CIRCOLARE n.37 - Gli acquisti da non residenti nel nuovo esterometro
ACQUISTI DA NON RESIDENTI NEL NUOVO ESTEROMETRO DALL’1.7.2022:
MODALITÀ/TEMPISTICHE DI INVIO DEI DATI TRAMITE SDI
Dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” (invio puntuale tramite SdI delle singole operazioni effettuate/ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).
In merito alle modalità di compilazione dei documenti xml recentemente l'Agenzia delle Entrate ha specificato, tra l'altro, che:
- dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione;
- il termine di invio dei dati delle operazioni non è unico, fisso, ma "mobile" legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o al momento di effettuazione delle operazioni passive;
- i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo di invio dei dati in esame. Gli stessi consentono di assolvere anche all'obbligo di integrazione/autofattura previsto dalla disciplina IVA;
- per gli acquisti di beni da San Marino senza IVA va utilizzato il Tipo documento TD19 con riferimento alla data di ricezione della fattura elettronica.
Come previsto dall’art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all’emissione della fattura elettronica hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale, per le quali è emessa/ricevuta fattura elettronica, nonché a seguito delle novità introdotte dall'art. 12, DL n. 73/2022 c.d. “Decreto Semplificazioni” per le operazioni di acquisto di beni/servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).
L’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica.
L’art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ha differito le nuove modalità di invio dell’esterometro dall’1.1 all’1.7.2022.
Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 13.7.2022, n. 26/E fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla nuova modalità di invio dei dati in esame. Dopo aver esaminato i chiarimenti riguardanti l'ambito applicativo dell'esterometro, di seguito sono esaminate le modalità/tempistiche di invio dei dati.
In particolare l'Agenzia ha precisato che dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione. In particolare, per le operazioni attive (cessioni di beni/prestazioni di servizi) fatturate da operatori italiani a soggetti esteri, nonché per le operazioni passive (acquisti), per le quali è previsto l'obbligo di autofattura, i dati indicati nei campi obbligatori (in particolare, "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione" ex art. 21, comma 2, lett. g, DPR n. 633/72):
◆ presenti nel documento (emesso extra SdI);
◆ riportati nel file xml da trasmettere a SdI;
devono essere coerenti.
Qualora, per generare il file xml da inviare a SdI per l’esterometro non sia utilizzato il medesimo software utilizzato per generare le fatture elettroniche da emettere verso acquirenti/ committenti italiani, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura “BENI”/ “SERVIZI”/“BENI E SERVIZI” (qualora in fattura siano presenti sia beni che servizi), rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa.
Per le operazioni passive che richiedono l’integrazione del documento ricevuto, l'Agenzia specifica che la coerenza non deve coincidere in una perfetta coincidenza delle informazioni. Pertanto in sede di generazione del file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero, da trasmettere a SdI per l’esterometro, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura “BENI”/“SERVIZI”/“BENI E SERVIZI”, rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
L'Agenzia ribadisce che con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni esportazioni) ovvero ricevuta fattura elettronica tramite SdI, non sussiste alcun divieto, ma un'assenza di obbligo (ciò al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione del contribuente).
MODALITÀ DI INVIO DEI DATI
Per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022 i dati in esame devono essere inviati:
- entro il termine di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni “attive” effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione/di effettuazione dell’operazione per le operazioni “passive” ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
OPERAZIONI ATTIVE
Vanno utilizzati i seguenti Tipi documento.
Cod Codice | Descrizione |
TD01 | Fattura |
TD24 | Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 |
Come precisato nelle Specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), in vigore dall’1.7.2022, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo Codice destinatario va indicato “XXXXXXX”.
Il documento va trasmesso dal cedente/prestatore entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia:
- entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.
Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 26/E, il termine di invio dei dati è “mobile” (non è unico / fisso), in quanto legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni. Così, è possibile fare riferimento anche alle seguenti fattispecie:
- cessioni intraUE di beni (non imponibili IVA ex art. 41, DL n. 331/93), per le quali la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ex art. 46, DL n. 331/93. Ciò anche con riferimento ad una fattura emessa in un momento diverso, entro i limiti normativamente previsti (ad esempio, fattura emessa il 31.10.2022 per una cessione effettuata l'1.10.2022 e invio dati effettuato il 10.11.2022);
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE (non soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall'art. 21, comma 4, lett. DPR n. 633/72, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
I dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi considerate effettuate fuori dall'UE (non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, vanno trasmessi entro i termini “ordinari” (12 giorni).
OPERAZIONI PASSIVE
Vanno utilizzati i seguenti Tipo documento.
Codice Codice | Descrizione |
TD17 | Integrazione / autofattura acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione acquisto beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 |
Come desumibile dalle citate Specifiche tecniche il documento va trasmesso a SdI, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello:
- di ricevimento del documento comprovante l’operazione, in caso di operazioni intraUE;
- di effettuazione dell’operazione, in caso di operazioni extraUE.
Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, in assenza del documento comprovante l'operazione/quest'ultimo non sia pervenuto tempestivamente, l'invio dei dati va effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Così, in caso di servizi effettuati da un soggetto passivo extraUE a un soggetto passivo italiano, in assenza di un documento comprovante l’operazione/documento non prevenuto tempestivamente, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuare ai sensi dell’art. 6, comma 6, DPR n. 633/72, e quindi al momento in cui sono ultimate o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi/data di pagamento, se anteriore.
Nella Circolare n. 26/E in esame l'Agenzia precisa che:
- i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 unitamente alle ricevute generate da SdI al momento dell'invio/ricezione, costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo di invio dei dati in esame. Tali documenti differiscono a seconda che siano utilizzati a fini sostitutivi oppure integrativi delle fatture.
Documenti a fini sostitutivi | I file xml costituiscono ad ogni effetto “autofatture” (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.). Riguarda l'acquisto di servizi / beni da un soggetto extraUE ex art. 17, comma 2, primo periodo, DPR n. 633/72 trasmessi con Tipo documento TD17 e TD19. |
Documenti a fini integrativi | Considerato che esistono i documenti originari (fatture / altri documenti considerati tali ex art. 218, Direttiva n. 2006/112/CE), i file xml trasmessi non sostituiscono i documenti originari rappresentando l'adempimento dell'obbligo di integrazione / invio dei dati in esame. Riguarda le cessioni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto UE di cui all’art. 17, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, trasmesse con Tipo documento TD19 e TD17, nonché gli acquisti intraUE, trasmettessi con Tipo documento TD18). |
- la trasmissione dei file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19, consentono anche di assolvere all'obbligo di integrazione/autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
- l'esterometro e l'integrazione/autofatturazione sono obblighi autonomi, ancorché con un unico adempimento è possibile adempiere ad entrambi.
Non è obbligatorio effettuare l'integrazione/autofattura inviando i dati tramite file xml utilizzando il Tipo documento TD17, TD18 e TD19 (l'integrazione/autofattura potrebbe avvenire in forma cartacea). Infatti, l'omesso/tardivo invio dei dati con le modalità in esame costituisce violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015 (esterometro) con applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D. Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili, ridotti a € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi);
- la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza, in linea generale, anche il tardivo assolvimento dell'IVA tramite l'integrazione/autofattura. Ferma restando la distinzione tra tali adempimenti (integrazione/autofattura), il tardivo assolvimento dell'IVA costituisce violazione legata al mancato versamento dell'IVA (eventualmente dovuta) autonoma rispetto alla tardiva trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero;
- il momento di trasmissione dei dati delle operazioni passive non incide sulla detrazione dell’IVA a credito. Tuttavia, l'Agenzia precisa che la rilevanza ai fini della detrazione dell’IVA può manifestarsi nel caso in cui la trasmissione dei dati avviene utilizzando Tipi documento che assolvono all'obbligo di autofattura (la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA si riflette sulla detrazione dell’imposta, fino al corretto adempimento).
