CIRCOLARE n.47 - D.L. 23.9.2022 n. 144 Decreto aiuti ter - Principali novità

DL 23.9.2022 N. 144 (C.D. DECRETO “AIUTI-TER”) - PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 17.11.2022 N. 175

1 PREMESSA
Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”).
Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022.

2 REGOLARIZZAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATI - PROROGA DEI TERMINI
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:
presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.
A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita com-pensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

2.1 DOMANDA DI RIVERSAMENTO
Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta:
entro il 31.10.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022);
utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

2.2 RIVERSAMENTO DEL CREDITO
A seguito della presentazione della domanda, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 16.12.2022);
oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025 (termini così prorogati rispetto alle precedenti scadenze del 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

3 CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ESTENSIONE
Con l’art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la “certificazione” del credito, introdotta dall’art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall’art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.

3.1 CONDIZIONI
La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezio-ni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidal-mente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3.2 SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
L’art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.
È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel pro-cesso valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:
le università statali;
le università non statali legalmente riconosciute;
gli enti pubblici di ricerca.

3.3 EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Con il rilascio della certificazione si ottiene l’attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d’imposta.
Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.
Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

4 ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI
L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 18.10.2022 al 31.10.2022, nonché, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto, per il periodo dal 4.11.2022 al 18.11.2022 (recependo quanto stabilito dal DL 20.10.2022 n. 153, che è stato abrogato con salvezza dei relativi effetti), nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Successivamente al 31.10.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:
dal DM 19.10.2022, per il periodo dall’1.11.2022 al 3.11.2022;
dall’art. 2 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022.

5 CONTRIBUTI ENERGIA E GAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 8 del DL 144/2022 convertito introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas. Le misure hanno subito alcune modifiche durante l’iter di conversione in legge.

5.1 CONTRIBUTI PER GLI ENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:
agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, alle ONLUS iscritte all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre del 2022.
Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo del 2021.

5.2 CONTRIBUTI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
In alternativa al suddetto contributo, è riconosciuto un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:
enti iscritti al RUNTS;
organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS;
ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe.
Il contributo è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri del-l’anno 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021 per la componente energia e il gas naturale.

5.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

6 INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE - MODIFICHE
L’art. 19 del DL 144/2022, che introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore di pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito e altre categorie di soggetti, è stato modificato in sede di conversione in legge, prevedendo, al co. 13, che il bonus sia erogato:
ai lavoratori stagionali “con rapporti di lavoro” a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del DLgs. 81/2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000,00 euro per l’anno 2021;
invece che ai “lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti”, che vantino i predetti requisiti delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000,00 euro, come inizialmente previsto dal co. 13 prima della conversione in legge.
Tale modifica sembra cambiare il senso sostanziale della disposizione, in quanto, in assenza di chiarimenti sul punto:
parrebbe limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all’esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità;
con la conseguenza che gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) – per i quali l’accesso all’indennità (compresi quelli ancora in forze) dovrebbe avvenire presentando domanda ai sensi del co. 13 in qualità di lavoratori a tempo determinato – se privi del carattere della stagionalità rischiano di essere esclusi dalla possibilità di presentare domanda ex co. 13.
Restano invariate le ulteriori categorie di soggetti aventi diritto all’indennità una tantum di 150,00 euro, ossia:
pensionati (co. 1 - 7);
lavoratori domestici (co. 8);
percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola (co. 9 e 10);
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca (co. 11);
lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi (co. 12);
lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (co. 14);
lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio (co. 15);
percettori di reddito di cittadinanza (co. 16).

7 MODIFICHE IN MATERIA DI GARANZIE SUI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE
L’art. 35-bis del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, per le domande di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa presentate dall’1.12.2022 al 31.12.2022 che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni indicate dalla norma, la garanzia fino all’80% della quota capitale operi anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.

7.1 FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA
L’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 convertito, su cui la disposizione interviene, stabilisce che, per i sog-getti che rientrano nelle categorie aventi accesso prioritario alle agevolazioni, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, compresi gli oneri accessori.

7.2 RAPPORTO TRA TEG E TEGM
La garanzia fino all’80% della quota capitale opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.
In particolare, il TEG può superare il TEGM nella misura massima del differenziale tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la stessa media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
In caso di differenziale negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
I finanziatori, inoltre, devono indicare le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo, sia in sede di richiesta della garanzia che nel contratto di finanziamento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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CIRCOLARE n.46 - Decreto aiuti quater - Principali novità

DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) - Principali novità

1 PREMESSA
Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).
Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 176/2022.
Il DL 176/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS DEL 110%”
L’art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:
la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. “villette” fruendo dell’aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette” con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.

