CIRCOLARE n. 29 DL 17.5.2022 N. 50 (C.D. decreto aiuti) - principali novità

DL 21.6.2022 n. 73  (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) - Principali novità

 

1 premessa

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

 

Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022.

 

Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 proroga del termine per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e la presentazione dell’autodichiarazione

L’art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di con­ces­sione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui im­porto non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichia­razione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:

dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;

dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione

A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di pre­sentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

3 differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi intrastat

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Decorrenza

Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

4 modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.

4.1 modifica dell’ambito oggettivo

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

4.2 efficacia del regime sanzionatorio

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.

Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfron­taliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5 ESTENSIONE temporale DEL REVERSE CHARGE

L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026.

A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della spe­ciale misura al 30.6.2022.

5.1 disciplina comunitaria

La proroga della disciplina è avvenuta con la direttiva 2022/890/UE.

Difatti, a differenza di altre operazioni per le quali il meccanismo del reverse charge è previsto a regime (ad esempio nel settore edile), l’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE ne stabilisce l’ap­pli­cazione per un periodo di tempo determinato. La direttiva 2022/890/UE ha, quindi, differito il ter­mine ultimo dal 30.6.2022 al 31.12.2026.

5.2 ambito di applicazione

Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle ope­razioni individuate dall’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:

le cessioni di telefoni cellulari;

le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;

i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;

i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6 proroga della presentazione della dichiarazione imu per l’anno 2021

L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019.

Si tratta della dichiarazione riferita:

agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;

alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

Enti non commerciali

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della di­chia­razione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

7 proroga DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE DELL’IM­POSTA DI SOGGIORNO relativa agli anni 2020 e 2021

L’art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al 30.9.2022 il termine per l’invio della dichiarazione del­l’im­po­sta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.

7.1 Evoluzione normativa

L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichia­ra­zione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le di­chia­ra­zioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.

7.2 Modello di dichiarazione

Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

8 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato.

Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

8.1 Disciplina applicabile ante modifiche

In base alla disciplina vigente ante modifiche, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.

In pratica, il contribuente deve:

innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;

poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

 

Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i con­tri­bu­enti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (co­mun­que interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.

8.2 Disciplina applicabile post modifiche

La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il per­sonale dipendente con contratto a tempo indeterminato;

dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con rife­ri­mento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attual­mente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

8.3 Decorrenza

Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”.

La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).

Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.

9 Principio di derivazione rafforzata - Estensione alle micro imprese

L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c. (attivo Stato patrimoniale 175.000,00 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5), ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa ap­plicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Prima di tale modifica, la norma escludeva, invece, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio ap­plicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli se­condo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio bi­na­­rio civilistico-fiscale.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.

10 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio

L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.

11 Indici sintetici di affidabilità fiscale (isa)

  • L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 12.2022 le misure stra­or­di­narie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione.
  • Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;

per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

12 disciplina delle società in perdita sistematica - Abroga-zione dal periodo d’imposta 2022 “solare”

L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

12.1 Decorrenza

La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”).

12.2 Effetti dell’abrogazione

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove:

i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;

ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

 

Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

13 attestazione dei contratti a canone concordato

L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “con­cordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.

13.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:

nell’aliquota del 10% della cedolare secca;

nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;

nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;

nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.

 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:

che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

13.2 Validità dell’attestazione

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

14 addizionali comunali all’IRPEF - ADEGUAMENTO DELLE ALIQUO­TE AI NUOVI SCAGLIONI DELL’IRPEF

L’art. 20 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione all’adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

14.1 PROROGA DEL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO

Nello specifico:

è differito al 31.7.2022 il termine per adeguare le aliquote dell’ad­di­zio­nale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;

in caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.

14.2 APPLICAZIONE DELLE aliquote 2021 sugli scaglioni irpef 2022 in casO DI INAdem­PIMENTI

Viene stabilito che l’addizionale comunale IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima, nel caso di:

Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, ma che non adottino le delibere di adeguamento entro il 31.7.2022;

Comuni che non trasmettano le delibere di adeguamento, entro il 20.12.2022, al Ministero dell’E­conomia e delle finanze per la pubblicazione sull’apposito sito.

15 Addizionale IRES per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’energia - Abrogazione

L’art. 9 co. 2 dispone l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7.

15.1 Caratteristiche

Si tratta dell’addizionale IRES del 4% nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti in Italia:

che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

15.2 Decorrenza

La modifica opera con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2021 per i soggetti “solari”).