Acquisti da San Marino senza IVA
In merito agli acquisti di beni con San Marino, per i quali il cedente sammarinese emette fattura elettronica senza IVA, l'Agenzia precisa che l’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche, ossia deve inviare a SdI un Tipo documento TD19 indicando, l'aliquota e l'imposta.
Si riporta di seguito le modalità di compilazione dei predetti Tipo documento TD17 / TD18 / TD19, desumibili dalle citate Specifiche tecniche (ver. 1.7) nonché dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (ver. 1.7) recentemente aggiornata dall'Agenzia delle Entrate.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
TD17 integrazione / autofattura acquisto servizi dall’estero | ||
Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente / stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia).
Il committente, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE) / emettere un’autofattura (in caso di servizi extraUE). Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il prestatore non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD17 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano. |
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Compilazione documento | ||
◆ Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso.
Qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, DPR. n. 633/72, il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di: – prestatore extraUE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del prestatore; – prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del prestatore; ◆ campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura. Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata: ◆ la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE; ◆ la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano. Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonchè a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.
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TD18 integrazione acquisto beni intracomunitari | ||
Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il cessionario, ai sensi dell’art. 46, DL n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso la fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46. |
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Compilazione documento
◆ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
◆ campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l’integrazione. Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero). Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N4 in caso di acquisti esenti), nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento. |
TD19 integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 |
Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un’autofattura (in caso di cedente extraUE).
Ai sensi dell’art. 17, comma 4, DPR n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.
Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche: ◆ in caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 riguarda l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica); ◆ per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.
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Compilazione documento |
◆ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso.
Qualora il cedente emetta una fattura con la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, DPR. n. 633/72 il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di: – cedente extraUE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del cedente; – cedente UE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del cedente; ◆ campo cessionario/committente: dati del cessionario, che effettua l’integrazione o emette l’autofattura. Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata: ◆ la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o dal fornitore sammarinese (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intraUE; ◆ la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extraUE.
Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento (per gli acquisti da San Marino può essere indicato l'IdSdI attribuito alla fattura).
N.B. - L’esempio più critico: GLI ACQUISTI SU INTERNET Una situazione che risulta tecnicamente complessa è l’acquisto, tramite piattaforma e-commerce, da fornitore extra-UE non stabilito, ma identificato in Italia (Vedi caso 1 pag. 9). ATTENZIONE in questo caso il termine di emissione dell’autofattura è anticipato rispetto al termine di invio dell’esterometro quindi: - chi fa la scelta di autofatturare con la vecchia modalità cartacea deve emettere l’autofattura cartacea entro 12 giorni e inviare l’esterometro allo SDI entro il 15 del mese successivo; - chi fa la scelta di autofatturare in modalità elettronica i documenti, deve inviare allo SDI l’autofattura (con validità anche ai fini dell’esterometro) entro 12 giorni dall’acquisto o dal pagamento se effettuato in anticipo.
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Mappa delle tempistiche
Caso | Metodo e termini IVA reverse charge | Annotazione registri | Scadenza
trasmissione XML |
1 - Acquisto interni di beni mobili da fornitore extra UE | Autofattura art. 17, comma 2
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione (*) |
Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione
Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione |
TD19 da trasmettere:
entro il 15 del mese successivo se mero flusso esterometro (autofattura cartacea); entro 12 giorni dall’effettuazione se autofattura elettronica (data XML = data effettuazione) |
2 - Acquisto interni di beni mobili da fornitore UE | Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47
Mese arrivo fattura fornitore (**) |
Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura | TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura
(data XML = data arrivo fattura fornitore UE) |
3 - Acquisto intracomunitario di beni | Come caso n. 2 | TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura
(data XML = data arrivo fattura fornitore UE) |
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4 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE | Autofattura art. 17, comma 2
Entro 15 del mese successivo effettuazione |
Come caso n. 1 | TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione) |
5 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE | Come caso n. 2 | Come caso n. 2 | TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE) |
6 - Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali) | Come caso n. 1 se fornitore extra UE
Come caso n. 2 se fornitore UE |
Come caso n. 1 se fornitore extra UE
Come caso n. 2 se fornitore UE |
TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni |
(*) Nel caso di pagamento e/o fatturazione anticipata rispetto alla spedizione/consegna non vale la fatturazione differita se D.D.T. mancante o successivo (circolari n. 27/E/1975 e n. 18/E/2014); valgono termini differiti se spedizione/consegna documentata da D.D.T. antecedente fatto anticipatorio.
