CIRCOLARE N. 10-BONUS PUBBLICITA' 2023
Bonus pubblicità 2023: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni
Dal 1° al 31 marzo sarà possibile fare domanda per il bonus pubblicità 2023. L'agevolazione prevede un credito d'imposta del 75 per cento per gli investimenti pubblicitari incrementali nel 2023. Da quest'anno non sono più agevolati interventi relativi a televisione e radio.
Sono in arrivo diverse novità importanti per il bonus pubblicità 2023.
Come si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 24 febbraio, la domanda per accedere al credito d’imposta previsto dall’agevolazione va trasmessa dal 1° al 31 marzo 2023.
Rispetto allo scorso anno viene ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni bis, e pertanto il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75 per cento.
Viene reintrodotto anche il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello effettuato l’anno precedente.
Inoltre, restano fuori dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
La domanda si presenta attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus pubblicità 2023: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni
La domanda per accedere alle agevolazioni previste dal bonus pubblicità 2023 deve essere inviata dal 1° al 31 marzo.
Si tratta del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Rispetto al passato, sono diverse le novità per l’anno in corso, come si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato il 24 febbraio 2023.
Dal 2023, il credito d’imposta sarà riconosciuto per il 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati per campagne pubblicitarie.
Torna, quindi, anche il requisito dell’incrementalità. Gli investimenti sostenuti nel 2023 dovranno essere superiori di almeno l’1 per cento di quelli effettuati l’anno precedente.
Altra importante novità riguarda la platea dei beneficiari.
Il credito d’imposta, infatti, sarà riconosciuto solamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto al 2022, quindi, non vengono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate.
Bonus pubblicità 2023: come fare domanda per il credito d’imposta
I soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2023 a partire dal 1° marzo ed entro il 31 del mese.
Sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Accedendo all’area riservata del sito istituzionale tramite credenziali SPID, CIE o CNS, è sufficiente cliccare sulla voce “Comunicare” di “Servizi per”.
Dopo aver inviato la richiesta sarà necessario inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2024, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione.
Il credito d’imposta sarà concesso sulla base del regolamento di cui al DPCM n. 90 del 2018.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
In seguito alla presentazione delle richieste di accesso, il Dipartimento stila una prima lista dei beneficiari e degli importi teoricamente fruibili. L’elenco definitivo sarà pubblicato dopo la ricezione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati".
Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo, “6900”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 9-TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2023
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2023
Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2023.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/23 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/23 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2023.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE N. 8-CERTIFICAZIONE-UNICA-2023
Certificazione Unica 2023: redditi di lavoro autonomo
La Certificazione Unica 2023 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2022.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
Si precisa che la trasmissione delle CU 2023 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2023.
L’ adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito di lavoro autonomo:
- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (anche per fatture ricevute da soggetti che non operano la ritenuta d’acconto in quanto applicano regimi agevolati);
- provvigioni corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- cessazione rapporti di agenzia;
- compensi per lavoro autonomo occasionale;
- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;
- prestazioni relative ad appalti condominiali;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).
Novità Certificazione Unica 2023
Nel modello definitivo della Certificazione Unica 2023 approvato dall’Agenzia delle Entrate sono presenti alcune novità.
Nello specifico, le principali innovazioni del modello 2023 riguardano:
- la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;
- i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale erogato dall’INPS a partire da marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni.
- modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo inferiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche per un reddito fino a 28.000 euro;
- il nuovo codice inserito per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019, hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’articolo 44, del Dl n. 78/2010;
- Incremento del limite di esenzione dei fringe benefit
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2022 al 31/12/2022 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2022 fino al 16/01/2023, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 28 febbraio 2023. |
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:
- Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 7-NOVITA'-DL-11-DEL-16/02
Soppressione delle opzioni per la cessione della detrazione o per lo “sconto sul corrispettivo” - Novità del DL 16.2.2023 n. 11
1 premessa
Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
Entrata in vigore
Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.
2 Soppressione delle opzioni per la cessione e lo sconto
A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023).
È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 - 3 del DL 11/2023).
