le principali detrazioni fiscali (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili ed elettrodomestici) i cd. bonus casa, subiscono importanti revisioni dal 2025. Vediamo tutte le novità.

Indice degli argomenti

A partire da quest’anno, saranno ridotti tutti i bonus edilizi.

La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, ed entrata in vigore il 1 gennaio 2025, apporta importanti novità al sistema delle agevolazioni fiscali per l’edilizia, i cosiddetti bonus casa.

Sparisce il bonus verde, il bonus colonnine e, il Superbonus esala l’ultimo respiro prima di terminare l’agonia a cui le politiche recenti l’avevano costretto, ergendolo a capro espiatorio dei problemi economici dell’Italia. Si conferma la definitiva scomparsa del Bonus Facciate, non più fruibile dal 2023.

I principali bonus, come l’Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus, invece permangono ma subiscono pesanti rimodulazioni al ribasso: le percentuali di detrazione vengono livellate sul 50% delle spese sostenute ma, esclusivamente per l’anno in corso e solo sulla prima casa. Importante novità è l’introduzione di un tetto al reddito del contribuente che intende accedere alle agevolazioni, prevedendo un massimale inferiore per i redditi sopra i 75 mila euro. E l’esclusione delle caldaie a gas dagli incentivi.

Il bonus mobili ed elettrodomestici rimane pressoché invariato e, viene introdotto un nuovo contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza a patto di rottamarne uno vecchio. L’unico bonus a poter vantare un’agevolazione fiscale superiore al 50% è quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Bonus Barriere Architettoniche, infatti, non essendo stato ritoccato dalla manovra, anche per quest’anno varrà il 75% delle spese sostenute.

I bonus edilizi nel 2025: cosa resta e cosa cambia

L’ultima finanziaria apporta significativi cambiamenti a tutti i bonus casa vigenti, attuando di fatto una profonda revisione dei principali bonus edilizi per l’anno 2025. Vediamo tutte le novità, cosa resta e cosa cambia.

Per i principali Bonus edilizi (EcobonusSismabonusBonus Ristrutturazione), la Legge di Bilancio (L. 207/2024) stabilisce un livellamento delle detrazioni, al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% negli anni 2026 e 2027, ma solo sull’abitazione principale. Sugli altri immobili, scendono al 36% nel 2025 e al 30% negli anni 2026 e 2027.

Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:

  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
  • interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiori;
  • interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Resta in vigore il bonus mobili, che rimborsa il 50% di una spesa – fino a 5mila euro – per l’acquisto di mobili di un appartamento oggetto di lavori. E arriva il nuovo bonus elettrodomestici, che con la rottamazione di un vecchio apparecchio permette uno sconto fino a 200 euro.

Rimane invariato il cd. Bonus Barriere Architettoniche, utile a sostenere gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, con una detrazione fino al 75%.

Per alcuni lavori che rientrano in due o più categorie diverse di detrazioni fiscali, esiste la cumulabilità delle agevolazioni edilizie, ovvero la possibilità di usufruire di due o più bonus contemporaneamente. A esempio, per lavori di ristrutturazione che prevedono anche il cambio dell’impianto di climatizzazione, l’installazione di un cappotto termico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare l’appartamento. Ricordiamo infine che, per usufruire dei principali bonus casa, occorre effettuare i pagamenti tramite “bonifico parlante.

Bonus ristrutturazione

Anche questa finanziaria conferma il celebre Bonus Ristrutturazioni. E lo fa, mantenendo stabile la percentuale di detrazione ma, solo a determinate condizioni e per l’anno in corso.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) abbassa l’aliquota di detrazione al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 negli anni 2026 e 2027. Solo se l’unità immobiliare oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale, il Bonus Ristrutturazioni resta al 50% nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027. Il limite massimo di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare. Diciamo che quest’anno il Governo ha mantenuto stabile la percentuale, dov’era ben saldo fin dal lontano 2012 (dlgs 83/12).

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir (DPR 917/1986), è possibile fruire del Bonus Ristrutturazioni per i seguenti interventi edilizi indicati nelle lettere a), b), c) e d) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01):

  1. manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici condominiali)
  2. manutenzione straordinaria,
  3. restauro e risanamento conservativo,
  4. ristrutturazione edilizia.

Sono incentivabili tutti i lavori di ristrutturazione, dalle opere edili a impiantistiche (compresi pannelli radianti), incluse spese ed oneri professionali. Ricordiamo che, con le nuove regole introdotte dal Decreto Salva Casa, è ora possibile ristrutturare un sottotetto o locali con altezza inferiore a 2,70 metri (fino a 2,40 m) per renderli abitabili, andando in deroga ai requisiti igienico-sanitari e agli standard edilizi per ottenere il certificato di agibilità.

Il bonus vale anche per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. Sono altresì incentivabili gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, all’adozione di misure antisismiche e di bonifica dell’amianto.

È doveroso sottolineare che dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.

Ecobonus

Come il Bonus Ristrutturazioni, anche l’Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico viene ridimensionato. La percentuale di detrazioni fiscali scende dal 65% al 50% ma solo per le prime case e per l’anno in corso. Per le altre abitazioni, diverse dalla principale, la percentuale si abbassa al 36% delle spese sostenute già a partire dal 1 gennaio 2025. Dal 2026 in poi, scenderà ulteriormente al 30%. Saltano le detrazioni maggiorate per particolari categorie d’intervento e per i condomini (che potevano arrivare, nel 2024, anche al 75%).

Ecobonus 2025: detrazioni per l’efficienza energetica al 50%

L’Ecobonus, introdotto dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del dlgs 63/2013:

  • relativi a parti comuni degli edifici condominialio che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • volti alla riqualificazione energeticadell’edificio o di parti comuni degli edifici condominiali;
  • destinati alla coibentazionedell’involucro edilizio (tetto, pareti, solai);
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermaturesolari, finestre comprensive di infissicollettori solari, sistemi di building automation;
  • per l’acquisto e la posa in opera di impiantidi climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, micro-cogeneratoriimpianti ibridi o pompe di calore.

Importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, è l’esclusione dall’incentivo fiscale delle caldaie a gas, incluse quelle a condensazione. Il novello comma 3-quinquies, aggiunto all’art. 14 del Dlgs 63/2013, esclude infatti dalla detrazione “le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.” E in questo, si allinea alle ultime volontà dell’Europa, tramandate con la recente direttiva Case Green.

Sismabonus

Prorogato anche il Sismabonus con le stesse percentuali di detrazione dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazioni. Introdotto col decreto legge n. 63/2013, il Sisma Bonus  incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici realizzate sulle parti strutturali degli edifici o su complessi di edifici connessi strutturalmente.

Sismabonus 2025: detrazioni per misure antisismiche al 50%

La Legge di Bilancio 2025 abbassa l’aliquota di detrazione al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 negli anni 2026 e 2027. Solo se l’unità immobiliare oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale, le agevolazioni salgono al 50% nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027. Saltano le detrazioni maggiorate per particolari categorie d’intervento e per i condomini (che potevano arrivare anche all’85%).

Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:

  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiori;
  • interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Gli interventi sulla prima casa costeranno quindi la metà delle spese sostenute. Ricordiamo che la detrazione si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Confermato, in egual maniera, anche il Sismabonus Acquisti. Per il 2025, equivale al 50% per l’acquisto di una prima casa, 36% per le altre. Per beneficiare della detrazione è necessario comprare un edificio (sito in zona sismica 1, 2 o 3), che sia stato demolito e ricostruito da un’impresa che lo rivende entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori.

Bonus Barriere Architettoniche

Il Bonus Barriere Architettoniche, introdotto come incentivo a sé stante dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), non essendo stato ritoccato dalla manovra, anche per quest’anno varrà fino al 75% delle spese sostenute.

L’agevolazione vale per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

La detrazione, che consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate, ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliarifunzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno;
  • 000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Confermato anche quest’anno il Bonus mobili ed elettrodomestici. Introdotto con l’art. 16comma 2, del D.L. n. 63/2013 e riconfermato dalle successive Leggi di Bilancio (questa compresa), il Bonus Mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2025

L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per il 2025. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Ricordiamo che è possibile accedere al bonus più volte, purché si effettuino lavori di ristrutturazione su diversi immobili.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 3 gennaio la sua guida ad hoc sul bonus, un utile vademecum per orientarsi con destrezza nell’agevolazione.

Il nuovo “contributo elettrodomestici”

Il comma 107 della Legge di Bilancio 2025, introduce un nuovo bonus per l’acquisto di elettrodomestici senza dover essere collegato ad un intervento di ristrutturazione, un contributo variabile da 100 a 200 euro che può coprire al massimo il 30% delle spese sostenute.

La classe energetica (espressa in lettere dalla A alla G, come per l’APE), consente ai consumatori di fare delle scelte più sostenibili ed economiche: acquistare elettrodomestici dai consumi ridotti permette di risparmiare sulle bollette e riduce l’impatto ambientale. Oggi si trova sulla maggior parte degli apparecchi elettronici (lampade e lampadine; apparecchi per il riscaldamentofrigoriferi e congelatori; lavatrici e asciugabiancheria; condizionatori d’aria e ventilatori; display elettronici, compresi i televisorielettrodomestici da cucina).

Per favorire l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi nell’ambito domestico, attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE) attraverso il riciclo, è concesso per l’anno 2025 un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il contributo può coprire massimo il 30% delle spese e non può andare oltre 100 euro ad apparecchio (elevato a 200 euro se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore a 25.000 euro). È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

È doveroso ricordare che i rifiuti elettronici, insieme ai tessili incentivati dal modello di consumo della moda fast fashion, alle plastiche e microplastiche, ai pfas, sono tra le principali cause dei cambiamenti climatici (dall’emissione di gas serra, all’inquinamento dei suoli, delle acque e dell’aria) e che, viceversa, il loro corretto smaltimento e riciclo secondo i principi dell’economia circolare può recuperare preziose risorse da reintrodurre nel ciclo produttivo. I rifiuti elettronici contengono infatti plastica e metalli preziosi che, se non correttamente smaltiti e riciclati, rappresentano un grave problema ambientale. Viceversa, possono diventare una miniera di materie prime critiche fondamentali per la transizione energetica, in quanto componenti essenziali delle batterieauto elettriche, energie rinnovabili e dispositivi digitali.

Superbonus: ultimo atto

Il Superbonus è ufficialmente morto. Introdotto dall’art. 119 del Decreto Rilancio (Dlgs 34/2020), ha avuto vita breve, ma intensa. Le politiche recenti, da Draghi al Governo Meloni ne hanno, fin dal principio, e con norme ad hoc, ostacolato la sua efficacia. Prima chiudendo il sistema della cessione del credito, in modo brusco e senza preavviso che imprese e professionisti del settore delle costruzioni, si son ritrovati con un pugno di mosche: cospicui crediti, maturati per lavori svolti, che non verranno mai tramutati in moneta o saranno ceduti a prezzi di saldo. Infine, diminuendo la percentuale di detrazione, dal 110% fino al 2022, al 90% del 2023, al 70% del 2024 e fine.

La fine del Superbonus: 15 ottobre 2024.

Il comma 56 della Legge di Bilancio 2025, “mantiene in vita” il Superbonus per un ultimo respiro. E lo fa in grande stile, prevedendo una clausola retroattiva rispetto alle lavorazioni in essere. La detrazione del 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta, infatti, esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata(CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • adottata la deliberazione dell’assemblea del condominioche ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici»;

È l’ultimo atto di una misura pensata per risollevare l’Italia dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia di Covid-19. E, benché se ne dica, l’edilizia ha rilanciato l’economia, creato posti di lavoro, riqualificato le abitazioni e incentivato l’uso delle energie rinnovabili. Ma, sebbene l’Europa ne avesse lodato i principi, diversi studi ne tracciassero un rapporto costi benefici positivo per lo Stato, l’Istat vede nel triennio 2021-23 il PIL al rialzo sulla spinta del Superbonus e persino il Financial Times gli attribuisce la crescita record per l’Italia e l’effetto espansivo su PIL, il Governo ha portato avanti la retorica dei costi insostenibili, l’aumento delle materie prime e delle truffe o frodi fiscali. E alla fine, ha trionfato la logica delle spese tout court.

È vero, non era esente da difetti e poteva senz’altro essere migliorato. Ma adesso senza un così valido sostegno economico, almeno per le famiglie meno abbienti e le periferie più disagiate delle grandi città, riusciremo a riqualificare in pochi anni l’intero patrimonio immobiliare italiano, come ci chiede l’Europa e l’ambiente?

Limite alle detrazioni

Da quest’anno, vedi ns. circolare nr. 4, sono previsti limiti all’importo delle detrazioni fruibili in base ai redditi. Il nuovo art. 16-ter del Tuir, introdotto dal comma 10 della Legge di Bilancio 2025 dispone, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, significative limitazioni alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 75 mila euro

I limiti alle detrazioni dei bonus edilizi in funzione del reddito introdotti dalla legge di bilancio 2025

Il calcolo del limite massimo di detrazione è ottenuto moltiplicando due fattori: l’importo base (dipende dal reddito se inferiore o superiore a 100 mila euro) per il coefficiente legato al numero dei figli presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L’importo base è pari a:

  • 000 euro (per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro)
  • 000 euro (per redditi superiori a 100.000 euro)

Il coefficiente da utilizzare è pari a:

  1. 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
  2. O,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;
  3. 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
  4. 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, o almeno un figlio con disabilità accertata.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo del reddito: le spese sanitarie detraibili, le somme investite nelle start-up innovative (detraibili ai sensi del dlgs 179/2012) e nelle piccole e medie imprese innovative (detraibili ai sensi del dlgs 3/2015), oltre al reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze).