(**) Autofattura art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione |
LINK PDF ARTICOLO:N.37 - GLI ACQUISTI DA NON RESIDENTI NEL NUOVO ESTEROMETROCIRCOLARE
CIRCOLARE n.36 - D.L. 21.06.2022 N. 73 (C.D. Semplificazioni fiscali) Principali novità in sede di conversione
DL 21.6.2022 n. 73 convertito (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) -
Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 4.8.2022 n. 122
1 premessa
Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.
2 Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - cessione dei crediti
L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
2.1 Quarta o ultima cessione a favore di correntisti - Decorrenza
In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).
2.2 Precedenti cessioni possibili
Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.
3 crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas - eliminazione del limite “de minimis”
L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de minimis”.
4 presentazione degli elenchi intrastat - ripristino del precedente termine
Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Decorrenza
Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).
Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.
Secondo questa impostazione, gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).
5 Registri contabili tenuti con sistemi elettronici
L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7
co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Decorrenza
- La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.
6 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
A seguito della conversione in legge, l’art. 10 del DL 73/2022 conferma l’indicazione semplificata, nella dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di compilare il modello IRAP 2022 secondo le “vecchie” regole.
6.1 Disciplina applicabile ante modifiche
In base alla disciplina vigente ante modifiche, al fine di dedurre interamente il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, il contribuente doveva:
innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.
6.2 Disciplina applicabile post modifiche
La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:
da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
6.3 Decorrenza e regime transitorio
Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.
Peraltro, in sede di conversione in legge è stato stabilito che, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, resta possibile, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte (e, quindi, sulla base delle attuali istruzioni alla dichiarazione).
7 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio
L’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.
La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.
8 Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante - Iscrizione all’ultimo valore di bilancio
I co. 3-octies - 3-decies dell’art. 45 del DL 73/2022, inseriti in sede di conversione in legge, introducono una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
Le modalità attuative contabili saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.
Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di assicurazione. In tal caso, sono previsti un apposito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.
Decorrenza
La deroga, prevista in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, si applica con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento all’esercizio 2022.
La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
9 modifiche al codice del Terzo settore
Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 73/2022, vengono apportate ulteriori modifiche al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
9.1 Verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS - Sospensione del termine
A seguito della trasmigrazione dei dati dai previgenti registri di settore al RUNTS, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del DLgs. 117/2017, gli uffici verificano il possesso delle condizioni per l’iscrizione entro i 180 giorni successivi, decorsi i quali le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sono iscritte per silenzio assenso.
Intervenendo su tale norma, l’art. 25-bis del DL 73/2022 convertito dispone che, ai fini del computo di tale termine, non si tiene conto del periodo compreso tra l’1.7.2022 e il 15.9.2022.
La modifica riconosce così maggior tempo agli uffici del RUNTS per completare le verifiche in ordine all’iscrizione al nuovo registro di ODV e APS.
9.2 Modifiche alla disciplina fiscale del codice del Terzo settore
L’art. 26 co. 1 del DL 73/2022 convertito interviene sulla disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del DLgs. 117/2017. Si ricorda che l’efficacia del Titolo, salvo alcune eccezioni, è subordinata all’operatività del RUNTS (realizzatasi nel mese di novembre 2021) e al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea (non ancora richiesta dal Ministero del Lavoro).
