CIRCOLARE n. 26 - DL 17.5.2022 N. 50 (c.d. decreto aiuti) - principali novità
DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) - Principali novità
1 premessa
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).
Il DL 50/2022 è entrato in vigore il 18.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 50/2022.
Il DL 50/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas
Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2.1 Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta
Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato:
dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).
2.2 credito d’imposta alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022
L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “gasivore” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Analogamente alle altre misure di favore, anche il credito d’imposta in esame:
non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
va utilizzato entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000;
è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
3 credito d’imposta per gli autotrasportatori
L’art. 3 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese esercenti attività di autotrasporto, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio della predetta attività.
4 credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 - incremento
Ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).
5 credito d’imposta per la formazione 4.0 - modifiche
Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato:
per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
per le medie imprese, dal 40% al 50%.
A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.
In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d’imposta è ridotto:
per le piccole imprese, al 40%;
per le medie imprese, al 35%.
6 credito d’imposta per le sale cinematografiche - incremento
L’art. 23 del DL 50/2022 prevede che, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta per le sale cinematografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale.
7 Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari - Proroga
Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l’art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
8 Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti
Con l’art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.
Quarta o ultima cessione da parte delle banche
In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022, un’ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
9 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI dipendenti E ALTRE CATEGORIE
Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.
L’indennità viene erogata:
al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell’interessato;
per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS, in base alla categoria interessata.
9.1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).
Il lavoratore:
non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del DL 50/2022;
deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.
L’indennità è riconosciuta:
una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.
Recupero da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
9.2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE
L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
lavoratori domestici;
percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.;
lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
lavoratori autonomi occasionali;
incaricati alle vendite a domicilio;
percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.
Tempi di erogazione
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.
9.3 INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI
Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l’indennità di cui all’art. 31 e i pensionati che beneficiano di quella di cui all’art. 32 co. 1, l’importo di 200,00 euro una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
10 fondo per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi
L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022.
10.1 ambito soggettivo
L’indennità spetta ai:
lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).
I suddetti soggetti non devono aver fruito dell’indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d’imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.
10.2 decreto attuativo
Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.
11 contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l’art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
11.1 Soggetti beneficiari
I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
11.2 Determinazione del contributo
Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 milioni di euro.
Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dall’1.1.2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
11.3 Istanza e erogazione del contributo
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
11.4 Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina
I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
12 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE
L’art. 15 del DL 50/2022 introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.
12.1 Presupposti
Per accedere alla garanzia, l’impresa deve dimostrare che:
la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
l’attività d’impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
12.2 Finanziamenti garantiti
Le garanzie operano per finanziamenti:
di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
12.3 Operatività della garanzia
La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre:
il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
il 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
12.4 Procedura di rilascio della garanzia
Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:
in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all’art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per le quali l’importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l’efficacia della garanzia è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
12.5 Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
13 Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (Fondo PMI)
L’art. 16 del DL 50/2022 potenzia l’operatività del Fondo di garanzia PMI, a sostegno delle esigenze di liquidità derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:
all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali;
alle contromisure adottate dalla Russia.
13.1 Operatività della garanzia
La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.
La garanzia del Fondo opera:
per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;
entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
13.2 Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
14 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici
L’art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:
sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 35.000,00 euro.
Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
15 Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato
Con l’art. 17 del DL 50/2022 viene rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all’art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:
concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione;
per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.
Le garanzie operano:
entro un limite di durata massima pari a 20 anni;
con un’esposizione massima per soggetto pari all’8% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
con un’esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
con un’esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
per soggetti aventi rating al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe “B”.
Efficacia della garanzia
L’efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.
16 misure a favore delle imprese esportatrici
Sulla base di quanto previsto dall’art. 29 del DL 50/2022, le disponibilità del Fondo di cui all’art. 2 co. 1 del DL 251/81 (conv. L. 394/81) possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all’art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno.
La misura sopra indicata si applica sino al 31.12.2022 e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
17 prelievo straordinario a carico delle imprese del settore energetico - MODIFICHE
L’art. 55 del DL 50/2022 apporta alcune modifiche alla disciplina del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per il 2022, contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del DL 21/2022.
17.1 soggetti interessati
Il contributo straordinario in esame riguarda i soggetti che:
esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piatta-forme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
17.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’art. 55 del DL 50/2022 interviene sulle modalità di determinazione del contributo, prevedendo:
una modifica del criterio di valorizzazione della base imponibile, che viene calcolata in ragione dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo 1.10.2021 - 30.4.2022 (in luogo del periodo 1.10.2021 - 31.3.2022 precedentemente individuato) rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021 (in luogo del periodo 1.10.2020 - 31.3.2021 precedentemente individuato);
un incremento della misura del contributo, dal 10% al 25% della base imponibile.