Conto Termico

A breve è prevista la pubblicazione del nuovo Conto Termico, che dovrebbe ampliare la platea degli interventi incentivabili e dei beneficiari. Nel mese di dicembre, infatti, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha avviato il confronto con le Regioni per l’approvazione definitiva del decreto “Conto Termico 3.0”.

Conto termico 2.0: gli interventi agevolabili.

Il Conto Termico incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati. In attesa delle imminenti novità esaminiamo le caratteristiche di quello in vigore, ossia il Conto Termico 2.0, introdotto dal D.M. 28/12/2012 e attualmente disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016.

Il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta.

Nello specifico:

  • fino al 65%per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (nZEB);
  • fino al 40%per gli interventi di isolamento delle pareti e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti, per l’installazione di schermature solari, per la sostituzione dei corpi illuminanti, per l’installazione di tecnologie di building automation e per la sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione;
  • fino al 50%per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico);
  • fino al 65%per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.

Inoltre il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli interventi precedentemente indicati. Finanzia inoltre il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.

Bonus, efficienza energetica e decarbonizzazione

C’è uno stretto legame tra gli incentivi fiscali come i bonus edilizi e l’efficienza energetica richiesta dall’Europa per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050. Per liberarsi dai combustibili fossili, oltre all’auto elettrica e allo sviluppo di batterie sostenibili per la transizione energetica, alle energie rinnovabili, una tappa fondamentale sarà la riqualificazione energetica del parco immobiliare (gli edifici nell’UE rappresentano il 40% del consumo finale di energia e determinano il 36% delle emissioni di gas a effetto serra)

Secondo uno studio a cura dell’Osservatorio Energy&Strategy del Politecnico di Milano, per raggiungere l’obiettivo di riduzione della dispersione termica del 16% o efficientamento energetico, all’Italia serviranno 100 miliardi di euro da qui al 2030. La riduzione dei consumi di energia primaria da edifici in condizioni peggiori dovrà coinvolgere almeno il 43% del parco edilizio degli edifici più vecchi e meno efficienti, circa 5 milioni di edifici (su un totale di circa 12 milioni di edifici residenziali, dati Istat).

Preoccupa la riduzione dei bonus edilizi: vista l’importanza che hanno avuto nel movimentare l’efficientamento del parco edilizio italiano nell’ultimo triennio, si auspicano incentivi stabili che supportino il raggiungimento dei target di sostenibilità nel settore edilizio, aiutando famiglie e le periferie più disagiate delle nostre città a riqualificarsi.

Purtroppo, nonostante la recente direttiva EPBD “Case Green che aggiorna la normativa energetica, l’Europa va nella direzione opposta: il Green Deal non è più la priorità europea, bensì la sicurezza (ha dichiarato la Presidente von der Leyen). Il pieno sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia, sta deteriorando anche le risorse a disposizione della transizione energetica (vedi: impatto ambientale, economico e sociale delle guerre). La spesa militare dell’Europa è in continuo aumento: nel 2023 è arrivata a sfiorare i 590 miliardi di euro, +16% rispetto all’anno precedente, un record assoluto certificato dall’Istituto internazionale per la ricerca sulla pace con sede a Stoccolma (Stockholm International Peace Research Institute – ISPRI).

Per approfondire:

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/10/


CIRCOLARE N. 4 - LIMITI ALLE DETRAZIONI IRPEF DAL 2025

Limiti alle detrazioni IRPEF dal 2025 (anche per bonus fiscali edilizi)

Il contributo esamina puntualmente i limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche introdotti dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) con l’ausilio di tabelle ed esempi pratici. Comprese tabelle di riepilogo di tutte le detrazioni vigenti, soggette o meno ai limiti introdotti.

 

DETRAZIONI FISCALI LIMITI 2025 ESEMPI TABELLE - L’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), al comma 10, ha introdotto limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Detti limiti si applicano anche alle detrazioni derivanti dagli interventi edilizi agevolabili (c.d. “Bonus fiscali edilizi”, la cui disciplina è stata a sua volta oggetto di riordino ad opera della Legge di bilancio (vedi Bonus fiscali edilizi, tutte le novità previste dalla Legge di bilancio 2025 e Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)

In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato “Riordino delle detrazioni”. Il nuovo articolo prevede che - fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa - per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dall’imposta sui redditi sono ammesse fino a un massimo determinato calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente basato sul numero di figli a carico (che si trovino, cioè, nelle condizioni indicate dal comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

*             *             *              *             *

In base al citato comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986, si considerano “a carico” i figli che si trovino nelle condizioni indicate dal seguente schema.

ETÀ DEL FIGLIO REDDITO DEL FIGLIO
Minore di 21 anni Reddito complessivonon superiore a 2.840,51 euro(*)
Tra 21 e 24 anni Reddito complessivonon superiore a 4.000 euro(*)
(*) Il reddito si considera al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il riferimento normativo è altresì al concetto di “nucleo familiare” individuato dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si riporta di seguito una tabella, di elaborazione redazionale, di ausilio per la comprensione dei figli che vanno conteggiati e ricompresi nel nucleo familiare.

FIGLI MINORENNI (ANCHE AFFIDATARI) FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI E NON
* Se hanno meno di 18 anni fanno sempre parte del nucleo familiare.

* Se vivono con i nonni, il loro nucleo familiare sarà sempre composto dal nucleo con i genitori.

* Se sono in affidamento preadottivo, rientrano nel nucleo familiare dell’affidatario anche se ancora inseriti nella famiglia anagrafica del genitore.

Fanno parte del nucleo familiare dei genitori:

* i figli maggiorenni conviventi;

* i figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori, senza figli e non coniugati.

I figli che non siano a carico dei genitori costituiscono un nucleo familiare a sé stante, così come quelli coniugati con figli.

 

*             *             *              *             *

LIMITI ALLE DETRAZIONI GIÀ IN VIGORE DAL 2020 - Si ricorda preliminarmente che - a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 15 del D.P.R. 917/1986 (ad opera della L. 160/2019) - a decorrere dal 2020, le detrazioni d’imposta previste dal citato art. 15 del D.P.R. 917/1986 spettano secondo lo schema seguente.

REDDITO DETRAZIONE SPETTANTE
Reddito complessivo non eccedente 120.000 Per l’intero importo
Reddito complessivo eccedente 120.000 Per la parte corrispondente 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro

ESEMPI:
1* Per un contribuente con reddito di 120.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 - 120.000) / 120.000 = 100%
2* Per un contribuente con reddito di 180.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 - 180.000) / 120.000 = 50%
3* Per un contribuente con reddito di 240.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 - 240.000) / 120.000 = 0%
In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
I limiti considerati andranno pertanto verificati unitamente alle nuove soglie introdotte dal 2025, qui in discussione.

Si veda in proposito anche l’art. 2 del D. Leg.vo 216/2023, comma 1, che ha previsto ulteriori limitazioni, per il solo 2024 e per alcune specifiche tipologie di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.

LIMITI PER LA FRUIZIONE DI DETRAZIONI FISCALI - Tornando alle norme introdotte a regime dalla Legge di bilancio 2025, il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 dispone che il limite massimo alle detrazioni si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente in base ai figli a carico.
Ai sensi del comma 2, l’importo base è il seguente.