16 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività

L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative.

Tale certificazione:

è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;

può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e impar­zialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Effetti della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certifica­zione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto at­testato nelle certificazioni sono nulli.

17 credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini

Con riferimento al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini, l’art. 23 co. 1 del DL 73/2022 modifica l’art. 31 del DL 73/2021:

eliminando il riferimento ai “nuovi” farmaci e vaccini.

prevedendo che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevola­zio­ne trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito ricerca e sviluppo e innovazione).

18 Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari - ridu­zio­ne della soglia

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agen­zia delle Entrate:

i dati di cui all’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;

limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.

 

L’art. 16 del DL 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero sopra illustrato.

Decorrenza

Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.

19 modulistica dichiarativa - differimento dei termini di appro-vazione dal 2023

Ai sensi dell’art. 11 del DL 73/2022, sono prorogati alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Viene infatti stabilito che:

i provvedimenti che approvano il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e il modello 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);

i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI SC, SP, ENC e PF) e di dichiarazione IRAP, devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);

i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).

19.1 Dichiarazione IVA

Rimane invece invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del modello di dichiarazione IVA.

19.2 certificazione Unica

Non è chiaro se il termine per l’approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch’esso spostato alla fine del mese di febbraio o rimanga al 15 gennaio.

19.3 decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’im­posta 2022, che saranno presentate nel 2023.

20 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRE­SEN­TATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professio­nista o un CAF.

20.1 caratteristiche DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI

Viene infatti stabilito che:

se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;

il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;

il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;

in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

20.2 decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

21 schede di scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF - DEMATERIALIZZAZIONE dal 2023

L’art. 2 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione alle schede sulla scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, in caso di modello 730 presentato tramite il so­sti­tuto d’imposta.

21.1 NUOVI ADEMPIMENTI IN CAPO Ai SOSTITUTi D’IMPOSTA

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale sono tenuti a:

trasmettere all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; viene quindi meno l’obbligo di consegna delle buste contenenti le suddette schede ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (es. professionista o CAF);

conservare copia delle schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

21.2 decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno trasmesse nel 2023.

22 Agevolazioni IVA nel settore sanitario

L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

22.1 Estensione del regime di esenzione IVA

Mediante la sostituzione dell’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’e­sercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’art. 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate).

L’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:

a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;

fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

22.2 Estensione dell’aliquota IVA del 10%

L’art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:

alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;

alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’ope­ratività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;

alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.

 

Resta ferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 217/83.

22.3 decorrenza

In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’art. 18 del DL 73/2022 devono ritenersi applicabili alle prestazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate a partire dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del decreto.

23 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

23.1 INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER IL DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PRIMI DUE TRIMESTRI SOLARI

A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;

per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

23.2 decorrenza

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.

24 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - modifica termine per il secondo trimestre

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.

In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

25 modifica del Termine di registrazione degli atti

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:

la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;

la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

25.1 Termine per la registrazione degli atti in termine fisso

L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune ec­cezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti sog­getti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.

25.2 Denuncia di eventi successivi

È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:

in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;

in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86);

in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86).

 

Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il con­tri­buente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.

26 pagamento telematico dell’imposta di bollo - estensione

L’art. 15 del DL 73/2022, inserendo il co. 596-bis nell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013 ha consentito di pagare l’imposta di bollo, per i documenti richiesti alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, direttamente online, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.

La modifica normativa introdotta dal DL 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per i quali essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da individuare con un successivo provvedimento attuativo.

27 Applicabilità agli Enti del terzo settore della disciplina fiscale transitoria

In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Re­gi­stro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione della Commissione Eu­ro­pea. Tuttavia, in via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.

Con l’art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS (interve­nu­ta lo scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti iscritti al medesimo registro.

28 modifica del domicilio fiscale stabilito dall’amministra-zione finanziaria

L’art. 4 del DL 73/2022 ha modificato l’art. 59 del DPR 600/73, il quale prevede che, in deroga alle regole contenute nell’art. 58 del DPR 600/73 per individuare il domicilio fiscale (per le persone fisiche, il Comune di residenza anagrafica; per le persone giuridiche, il Comune in cui si trova, in via graduata, la sede legale, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organiz­zazione o il luogo di esercizio prevalente della loro attività), l’Amministrazione finanziaria possa:

stabilire il domicilio fiscale nel Comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa;

consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione del domicilio fiscale per stabilirlo in un Comune diverso da quello determinato ai sensi dell’art. 58 del DPR 600/73.

