CIRCOLARE N. 22 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2023
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2023 AL
30 NOVEMBRE 2023
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2023 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2023, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2023, entro e non oltre il giorno 10 Novembre 2023 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2023.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2023:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2023 | 31 Maggio 2023 |
Aprile-Giugno 2023 | 16 Settembre 2023 |
Luglio-Settembre 2023 | 30 Novembre 2023 |
Ottobre-Dicembre 2023 | 28 Febbraio 2024 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 3° TRIM. 2023
SOCIETA'
VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)
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VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)
DEBITI CREDITI
VP4 Iva vendite esigibile
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VP5 IVA acquisti detratta
VP6 IVA dovuta o a credito
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VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
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VP8 Credito periodo precedente
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VP9 Credito anno precedente
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VP10 Versamenti auto UE
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VP11 Crediti d'imposta
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VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
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VP13 Acconto dovuto
VP14 Iva da versare o a credito
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CIRCOLARE N. 21 - IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO
Il Fascicolo del Titolare Effettivo: Nuovo Obbligo Antiriciclaggio
Facciamo seguito alla ns. Circolare n. 20 del 10 Ottobre u.s. per precisarVi che gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007, così come modificati dal D.lgs. 90/2017, hanno introdotto due nuovi obblighi antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private e per i Trust Espressi.
A partire dal 04 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, i seguenti soggetti sono, infatti, tenuti alla predisposizione e all’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare Effettivo:
- Associazioni Riconosciute
- Fondazioni Riconosciute
- Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie)
- Società per Azioni (S.p.a.)
- Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
- Società Consortili
- Società Cooperative
- Società di Mutuo Soccorso Riconosciute
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
- Trust Espressi
Una volta predisposto il Fascicolo del Titolare Effettivo, i suddetti soggetti hanno l’obbligo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre u.s. di comunicare, entro il giorno 11/12/2023, per via telematica le informazioni in esso archiviate, al Registro delle Imprese per la loro conservazione in un’apposita sezione del registro ad accesso riservato.
Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo che le società devono predisporre, a cura degli Amministratori delle società, deve contenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi ed essere predisposto, aggiornato e conservato, per un periodo non inferiore a cinque anni,.
Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo deve contenere almeno le seguenti informazioni e documenti:
- Statuto
- Atto Costitutivo
- Visura Camerale Aggiornata
- Documentazione Aggiornata relativa all'Assetto Proprietario e di Controllo
- Copia del Documento di Identità dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Copia del Codice Fiscale dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Verifica dei Documenti di Identità dei Titolari Effettivi (in caso di dubbi sull'autenticità)
- Dichiarazione dei Soci sulla Titolarità Effettiva (in caso di dubbi sulla Titolarità Effettiva)
Per l’identificazione dei titolari effettivi, gli amministratori devono utilizzare ogni informazione in loro possesso e in particolare basarsi su quanto risultante da:
- Scritture Contabili
- Bilanci
- Libro dei Soci
- Comunicazioni sull'assetto proprietario e di controllo
- Comunicazioni dei Soci
- Ogni altro dato e/o documentazione a loro disposizione
Il Fascicolo del Titolare Effettivo deve essere fornito ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Altri Operatori Finanziari, Professionisti, Altri Operatori Non Finanziari e Prestatori di Servizi di Gioco), in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Nel caso in cui il Fascicolo del Titolare Effettivo contenga dati falsi o informazioni non veritiere e queste siano fornite ai destinatari della normativa antiriciclaggio ai fini dell'adeguata verifica della clientela, è prevista per gli amministratori, che hanno realizzato tale condotta, una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a € 30.000.
Inoltre, come già ricordato nella ns. circolare n. 20, in caso di omessa comunicazione al Registro delle Imprese di informazioni aggiornate sui titolari effettivi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a
€ 1.032.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 20 - OPERATIVO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Operativo il Registro dei titolari effettivi
È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.
Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima di 1.032,00, è ridotta ad un terzo.
Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).
Lo Studio resta a disposizione per procedere all’evasione di tale pratica e invita i clienti interessati a mettersi in contatto con la dott.ssa Rossana Gallo referente di studio per l’antiriciclaggio.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce per lo Studio in un aggravio di lavoro, si comunica che le competenze che verranno addebitate sono quantificate in:
- Euro 250,00 fisse per la predisposizione della comunicazione e l’invio telematico.
Vi invitiamo pertanto a confermarci verbalmente o tramite mail, entro e non oltre il 27 Ottobre 2023, il vs. assenso all’invio della suddetta comunicazione.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 19 - BANDI BREVETTI - DISEGNI E MARCHI 2023
NUOVI BANDI 2023
BREVETTI+ DISEGNI+ MARCHI+
Di seguito nuovi bandi pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy destinati alle PMI, anche di nuova costituzione.
BANDO BREVETTI+
Incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. L’obiettivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali.
Beneficiari: Pmi che operano in tutti i settori, ad eccezione di quelli esclusi dagli aiuti de minimis, ai sensi dell'art.1 del Regolamento UE 1407/2013 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- Titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022
- Titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con rapporto di ricerca con esito “non negativo”
- Titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purchè la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni nei precedenti bandi
Spese Ammesse: Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi per Macroarea
- Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
- Organizzazione e Sviluppo
- Trasferimento tecnologico
Agevolazione:
- Contributo a FONDO PERDUTO del valore massimo di € 140.000,00. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00 DEL 24 OTTOBRE
BANDO DISEGNI+
Incentivo diretto a dare aiuto alle imprese per la valorizzazione di disegni e modelli. Mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI per rafforzarne la competitività sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato
Beneficiari: PMI
Spese Ammesse:
- Spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”
Agevolazione:
- Contributo in conto capitale (FONDO PERDUTO) fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 60.000,00 e secondo gli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio ( si va da 2.500,00 a 13.000, euro)
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 18:00 DEL 7 NOVEMBRE
BANDO MARCHI+
Incentivo per la tutela dei marchi all’estero.
Beneficiari: PMI
Misure Agevolative:
Si sostanzia in 2 Misure
- A- Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le suddette imprese per la misura A:
- devono aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver pagato le relative tasse di deposito;
- devono aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della richiesta di agevolazione.
Invece, per la misura B devono aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver pagato le relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione.
NOTA BENE: In più occorre avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione.
Spese Ammesse:
Possono essere oggetto di agevolazione le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni quali:
- Progettazione della rappresentazione,
- Assistenza per il deposito,
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione,
- Tasse di deposito presso EUIPO,
- Ricerche di anteriorità.
Diversi sono i contributi concessi per le due misure.
Agevolazione:
- Contributo in conto capitale (FONDO PERDUTO).
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 18:00 DEL 21 NOVEMBRE
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/08/CIRCOLARE-N.-19-BANDI-BREVETTI-MARCHI-E-DISEGNI-2023.pdf