2.1 Interventi per i quali spetta il superbonus
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17.2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Interventi con superbonus (art. 119 del DL 34/2020) |
Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Interventi realizzati da condomìni |
· delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023
· CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni | CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici | Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023 |
2.2 Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
Agevolazioni diverse dal superbonus | Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto
(art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Generalità dei bonus “edilizi” (no superbonus) |
· titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023
· lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentare un titolo abilitativo) |
Bonus casa acquisti 50%
(art. 16-bis co. 3 |
Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
Sismabonus acquisti
(art. 16 co. 1-septies |
Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
2.3 fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 co. 2 del DL 11/2023 (si vedano i precedenti § 2.1 e 2.2 e salvo ulteriori modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge), quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
L’art. 2 co. 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell’art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi “edilizi” (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).
3 Cessionari pubbliche amministrazioni
Aggiungendo il co. 1-quinquies all’art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 11/2023).
4 Responsabilità solidale per il cessionario
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020).
In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.
Aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:
aver acquisito il credito d’imposta;
essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.
4.1 Documentazione da conservare
Con riguardo a quest’ultimo punto, occorre dimostrare di essere in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d’imposta:
titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.
4.2 assenza di documentazione e onere della prova
Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 6 - TREGUA FISCALE
Novità in materia di definizioni fiscali (c.d. Tregua Fiscale)
La legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure aventi ad oggetto agevolazioni di natura fiscale in termini di sanatorie, di riduzione o stralcio di sanzioni, di ridefinizione delle rateizzazioni, di definizione agevolata di accertamenti non ancora perfezionati o di contenziosi pendenti, di regolarizzazione agevolata di rate saltate e di stralcio automatico dei ruoli di modesto importo.
Di seguito si riepilogano le misure agevolative introdotte e previste dalla c.d. “Tregua Fiscale”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE PER VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Il ravvedimento operoso speciale permette di sanare violazioni fiscali di soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mediante la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e con la possibilità di rateizzare il n.8 rate.
L’agevolazione è consistente in quanto, come da disposizione ordinaria del ravvedimento operoso in caso di sanatoria di violazioni commesse oltre 90 giorni dal termine, la sanzione è pari a 1/8 del minimo.
Rientrano in tale agevolazione le violazioni “sostanziali” (ovvero che hanno inciso sulla determinazione dell’imposta o sul relativo versamento del tributo) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, che non siano ancora state oggetto di contestazione alla data di versamento di quanto dovuto, con notifica di atti di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di comunicazioni bonarie da controllo formale.
Il pagamento delle somme (o della prima rata) - in termini di imposta, sanzioni ridotte e interessi - e la rimozione della violazione (ad es. mediante la presentazione della dichiarazione integrativa) deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31/3/2023.
Come per il ravvedimento operoso ordinario, per derivazione non essendo stato previsto il contrario, tali versamenti possono essere effettuati in compensazione.
Si precisa che rimangono esclusi dal ravvedimento operoso speciale gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, rilevabili dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (ovvero da avvisi bonari), le violazioni realizzate nell’ambito del quadro RW (ovvero attività finanziarie e patrimoniali estere) e i versamenti derivanti da dichiarazioni omesse.
SANATORIA ERRORI FORMALI
La regolarizzazione delle violazioni formali ha ad oggetto le infrazioni, le irregolarità, l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale - che pertanto non incidono sulla base imponibile o sul versamento del tributo - commesse fino al 31/10/2022, in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta regionale sulle attività produttive.
La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma fissa “una tantum” pari a Euro 200,00, a sanatoria di tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo d’imposta, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31/3/2023 o in 2 rate di pari importo scadenti il 31/3/2023 e il 31/3/2024, e con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione formale entro la data ultima del 31/3/2024 (quest’ultima da non effettuare quanto non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale).
Riguarda violazioni formali commesse in relazione IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta; possono avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
Con rifermento alla tipologia di errori formali, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.2/E, si tratta di inosservanze a formalità o adempimenti tali da ostacolare l’attività di controllo, quali, a mero titolo esemplificativo:
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (con imposta regolarmente assolta);
- violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA (con regolare liquidazione del tributo);
- violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni inerenti l’inversione contabile (ma con imposta assolta, seppur irregolarmente);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari.