28.1 Competenza per la presentazione dell’istanza

L’istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un Comune diverso deve essere presentata alla:

Direzione regionale, per spostamenti nella stessa Regione;

Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, in caso di spostamenti in una Regione diversa.

 

Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni:

per la revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento;

se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell’am­bito della stessa Regione, o dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra Regione.

28.2 Efficacia temporale della modifica

Gli effetti del provvedimento di revoca e di quello di variazione si producono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.

29 rimborsi fiscali agli eredi

L’art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto.

Modificando l’art. 28 del DLgs. 346/90 (in materia di imposta di successione), viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, vengano erogati:

ai chiamati all’eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell’eredità per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati;

per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

 

Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’A­gen­zia delle Entrate.

Provvedimento attuativo

Viene demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribu­zione del rimborso.

30 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI

L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi bene­ficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.

30.1 Ampliamento dei beneficiari dell’assegno unico e universale

Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’as­se­gno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pen­sione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

30.2 Aumento degli importi

Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:

un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;

l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.

30.3 Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000,00 euro

Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.

30.4 Decorrenza

Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.

31 incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti - proroga dei termini per la conferma dell’operazione

In relazione alle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31.12.2022, l’art. 40 del DL 73/2022 proroga a 270 giorni (in luogo dei 180 giorni originari) dalla prenotazione dell’incentivo i termini per:

la conferma dell’operazione;

la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale del­l’im­presa costruttrice o importatrice del veicolo.

32 misure in materia di LAVORO DEGLI STRANIERI

Il DL 73/2022 interviene anche in materia di immigrazione, introducendo una serie di misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri.

Al contempo, viene rivista l’attività di verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni contrattuali collettive e di congruità, demandandola non più agli Ispettorati del lavoro, bensì ai professionisti che effettuano consulenza del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

32.1 Semplificazioni in materia di nulla osta per i lavoratori stranieri

L’art. 42 del DL 73/2022 prevede che per le domande presentate in relazione al DPCM 21.12.2021 (di programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato), adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato:

nel termine di 30 giorni;

a decorrere dal 22.6.2022.

 

Il nulla osta in questione:

può essere rilasciato anche qualora, nel predetto termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli eventuali elementi ostativi (falsificazione dei documenti, lavoro irregolare, mancato rispetto degli obblighi datoriali, ecc.) previsti in materia di lavoro subordinato e stagionale dagli artt. 22 e 24 del DLgs. 286/98;

consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale.

 

In caso di accertamento dei predetti elementi ostativi, verranno revocati sia il nulla osta sia il visto di ingresso.

Invece, il visto d’ingresso in Italia richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, verrà rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo Sportello unico per l’immigrazione convocherà il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Ipotesi di esclusione

L’art. 43 del DL 73/2022 prevede che la misura semplificativa in materia di nulla osta non trovi applicazione nelle ipotesi di cittadini stranieri:

nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e terrorismo;

segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

32.2 Verifica dei requisiti di congruità

L’art. 44 del DL 73/2022 interviene in merito alle verifiche richieste agli Ispettorati del Lavoro ai sensi dell’art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99, relative ai requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità, demandandole in via esclusiva:

ai professionisti che prestano attività di consulenza del lavoro di cui all’art. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti);

alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

 

Le predette verifiche di congruità devono tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell’equi­li­brio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dal­l’impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche verrà rilasciata un’apposita asseverazione che il datore di lavoro produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

33 facoltà di prorogare i termini di esecuzione dei programmi per l’amministrazione straordinaria

L’art. 37 del DL 73/2022 interviene sui termini di esecuzione dei programmi relativi alle procedure di amministrazioni straordinarie, di cui all’art. 51 del DL 34/2020 conv. L. 77/2020.

Il suddetto art. 51, come modificato dal DL 73/2022, stabilisce che i termini di esecuzione dei programmi (di cessione dei complessi aziendali e ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa), predisposti secondo gli indirizzi di cui all’art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e già autorizzati in base all’art. 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del DL 347/2003 – anche se già prorogati ai sensi dell’art. 4 co. 4-ter e 4-septies del DL 347/2003 – ed aventi scadenza successiva al 23.2.2020, possono essere (ulteriormente) prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell’organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30.11.2022.