Di seguito si riepilogano gli interventi di maggior rilevanza.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
In relazione alla verifica dalla natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, viene integrato l’art. 79 co. 2 del DLgs. 117/2017 specificando che i costi effettivi, da contrapporre ai corrispettivi derivanti da tali attività, sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
Con un’integrazione al co. 2-bis dell’art. 79, si prevede che le attività di interesse generale mantengono la natura non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6% (prima, 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre (prima, due) periodi consecutivi.
Per agevolare gli enti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, viene stabilito che, per i primi due periodi successivi a quello nel quale è rilasciata l’autorizzazione europea, il mutamento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa, produce effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica (art. 79 co. 5-ter del DLgs. 117/2017). Ordinariamente, invece, il cambio di qualifica produce effetti immediati.
Disposizioni in materia di imposte indirette
Con una modifica dell’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, viene prevista, per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200,00 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni Pub-bliche, l’Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Inoltre, viene inserito nell’art. 82 del DLgs. 117/2017 il co. 5-bis che dispone l’esenzione da IVAFE per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Regime fiscale delle ODV e degli enti filantropici
Viene riformulato l’art. 84 co. 2 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare di ODV ed enti filantropici, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.
Regime fiscale per APS e società di mutuo soccorso
Con una modifica all’art. 85 co. 1 del DLgs. 117/2017, sono ampliate le categorie di soggetti (iscritti e tesserati) nei cui confronti le APS possono svolgere attività in diretta attuazione delle finalità istituzionali e dietro il pagamento di corrispettivi specifici senza che dette attività siano considerate commerciali. Tale previsione è estesa anche alle società di mutuo soccorso.
Viene riformulato l’art. 85 co. 7 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare delle APS, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.
Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS
Modificando l’art. 87 co. 1 lett. b) del DLgs. 117/2017, viene previsto che l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dall’art. 18 del DPR 600/73 (contabilità semplificata per le imprese) riguarda non solo le attività di interesse generale e le attività diverse svolte con modalità commerciali, ma anche le attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del codice.
Regime “de minimis”
Viene modificato l’art. 88 del DLgs. 117/2017, il quale subordina la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 82 e 85 del codice alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, in modo da includere il riferimento al co. 3 dell’art. 82, come modificato dal DL 73/2022 convertito.
Viene altresì aggiornata la disciplina europea di riferimento, aggiungendo il regolamento della Commissione 25.4.2012 n. 360, in relazione agli aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Estensione a tutti gli ETS della disciplina transitoria
In deroga all’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, si applicano dall’1.1.2018 e fino al periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, le disposizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad esempio, il “Social bonus”, l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli ETS, le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
Integrando il co. 1 dell’art. 104 del DLgs. 117/2017, viene previsto che tale disciplina transitoria si applica, a decorrere dall’operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).
Tale previsione, già presente nel testo originario del DL 73/2022, non ha subito modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge.
9.3 Proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV, APS
Modificando l’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l’art. 26-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce dal 31.5.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
10 Modifiche alla disciplina dell’impresa sociale
Intervenendo sul DLgs. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale, l’art. 26 co. 2 del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede:
l’obbligatorietà della destinazione di una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 co. 1 del DLgs. 112/2017);
l’applicazione della detrazione IRPEF e della deduzione IRES sul 30% delle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017, fino al quinto periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
11 Informativa sulle provvidenze pubbliche - Modalità e termini per l’adempimento
L’art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito Internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio.
La norma sembra, quindi, prevedere, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali, l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet e l’adempimento nella Nota integrativa.
Decorrenza
In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.
12 Dichiarazione IMU per l’anno 2021 - Proroga presentazione anche per gli enti non commerciali
Con le modifiche apportate all’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge, è stata prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali, di cui all’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU “generica” ex art. 1 co. 769 della L. 160/2019 per l’anno 2021, era infatti già stato differito al 31.12.2022 dalla versione originaria dello stesso
art. 35 co. 4.