2.1 RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DAL 110% AL 90%
Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura del:
110%, per le spese sostenute, a decorrere dall’1.7.2020, sino al 31.12.2022;
90%, per le spese sostenute nell’anno 2023;
70%, per le spese sostenute nell’anno 2024;
65%, per le spese sostenute nell’anno 2025.
L’agevolazione spetterebbe nella stessa misura anche per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
Disposizioni transitorie
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023, tuttavia, non si applica:
agli interventi per i quali al 25.11.2022 è stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

2.2 INTERVENTI SULLE “VILLETTE” DELLE PERSONE FISICHE
Per le persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
I medesimi soggetti di cui alla suddetta lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall’1.1.2023, ma a condizione che:
il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.

2.3 INTERVENTI SU IMMOBILI NEI TERRITORI TERREMOTATI
Viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per quegli immobili, di cui al co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fermo restando il disposto contenuto nel co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, che prevede regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese detraibili al 110%, purché risultino soddisfatti tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi ivi contemplati.

2.4 CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO - UTILIZZO DEL CREDITO IN 10 RATE
Per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.
A tal fine, dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.

3 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA PER IL MESE DI DICEMBRE 2022
L’art. 1 del DL 176/2022 prevede l’estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.
Tali crediti d’imposta:
devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023;
possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 30.6.2023;
non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

4 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 E AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO E DELLA COMUNICAZIONE
L’art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022 prevede, in sostanza, la proroga al 30.6.2023 del termine, precedentemente fissato al 31.3.2023, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale:
relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022);
relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del DL 144/2022).
L’art. 1 co. 6 del DL 176/2022 prevede, in sostanza, anche la proroga al 16.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 16.2.2023, della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del credito, maturato nel 2022, non ancora fruito.

5 MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE
L’art. 3 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare gli importi delle bollette, per i consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.
Per assicurare la più ampia applicazione della misura, vengono introdotte due garanzie SACE, una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia e l’altra sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas.
L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per i periodi corrispondenti.

5.1 RATEIZZAZIONE DEGLI AUMENTI DELLE BOLLETTE
Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.
La misura opera per i consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023.
Per accedere alla misura, le imprese interessate devono formulare un’istanza ai fornitori, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale, da adottare entro il 19.12.2022.
Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:
l’ammontare degli importi dovuti;
l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
le date di scadenza di ciascuna rata;
la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.
L’obbligo di offrire la proposta di rateizzazione presuppone:
l’effettivo rilascio di una garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori;
l’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia.
In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

5.2 GARANZIA SACE A FAVORE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Per assicurare la più ampia applicazione della rateizzazione degli aumenti delle bollette, SACE concede, a favore delle imprese di assicurazione, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.
La garanzia opera secondo il disposto dell’art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito.

5.3 GARANZIA SACE SUI FINANZIAMENTI PER I FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE alle condizioni e nei termini di cui all’art. 15 del DL 50/2022 convertito. A tale fine, l’operatività della garanzia di cui all’art. 15 del DL 50/2022 convertito è prorogata al 31.12.2023.
La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa che aderisce al piano di rateizzazione:
non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Se le suddette imprese hanno già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi;
si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea.
6 ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI
L’art. 2 del DL 176/2022 ha prorogato la rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022, nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è prorogata nella misura pari al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 13.1.2023, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.

7 FRINGE BENEFIT - ULTERIORE INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESEN-ZIONE
L’art. 3 co. 10 del DL 176/2022, modificando l’art. 12 del DL 115/2022, ha ulteriormente innalzato da 600,00 a 3.000,00 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista per il 2022.

8 ESENZIONE IMU PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO - SECONDA RATA 2022 - REGIME “DE MINIMIS”
L’art. 12 co. 1 del DL 176/2022 prevede una norma di interpretazione autentica con riferimento all’art. 78 co. 3 del DL 104/2020, che dispone l’esenzione dall’IMU, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili che al contempo siano:
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
rientranti nella categoria catastale D/3;
di proprietà di soggetti che sono anche gestori delle attività ivi esercitate.
Tali disposizioni devono interpretarsi, a norma dell’art. 12 co. 1 del DL 176/2022, nel senso che, per i suindicati immobili, la seconda rata IMU per l’anno 2022 non è dovuta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.
L’art. 12 co. 2 del DL 176/2022 stabilisce inoltre che il quarto comma dell’art. 78 del DL 104/2020, che subordina l’efficacia dell’agevolazione di cui all’art. 78 co. 3 del DL 104/2020 all’autorizzazione della Commissione europea, non trova applicazione per l’esenzione dalla seconda rata IMU del 2022.