Da tale regolarizzazione spontanea rimangono escluse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definiti all’1.1.2023, oltre che quelle connesse alla “voluntary disclosure”, al monitoraggio fiscale per l’emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all’estero (quadro RW), a comunicazioni necessarie per perfezionare opzioni o accesso ad agevolazioni fiscali (es. comunicazione all’Enea).
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
E’ stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari:
- emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2019 / 2020 / 2021, aventi termine di pagamento pendente all’1.1.2023, oltre che quelli ricevuti in data successiva all’1.1.2023;
- relativi a qualsiasi periodo d’imposta, se oggetto di rateizzazione regolare in corso di pagamento all’1.1.2023 (pertanto non decaduta).
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo nella misura del 3% (rispetto al 10% ordinario). Pertanto, le imposte, gli interessi e le somme aggiuntive saranno dovute per intero, mentre le sanzioni saranno ricalcolate in misura ridotta.
Per perfezionare la definizione, il contribuente deve accettare tutti i rilievi ed effettuare il versamento con sanzioni ridotte entro il termine di scadenza dell’avviso per intero o per la prima rata.
La Legge di bilancio 2023 ha esteso a n.20 le rate trimestrali di possibile dilazione, indipendentemente dal valore dell’avviso bonario (ante era previso un massimo di 8 rate, se l’importo dell’avviso bonario non superava Euro 5.000).
Con riferimento ai rateizzi in corso, è quindi possibile sia ricalcolare gli importo delle sanzioni ridotte sull’importo residuo, sia allungare il piano di rateizzo fino a 20 rate trimestrali.
Non è prevista la presentazione di una specifica istanza per aderire, ma occorre effettuare i riconteggi delle somme dovute ed effettuare il relativo pagamento entro la scadenza ordinaria.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La rottamazione dei ruoli (c.d. Rottamazione-quater) riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Sono oggetto di rottamazione i carichi tributari, i contributi previdenziali e assistenziali INPS/INAIL, direttamente riscossi mediante l’Agente della riscossione (escluse le fattispecie in cui è un ente territoriale che riscuote in proprio o mediante soggetti terzi). Per i ruoli emessi delle Casse/Enti previdenziali privati, è invece il singolo Ente che delibera se intende aderire o meno alla rottamazione (allo stato attuale risulta l’adesione di: Cassa Forense/ENPAB/Cassa Ragionieri/ENPAV/INPGI).
La definizione dei ruoli può essere anche parziale, quindi con possibilità di sanare solo alcuni carichi.
La definizione agevolata prevede che non siano dovute (BENEFICI):
- le sanzioni comprese nei carichi, degli interessi di mora, delle sanzioni e somme aggiuntive (sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale), gli interessi iscritti a ruolo e gli aggi di riscossione;
- limitatamente alle sanzioni amministrative (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada), gli interessi e gli aggi di riscossione.
Rimango pertanto da corrispondere le somme dovuta a titolo di capitale (imposte/contributi) e le spese di esecuzione della cartella, quali quelle maturare a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella.
Per aderire a tale definizione agevolata è necessaria la presentazione di una specifica domanda di adesione, esclusivamente in via telematica sul sito web dell’AdE Riscossione, entro il termine decadenziale del 30.4.2023.
Entro la data del 30.6.2023 l’Agente della riscossione elaborerà la domanda e comunicherà l’accoglimento, comprensivo delle somme dovute, che saranno da pagare in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 o in un massimo di 18 rate trimestrali, di cui le prime due, per un importo pari al 10% delle somme dovute, il 31/07/2023 e il 30/11/2023 (le successive il 28/2, 31/5, 31/7, 30/11).
Si precisa che per tale agevolazione è in ogni caso esclusa la compensazione.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle oggetto di dilazione, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati acconto sull’importo precedentemente dovuto.
L’agevolazione può essere richiesta anche da soggetti che avevano aderito a precedenti rottamazioni e sono decaduti, oltre che da carichi per i quali è in corso un contezioso con l’Ente, fatta salva la rinuncia al giudizio da esprimere formalmente nella domanda di adesione.