13 controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o caf - riduzione dal 2023
L’art. 6 del DL 73/2022, modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.
13.1 caratteristiche DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI
Viene infatti stabilito che:
se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;
il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
13.2 decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
14 COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE Della CONCLUSIONE Dell’ATTIVITà ISTRUTTORIA
Con l’art. 6-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato l’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), inserendo il nuovo co. 5-bis.
La nuova norma stabilisce che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al contribuente, che sia informato dell’inizio dell’attività istruttoria, che non sono emersi elementi per procedere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività di controllo.
14.1 Ambito applicativo
Per esplicita previsione normativa, tale comunicazione non si applica alle liquidazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazione automatica delle dichiarazioni).
In generale, il nuovo obbligo di comunicazione dovrebbe, invece, riguardare qualsiasi attività che rientri nei poteri di controllo che possono essere esercitati dall’Amministrazione finanziaria riconducibili all’art. 32 del DPR 600/73 e che prevedono una comunicazione “preventiva”, come nel caso in cui al contribuente sia inviata una richiesta, un invito o altro atto che lo renda edotto dell’inizio dell’attività istruttoria nei suoi confronti. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli inviti a comparire o all’invio di un questionario.
14.2 Contenuto della comunicazione
La comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria:
è inviata con modalità semplificata;
non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.
La nuova norma prevede che con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti:
i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa;
le modalità con le quali il contribuente dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria i propri dati e scegliere come intenda ricevere la comunicazione. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un’utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo, o l’utilizzo dell’App “IO”, o mediante posta elettronica semplice o certificata.
15 disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello f24 - estensione
L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Decorrenza
L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
16 attestazione dei contratti a canone concordato
L’art. 7 del DL 73/2022 convertito estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.
16.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l’aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:
che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
16.2 Validità dell’attestazione
Fino all’entrata in vigore del DL 73/2022, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto dall’art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
In sede di conversione è stato precisato che l’attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.
17 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività - soggetti abilitati
Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:
le università statali;
le università non statali legalmente riconosciute;
gli enti pubblici di ricerca.
18 Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti - modifica delle Risorse assegnate
L’art. 40-bis, introdotto dalla legge di conversione del DL 73/2022, stabilisce che per l’anno 2022 sono rimodulate le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.
Conseguentemente, per l’anno 2022, sono:
ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 6.4.2022 per le persone fisiche che acquistano ed immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese nella fascia 21-60 grammi per chilometro;
incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022, che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
19 codice della crisi - segnalazione dell’agenzia delle entrate e degli altri creditori pubblici
L’art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.
Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019
n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:
specifiche disposizioni sulle misure e sugli assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);
un sistema di segnalazione funzionale all’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi (art. 12 del DLgs. 14/2019), quando il debitore versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
19.1 Sistema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
L’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.
Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.
19.2 Esposizione debitoria rilevante
Per l’Agenzia delle Entrate – in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – assumerà rilievo, ai fini della segnalazione, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000,00 euro.
Nell’originaria formulazione della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000,00 euro.
Resta confermato che la segnalazione, relativamente all’INPS, è compiuta in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000,00 euro;
per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000,00 euro.
Per l’INAIL, invece, assume rilievo l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, esegue la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000,00 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000,00 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000,00 euro.
19.3 Termine di invio delle segnalazioni
Le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate – sempre in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60, come previsto nell’originaria formulazione della norma) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
Per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, resta confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.
19.4 Ambito di applicazione temporale
Con riferimento all’Agenzia delle Entrate, la normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022 (e non più dal primo trimestre 2022 come previsto dall’originaria formulazione della norma).
Resta confermato, invece, l’ambito di applicazione temporale della disciplina per gli altri creditori pubblici qualificati; pertanto, la normativa opera:
per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022;
per l’INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;
per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dall’1.7.2022.