La medesima proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria re­go­late dal DLgs. 270/99.

Si fa presente che la norma, nell’originaria formulazione, prorogava “ex lege” i predetti termini di esecuzione dei programmi per 6 mesi, al fine di salvaguardare le possibilità di successo delle procedure di salvataggio già avviate, che avrebbero potuto risultare irrimediabilmente compromesse dagli effetti della crisi da COVID-19.

34 abrogazione dell’obbligo di vidimazione dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali

L’art. 67 del DPR 131/86 dispone, in capo ai pubblici ufficiali, l’obbligo di iscrivere in un apposito re­­pertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. In particolare, l’obbli­go grava in capo a:

notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;

capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.

 

L’art. 68 del DPR 131/86, come vigente fino al 21.6.2022, prevedeva l’obbligo, con cadenza qua­drimestrale, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all’Agenzia delle Entrate per le verifiche.

L’art. 1 del DL 73/2022, modificando l’art. 68 del DPR 131/86, elimina l’obbligo di vidimazione qua­dri­me­strale dei repertori, sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del DL 73/2022.

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.29 - DL 17.5.2022 N. 50 (C.D. DECRETO AIUTI) - PRINCIPALI NOVITA'.


CIRCOLARE n. 28 Lotta all'evasione - 2 novità

Lotta all’evasione, due novità: POS obbligatorio e fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022

 

Come già evidenziato nella ns. circolare n. 23 del 6/5/2022  dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario e quelli nel regime dei minimi che nell’anno precedente hanno percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.

L'obbligo entra in vigore per i contribuenti che:

  • rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

 

A partire dal 01 gennaio 2024 l’obbligo entrerà a regime per tutti, indipendentemente dall’importo di ricavi e compensi.

La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:

- il portale “Fatture e Corrispettivi”;

- la app “FatturAE”.

In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.

 

Fattura elettronica per i forfettari, termine di emissione più lungo per il terzo trimestre 2022

 

Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.

Nello specifico, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

 

Conservazione delle fatture elettroniche

L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.

Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel caso in cui ci si avvalga di altri strumenti (portali a pagamento), si consiglia di verificare con il proprio fornitore che il contratto sottoscritto comprenda anche il servizio di conservazione sostitutiva.

È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.

Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.

Non dovrai più stampare e archiviare le fatture nei faldoni e annullerai il rischio di perderle o danneggiarle.

 

Novità Esterometro (cessioni e acquisti di beni e servizi da e verso soggetti non residenti)

Le novità impattano anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero in quanto i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica.

Finora i contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi, esonerati dalla fatturazione elettronica, non erano quindi tenuti neppure alle comunicazioni relative alle operazioni con l’estero.

In ragione delle novità introdotte, dal 01 luglio, anche tali soggetti, se hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’ano precedente, saranno interessati anche dagli obblighi ai fini “esterometro”.

In particolare:

  • operazioni attive verso l’estero: dovrà emessa fattura elettronica con la quale si ritengono adempiuti anche gli obblighi legati all’esterometro.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganalePer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

  • operazioni passive ricevute dall’estero: per le fatture passive estere (che sono in formato cartaceo), il cliente italiano, anche se forfettario, dovrà generare un documento elettronico come segue:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero

- TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE

- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.

L’invio al Sistema di Interscambio dei relativi documenti deve avvenire:

  • per le fatture emesse entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione;
  • per le fatture di acquisto dall’estero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, a seconda della tipologia di acquisto effettuato.

 

Cosa può offrire lo Studio

Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:

1-         il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Dott. Corradini Riccardo;

2-         fornire, per il periodo 1/7/22 - 31/12/22, il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.

 

Marca da bollo 

 

Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.

 

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:

 

  • 31 maggio 2022 per il primo trimestre – codice tributo 2521
  • 30 settembre 2022 per il secondo trimestre – codice tributo 2522
  • 30 novembre 2022 per il terzo trimestre – codice tributo 2523
  • 28 febbraio 2023 per il quarto trimestre – codice tributo 2524

 

Inoltre, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro (importo in fase di aggiornamento), il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

 

Settore sanitario 

 

Si ricorda inoltre che per le prestazioni riconducibili al settore sanitario vige il divieto di emissione della fattura elettronica attualmente previsto fino al 31 dicembre 2022, fermo restando la disciplina del sistema tessera sanitaria.