9 PROROGA DELL’EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI NEL SETTORE DELLO SPORT
L’art. 13 del DL 176/2022 interviene sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 234/2022, stabilita fino al 30.11.2022 dall’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 e dall’art. 39 co. 1-bis del DL 50/2022, prorogando al 22.12.2022 l’effettuazione dei versamenti sospesi.

9.1 AMBITO SOGGETTIVO
La misura agevolativa in esame trova applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

9.2 VERSAMENTI SOSPESI

Sono sospesi fino al 30.11.2022 i termini relativi ai versamenti:
delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché i termini per i relativi adempimenti);
dell’IVA;
delle imposte sui redditi.

9.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
I versamenti sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 22.12.2022 (in luogo del precedente termine del 16.12.2022).
Non è possibile il rimborso di quanto già versato.

10 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
L’art. 8 del DL 176/2022 prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione delle novità introdotte dall’art. 18 del DL 36/2022. Tale norma ha previsto, tra l’altro, l’introduzione della lotteria degli scontrini “istantanea”, nonché alcune modifiche in relazione alle modalità di pagamento per la partecipazione alla suddetta lotteria. In particolare, l’art. 18 del DL 36/2022 dispone che l’acquisto sia operato con metodi di pagamento elettronico di cui i partecipanti (“persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato”) siano titolari, che “traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio” ovvero che “operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”.

10.1 AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il contributo per l’adeguamento dei registratori telematici verrà concesso sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento.A copertura della misura, è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro.

10.2 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97) e non sarà soggetto alle limitazioni annue (di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007).
La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. Va sottolineato che il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.

10.3 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Le modalità di attuazione della disposizione in esame verranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

11 ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE E DI MERCI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, l’art. 14 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) ha destinato:
15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003;
85 milioni di euro al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci (ai sensi dell’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95).
Al riguardo, l’art. 7 del DL 176/2022 ha stabilito che:
i suddetti contributi destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
i contributi di cui al suddetto art. 14 del DL 144/2022 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

12 CONTRIBUTI PER ENTI CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE
L’art. 3 co. 11 del DL 176/2022 estende il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 7 del DL 144/2022 in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine anche al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), al CIP (Comitato italiano paralimpico) e alla società Sport e Salute spa.
Sono altresì incrementate le risorse finanziarie stanziate.

13 CONTRIBUTI PER ENTI CHE PRESTANO SERVIZI IN FAVORE DI ANZIANI
L’art. 3 co. 12 del DL 176/2022 integra l’art. 8 del DL 144/2022 convertito che ha introdotto contributi straordinari in favore degli enti del Terzo settore a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas. Oltre ad incrementare le risorse precedentemente stanziate, viene introdotto un ulteriore contributo
riservato agli enti di seguito indicati, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani:
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS;
ONLUS iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate;
fondazioni, associazioni, aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. 4.5.2001 n. 207;
enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il nuovo contributo straordinario è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nel terzo trimestre dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021.

14 ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI
L’art. 12 co. 3 del DL 176/2022 inserisce l’art. 8-ter nella tabella B allegata al DPR 642/72, che contiene gli atti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
Per effetto della nuova norma, quindi, dal 19.11.2022, sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le “domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento”.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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CIRCOLARE n.45 - Autodichiarazione aiuti di stato