REDDITO IMPORTO BASE
Tra 75.000 e 100.000 euro 14.000
Oltre 100.000 Euro 8.000

Secondo il comma 6, art. 16-ter del D.P.R. 917/1986, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai sensi del comma 3, il coefficiente moltiplicativo è il seguente.

FIGLI A CARICO COEFFICIENTE
Nessuno 0,50
Uno 0,70
Due 0,85
Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 1

Alla luce di quanto sopra, si riporta una tabella dei limiti massimi di detrazione in base al reddito e al numero di figli a carico compresi nel nucleo familiare.

REDDITO FIGLI A CARICO DETRAZIONI MASSIME
Tra 75.000 e 100.000 euro Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 14.000 Euro
(14.000 x 1)
Due 11.900 Euro
(14.000 x 0,85)
Uno 9.800 Euro
(14.000 x 0,70)
Nessuno 7.000 Euro
(14.000 x 0,50)
Oltre 100.000 Euro Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 8.000 Euro
(8.000 x 1)
Due 6.800 Euro
(8.000 x 0,85)
Uno 5.600 Euro
(8.000 x 0,70)
Nessuno 4.000 Euro
(8.000 x 0,50)

APPLICAZIONE A BONUS FISCALI EDILIZI - Il comma 5 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bisdel D.P.R. 917/1986 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualitàrilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

ESCLUSIONI - Il comma 4 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite sopra descritto:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 del D.L. 3/2015, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter.Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024:
* ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera a), ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
* ai sensi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera b), ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
* ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1-ter, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,29 euro (5 milioni di lire) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del testo vigente dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 3-quater, la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

 

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31/12/2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024.

TABELLE RIEPILOGATIVE - Nelle seguenti tabelle sono indicate, a titolo esemplificativo:
1* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati;
2* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati, con riguardo alle spese effettuate fino al 31/12/2024;
3* le detrazioni alle quali i limiti sopra commentati non si applicano in quanto destinate esclusivamente a soggetti percettori di redditi inferiori a 75.000 euro;
4* le detrazioni alle quali si applicano i limiti sopra commentati.
Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.

1* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili Art.15 co.1 lett. c) TUIR
per investimenti in start-up innovative Artt. 29 e 29-bis, D.L. 179/2012
per investimenti in PMI innovative Art. 4, co. 9 e 9-ter, D.L. 3/2015

 

 

2* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31/12/2024
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1 lett. a) TUIR
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1 lett. b) TUIR
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1-ter TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) Art.15 co.1 lett. f) TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Art. 16-bis TUIR

 

 

3* DETRAZIONI ESCLUSE IN QUANTO DESTINATE A REDDITI FINO A 75.000 EURO
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR
per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR
per spese per addetti all'assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR
per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) Art. 16 co. 01 TUIR
per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) Art. 16 co. 1 TUIR
per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni) Art. 16 co. 1-bis TUIR
per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro) Art. 16 co. 1-ter TUIR

 

 

4* DETRAZIONI ALLE QUALI SI APPLICANO I NUOVI LIMITI DAL 2025
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari Art.15 co.1 lett. a) TUIR
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa Art.15 co.1 lett. b) TUIR
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale Art.15 co.1-ter TUIR
per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell'acquisto prima casa Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR
per spese veterinarie Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR
per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR
per spese funebri Art.15 co.1 lett. d) TUIR
per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali Art.15 co.1 lett. e) TUIR
per spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR
per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024) Art.15 co.1 lett. f) TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024) Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR
per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico Art.15 co.1 lett. g) TUIR
per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico Art.15 co.1 lett. h) TUIR
per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR
per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo Art.15 co.1 lett. i) TUIR
per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR
per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR
per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR
per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR
per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR
per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR
per spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR
Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche Art.15 co.1.1 TUIR
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori; Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR
Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR) per spese sostenute dal 01/01/2025
per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi: Art. 16-bis co. 1
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale lett. a)
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze lett. b)
per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi lett. c)
per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune lett. d)
per l’eliminazione di barriere architettoniche; lett. e)
per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi lett. f)
per cablare degli edifici e contenere l'inquinamento acustico lett. g)
per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l'installazione di impianti basati su fonti rinnovabili lett. h)
per l’adozione di misure antisismiche lett. i)
per la bonifica dall'amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici lett. l)
per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati Art. 16-bis co. 3
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Art. 16-bis co. 3-bis
Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR
per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia Art. 1, L. 28/1999
per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova Art. 8, co. 3, L. 52/2001
per spese per asili nido Art. 1, co. 355 L. 266/2005 e art. 2, co. 6 L. 203/2008
per erogazioni liberali a favore dei partiti politici Art. 11 D.L. 149/2013
per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’ Art. 119, co. 4, D.L. 34/2020
per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa Art. 16, co. 2, D.L. 63/2013
per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore Art. 83, comma 1, D. Leg.vo 117/2017
per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci Art. 83, comma 5, D. Leg.vo 117/2017
per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale Art. 25, L. 367/1996

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 2 - STAMPA LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

La stampa dei registri contabili obbligatori

 

Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2023, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.

 

 

I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità analogica (cartacea);
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura

La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (31-01-2025). Pertanto, entro il 31/01/2025 va effettuata la stampa dei registri contabili relativi all’esercizio 2023 Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che era da stampare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31-10-2024). Nella tabella sottostante si riepilogano i termini di stampa per l’anno 2023 (soggetti con esercizio solare):

Adempimento                                                Scadenza                                            Numer.      Bollo

Libro Giornale                                               31 Gennaio 2025                                Si                     Si

Libro Inventari                                              31 Gennaio 2025                                Si                     Si

Registri Iva                                                    31 Gennaio 2025                                Si                     No

Registro Beni ammortizzabili                        31 Ottobre 2024                                 Si                     No

Mastrini Contabili                                          31 Gennaio 2025                                No                   No

Le novità – D.L. “Semplificazioni fiscali"

La conversione del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha la finalità di consentire il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro i termini sopra indicati. In base a tale intervento normativo, a decorrere dal 20.08.2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile sono considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

risultino aggiornati su supporti elettronici;

siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma, prudenzialmente si ritiene opportuno continuare ad applicare le regole qui riepilogate.

Numerazione

I registri sopra indicati devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2023, 2/2023, …). Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/07/2023 al 30/06/2024, andranno numerate con indicazione dell’anno 2023 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2024.

Bollatura

Assolvimento sui registri “cartacei”

Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:

Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;

Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali. L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate.

L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro. Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa

Assolvimento sui registri “digitali”.

Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00/32,00 euro). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

L’imposta va versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2023 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 29.4.2024, in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2023” per i registri riferiti a tale anno).

Nota bene: Scade pertanto il 30/04/2025 il pagamento dell’imposta di bollo sui libri contabili relativi al 2024 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.

 

Stampa dei “mastrini”

Si ricorda infine che i suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l’apposizione di marche da bollo.