 

Sanzioni

 

Nella prima fase di applicazione del nuovo obbligo è previsto un regime transitorio di favore in caso di ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche rispetto ai termini ordinariamente previsti.

 

In particolare, è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

 

Decorso tale periodo, in caso di mancato rispetto dei termini di legge, le sanzioni verranno applicate nella misura piena.

 

In particolare, per la tardiva emissione della fattura per operazioni non imponibili o non soggette ad Iva, è prevista la sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.

 

Pagamenti con POS

Oltre all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica per i forfettari si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.

Più che una novità si tratta di un’anticipazione. L’obbligatorietà e il sistema sanzionatorio dovevano scattare dal gennaio 2023, ma il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ha fatto anticipare il via a prossimo 30 giugno 2022.

L’obbligo del POS è in vigore dal 2014 con un decreto del 2012 del Governo Monti, ma fino ad oggi mancava l’applicazione delle sanzioni più volte rimandata.

La sanzione quindi per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell’operazione rifiutata.

Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:

  • commercianti
  • artigiani
  • attività di ristorazione
  • professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
  • attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.28 - LOTTA ALL'EVASIONE - 2 NOVITA'


CIRCOLARE n. 27 Esterometro, San Marino e POS dal 1 Luglio 2022

DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) - Principali novità

1 premessa

Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).

 

Il DL 50/2022 è entrato in vigore il 18.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 50/2022.

 

Il DL 50/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

2 crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’ac­qui­sto di energia elettrica e gas naturale.

 

2.1 Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta

Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato:

dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);

dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);

dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

 

2.2 credito d’imposta alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022

L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “gasivore” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, ri­fe­rita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pub­blicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Analogamente alle altre misure di favore, anche il credito d’imposta in esame:

non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

va utilizzato entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000;

è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di cre­­­­dito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la pos­­sibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e inter­me­diari finan­ziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assi­curazione). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abi­litati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessio­nario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.

 

3 credito d’imposta per gli autotrasportatori

L’art. 3 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese esercenti attività di auto­tra­sporto, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del ga­so­lio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’eser­cizio della predetta attività.

 

4 credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 - incremento

Ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).

 

5 credito d’imposta per la formazione 4.0 - modifiche

Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato:

per le piccole imprese, dal 50% al 70%;

per le medie imprese, dal 40% al 50%.

 

A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolida­men­to delle competenze.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d’im­posta è ridotto:

per le piccole imprese, al 40%;

per le medie imprese, al 35%.

 

6 credito d’imposta per le sale cinematografiche - incremento

L’art. 23 del DL 50/2022 prevede che, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta per le sale cine­matografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale.

 

7 Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari - Proroga

Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che con­sentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l’art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

 

8 Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti

Con l’art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della frui­zio­ne nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.

Quarta o ultima cessione da parte delle banche

In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022, un’ul­­­tima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei “clienti pro­fessionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di con­to corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.

 

9 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI dipendenti E ALTRE CATEGORIE

Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.

L’indennità viene erogata:

al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;

in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell’interessato;

per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS, in base alla categoria interessata.

 

9.1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Il lavoratore:

non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del DL 50/2022;

deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.

 

L’indennità è riconosciuta:

una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;

per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;

in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.

Recupero da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contri­butiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.

 

9.2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE

L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;

lavoratori domestici;

percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.;

lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;

lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

lavoratori autonomi occasionali;

incaricati alle vendite a domicilio;

percettori di reddito di cittadinanza.

 

L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto desti­natario.

Tempi di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.

 

9.3 INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI

Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l’indennità di cui all’art. 31 e i pen­sio­nati che beneficiano di quella di cui all’art. 32 co. 1, l’importo di 200,00 euro una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corre­sponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

10 fondo per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi

L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politi­che sociali, il Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i pro­fessionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022.

 

10.1 ambito soggettivo

L’indennità spetta ai:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;

professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).

 

I suddetti soggetti non devono aver fruito dell’indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d’imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.

 

10.2 decreto attuativo

Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.

 

11 contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l’art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

 

11.1 Soggetti beneficiari

I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cu­mu­lativamente, i seguenti requisiti:

hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o ser­vizi, ivi compreso l’ap­prov­­vigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e se­mi­lavorati nel corso dell’ul­timo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al co­sto di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ov­vero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);

hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

 

11.2 Determinazione del contributo

Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 mi­lio­ni di euro.

