CIRCOLARE N. 25 - FATTURAZIONE ELETTRONICA SOGGETTI FORFETTARI
REGIME FORFETTARIO:
DAL 2024 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI!
A partire dal primo gennaio 2024 per tutti i soggetti in regime forfettario scattano gli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico e di conservazione digitale delle stesse.
SOGGETTI INTERESSATI
Dal prossimo primo gennaio 2024 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:
- In “regime forfettario” di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- In “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (sostituito dal 2016 dal regime forfettario).
LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA NORMA
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfettari è stato introdotto gradatamente, secondo il seguente calendario:
- dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;
- dal primo gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti.
TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Si ricorda che i termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:
- fattura immediata – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e la trasmissione allo SdI va effettuata entro 12 gg.;
- fattura differita riepilogativa – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e la trasmissione allo SdI va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
REGIME SANZIONATORIO
La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:
- fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
- da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
LA FATTURA ESTERA
Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:
- Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”.
il riferimento normativo che è:
per i “forfettari”:
- “Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.
Per i “minimi”:
- “regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.
IMPOSTA DI BOLLO
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
- 31 maggio per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio per il quarto trimestre – codice tributo 2524
CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di conservazione digitale delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
- il portale “Fatture e Corrispettivi” accedendo alla propria area personale con SPID, CIE o CNS;
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Cosa può offrire lo Studio
Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:
1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere della Dott.ssa Toni Stefania;
2- fornire il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 24 - IMU SALDO 2023
Versamento saldo IMU per l’anno 2023
Si coglie l’occasione per ricordare che il prossimo 18 dicembre 2023 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativo all’anno 2023.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto al periodo precedente o ci saranno delle variazioni previste entro il 16/12/23, invitiamo la clientela a comunicarcelo entro il prossimo 30 Novembre 2023, inviando una mail a:
info@salpaconsulting.com;
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, locazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, contratto di locazione, atto di successione, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
Novità 2023
Esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente - La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dal versamento dell’IMU per i proprietari di immobili non utilizzabili in quanto abusivamente occupati; ovviamente l’esonero prevede che sia fatta comunicazione al Comune della denuncia o dell’inizio dell’azione penale.
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’esenzione IMU per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Cordiali saluti.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 23 - NOVITA' SECONDO ACCONTO DI IMPOSTE PER L'ANNO 2023
NOVITA’ IN TEMA DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2023
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 145/2023 |
In sintesi
È entrato in vigore in data 19 ottobre 2023 il DL 145/2023 che contiene importanti novità in tema di termini di pagamento delle imposte dirette per alcune categorie di contribuenti.
Termini e modalità di versamento
L’articolo 4 del DL 145/2023 (Collegato Fiscale) prevede la possibilità di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – limitatamente al periodo d’imposta 2023 – solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio 2024 (in luogo che entro il 30 novembre 2023), oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023, quindi, rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione:
- IRPEF,
- imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario o di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, ecc) e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Restano pertanto dovuti, in ogni caso, al 30 novembre 2023 i versamenti dovuti a titolo di:
- secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2023:
- contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale, o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. affittacamere),
- contributi INPS iscritti Gestione Separata.
Quanto alle modalità di versamento delle somme, in presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione, il pagamento potrà essere effettuato:
- in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi,
- in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni. A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.
Soggetti interessati
Tale possibilità è concessa:
- esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA:
- imprese,
- artisti,
- professionisti,
- a condizione che nel periodo di imposta precedente (2022) abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Soggetti esclusi
Sono certamente esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA:
- privati,
- soci,
- collaboratori / coadiuvanti impresa familiare,
- associati studi professionali,
- le società e gli enti.
Dubbi applicativi
Vi sono ancora dei dubbi in merito alla corretta applicazione della disposizione e, inoltre, il DL, pur essendo già in vigore, sarà soggetto alla conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto sopra esposto.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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