Contabilità di magazzino

A partire dal 2021 è previsto che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente: l’ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 di euro; il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 di euro. Tale adempimento prevede degli obblighi di stampa più stringenti rispetto a quelli sopra evidenziati (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Ravvedimento Operoso

I contrassegni telematici (cioè, le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

- entro 15 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta).

La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T ( o con modello F24 con codice 2502 per la modalità informatica). Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T (o 2503 per la modalità informatica).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N.1 - Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) – Principali novità

 

1 premessa

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.

2 principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2025.

 

Argomento Descrizione
Riforma dell’IRPEF -
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali -
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione” - Messa a regime delle disposizioni per il 2024
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:

·      la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;

·      la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;

·      la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

·      fino a 28.000 euro Ý 23%;

·      oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro Ý 35%;

·      oltre 50.000 euro Ý 43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’impo­sta 2024.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica all’art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

 

 

Riforma dell’IRPEF -
Adeguamento delle addizionali
regionali
e comunali all’IRPEF

 

 

 

Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:

·      sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;

·      oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027).

Mancata approvazione delle modifiche

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.

Ambito soggettivo

Il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR).

Bonus

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

·      7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

·      5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

·      4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

·      a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;

·      al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:

·      verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;

·      provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:

·      dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero);

·      dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);

·      dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Detrazioni IRPEF per carichi di
famiglia -
Modifiche
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

·      ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;

·      a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata ai sen­si dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.

È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazio­ne a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familia­re percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudi­ziaria.

Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero

Le detrazioni per familiari fiscal­mente a carico non spettano più:

·      ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’U­nione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico eu­ropeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

·      in relazione ai familiari residenti all’estero.

Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).

L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.

 

Argomento Descrizione
Detrazioni
IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’1.1.2025 -
Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli
a carico
Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Ambito soggettivo

Le novità si applicano:

·      alle sole persone fisiche,

·      con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Ambito oggettivo

Le novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni.

Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

Oneri esclusi

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR:

·      le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;

·      le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;

·      le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.

Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, inoltre:

·      gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;

·      gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);

·      gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).

Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.).

Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

·      i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);

 

Argomento Descrizione
segue ·      i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);

·      i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

·      quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);

·      il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L’importo “base” è pari a:

·      14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;

·      8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

·      0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

·      0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

·      0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

·      1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Interventi di
recupero edilizio - Spese sostenute dall’1.1.2025 - Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

·      del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

·      del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

·      36% per le spese sostenute nel 2025;

·      30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

Argomento Descrizione
segue Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024
n. 1275 (c.d. “Case green”).

Interventi di
riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di
riqualificazione energetica
(ecobonus) - Spese sostenute dall’1.1.2025 - Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

·      per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

·      per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbonus - Spese sostenute nel 2025 -
Ulteriori
requisiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

·      risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

·      risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;

·      sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

Bonus mobili - Proroga per il 2025 Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

Bonus
elettrodomestici
Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

·      l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;

·      vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

·      in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;

·      comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Disposizioni attuative

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

Spese
scolastiche -
Limite di
detraibilità
IRPEF - Aumento dall’1.1.2025
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

·      delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);

·      del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);

·      delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).

Limite di spesa detraibile al 19%

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

·      1.000 euro, a decorrere dal 2025;

·      800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.

Cani guida -
Aumento
detrazione
forfetaria
Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l’importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall’art. 15 co. 1-quater del TUIR.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento
della soglia
di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

·      1.000 euro, per tutti i dipendenti;

·      2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

·      delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

·      delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

 

Argomento Descrizione
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

·      50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;

·      20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;

·      10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti
trasferiti
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

·      titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;

·      che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Riduzione
imposta
sostitutiva sui premi di risultato
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Modifiche
all’imposta
sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e
ristorazione
Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022.

In particolare, si prevede:

·      l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;

·      l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Imposta
sostitutiva sugli straordinari degli infermieri
Viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi:

·      per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 (stipulato il 2.11.2022 e pubblicato sulla G.U. 24.1.2023 n. 19, S.O. n. 5);

·      erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Decorrenza

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025 (sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi erogati entro il 12.1.2025 ma riferiti al 2024).

Disposizioni relative all’accertamento

La norma prevede che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Regime delle
retribuzioni
convenzionali
con rientro
settimanale 
Con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR, anche i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni “ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”. In altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non farebbe venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.
Smart working per i frontalieri in Svizzera Nelle more dell’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio di cui all’art. 9 dello stesso Accordo), possono svolgere, nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e la data di entrata in vigore del predetto protocollo, attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro fino al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Trattamento
fiscale dei
compensi agli addetti alle corse ippiche
A decorrere dall’1.1.2025, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 50 co. 1 lett. l-bis) del TUIR).

Soglia esente

I compensi percepiti da tali figure costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 15.000 euro.

Causa di
esclusione dal
regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:

·      un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;

·      il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva

Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

·      per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;

·      oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.

La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità sul
regime di
tassazione delle
cripto-attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.

Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025.

Nuova aliquota del 33%

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”.

Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Quanto all’efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026).

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo.

Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1.1.2025.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all’1.1.2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%).

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l’affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

IRES premiale Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

·      destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;

·      investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;

·      effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Super-deduzione per nuove
assunzioni
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
Deducibilità dei costi da piani di stock option Viene introdotto il nuovo co. 6-bis nell’art. 95 del TUIR, specificando che la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

In sostanza, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico, ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse.

In questo modo, non solo viene fatta coincidere la deduzione del costo con l’insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario, ma viene anche definitivamente compresso il diritto alla deduzione dell’onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari.

Decorrenza

Le nuove regole per la deducibilità dei piani di stock option da parte dei soggetti IAS/IFRS si applicano ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi.

La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025 precisa che si tratta dei piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2025.

Deducibilità dell’onere per i soggetti OIC-adopter

Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 95 co. 6-bis del TUIR si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11.

In applicazione del documento OIC 11 (§ 4), infatti, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o IFRS può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

In sostanza, sembra possibile applicare le nuove disposizioni anche per i soggetti OIC-adopter che, come consentito dall’OIC 11, utilizzino l’IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione.

Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

·      assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

·      trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

·      nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

·      nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

·      per il 60% entro il 30.9.2025;

·      per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Imposte indirette

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

·      sia alla data del 31.10.2024;

·      sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

·      devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

·      devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

·      l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

·      la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

·      l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

·      l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

 

Argomento Descrizione
Modifiche
al regime
transitorio
di deducibilità
di svalutazioni
e perdite su
crediti di banche e assicurazioni
Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.

Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni.

Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti:

·      al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029 per i soggetti con esercizio “solare”), della deduzione della quota dell’11% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;

·      al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (in pratica, dal 2027 al 2029 per i soggetti con esercizio “solare”), della deduzione della quota del 4,7% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026.

Computo in diminuzione delle perdite e delle eccedenze ACE

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del maggior reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, determinato per effetto del suddetto differimento di quote, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile.

Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

Modifiche alla
deducibilità delle perdite attese su crediti in sede
di prima
applicazione dell’IFRS 9
Sono state modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’a­do­zio­ne del modello delle perdite attese su crediti vantati nei con­fronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9.

In particolare, è stata differita la deduzione della quota del 10% prevista per il pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), in quote costanti, rispettivamente:

·      al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”);

·      al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (dal 2027 al 2029, per i soggetti “solari”).

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche
alla deducibilità dell’avviamento
e delle altre
attività immateriali che hanno
determinato l’iscrizione
di DTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anti­ci­pa­te (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.

In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026.

Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:

·      0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;

·      3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026;

·      20,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;

·      13,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028;

·      13,59% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Ambito applicativo

La disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed è stata successivamente più volte modificata/integrata.

La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari.

Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti “solari”).

La disciplina della trasformazione in crediti d’imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo stock di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale stock è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell’ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l’hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d’imposta.

Obbligo di
ricalcolo degli
acconti IRES
e IRAP
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione:

·      delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;

·       delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);

·      dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del model­lo di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su cre­diti previsto dall’IFRS 9;

·      delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE.

Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026

Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per ef­fetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile applicare, in sede di versamento:

·      né la compensazione “orizzontale” nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);

·      né quella “verticale” o “interna”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d’imposta successivo).

Obbligo di
tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:

·      vitto;

·      alloggio;

·      viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

·      versamento bancario o postale;

·      altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in cor­so al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).

Obbligo di
tracciabilità
delle spese di
trasferta per i
professionisti
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Decorrenza

Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le
imprese
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa­ranno deducibili:

·      da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;

·      dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Decorrenza

La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Credito
d’imposta per
investimenti 4.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

·      viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;

·      viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito
d’imposta
transizione 5.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

·      l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);

·      un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;

·      la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.

Credito
d’imposta per
la quotazione delle PMI
Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.
Credito
d’imposta per
la ZES Unica Mezzogiorno
Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025.

Anche l’agevolazione di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023 per il settore agricolo è riconosciuta per il 2025.

Riversamento
del credito
d’imposta
per ricerca e
sviluppo -
Riconoscimento di un contributo in conto capitale
Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione.

Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.

Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.

L’erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028.

Credito
d’imposta per
il restauro degli immobili di
interesse storico
Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Crediti d’imposta per il cinema Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Sport bonus Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per
il lavoro
Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall’imposta) le prestazioni di formazione rese:

·      a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro);

·      da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell’art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003.

Comportamenti pregressi

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell’1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi.

In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.

Liti pendenti

È consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell’1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione è ammessa su istanza di parte:

·      mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi;

·      ovvero mediante presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell’estinzione del giudizio, ha l’onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.

 

Argomento Descrizione
Aliquota IVA
gestione dei
rifiuti
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l’aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all’incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l’aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).

Aliquota
IVA attività
alpinistica
Viene introdotta l’aliquota IVA del 5% per l’erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica:

·      impartiti, anche in forma organizzata;

·      laddove tali corsi non siano esenti da IVA.

La misura affianca l’aliquota IVA del 5% già prevista per l’erogazione di corsi relativi all’attività sportiva invernale.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma del regime IVA per le associazioni (attualmente prevista a decorrere dall’1.1.2026), l’aliquota del 5% si applica per le sole prestazioni che non risultino escluse da IVA in quanto rese dalle associazioni sportive e dagli altri enti di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverse charge per gli appalti
nel settore della logistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:

·      l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;

·      in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente.

Pagamento dell’IVA da parte del committente

Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l’applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui:

·      il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;

·      il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);

·      il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:

·      già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;

·      rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;

·      effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.

L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa.

Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.

 

Meccanismo del reverse charge

Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi:

·      effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;

·      rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi
e strumenti di
pagamento
elettronico
Con decorrenza dall’1.1.2026, viene modificato l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall’altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.

La misura è finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi e incassi rilevati.

Disposizioni sanzionatorie

Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che:

·      la sanzione pari a 100 euro, prevista dall’art. 11 co. 2-quinquies del DLgs.  471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;

·      la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall’art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi.

Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:

·      le sanzioni previste dall’art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;

·      le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Decorrenza

I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall’1.1.2026.

Accesso ai dati della fatturazione elettronica Accesso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, è concessa anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

segue I dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 del DLgs. 504/95).

Acquisizione e verifica dei dati da parte dell’INPS

Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell’INPS.

Nel caso in cui l’esito dell’erogazione sia fatto dipendere dall’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Istituto può, a decorrere dall’1.1.2025, acquisire e verificare “in interoperabilità” le informazioni disponibili nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica, indipendentemente dal soggetto emittente.

Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017 Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Proroga dell’esenzione per il reddito dei fabbricati e dall’IMU

Sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF e dall’IRES, nonché dall’IMU, per i fabbricati che al contempo risultano:

·      ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici;

·      distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza di tali requisiti:

·      i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2024;

·      i fabbricati sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2025.

Proroga dell’esenzione dall’imposta di bollo e registro

È prorogata al 31.12.2025 l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali.

L’esenzione spetta:

·      alle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

·      alle persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni.

Proroga dell’esenzione dal canone unico

È prorogata fino al 2025 l’esenzione dal canone unico, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’esposizione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici.

 

 

IMU - Esenzione per il sisma
delle Marche e dell’Umbria del 2022 e 2023

 

 

 

Viene prevista l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:

·      ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

·      distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU:

·      per l’anno 2025;

·      oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2025.

Agevolazione prima casa -
Modifiche
Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Agevolazione prima casa

L’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA):

·      imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);

·      IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Condizioni per l’agevolazione prima casa

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto (co. 4-bis della Nota II-bis).

Termine esteso a 2 anni

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

 

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

 

 

 

 

 

Indicazione
del CIN nelle
dichiarazioni
fiscali e nella
Certificazione unica

 

 

 

 

 

 

Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il CIN è il codice di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

·      le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

·      le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;

·      le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica

I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN:

·      nelle dichiarazioni fiscali;

·      nella Certificazione unica.

Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all’art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.

Imposta di bollo sulle polizze vita In materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, la legge di bilancio 2025 modifica le modalità di versamento dell’imposta con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, in modo da allinearle alle modalità di versamento ordinarie applicate agli altri comparti.

Versamento al riscatto

Il DM 24.5.2012 (che aveva dettato le disposizioni attuative dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari) precisava che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l’imposta di bollo per ciascun anno veniva applicata all’atto del rimborso o del riscatto della polizza.

Pagamento annuale

La legge di bilancio 2025 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (del 2 per mille) di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, “è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste” dall’art. 4 del DM 24.5.2012.

In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita debba avvenire annualmente, con le modalità ordinarie e non al momento del rimborso o riscatto della polizza.

Disciplina transitoria

Viene, quindi, previsto che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso all’1.1.2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 co. 2-ter, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari:

·      al 50% entro il 30.6.2025;

·      al 20% entro il 30.6.2026;

·      al 20% entro il 30.6.2027;

·      per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028.

