CIRCOLARE n.33 - Codice della crisi in vigore 15/07/2022
Speciale : Codice della Crisi
entrata in vigore : 15.07.2022
Emersione e intercettazione degli squilibri .
‘Nuovo’ ruolo di sindaci e collegi sindacali
Diagnosi e tempestiva emersione della crisi
Def. di «Crisi» (Art. 2 co. 1 lett. a) CCI): «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»
Def. di «Insolvenza» (Art. 2 co. 1 lett. b) CCI): «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»
Dalla definizione di Crisi del CCI emerge chiaramente la natura dello «squilibrio economico-patrimoniale»
«Squilibrio economico-finanziario […] che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici medi»
In altre parole, lo squilibrio economico-finanziario è l’insufficienza, presente o futura, dei flussi di cassa generati dall’impresa per fronteggiare le proprie obbligazioni.
Affinché si possa dire che la crisi è emersa tempestivamente, occorre che tale situazione di squilibrio sia «reversibile», cioè che vi sia la possibilità di rimettere l’impresa nelle condizioni sufficienti a pagare i propri debiti presenti e futuri.
Com’è noto, un’impresa può generare liquidità in tre modi:
- Attività caratteristica
- Attività di finanziamento
- Attività di investimento
Solo la prima fonte di flussi di cassa è sostenibile nel tempo. Questo significa che il risanamento può essere ottenuto, nel breve, anche mediante l’intervento di un socio o di un terzo finanziatore, o dismettendo delle attività non strumentali; ma nel lungo periodo un’impresa può sopravvivere solo se la sua attività caratteristica
genera sufficiente liquidità. |
Adeguati assetti amministrativi nella tempestiva emersione della crisi
Uno dei principali elementi di novità alla vigilia dell’entrata in vigore del CCI è la sostituzione delle Procedure di Allerta con la Composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021, i cui elementi principali (ruolo dell’esperto, piattaforma telematica, test pratico, sono stati ampiamente discussi nei mesi passati).
La ratio dell’inserimento della Composizione Negoziata della crisi all’interno del Codice è la medesima di quella delle Procedure di Allerta.
La principale differenza risiede nella natura volontaria della procedure, in contrapposizione con la formulazione originale che prevedeva un automatismo, scaturito dagli Indicatori della Crisi, dibattuti negli ultimi anni
Misure e assetti funzionali alla tempestiva rilevazione dell’insolvenza (Art. 3 CCI): esplicito riferimento ai contenuti dell’art. 2086 cc, già in vigore.
È obbligatorio adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere prontamente le iniziative necessarie a farvi fronte.
Misure idonee à assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi.
Funzione delle misure idonee: rilevazione degli squilibri patrimoniali, economici e finanziari, valutare la sostenibilità prospettica del debito (Art. 3 co. 4 CCI elenca alcuni segnali di insostenibilità del debito: ritardi nei pagamenti dei dipendenti, severi ritardi nei pagamenti di fornitori e istituti di credito, etc).
Art. 3, co. 4.
Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma
In particolare, gli Adeguati Assetti svolgono la funzione di:
- Garantire l’identificazione tempestiva dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla Composizione Negoziata;
- Garantire la capacità dell’impresa di produrre le informazioni necessarie al proficuo svolgimento della Composizione Negoziata.
A) Art. 12 co. 1 CCI - Presupposti di per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla Composizione Negoziata.
«L’imprenditore […] può chiedere la nomina di un esperto […] quando:
- si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e…
- risulta ragionevolmente perseguile il risanamento dell’impresa. […]»
B) Art. 3 co. 3 lett. c) - Informazioni necessarie al proficuo svolgimento della Composizione Negoziata, cioè le informazioni necessarie a:
- Utilizzare la lista di controllo particolareggiata (linee guida circa la corretta redazione dei Piani di risanamento)
- Effettuare il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento (verifica sostenibilità prospettica del debito a valle delle iniziative di ristrutturazione).
A) 25-bis CCI – «Misure premiali»
- Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
- Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di accesso al percorso di CNC.
- Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di accesso al percorso di CNC e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi di:
- predisposizione di un piano di risanamento;
- domanda di concordato semplificato;
- accesso ad una procedura di one straordinaria per le grandi imprese in crisi;
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
- In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto con uno o più creditori e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi
Ruolo di sindaci e collegi sindacali nella tempestiva emersione della crisi
- Rimodulazione del ruolo degli organi di controllo dalle Procedure di allerta alla Composizione negoziata della crisi.
