CIRCOLARE N. 16 - NUOVO CODICE TRIBUTO RAVVEDIMENTO RITENUTE ERARIALI.PDF

Ravvedimento di ritenute d’acconto: nuovo codice tributo dal 3 luglio

Sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere deve essere operata all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

Le ritenute d’acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).

Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Con il ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte:

  1. a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

  1. b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della  violazione ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell’articolo 6, comma 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e comma 3, D.Lgs. 471/1997 oppure nell’articolo 11, comma 5, sempre del D.Lgs. 471/1997.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Con decreto del 13 dicembre 2022 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Esemplificando, il mancato versamento di una ritenuta d’acconto di 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio (codice tributo 1040, in scadenza il 16 giugno 2023) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro (ossia il 30 per cento della ritenuta).

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’operazione versando entro 30 giorni, ad esempio in data 14 luglio 2023, una sanzione ridotta di 6 euro (pari all’1,5% di 400 euro) e gli interessi pari a 1,53 euro, ossia il 5% annuo calcolato su 28 giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso.

Occorre tener conto che dal 3 luglio 2023 non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione.

Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione 18/E/2023, è l’8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

 

 

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CIRCOLARE N. 15 - CREDITI ENERGETICI 2022 - REMISSIONE IN BONIS.PDF

Crediti energetici 2022 e remissione in bonis per l’omessa comunicazione

Nell’arco del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta destinati a compensare i rincari dell’energia e del gas causati dal conflitto bellico, ancora in corso, tra Russia ed Ucraina. Secondo l’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022, l’articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 e l’articolo 7, comma 1-quater, D.L. 115/2022, i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione per segnalare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Descrizione Codice tributo
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022
codice 6968
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022
codice 6969
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022
codice 6970
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022
codice 6971
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022
codice 6983
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022
codice 6984
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022
codice 6985
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022
codice 6986
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)
articolo 1, D.L. 176/2022
codice 6993
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)
articolo 1, D.L. 176/2022
codice 6994
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)
articolo 1, D.L. 176/2022
codice 6995
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) codice 6996

Chi non ha effettuato la comunicazione nei termini può sanare l’errore ed utilizzare il credito d’imposta (energia o gas) spettante?

Con la risoluzione 27/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’adempimento non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati; pertanto, la sua omissione non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, salvo il caso in cui la compensazione sia già stata effettuata entro il 16 marzo 2023.

Il provvedimento del 16.02.2023 dell’Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che la comunicazione non era necessaria nell’ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito entro la scadenza del 16 marzo 2023 (si veda la ns. circolare n. 11) e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza.

Si ricorda, inoltre, che il termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento decorre dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché certificativi previsti dalla disciplina agevolativa.

Le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante si considerano sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 Tuir; il loro sostenimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e circolare 20/E/2022).

La comunicazione, in sintesi, è un adempimento di natura “formale” e l’eventuale omissione può esser sanata avvalendosi della remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge di conversione 44/2012.

Tale disciplina prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In linea generale, è possibile avvalersi della remissione in bonis qualora il contribuente:

  1. a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997(250 euro), secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Considerando che i periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023 ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Infine, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, si segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato da parte dell’Agenzia.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

 

 

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