20 vendita diretta di immobili nel corso delle procedure di riscossione dei tributi
L’art. 6-ter del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di procedure di riscossione coattiva dei tributi.
20.1 procedura di vendita diretta di immobili privi di rendita catastale
In base a quanto previsto all’art. 52 del DPR 602/73, in caso di procedura di riscossione coattiva, il debitore può procedere alla vendita diretta del bene pignorato o ipotecato secondo le modalità previste al co. 2-bis.
L’art. 6-ter del DL 73/2022 convertito, introducendo il co. 2-quinquies all’art. 52 del DPR 602/73, prevede una disciplina derogatoria ed opzionale a quella del co. 2-bis nel caso in cui la vendita riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione.
In questa ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell’Agente della riscossione, al valore determinato da perizia inoppugnabile, effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
La perizia è effettuata in base agli accordi e nei termini ivi stabiliti, stipulati con l’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 64 co. 3-bis del DLgs. 300/99.
La richiesta di perizia è presentata dal debitore all’Agente della riscossione e il rimborso dei costi sostenuti per la sua effettuazione è posto a carico del debitore ed è versato all’Agente, unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia.
Decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive.
20.2 decorrenza della nuova disciplina
Le modifiche introdotte dall’art. 6-ter del DL 73/2022 convertito si applicano anche ai procedimenti in corso al 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
21 PROCEDURA semplificata per la comunicazione del lavoro agile
L’art. 41-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, renderà strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione dell’accordo individuale agli uffici ministeriali.
La norma non elimina l’obbligo di stipulare l’accordo con il lavoratore dettato dall’art. 18 co. 1 della L. 81/2017, che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.
Contenuto della comunicazione
Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:
i nominativi dei lavoratori;
la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che verranno fornite da un apposito DM.
Sanzioni
La mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.
Decorrenza
La disposizione entrerà in vigore l’1.9.2022.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.36 - D.L. 21.06.2022 N. 73 (C.D. SEMPLIFICAZIONI FISCALI) PRINCIPALI NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE
CIRCOLARE n.35 - D.L. 09.08.2022 N. 115 (C.D. DECRETO AIUTI-BIS)
DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”)
Principali novità
1 premessa
Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).
Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.
Il DL 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas - proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
3 credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca - proroga
L’art. 7 del DL 115/2022 prevede la proroga per l’acquisto di carburante al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
4 fringe benefit - soglia di esenzione per il 2022 - incremento e ampliamento
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL115/2022 prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
5 riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.
6 accise e iva sui carburanti - proroga agevolazioni
L’art. 8 del DL 115/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, , entro il 7.10.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.
7 contributo contro il caro bollette - sanzioni
L’art. 42 del 115/2022 modifica l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il “caro bollette” determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.
La sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell’acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto entro il 30.6.2022 e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.
Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).
Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.
La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022 ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.
8 Esonero parziale dei contributi
L’art. 20 dispone l’incremento dell’1,2% un punto percentuale dell’esonero dello 0,8% (per un totale del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Periodo di applicazione
L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
9 ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
L’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.
9.1 NUOVE CATEGORIE
Il bonus viene riconosciuto:
ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.
Inoltre la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).
9.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE
Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.
10 ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
L’art. 21 del DL 115/2022 prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Nel dettaglio, si prevede che:
il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 co. 5 della L. 41/86, per l’anno 2021 venga anticipato all’1.11.2022;
la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.
L’incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall’1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n.34 - Comunicazione chiusura Studio
Oggetto: C O M U N I C A Z I O N E
Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto che scadendo di sabato viene prorogato al 22 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 22 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
L’iter di conversione del D.L. 73 cd decreto “Semplificazioni” approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 2 agosto, ha riportato il ritorno alla scadenza del 25 del mese successivo al periodo di riferimento la presentazione dei modelli INTRA.
Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale
DAL 8/8/2022 AL 26/08/2022 COMPRESI
Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.34 - COMUNICAZIONE CHIUSURA STUDIO