- Medesima ratio di responsabilizzazione di sindaci, revisori e collegi sindacali nella tempestiva emersione della
- 25-octies CCI:
- Obbligo di segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’Esperto;
- Obbligo di vigilare sull’andamento delle trattative un volta che l’impresa ha ottenuto la nomina dell’Esperto.
Art. 25-octies
«Segnalazione dell'organo di controllo»
- L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice
- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.33 - CODICE DELLA CRISI IN VIGORE 15/07/2022
CIRCOLARE n.32 - D.l. 17.5.2022 n. 50 (C.D. Decreto aiuti) principali novità in sede di conversione
DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) -Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 15.7.2022 n. 91
1 premessa
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114 ed entrato in vigore il 18.5.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).
Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 50/2022.
2 Dilazione delle somme iscritte a ruolo - modifica della disciplina
L’art. 15-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell’art. 19 del DPR 602/73.
La norma è finalizzata a “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.
2.1 aumento del valore soglia
A seguito della modifica introdotta con l’art. 15-bis co. 1 del DL 50/2022 convertito, è stato stabilito che fino all’importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.
Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.
Il nuovo criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di 120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.
2.2 Decadenza
In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):
la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
l’art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 602/73 riformulato stabilisce che il carico in relazione al quale è maturata la decadenza non possa essere nuovamente rateizzato;
si applica il nuovo co. 3-ter dell’art. 19 del DPR 602/73, il quale prevede, a favore del contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento, di poter chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.
2.3 decorrenza dela nuova disciplina
Le modifiche introdotte dall’art. 15-bis del DL 50/2022 convertito si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla suddetta data del 16.7.2022.
2.4 Ripresentazione della richiesta
Per le dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni introdotte in merito all’aumento del valore soglia e alla decadenza.
3 Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - estensione
Con l’art. 20-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina in materia di compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione con somme iscritte a ruolo.
3.1 estensione dell’ambito applicativo
L’art. 20-ter del DL 50/2022 convertito, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, stabilisce che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativi anche a prestazioni professionali, e non solo a somministrazioni, forniture e appalti.
3.2 ambito temporale
La nuova disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
3.3 certificazione dei crediti
Ai fini dell’applicazione della norma, le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
3.4 abrogazione della disciplina “temporanea”
Viene di conseguenza abrogato l’art. 12 co. 7-bis del DL 145/2013, il quale aveva introdotto una normativa analoga a carattere temporaneo, la cui operatività è stata oggetto di varie proroghe.
4 PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT
L’art. 39 co. 1-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) fino al 30.4.2022, e prorogata al 31.7.2022 dall’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022, prorogando ulteriormente la sospensione di versamenti fiscali e contributivi (compresi alcuni adempimenti) fino al 30.11.2022.
Allo stesso tempo, la disposizione in esame ha modificato le modalità di ripresa dei versamenti e adempimenti sospesi.
4.1 ambito soggettivo
La misura agevolativa in esame trova applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24.10.2020.
4.2 versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 30.11.2022 (in luogo del precedente limite del 31.7.2022) i termini relativi:
ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
all’IVA;
ai versamenti delle imposte sui redditi.
4.3 ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.12.2022.
Non è possibile il rimborso di quanto già versato.
5 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI
In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato modificato l’art. 14 co. 1, concernente la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
5.1 quarta o ultima cessione da parte delle banche
L’art. 14 del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima, una cessione a favore di correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatori” ex art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005).
Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali “cessionari finali” correntisti delle banche, che nella formulazione originaria dell’art. 14 del DL 50/2022 era invece circoscritta ai “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF).
5.2 decorrenza delle disposizioni
Per il combinato disposto degli artt. 14 co. 1-bis (inserito in sede di conversione in legge) e 57 co. 3 del DL 50/2022, l’ampliamento della categoria dei “cessionari finali” di cui sopra riguarda i crediti d’imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
6 crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas
Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.
6.1 Comunicazione del venditore
Ai sensi dell’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), nel caso in cui l’impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
6.2 limite “de minimis”
Il co. 3-ter dell’art. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha inoltre previsto che gli aiuti siano concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”.
7 riduzione dell’iva sul gas per il terzo trimestre 2022
L’art. 1-quater co. 1 - 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge ma che riprende quanto già disposto dall’art. 2 del DL 30.6.2022 n. 80 (che è stato abrogato dalla L. 91/2022 con salvezza dei relativi effetti), prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, tale aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
8 credito d’imposta per le imprese della pesca
L’art. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, estende al secondo trimestre solare 2022 il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.
9 credito d’imposta per le sale cinematografiche - incremento
L’art. 23 co. 1 - 1-quater del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede che, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta per le sale cinematografiche spetti nella misura massima del:
40% dei costi di funzionamento delle sale, per le grandi imprese;
60% dei medesimi costi, per le piccole e medie imprese.