Resta fermo che il contributo si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
pari o superiore al 10%;
superiore a 5.000.000,00 di euro.
17.3 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO del contributo
L’art. 55 del DL 50/2022 modifica inoltre i termini di liquidazione e versamento del contributo, fissandoli:
per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;
per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.
Le modalità di versamento saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con tale provvedimento saranno inoltre definiti gli ulteriori adempimenti, anche dichiarativi.
18 Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
L’art. 35 del DL 50/2022 prevede l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono in questione:
viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro.
Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.
Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.
Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Detrazione IRPEF del 19%
Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.26 - D.L. 17.5.2022 N.50 (C.D. DECRETO AIUTI) - PRINCIPALI NOVITA'
CIRCOLARE n. 25 - Imposta di bollo 2022
Fatture Elettroniche: scadenza per imposta di bollo 2022
Il 31 maggio 2022 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre 2022).
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare, per determinare se è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo, le fatture elettroniche:
- trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI)
- ed elaborate senza scarto.
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha
emesse:
- il cedente/prestatore
- o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
Gli elenchi
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- e l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei
confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- e la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è
precedente alla fine del trimestre.
Bollo sulle e-fatture 2022: non cambiano i termini e le modalità di versamento
Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022, non sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. L’imposta deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. La scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
- se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Periodo di riferimento | Termine di versamento |
I trimestre | - 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro
- 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro |
II trimestre | 30 settembre |
III trimestre | 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro |
IV trimestre | 28 febbraio |
Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Per effettuare il pagamento le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:
- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2524, per il quarto trimestre.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 24 - Comunicazione Liquidazione IVA 1° Trim. 2022
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2022 AL 31 MAGGIO 2022
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2022 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2022, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2022 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2022.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2022 | 31 Maggio 2022 |
Aprile-Giugno 2022 | 16 Settembre 2022 |
Luglio-Settembre 2022 | 30 Novembre 2022 |
Ottobre-Dicembre 2022 | 28 Febbraio 2023 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 23 - DL 30.4.2022 N. 36 - Principali novità
DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR) - Principali novità
Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Il DL 36/2022 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 36/2022.
Il DL 36/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 estensione della fatturazione elettronica
Con l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
A decorrere dall’1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:
i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.
2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA elettronica PER IL TERZO TRIMESTRE 2022
I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
3 Sanzioni per mancata accettaZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE
Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.
L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).
3.1 Sanzioni
Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.
È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
3.2 Accertamento delle violazioni
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
4 strumenti di pagamento elettronico - obblighi comunicativi a carico degli operatori finanziari
L’art. 18 co. 4 del DL 36/2022 estende gli obblighi comunicativi previsti a carico degli operatori finanziari dall’art. 22 co. 5 del DL 124/2019.
Tale disposizione, a seguito della modifica del DL 36/2022, prevede che gli operatori finanziari trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:
i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
La previsione di tale comunicazione è funzionale a consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la spettanza dei crediti d’imposta di cui al medesimo art. 22 del DL 124/2019, i quali sono riconosciuti in rapporto alle commissioni addebitate sulle transazioni eseguite mediante mezzi di pagamento tracciabili.
Anteriormente alla modifica in argomento, invece, l’obbligo di comunicazione era limitato ai dati degli strumenti di pagamento elettronico di cui all’art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ossia:
gli strumenti collegati (nel rispetto delle regole tecniche indicate dal provv. Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 211996) ai registratori telematici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;
gli strumenti evoluti di incasso di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022, in vigore dall’1.5.2022, gli operatori finanziari sono dunque tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi della generalità degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante i medesimi, non limitandosi soltanto ai dati degli strumenti connessi alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
5 stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio
Ai sensi dell’art. 38 del DL 36/2022:
le risorse stanziate per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;
l’importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 4 del DL 152/2021.
6 comunicazione all’enea per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”
Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.
Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).
7 credito d’imposta per investimenti nelle ZES - ampliamento
L’art. 37 co. 2 del DL 36/2022 ha esteso il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:
acquisto di terreni;
acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
8 ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi
L’art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:
rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).
8.1 rinvio del codice della crisi
A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).
L’art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.
La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.
8.2 strumenti di allerta e composizione assistita della crisi
L’art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.
Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI, come originariamente concepita.
A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. “secondo correttivo”) – il cui iter di approvazione è ancora in corso – contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:
della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.
Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).