Esenzione
imposta
ipotecaria
sistema tavolare
La legge di bilancio 2025 introduce esenzioni dall’imposta ipotecaria legate a specifiche situazioni concernenti zone ove opera il sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al RD 28.3.29 n. 499, sistema che, in luogo della trascrizione, prevede l’intavolazione nel libro fondiario (che ha efficacia costitutiva, diversamente dall’efficacia pubblicitaria della trascrizione nel sistema ordinario).

Cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione

In coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del DLgs. 139/2024, viene prevista l’esenzione dall’imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, per gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dall’1.1.2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all’1.1.2025.

Vincoli speciali per la Provincia autonoma di Bolzano

Inserendo il nuovo co. 3 nell’art. 32 del DPR 601/73, viene previsto che si applichi l’esenzione dalle imposte ipotecarie per gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli:

·      previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano;

·      per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica.

Canone unico - Modifiche della disciplina Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) di cui all’art. 1
co. 816 ss. della L. 160/2019.Modifica delle tariffeViene precisato che la facoltà dell’ente locale di modificare le tariffe relative al canone unico va attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione:

·      dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone;

·      dell’incidenza delle suddette occupazioni ed esposizioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

Contenuto del regolamento

In relazione al contenuto del regolamento che disciplina il canone unico, viene precisato che:

·      l’obbligo di indicare la superficie degli impianti destinata dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni sussiste solo se detto servizio continua ad essere svolto dal Comune;

·      può essere disposta la riduzione fino alla metà del canone unico per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private.

Determinazione del canone per i messaggi pubblicitari

Recependo alcune indicazioni di prassi, viene integrata la disciplina di determinazione del canone unico dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di precisare che:

·      per individuare la superficie del mezzo pubblicitario in base alla quale calcolare il canone unico dovuto, non va conteggiata la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario;

·      quando su un unico impianto pubblicitario vengono installati una pluralità di segnali turistici o di territorio oppure di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione (se i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi).

Blocco dei
pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni - Somme dovute a titolo di salario e stipendio
Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato.

Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro.

Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile.

Decorrenza

Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall’1.1.2026.

 

Argomento Descrizione
Esclusione da
ritenuta per le
vincite ai giochi olimpici invernali
I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026 non subiscono la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 30 del DPR 600/73 e sono esclusi da tassazione ai fini IRPEF.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organi di
controllo e
contributi
pubblici
significativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:

·      effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;

·      inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Entità significativa dei contributi pubblici

L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.

Necessaria presenza dell’organo di controllo

La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo.

Infatti, i suddetti obblighi dell’organo di controllo – di effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche – sono imposti non solo agli organi di controllo “già costituiti”, ma anche a quelli “da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma”.

Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che – attualmente – non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell’art. 2477 co. 2 c.c., che:

·      non devono redigere il bilancio consolidato;

·      non controllano una società obbligata alla revisione legale;

·      non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa.

Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell’organo di controllo (anche monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl – già obbligata alla nomina di un organo di controllo “o” di un revisore legale – abbia optato per quest’ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata).

Decorrenza della nuova disposizione

Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che “ricevono” (e non che “hanno ricevuto”) contributi pubblici significativi fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall’1.1.2025.

Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell’organo di controllo.

Tetto di spesa

Dall’1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.

Legge Sabatini - Rifinanziamento Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:

·      400 milioni di euro per l’anno 2025;

·      100 milioni di euro per l’anno 2026;

·      400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Fondo garanzia prima casa Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l’operatività.

Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo

Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di:

·      giovani coppie;

·      famiglie monogenitoriali con figli minori;

·      conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;

·      giovani under 36.

Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.

Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo

È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36.

L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che:

·      ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

·      la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose

Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:

·      continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;

·      per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

 

 

 

 

Fondo Dote per
la famiglia per
attività sportiva
e ricreativa

 

 

 

 

 

Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.

Enti beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo sono:

·      le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);

·      gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Requisiti del beneficiario delle prestazioni

Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate:

·      per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni;

·      a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità.

Disposizioni attuative

La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

 

Argomento Descrizione
Riduzione
contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

·      imprenditori individuali o soci di società;

·      collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Accredito contributivo

Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

 

 

 

 

 

 

 

Decontribuzione Sud

 

 

 

 

 

 

 

Viene prevista:

·      la fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all’art. 1 co. 161 ss. della
L. 30.12.2020 n. 178, che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024;

·      l’introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno.

Nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud

Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (sono esclusi anche specifici soggetti, come gli enti pubblici economici).

Inoltre, la normativa distingue tra:

·      microimprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti;

·      datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa.

Assetto e misura

L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al:

·      25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;

·      20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;

·      20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;

·      20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;

·      15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.

Condizioni

Fermo restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l’esonero contributivo spetta:

·      se vengono rispettate le condizioni stabilite dall’art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296 (ad esempio, la regolarità contributiva);

·      se il datore di lavoro è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili).

Inoltre, per le microimprese e piccole e medie imprese, l’esonero è concesso nei limiti del Regolamento della Commissione UE 13.12.2023 n. 2831, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa:

·      il riconoscimento dell’esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

·      l’efficacia dell’esonero è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Cumulabilità

L’esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

·      incentivo per l’assunzione di giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all’art. 21 del DL 60/2024;

·      bonus giovani di cui all’art. 22 del DL 60/2024;

·      bonus donne di cui all’art. 23 del DL 60/2024;

·      bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ai sensi dell’art. 24 del DL 60/2024.

Decontribuzione lavoratrici con
figli
A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero).

 

Argomento Descrizione
Ambito soggettivo

L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:

·      dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);

·      autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Condizioni

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale.

Retribuzione e reddito imponibile

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90.

Congedo
parentale
Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:

·      all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;

·      all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

Bonus per le nuove nascite È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.

Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Requisiti soggettivi

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

·      cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

·      oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Requisiti oggettivi

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.

 

 

Bonus asili nido

 

 

 

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).

È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.

Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro.

L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

Trattamento
integrativo
speciale per i
settori turistico, ricettivo e termale
Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Modalità

Il trattamento è riconosciuto:

·      ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024;

·      dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);

·      su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024).

Periodo

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2025 al 30.9.2025.

Regime fiscale

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

Trattamento
previdenziale
dei compensi agli
addetti alle corse ippiche
A decorrere dall’1.1.2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive si iscrivono ai fini previdenziali nella Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Base imponibile contributiva

L’obbligo contributivo sorge al superamento dell’ammontare di 5.000 euro annui di compensi. Si tratta di una franchigia esclusa da contribuzione previdenziale.

Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nel limite del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Aliquota contributiva

L’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%, cui vanno aggiunte le ulteriori aliquote per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.

Versamento del contributo

I contributi previdenziali sono versati:

·      per 2/3 dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

·      per 1/3 dall’iscritto.

Assegno di
inclusione
In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente dell’Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023, viene previsto:

·      un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell’ISEE che deve

  essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter accedere alla prestazione;

·      un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è elevata da 7.560 a 8.190 euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale somma è ulteriormente incrementata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione condotta in locazione.