Rimango escluse dalla rottamazione alcune fattispecie quali: dazi e diritti doganali, IVA da riscuotere all’importazione, somme dovute da recupero di Aiuti di Stato, sanzioni derivanti da condanne penali, sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
In ultimo, ma non per rilevanza, si precisa che gli effetti della presentazione della domanda di adesione permettono di:
- fermare l’avvio di azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche);
- fermare l’avvio di nuove azioni esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite (se non è ancora avvenuta il primo tentativo di vendita coattivo); quest’ultime verranno poi estinte in caso di regolare pagamento della prima o unica rata;
- ottenere il DURC (con la sola presentazione della domanda, fatto salvo poi l’annullamento in caso di mancato regolare pagamento);
- far sbloccare i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, come previsto per ruoli scaduti superiori ad Euro 5.000;
- con riferimento alle rateizzazioni in corso di carichi ricompresi, sospendere, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute dalla definizione (quindi 31.7.2023), gli obblighi di versamento dei piani rateali.
STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO
La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati all’Agente delle Riscossione nel periodo compreso dal 1/1/2000 al 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000 Euro alla data del 1.1.2023.
Per l’annullamento non occorre fare nulla, provvede l’Agente della riscossione entro il 31/03/2023 (in corso di proroga al 30.4.2023).
Sono esclusi dallo stralcio automatico i ruoli dovuti per il recupero di Aiuti di Stato, per IVA da riscuotere all’importazione, per sanzioni derivanti da condanne penali.
Con riferimento ai ruoli formati da enti diversi da quelli statali (es. Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e per le somme esecutive.
DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
E’ stata prevista una definizione degli atti di accertamento relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quali atti:
- non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023:
Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche gli accertamenti con adesione pendenti (quindi con adesione non perfezionata all’1.1.2023), gli avvisi di rettifica e di liquidazione, e gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in caso di adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione a 1/3. Il versamento dovrà essere effettuato alle scadenze previste nell’atto impositivo; è possibile effettuare il versamento rateale, nel massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENSIOSO
E’ ora possibile regolarizzazione l’omesso o carente versamento di rateizzazione decadute, relative ad accertamenti con adesione, ad acquiescenza, a mediazione e conciliazione giudiziale.
Si precisa che si deve trattare di rate successive alla prima, in quanto il versamento di quest’ultima è sostanziale per il perfezionamento dell’istituto deflativo del contenzioso.
Per aderire occorre che all’1.1.2023 sia scaduto il versamento della rata (o delle rate), ma non deve ancora essere stata notificata la relativa cartella o l’ingiunzione di pagamento.
L’agevolazione consiste nella possibilità di sanare il mancato versamento della rata (o delle rate), effettuando il pagamento integrale della sola imposta, senza sanzioni ed interessi, entro il 31.3.2023 o tramite il versamento rateale, in massimo 20 rate, di cui la prima in scadenza al 31.3.2023
E’ esclusa la possibilità di versare con compensazione.
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
La definizione delle liti pendenti ha ad oggetto i contenziosi tributari in essere alla data dell’1.1.2023 con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), salvo il diniego espresso dall’ente.
Il contenzioso deve essere avviato all’1.1.2023, ovvero deve essere stato notificato alla controparte il ricorso in primo grado e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Ogni atto impugnato può beneficiare della definizione, non avendo rilievo se impositivo o solo liquidatorio (a differenza delle precedenti definizioni).
Per aderire è necessario presentare una specifica domanda entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento delle somme o della prima rata (rateale solo per importo superiori a Euro 1.000 e massimo in 20 rate trim. di pari importo). E’ escluso il pagamento in compensazione.
La domanda di adesione è da presentare con uno specifico modello ministeriale (ad oggi già disponibile), esclusivamente mediante un’applicazione telematica che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; finché non è operativa, è possibile presentare la domanda, sul modello predisposto, alla PEC della Direzione provinciale che è in giudizio.