È inoltre previsto che il credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale sia riconosciuto, per il 2022 e il 2023, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute.
10 credito d’imposta per le “società benefit”
L’art. 52-bis co. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, amplia il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit (in precedenza limitato al solo 2021).
11 credito d’imposta per il settore audiovisivo - incremento dell’importo massimo
L’art. 23 co. 1-quinquies e 1-sexies del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, hanno elevato da 800.000,00 euro a 1.200.000,00 euro nei tre anni d’imposta l’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
12 servizi di trasporto per finalità turistico-ricreative - agevolazioni IVA
L’art. 36-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, reca una norma di interpretazione autentica con la quale si precisa che le agevolazioni IVA previste dal DPR 633/72 per i servizi di trasporto di persone (regime di esenzione ed aliquote IVA ridotte) si applicano anche nelle ipotesi in cui le suddette prestazioni di servizi siano effettuate per finalità turistico-ricreative.
Nello specifico, la norma fa riferimento alle seguenti agevolazioni:
il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 14) del DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
l’aliquota IVA del 5% prevista dal n. 1-ter) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. trasporti extra-urbani).
L’art. 36-bis del DL 50/2022 convertito specifica, dunque, che le prestazioni di servizi sopra richiamate beneficiano del regime di esenzione IVA e delle aliquote ridotte anche quando siano effettuate per finalità turistico-ricreative e che ciò vale:
indipendentemente dalla tipologia del soggetto che presta i servizi;
a condizione che le prestazioni abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, ove diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/72.
L’interpretazione fornita non si riferisce, però, alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Decorrenza
Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, essa si applica retroattivamente.
13 Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia
L’art. 25-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede un buono del valore di 10.000,00 euro, da rilasciare alle imprese:
aventi sede operativa in Italia;
che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
13.1 presentazione delle domande di concessione del buono
Il buono dovrà essere richiesto mediante un’apposita piattaforma telematica, che sarà resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.
Il buono sarà riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nel limite delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro).
13.2 presentazione dell’istanza di rimborso delle spese
Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, mediante la suddetta piattaforma, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti.
13.3 rimborso massimo erogabile
Il rimborso:
è erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti, entro il limite massimo del valore del buono assegnato;
è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda di concessione del buono, entro il 31.12.2022.
13.4 Regime “de minimis”
L’agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime “de minimis”.
14 estensione della garanzia SACE alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale
L’art. 15-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, estende la garanzia SACE prevista dal precedente art. 15 alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla norma e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all’aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all’interruzione delle catene di approvvigionamento.
Operatività della garanzia SACE
Si ricorda che la garanzia prestata da SACE ai sensi dell’art. 15 del DL 50/2022 convertito opera fino al 31.12.2022 per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.
Detta garanzia copre il 70%, l’80% o il 90% dell’importo del finanziamento, a seconda del fatturato dell’impresa e del numero di dipendenti (la garanzia al 90% opera anche per le imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, al momento non ancora pervenuta.
15 sostegno al trasporto Passeggeri con autobus
I co. 6-bis e 6-ter dell’art. 3 del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono la spesa di un milione di euro, per l’anno 2022, al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative della misura saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.
16 PERMESSO DI COSTRUIRE - NOVITà
Gli artt. 7-bis e 14 co. 1-ter del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, dispongono alcune modifiche alla disciplina del permesso di costruire di cui al DPR 380/2001.
16.1 proroga del termine di efficacia del permesso di costruire
L’art. 7-bis del DL 50/2022 convertito dispone il prolungamento a tre anni (in luogo dell’ordinario termine di un anno) dal rilascio del permesso di costruire, per l’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili eseguiti in forza di un titolo abilitativo ottenuto ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 387/2003.
16.2 immobili situati in aree vincolate
L’art. 14 co. 1-ter del DL 50/2022 convertito dispone:
l’inclusione, tra gli interventi qualificabili come “di ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, di quelli che comportano demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, oppure incrementi di volumetria, qualora abbiano ad oggetto immobili situati in aree tutelate di cui all’art. 136 co. 1 lett. c) e d) del DLgs. 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, o le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico);
l’estensione anche a tali interventi della necessità del permesso di costruire.
17 prelazione agraria - modifiche
In sede di conversione in legge del DL 50/2022, sono state introdotte due novità in materia di prelazione su terreni agricoli, ad opera:
del co. 2-bis dell’art. 20 del DL 50/2022 convertito (relativa ai terreni demaniali);
dell’art. 20-bis del DL 50/2022 convertito (relativa ai terreni agricoli).