Si interviene anche con riferimento alla misura dell’Assegno di inclusione elevando il beneficio economico, il quale è composto da due voci:

·      un’integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro annui. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

·      un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui. Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Supporto per
la formazione e
il lavoro
Vengono modificati i requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’art. 12 del DL 48/2023, prevedendo un incremento da 6.000 a 10.140 euro:

·      del valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente;

·      della soglia del reddito familiare dello stesso nucleo.

L’importo del beneficio viene inoltre aumentato da 350 a 500 euro mensili.

Infine, viene disposto che la durata del beneficio, corrispondente ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, laddove, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato a un corso di formazione.

Nuovo requisito per la fruizione della NASpI Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025.

Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.

In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.

Trattamento di
disoccupazione
in favore dei
lavoratori
rimpatriati
Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall’1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri.
 

Modifiche
all’indennità di
discontinuità per
i lavoratori del settore dello
spettacolo

 

 

A decorrere dall’1.1.2025, all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche:

·      viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro;

·      viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità;

·      viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

·      viene modificato il termine per la presentazione della domanda all’INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile;

·      viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo.

Proroga della CIGS per le
imprese in crisi
Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, di cui all’art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo:

·      la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all’art. 20 co. 3-bis del DLgs. 148/2015, non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22;

·      la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro.

Proroga CIGS e mobilità in
deroga nelle aree di crisi industriale complessa
Viene disposto lo stanziamento per il 2025 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
CIGS per
riorganizzazione o crisi aziendale
Si prevede la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015.
CIGS
per le imprese
di interesse
strategico
nazionale
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2025, alle imprese di in­teresse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015.

Integrazione
delle misure
di sostegno per i dipendenti ex ILVA
Viene prorogata anche per il 2025 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA.
Indennità
per i lavoratori
dei call center
Viene disposto, anche per l’anno 2025, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.
Indennità per fermo pesca Viene finanziata anche per l’anno 2025 l’indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:

·      obbligatorio;

·      non obbligatorio.

Esclusione
degli immobili colpiti da calamità naturali dall’ISEE - Proroga
Viene prorogata per il 2025 l’esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà, non agibili o distrutti in seguito a calamità naturali, dall’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE (art. 5 del DPCM 5.12.2013 n. 159).
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari

 

Viene istituito un Fondo – con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 – per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro.

I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare:

·      programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche;

·      le relative campagne di formazione e informazione;

·      l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Con apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative del Fondo.

Accertamento dello stato di
invalidità o
inabilità
Viene stabilito che l’INPS debba effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in una visita unica in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di:

·      invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 5.2.92 n. 104 e della L. 12.3.99 n. 68;

·      invalidità e inabilità di cui agli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12.6.84 n. 222 e all’art. 1
co. 8 del DLgs. 30.12.92 n. 503.

L’applicazione della disposizione è limitata al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2025, nonché alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi.

Misure di
flessibilità in uscita - Proroga
Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali:

·      il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”;

·      la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”);

·      l’APE sociale.

Opzione donna

Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” di cui all’art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019, consentendone l’accesso alle lavoratrici – caregiver, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296/2006 – che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Pensione “Quota 103”

Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall’art. 14.1 del DL 4/2019, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. “Quota 103”). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025.

APE sociale

Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016, che consiste in un’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore – caregiver, disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi – dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

 

Incentivo
per la rinuncia
a “Quota 103”
e alla pensione anticipata

 

 

 

Viene riproposto anche per l’anno 2025 l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato – in questo caso, entro il 31.12.2025 – i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”).

L’incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata.

L’esercizio di tale opzione determina la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente.

La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare il reddito ai fini fiscali.

Utilizzo della
previdenza
complementare per l’accesso
alla pensione
in regime
“contributivo puro”
In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’1.1.96 (c.d. “contributivi puri”), si consente la possibilità di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale fissati per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Viene inoltre prevista la possibile modifica del predetto importo soglia e il monitoraggio con eventuale rimodulazione in caso di maggiori oneri, che riguardano l’ipotesi in cui la predetta opzione venga esercitata per accedere alla pensione anticipata.

Computo delle prestazioni di rendita

Ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, si consente a decorrere dal 2025, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, la possibilità di computare, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.

Il predetto computo può essere effettuato solo su richiesta dell’assicurato.

Modifica dell’importo soglia e dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata

A decorrere dall’1.1.2030 viene modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato previsto dall’art. 24 co. 11 del DL 201/2011 come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata, che dovrà essere pari a 3,2 volte – e non più 3 volte – l’importo dell’assegno sociale.

Inoltre, per coloro che utilizzano il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale per l’accesso alla pensione anticipata, si richiede che:

·      ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, l’attuale requisito contributivo di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni dall’1.1.2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dall’1.1.2030;

·      la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incremento
del montante
contributivo
Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica all’1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.

Accesso
agevolato alla pensione di
vecchiaia per le
lavoratrici madri
Viene modificato l’art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12.
Abrogazione della riliquidazione
per i lavoratori autonomi
Viene abrogata la possibilità, di cui all’art. 2-ter del DL 2.3.74 n. 30, di riliquidare presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell’INPS il trattamento pensionistico già in godimento in una delle gestioni speciali del medesimo Istituto previdenziale, relative ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura, ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali), con conseguente ricalcolo del trattamento.
Trattenimento
in servizio per
i dipendenti
pubblici
Con riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, la legge di bilancio 2025:

·      eleva dall’1.1.2025, ove inferiore, il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;

·      abroga la norma che consente alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro, anche dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento;

·      prevede per le Amministrazioni la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il 70° anno di età;

·      estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale – e non solo a dirigenti medici e sanitari nonché agli infermieri – la norma che consente la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.

Incremento
speciale per le pensioni minime
Si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni minime – pari al 2,7% nel 2024 – in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del décalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026.
Incremento delle maggiorazioni
sociali
Limitatamente all’anno 2025, viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall’art. 38 co. 1 della
L. 448/2001 per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.
Mancata
perequazione
automatica per
le pensioni dei
residenti all’estero
Si interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici prevedendo in via eccezionale, per l’anno 2025, che la rivalutazione non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS.

4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.

 

Argomento Descrizione
Obbligo di
PEC per gli
amministratori
di società
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

Termini per
l’accredito dei
pagamenti
effettuati con strumenti
elettronici
Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di:

·      accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;

·      in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Adeguamento alle nuove prescrizioni

I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.

Contributo
unificato per
le controversie
in tema di
accertamento della cittadinanza italiana
Il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana viene fissato nella misura di 600 euro, in luogo del precedente importo di 518 euro (art. 13 co. 1-sexies del DPR 115/2002).

Controversie con pluralità di parti

Se la domanda di accertamento della cittadinanza italiana è proposta, nel medesimo processo, da una pluralità di parti, ciascuna parte ricorrente è obbligata al pagamento del contributo unificato per l’intero importo di 600 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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