 

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre an­te­riore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispon­dente trimestre del 2019, determinata co­me segue:

60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non su­periori a 5 milioni di euro;

40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

 

Per le imprese costituite dall’1.1.2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo al­l’anno 2021.

 

11.3 Istanza e erogazione del contributo

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le mo­da­lità attuative di eroga­zione delle risorse, ivi compreso il termine di presen­ta­zione delle domande.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istan­ze ammissibili, il Mi­nistero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

 

11.4 Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina

I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per sin­golo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comuni­ca­zio­ne della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia con­tro l’Ucraina”.

 

12 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE

L’art. 15 del DL 50/2022 introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a fa­vo­re delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze econo­mi­che deri­van­ti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner inter­na­zio­na­li nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adot­tate dalla Russia.

 

12.1 Presupposti

Per accedere alla garanzia, l’impresa deve dimostrare che:

la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;

l’attività d’impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto;

le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

 

12.2 Finanziamenti garantiti

Le garanzie operano per finanziamenti:

di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;

destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, inve­stimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

 

12.3 Operatività della garanzia

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre:

il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

il 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

 

12.4 Procedura di rilascio della garanzia

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:

in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all’art. 1 co. 6 del DL 23/2020;

in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per le quali l’importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l’effi­cacia della garanzia è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

 

12.5 Autorizzazione comunitaria

L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commis­sio­ne europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

13 Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (Fondo PMI)

L’art. 16 del DL 50/2022 potenzia l’operatività del Fondo di garanzia PMI, a sostegno delle esi­gen­ze di liquidità derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:

all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;

alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali;

alle contromisure adottate dalla Russia.

 

13.1 Operatività della garanzia

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi succes­sivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.

La garanzia del Fondo opera:

per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;

entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;

a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a se­guito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

 

13.2 Autorizzazione comunitaria

L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commis­sio­ne europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

14 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici

L’art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:

sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;

purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal­l’erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% del­l’ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 35.000,00 euro.

Autorizzazione comunitaria

L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commis­sio­ne europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

15 Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato

Con l’art. 17 del DL 50/2022 viene rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all’art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003 operi per i fi­nan­ziamenti:

concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione;

per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.

 

Le garanzie operano:

entro un limite di durata massima pari a 20 anni;

con un’esposizione massima per soggetto pari all’8% dell’importo massimo delle garanzie con­cedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;

con un’esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;

con un’esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;

per soggetti aventi rating al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe “B”.

Efficacia della garanzia

L’efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

 

16 misure a favore delle imprese esportatrici

Sulla base di quanto previsto dall’art. 29 del DL 50/2022, le disponibilità del Fondo di cui all’art. 2 co. 1 del DL 251/81 (conv. L. 394/81) possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all’art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno.

La misura sopra indicata si applica sino al 31.12.2022 e la sua efficacia è subordinata all’auto­riz­zazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

17 prelievo straordinario a carico delle imprese del settore energetico - MODIFICHE

L’art. 55 del DL 50/2022 apporta alcune modifiche alla disciplina del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per il 2022, contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del DL 21/2022.

 

17.1 soggetti interessati

Il contributo straordinario in esame riguarda i soggetti che:

esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;

esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;

introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

 

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piatta-forme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

 

17.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’art. 55 del DL 50/2022 interviene sulle modalità di determinazione del contributo, prevedendo:

una modifica del criterio di valorizzazione della base imponibile, che viene calcolata in ragione dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo 1.10.2021 - 30.4.2022 (in luogo del periodo 1.10.2021 - 31.3.2022 precedentemente individuato) rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021 (in luogo del periodo 1.10.2020 - 31.3.2021 precedentemente individuato);

un incremento della misura del contributo, dal 10% al 25% della base imponibile.

 

Resta fermo che il contributo si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

pari o superiore al 10%;

superiore a 5.000.000,00 di euro.

 

17.3 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO del contributo

L’art. 55 del DL 50/2022 modifica inoltre i termini di liquidazione e versamento del contributo, fissandoli:

per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;

per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.

 

Le modalità di versamento saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con tale provvedimento saranno inoltre definiti gli ulteriori adempimenti, anche dichiarativi.

 

18 Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

L’art. 35 del DL 50/2022 prevede l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbo­na­men­ti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di tra­sporto ferroviario nazionale.

Il buono in questione:

viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;

ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro.

 

Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministe­riale attuativo.

Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.

Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Detrazione IRPEF del 19%

Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.27- ESTEROMETRO, SAN MARINO E POS DAL 1 LUGLIO 2022


CIRCOLARE - Carburanti Iva e Accise ridotte 1 giugno 2022

Carburanti, accise e Iva ridotti contro il caro-prezzi.

 

Facciamo il punto a seguito dell’emanazione di alcuni provvedimenti legislativi messi a punto per fronteggiare l’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, susseguitesi nel periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, ai sensi, prima, del Decreto legge n. 38/2022 e, poi, confluite nel Dl “caro energia” n. 21/2022.

Accise e Iva sui carburanti, quadro normativo

Alcune misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti sono state previste dal DL n. 38 del 2 maggio 2022 e sono, ora, confluite nell'art. 1-bis del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Tali agevolazioni, che trovano applicazione fino all'8 luglio 2022, sono state adottate "in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici" e sono volte:

  • da un lato, a dare conferma alle riduzioni, in via temporanea, delle aliquote di accisa sui carburanti (benzina, gasolio e GPL) stabilite, con decorrenza dal 22 marzo 2022, da precedenti provvedimenti;
  • dall'altro, ad introdurre, a decorrere dal 3 maggio 2022, la riduzione temporanea delle aliquote di imposta, ai fini delle accise e dell'IVA, sul gas naturale usato per autotrazione.

Nello specifico, con il suddetto articolo 1-bis del DL 21/2022 convertito, diversamente dalle precedenti misure, è stata introdotta la riduzione temporanea delle aliquote di imposta, ai fini delle accise e dell’IVA, sul gas naturale usato per autotrazione.

Di seguito le aliquote applicabili, per il periodo dal 3 maggio all’8 luglio 2022, sui carburanti:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per millechilogrammi;

  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, con riferimento al gas naturale per autotrazione, è prevista anche l’aliquota IVA del

5%, per il medesimo periodo.

Dunque, per far avere benefici maggiori ai consumatori si è agito su un doppio fronte: non solo sull'azzeramento delle accise, ma anche sull'abbattimento dell'aliquota Iva dal 22 al 5%.

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Si evidenzia che- a livello pratico- la riduzione di accise e IVA sul consumo finale di benzina e gasolio usato come carburante, per il periodo dal 22 marzo all’8 luglio 2022, ammonta complessivamente a euro 305 per mille litri di prodotto, in ragione sia della diminuzione delle accise che dell’IVA.

Il beneficio ha effetti anche sugli specifici impieghi agevolati di benzina e gasolio, usato come carburante, per esempio nel caso dell'impiego in agricoltura. Inoltre si evidenzia come inizialmente (dal 22 marzo al 21 aprile 2022) era stata stabilita la disapplicazione delle specifiche aliquote agevolate di cui ordinariamente beneficiano la benzina e il gasolio usato come carburante per l’esercizio del servizio di taxi.

Tale disapplicazione, però, non è stata prorogata nei successivi decreti; pertanto, a decorrere dal 22 aprile 2022, sono tornate applicabili le ordinarie aliquote d’imposta previste per benzina e gasolio utilizzati come carburanti nel servizio di taxi.

Altra misura dapprima prevista nel DL 21/2022 (per il periodo dal 22 marzo al 21 aprile 2022) e poi non replicata è quella che prevedeva l’obbligo, per i titolari dei depositi fiscali e per gli esercenti dei depositi commerciali, di riportare nel c.d. “e-DAS” (documento amministrativo semplificato telematico) l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei carburanti indicati nel documento stesso.

Gas per autotrazione, abbattimento aliquota Iva dal 22 al 5%.

Con la riduzione dell’aliquota Iva sui carburanti, che è stata abbassata al 5% fino al prossimo 8 luglio, si evidenzia come tale misura sia compatibile con la direttiva Ue 542/2022, che “riporta il gas naturale, fino al 1° gennaio 2030, nell'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che gli stati membri possono assoggettare alle aliquote ridotte”. A tal proposito, va comunque segnalato che la direttiva, sebbene in vigore, sarà applicabile solo dal 1° gennaio 2025.

Sotto il profilo temporale, invece, si osserva come la norma si limiti a disporre l'applicazione delle agevolazioni “a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022”, senza indicare, diversamente da quanto previsto per il gas ad uso combustione, un criterio basato sui consumi del periodo.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE - CARBURANTE IVA E ACCISA RIDOTTE 1 GIUGNO 2022