17.1 Prelazione agraria su terreni demaniali
Viene sostituito l’art. 6 co. 4-bis del DLgs. 228/2001, al fine di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui seguenti terreni che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa:
terreni demaniali;
terreni soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura;
terreni soggetti al regime dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali.
La norma recata dal co. 4-bis dell’art. 6 del DLgs. 228/2001 agevola i giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, che manifestino interesse all’affitto o alla concessione amministrativa dei terreni sopra indicati. In particolare, la norma dispone che se, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto aventi ad oggetti i suddetti terreni, i giovani agricoltori tra i 18 e 40 anni manifestano interesse all’affitto o alla concessione di tali beni, “l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara” e, in caso di “pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
La riformulazione del citato co. 4-bis, ad opera dell’art. 20 co. 2-bis del DL 50/2022 convertito, antepone a tale disposizione un periodo che fa salva, in queste ipotesi, la possibilità di applicare la prelazione di cui all’art. 4-bis della L. 203/82.
Pertanto, pur in presenza della procedura agevolata di assegnazione dei terreni a favore dei giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni che vogliano affittare od ottenere in concessione i terreni demaniali o del patrimonio indisponibile sopra indicati, alla scadenza dei contratti, opera comunque la prelazione a favore dell’affittuario o concedente, prevista dall’art. 4-bis della L. 203/82.
17.2 Limiti alla prelazione agraria
Viene modificato l’art. 14 della L. 590/65, che era stato recentemente riformulato dall’art. 19-bis co. 1 del DL 21/2022 convertito, in materia di prelazione agraria.
Va premesso che l’art. 8 della L. 590/65 attribuisce il diritto di prelazione ai coltivatori diretti che abbiano affittato da almeno due anni il terreno agricolo oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi.
L’art. 14 co. 1 della L. 590/65, come risultante dopo le modifiche del DL 21/2022, limita il diritto di prelazione previsto dall’art. 8 citato, in particolare:
in caso di acquisto o vendita del terreno da parte dell’ISMEA;
oppure qualora, sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insedia-mento di giovani in agricoltura, sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA secondo l’art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004.
Con l’art. 20-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione, viene circoscritta l’operatività del “nuovo” limite al diritto di prelazione introdotto dal DL 21/2022 (operante in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA) al solo caso della “prelazione dei confinanti” escludendone la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto. L’affittuario coltivatore diretto, quindi, continuerà a poter esercitare il diritto di prelazione sul terreno agricolo affittato, anche in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA.
18 facoltà per i comuni di ridurre la TARI e la tariffa corrispettiva
L’art. 40 co. 5-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà per i Comuni di disporre, per il 2022, riduzioni della TARI e della tariffa corrispettiva utilizzando, per la copertura delle minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.
Le deliberazioni riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente, entro il 31.7.2022.
19 Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
L’art. 2-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce per l’anno 2022 un’indennità una tantum pari a 550,00 euro per i lavoratori delle aziende private:
titolari, nell’anno 2021, di un contratto a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
a condizione che, al momento della presentazione della domanda, detti lavoratori non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o percettori di NASpI o, ancora, di un trattamento pensionistico.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, viene erogata dall’INPS e può essere riconosciuta una sola volta per il medesimo lavoratore.
20 Offerta di lavoro congrua per i percettori di reddito di cittadinanza
L’art. 34-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, dispone che i datori di lavoro privati potranno proporre direttamente offerte di lavoro congrue ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno stipulato il Patto per il lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro dovranno comunicarne l’eventuale mancata accettazione al Centro per l’impiego competente, anche ai fini della decadenza del beneficio ai sensi dell’art. 4 co. 8 del DL 4/2019.
21 proroga indennità lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della sicilia
L’art. 33-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 1 co. 251-ter della L. 30.12.2018 n. 145, prorogando fino al 31.12.2022 (in luogo del precedente termine del 31.12.2021) la concessione dell’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – riconosciuta in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia.
Tali lavoratori devono aver:
cessato di percepire la NASpI nel 2020;
presentato la richiesta per l’indennità nel corso del 2020.
22 Inosservanza degli obblighi vaccinali
L’art. 51-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dall’1.2.2022 al 15.6.2022 i limiti temporali e le procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 dettati dall’art. 4-sexies del DL 1.4.2021 n. 44, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro.
23 Organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale
L’art. 39-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento di un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per l’acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
24 modifiche al piano urbanistico di venezia per favorire l’offerta di alloggi in locazione
L’art. 37-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, attribuisce al Comune di Venezia apposite competenze per “favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico”.