La definizione avviene con il pagamento di un importo, rapportato al valore della controversia (ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato), come determinato come seguente:
- soccombenza dell’Agenzia in 1° grado, si paga il 40% del valore della controversia (quindi imposte e stralcio di sanzioni e interessi);
- soccombenza dell’Agenzia in 2° grado, si paga il 15% del valore della controversia;
- se il processo è pendente in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia è rimasta soccombente nei precedenti gradi, si paga il 5% del valore della controversia;
- soccombenza del contribuente in 1° o 2° grado o in entrambi, occorre pagare il 100% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.
Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all’1.1.2023.
In ultimo, si precisa che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia specifica richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere di tale agevolazione; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10.7.2023.
SALPA CONSULTING sta tenendo monitorati i relativi provvedimenti attuativi e gli ulteriori chiarimenti oggetto di pubblicazione. Resta a Vostra disposizione per verificare se risultino pendenti posizioni che possano rientrare nelle definizioni agevolate e per effettuare i relativi successivi adempimenti; per informazioni potete contattare la dott.ssa Stefania Toni e la dott.ssa Rossana Gallo, tel. 059.360414, email s.toni@salpaconsulting.it, r.gallo@salpaconsulting.com .
Qualora siate interessati, siete pregati di mettervi in contatto con il Professionista di riferimento, al fine di valutare il conferimento dello specifico mandato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 5 - DETRAZIONE IVA PER FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2023
Detrazione IVA targata 2023 per le fatture 2022 ricevute nel 2023
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022 ma ricevute e registrate nel 2023 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2023. La questione della detrazione dell’imposta relativa alle fatture a cavallo d’anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2023 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2022, devono concorre alla liquidazione IVA del 2022 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2023, in scadenza al 16 febbraio?
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022 ma ricevute nel 2023 permettono la detrazione IVA solo nel 2023. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Detrazione dell’IVA
La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.
Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:
- sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
Leggi anche Non basta l’esigibilità per detrarre l’IVA
- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio
Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2022 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell’apposito registro il 26 marzo 2022: l’imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2022. |
Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.
Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fatture a cavallo d’anno
Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.
Effettuazione operazione | Ricezione fattura | Registrazione fattura | Momento della detrazione IVA | Termine ultimo per la detrazione IVA |
23 ottobre 2022 | 30 ottobre 2022 | 30 ottobre 2022 | 16 novembre 2022 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 - 30 aprile 2023 |
23 ottobre 2022 | 15 novembre 2022 | 15 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | |
23 ottobre 2022 | 17 novembre 2022 | 17 novembre 2022 | 16 dicembre 2022 | |
23 ottobre 2022 | 17 novembre 2022 | 3 dicembre 2022 | 16 gennaio 2023 | |
23 ottobre 2022 | 30 dicembre 2022 | 3 gennaio 2023 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022
(registrazione della fattura in apposito sezionale) |
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27 dicembre 2022 | 4 gennaio 2023 | 4 gennaio 2023 | 16 febbraio 2023 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2023 - 30 aprile 2024 |
Esempio n. 1
Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2023, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2023 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.
Quindi la fattura ricevuta nel 2023 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2023 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2024) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2023.
Esempio n. 2
Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2022, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2023).
In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2022, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 (ossia 30 aprile 2023).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 4 - RICHIESTA DATI IVA 2023
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2023 (periodo d’imposta 2022)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2023 (cadendo il 30 aprile di domenica).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2022 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2023
Principali modifiche ai modelli
Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VO
Nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
QUADRO CS
Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
QUADRO VA
Con riferimento al rigo VA15 “società di comodo” dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle c.d. “società in perdita sistemica”.
Si ricorda che per le società e gli enti considerati di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2023 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 2 maggio) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2023 per l’anno 2022.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio u.s.);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2023 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che già dall’anno 2020, per la gestione del credito Iva annuale è necessario tener conto di alcune novità intervenute in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità ISA 2022 almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021 (risultante dal modello Redditi 2022), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2023.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2021 (inserito nella dichiarazione Iva 2022), bensì quello dell’anno 2022 (risultante dal modello Iva 2023) o quello dei primi tre trimestri del 2023.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2023, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2022, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2022 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
ALLEGATO 1
Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione Annuale IVA:
- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2022
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
Dati relativi all’attività
- Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) € ………
- Vendite beni strumentali ammortizzabili € ………
- Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) € ………
- Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio € ………
- Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi € ………
- Vendite/servizi a condomini € ………
Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2022, si chiede la copia del relativo contratto.
- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).
Dati per compilazione rigo A16
Quest’anno è aggiornato con i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. (solo per enti sportivi, sale da ballo e altre strutture artistiche):
Iva mesi di
Gennaio 2022 importo Iva __________________Data pagamento__________________
Febbraio 2022 importo Iva _________________ Data pagamento__________________
…………………………………………………………………………………………………………
Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)
- Imponibile acquisti Iva detraibile € ……… + Iva € ………
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ……… + Iva € ………
Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ………
Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2022)
- Vendite CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Vendite CEE - servizi € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - servizi € ……… + Iva € ………
Operazioni internazionali
- Vendite - esportazioni dirette € ………
- Vendite - servizi internazionali € ………
- Vendite - esportatori abituali € ………
- Acquisto - importazioni € ……… + Iva € ……
- Acquisto - servizi internazionali € ………
Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano
- Vendite € ……… + Iva € ………
- Acquisto con Iva € ……… + Iva € ………
- Acquisto senza Iva € ……… + Iva € ………
Operazioni esenti Art. 10
- Cessioni esenti VE33 € ………
- Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 16 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 € ………
Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)
- Acquisti da soggetti minimi € ………
- Acquisti da soggetti forfettari € …
Operazioni esenti Legge 178/2020 (beni Covid 19-Strumentazione per diagnostica e vaccini)
- Operazioni esenti VF 34 campo 9 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati
- Cessioni non soggette VE 36 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)
- Acquisti da regime iva per cassa VF 21 € ……… + Iva € ………
- Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 € ………
Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2
- Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8
- Cessione rottami VE35 P.2 € ………
- Acquisto rottami VJ6 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni
- Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a
- Vendite servizi VE35 p. 4 € ………
- Acquisto servizi VJ12 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis
- Vendite VE35 p. 5 € ………
- Acquisto VJ13 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c
- Vendite VE35 p. 6-7 € ………
- Acquisto VJ14 – VJ15 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter
- Vendite servizi VE35 p. 8 € ………
- Acquisto servizi VJ16 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater
- Vendite VE35 p. 9 € ………
- Acquisto VJ17 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter (Split Payment)
- Vendite beni e servizi VE38 € ………
- acquisti beni e servizi VJ18 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime Iva del margine
- Vendite in regime del margine € ………
- Margine lordo di operazioni imponibili € ……… + Iva € ………
Operazioni con Iva ad esigibilità differita
- Vendite con Iva ad esigibilità differita € ……… + Iva € ………
- Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € ……… + Iva € ………
Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ)
Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 e la dichiarazione IVA del presente anno d’imposta
- Anno d’imposta IVA periodica versata ………
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………
Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati
- Operazioni imponibili a privati € ……… + Iva € ………
Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:
- Abruzzo € ……… + Iva € ………
- Basilicata € ……… + Iva € ………
- Bolzano € ……… + Iva € ………
- Calabria € ……… + Iva € ………
- Campania € ……… + Iva € ………
- Emilia Romagna € ……… + Iva € ………
- Friuli Venezia Giulia € ……… + Iva € ………
- Lazio € ……… + Iva € ………
- Liguria € ……… + Iva € ………
- Lombardia € ……… + Iva € ………
- Marche € ……… + Iva € ………
- Molise € ……… + Iva € ………
- Piemonte € ……… + Iva € ………
- Puglia € ……… + Iva € ………
- Sardegna € ……… + Iva € ………
- Sicilia € ……… + Iva € ………
- Toscana € ……… + Iva € ………
- Trento € ……… + Iva € ………
- Umbria € ……… + Iva € ………
- Valle d’Aosta € ……… + Iva € ………
- Veneto € ……… + Iva € ………
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/02/CIRCOLARE-N.-4-RICHIESTA-DATI-IVA-2023.pdf