CIRCOLARE N. 10 -COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIM 2024
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2024 AL
31 MAGGIO 2024
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2024 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni.
In particolare, come già illustrato nella nostra Circolare n. 9 è stata innalzata la soglia minima per il versamento dell’Iva sia mensile che trimestrale, passando da euro 25,82 a euro 100,00. In questo modo, se l’importo dovuto non supera i 100,00 euro, il versamento avviene con quello del mese/trimestre successivo,
e comunque anche se di importo inferiore al limite minimo deve essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2024, entro e non oltre il giorno 22 Maggio 2024 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2024 | 31 Maggio 2024 |
Aprile-Giugno 2024 | 30 Settembre 2024 |
Luglio-Settembre 2024 | 02 Dicembre 2024 |
Ottobre-Dicembre 2024 | 28 Febbraio 2025 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 9 - DECRETO ADEMPIMENTI E ADE
Pubblicata dal Fisco la Circolare sul decreto Adempimenti
Riforma fiscale e semplificazioni, pronte le istruzioni delle Entrate. Servizi più digitali e stop alle comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre
Circolare n. 9 del 2 maggio 2024
Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9/E del 2 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti - L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
Nuovi termini di pagamento rateale - Nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la
rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello 24.
Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute - L’articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 515, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento: - alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1 a 3); - alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5). I commi 1 e 2 – per effetto delle modifiche apportate, in maniera speculare, all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 – stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato. Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente. La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati. Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024». Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.
Potenziati i servizi online - Il decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. In particolare, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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