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Nuovo adempimento “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il monitoraggio degli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza epidemiologica da Covid19” – termine invio 30 novembre 2022.
Tutte le aziende che hanno beneficiato, nel corso del 2020, 2021 e 2022 (fino al 30/6) degli aiuti rientranti nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, devono presentare entro il 30 Novembre 2022 all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021.
Durante il periodo della pandemia da Covid-19, il legislatore nazionale, al fine di sostenere gli operatori economici del Paese, ha introdotto svariate agevolazioni, quali contributi a fondo perduto, bonus o ristori a favore dei contribuenti. Ad oggi, il nostro Paese, deve rispondere ai controlli della Commissione dell’Unione Europea in merito ai vincoli imposti dalla stessa agli stati membri, all’interno del Temporary Framework, in materia di concessione di aiuti di Stato. Pertanto è stato introdotto un nuovo adempimento a carico degli operatori economici, che hanno usufruito di tali misure, consistente nella predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarare espressamente le misure economiche di cui si è beneficiato e la loro fruizione nel rispetto di determinati limiti. Tale dichiarazione, inoltre, è funzionale all’iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta che l’importo complessivo
N. 45 14 novembre 2022
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dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata da tutti i soggetti che hanno ricevuto aiuti a causa dell’emergenza “Covid-19” ai sensi dell’art. 1 D.L. 41/2021, pena l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Non è previsto alcun esonero dall’adempimento, nemmeno per le PMI. Pertanto, al fine di poter reperire tutte le informazioni necessarie alla compilazione della predetta dichiarazione, lo Studio, oltre agli Aiuti di Stato di natura fiscale di cui è già a conoscenza avendo proceduto a suo tempo alla richiesta degli stessi, necessita di conoscere gli altri Aiuti di Stato che non sono transitati dal cassetto fiscale del contribuente o nel registro nazionale degli aiuti di stato e che POSSONO ESSERE STATI RICHIESTI DIRETTAMENTE DALLE IMPRESE o anche TRAMITE IL PROPRIO CONSULENTE DEL LAVORO, come ad esempio:
altri aiuti fiscali
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni Art. 26 DL 34/2020
- Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Art. 48 Bis DL 34/2020
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
- Garanzia integrale concessa nella misura del 100% che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia - Art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020
- Garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia fino al 90% dell’importo del finanziamento - Art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020
- Fondo di garanzia ISMEA - Art. 13 co. 1, 2 e 11 del DL 23/2020
Aiuti contributivi
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- Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - Art. 3 del DL 104/2020 Art. 12 co. 14 e 15 del DL 137/2020 Art. 1 co. 306 - 308 della L. 178/2020
- Esonero contributivo contratto di rioccupazione - Art. 41 del DL 73/2021
- Esonero contributivo per nuove assunzioni giovani/ trasformazioni a tempo indeterminato - Art. 1 co. 10 - 15 della L. 178/2020
- Esonero contributivo per l’assunzione di donne - Art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020
- Contributo per PMI titolari del servizio di distribuzione di carburante in autostrada - Art. 40 del DL 34/2020 DM 14.12.2020
- Contributi per fiere e congressi - Art. 183 co. 2 del DL 34/2020 Art. 12 co. 3 del DL 157/2020
- Contributo per fiere e congressi - Art. 38 del DL 41/2021 DM 24.6.2021
- Misure di sostegno per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro - Art. 95 del DL 34/2020
Si necessita pertanto che la check-list allegata alla presente venga restituita compilata entro lunedì 21 novembre p.v., indicando “importo” e “data di erogazione”. La presente dichiarazione, in assenza di eventuali proroghe, come già sopra evidenziato, deve essere presentata telematicamente entro e non oltre il 30 Novembre 2022.
SERVIZI DELLO STUDIO
In relazione a quanto sopra ed alle responsabilità connesse al corretto adempimento come sopra evidenziate, lo Studio potrà inizialmente predisporre la prima bozza della suddetta autocertificazione limitatamente a quegli incentivi richiesti per il tramite dello studio stesso.
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Tale bozza andrà poi completata con i dati e le notizie riguardanti le altre eventuali erogazioni ricevute direttamente che dovranno essere fornite da ogni singola azienda COMPILANDO LA SCHEDA ANALITICA ALLEGATA da ritornarci entro e non oltre il 21/11/2022.
Per tale servizio, trattandosi di adempimento straordinario, escluso dai forfait di consulenza, verrà addebitato un rimborso fisso di €.250,00 (oltre ad IVA e contr. Integrativo 4%)

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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CIRCOLARE n.44 - Comunicazione LI.PE 3 trim. 2022

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2022 AL 30 NOVEMBRE 2022

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2022 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2022, entro e non oltre il giorno 18 Novembre 2022 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2022.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2022 31 Maggio 2022
Aprile-Giugno 2022 30 Settembre 2022
Luglio-Settembre 2022 30 Novembre 2022
Ottobre-Dicembre 2022 28 Febbraio 2023

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

LINK PDF ARTICOLO:N.44 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2022