In particolare, per ottenere questi scopi, il Comune di Venezia potrà:
integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari volte a definire limiti massimi e presupposti per la destinazione degli immobili alla locazione breve (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana;
stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell’attività di locazione breve per una durata superiore a 120 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, sia subordinato al mutamento della destinazione d’uso e della categoria funzionale dell’immobile.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n.31 - Comunicazione Li.Pe 2 trim. 2022
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022
Il Decreto Semplificazioni fiscali ha fissato la scadenza della Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre. L’articolo 3, comma 1, D.L. 73/2022 ha modificato a regime il calendario fiscale dell’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, sostituendo la scadenza del 16 settembre con il 30 settembre.
Il nuovo calendario della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è:
- primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) entro il 31 maggio,
- secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) entro il 30 settembre,
- terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) entro il 30 novembre,
- quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre) entro il 28 febbraio dell’anno successivo (in autonomia o in dichiarazione annuale Iva).
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Settembre 2022 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Settembre 2022, entro e non oltre il giorno 9 Settembre 2022 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 30 settembre 2022.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2022:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2022 | 31 Maggio 2022 |
Aprile-Giugno 2022 | 30 Settembre 2022 |
Luglio-Settembre 2022 | 30 Novembre 2022 |
Ottobre-Dicembre 2022 | 28 Febbraio 2023 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n.30 - Codice della Crisi di impresa in vigore 15/7/2022
Codice della crisi: in vigore dal prossimo 15 luglio 2022
1 premessa
Sebbene il codice della crisi risalga a più di due anni fa, il prossimo 15 luglio 2022 entrerà in vigore a seguito del continuo differimento operato da tre provvedimenti: -il decreto legislativo 14/2019, - il decreto legislativo “correttivo” 147/2020 e - il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2019/1023.
In verità alcune disposizioni del codice sono già in vigore (cfr: disposizioni che impongono in capo all’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi).
Inoltre è utile precisare che il codice della crisi ha inglobato alcune disposizioni del d.l. 118/2021, che ha introdotto la cd “composizione negoziata della crisi d’impresa”, apportandovi ulteriori revisioni al testo del codice della crisi.
2 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi alla “legge fallimentare” (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (legge n. 3/2012).
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice che, come detto, entrerà in vigore (salvi ulteriori rinvii) il 15 luglio 2022, c’è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa. Viene, così, eliminato ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’ – sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente.
Si tratta di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile. In quest’ottica viene introdotto un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.
In tale rinnovato contesto tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo-contabile, grazie al quale sarà possibile intercettare in anticipo la crisi. In altri termini tutte le imprese dovranno disporre di strumenti per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan. Questo dovrebbe consentire all’impresa di intervenire per tempo e, nell’ipotesi più promettente, scongiurare la crisi. Si capisce bene come questo sistema deve basarsi su di un sistema contabile e di controllo di gestione opportunamente sviluppato ed evoluto.
3 Il sistema di allerta
Il “sistema di allerta” costituisce l’aspetto centrale della riforma della crisi d’impresa. Un sistema di segnalazione tempestiva volto a intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce. In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il nuovo Codice della crisi, l’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Le imprese, quindi, dovranno trasformare questa criticità in un’occasione per dotarsi di strumenti e strategie mirate alla gestione dei flussi di cassa e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio. In altri termini la funzione amministrazione e controllo diviene a tutti gli effetti strategica e, per questo motivo, la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta con gli investimenti necessari.
4 I segnali che richiedono interventi
Il terzo comma dell’art. 3 del Ccii stabilisce i parametri di riferimento in base ai quali scattano i segnali d’allarme. il Governo lo scorso 17 marzo ha approvato uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese nonché la codifica di tali segnali per prevenire la crisi d’azienda (articolo 13 del dlgs), aggiornati con cadenza triennale. In particolare, al verificarsi dei segnali d’allerta, bisognerà avviare il monitoraggio della situazione e prevenire una crisi d’impresa e attuare contro-misure:
- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
- indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa,
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Il comma 4 dell’articolo 3 del Codice prevede che costituiscano ulteriori segnali di allerta:
- debiti per retribuzioni scaduti da 30 trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni e di importo superiore ai debiti non scaduti;
- esposizioni bancarie e finanziarie scadute da 60 giorni, o superiori (da 60 giorni) al limite degli affidamenti se superiori al 5% del totale delle esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie di cui all’articolo 25-novies, comma 1 del Ccii.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica dal 15.07.2022 (salvi ulteriori rinvii).
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.30 - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA IN VIGORE 15.07.2022