9 sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del PNRR
L’art. 20 del DL 36/2022 prevede la possibilità che l’INAIL possa promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, tali protocolli mirano a:
contrastare il fenomeno infortunistico;
tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:
programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10 istituzione del “portale nazionale del sommerso”
L’art. 19 del DL 36/2022 interviene sull’art. 10 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 – sostituendone il co. 1 e aggiungendo il co. 1-bis – e istituisce il c.d. “Portale nazionale del sommerso” (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.
Il Portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.
Informazioni presenti
All’interno del “Portale nazionale del sommerso” confluiranno:
le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale;
i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
11 Certificazione della parità di genere
L’art. 34 del DL 36/2022 prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell’ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – stabilisce che:
nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l’accesso alla riduzione del 30% dell’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall’art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;
le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell’avviso o nell’invito) il maggiore punteggio relativo anche all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.23 - DL 30.4.2022 N.36 - PRINCIPALI NOVITA'
CIRCOLARE n. 22 - DL 1.3.2022 N. 17 CONV. L. 27.4.22 N. 34 Decreto Energia - Principali novità
DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”) conv. L. 27.4.2022 n. 34 - Principali novità
1 premessa
Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 1.3.2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).
Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34, pubblicata sulla G.U. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.
2 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI
L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.
2.1 Ambito soggettivo
Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:
le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.
2.2 Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.
Entro il 15.11.2022 (prima entro il 15.6.2022), occorrerà:
effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.11.2022, applicando un interesse annuo del 3%.
2.3 Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata
Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):
non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.
Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:
entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;
calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.
3 proroga della sospensione dei versamenti nel settore dello sport
L’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923-924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai sensi del DPCM 24.10.2020.
In particolare, il decreto estende l’ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.
3.1 versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 31.7.2022 (in luogo del precedente limite del 30.4.2022) i termini relativi:
ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
all’IVA;
ai versamenti delle imposte sui redditi.
3.2 ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.8.2022.
Rimane possibile il pagamento rateale, senza interessi, con le seguenti modalità:
50% del totale dovuto in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 31.8.2022;
restante 50% entro il 16.12.2022.
4 Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi “edilizi”
Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”.
4.1 quarta cessione per le banche a favore dei correntisti
L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):
da parte delle banche;
a favore dei loro correntisti;
qualora la comunicazione dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sia trasmessa dall’1.5.2022.
4.2 proroga del termine di comunicazione dell’opzione per i soggetti ires e i TITOLARI DI PARTITA iva
L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:
spese sostenute nel 2021;
rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:
i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA;
tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.
5 superbonus del 110% - ESTENSIONE alle sonde geotermiche
L’art. 15 co. 1-bis del DL 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” ex art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.
6 aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas metano
L’art. 2 del DL 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.
Esclusioni
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
7 credito d’imposta per LE imprese energivore
L’art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
7.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
entro il 31.12.2022;
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
7.2 cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
solo per intero;
ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
7.3 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
8 credito d’imposta per LE imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. “Aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in G.U., prevede l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
8.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
entro il 31.12.2022;
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
8.2 cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
solo per intero;
ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
8.3 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
9 crediti d’imposta per LE imprese operanti nel settore dell’autotrasporto
L’art. 6 del DL 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.
9.1 utilizzo dei crediti d’imposta
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
9.2 Trattamento fiscale
I suddetti crediti d’imposta:
non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
10 credito d’imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno
L’art. 14 del DL 17/2022 convertito riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
10.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
10.2 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
11 credito d’imposta per investimenti pubblicitari - nuova disciplina dal 2023
L’art. 25-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 sia concesso:
esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
nella misura unica del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro l’anno.
12 modifiche al regime transitorio DI deducibilità DELLE perdite su crediti DI BANCHE E ASSICURAZIONI
L’art. 42 co. 1 - 1-ter del DL 17/2022 convertito interviene sul regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 - 4 e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. La disposizione è stata modificata nell’iter di conversione nella L. 34/2022.
Nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.
12.1 Disciplina in vigore
12.1.1 IRES
Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR):
le svalutazioni e le perdite su crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.
12.1.2 IRAP
Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):
in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
12.2 Regime transitorio
Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.
L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte in base alla precedente disciplina), sono deducibili per:
il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (la deduzione del 12%, all’inizio spettante per il periodo d’im-posta in corso al 31.12.2019, era stata differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi ex art. 1 co. 712 della L. 160/2019);
il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;
il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (la deducibilità di tale quota, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, era stata così rinviata dall’art. 1 co. 1056 della L. 145/2018).
12.2.1 Rinvio della quota deducibile per il 2022
Per effetto del DL 17/2022 convertito, viene rinviata, in quote costanti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”) la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti “solari”).
La versione originaria del DL prevedeva, invece, il differimento della quota del 12%, spettante per il 2021: tale modifica avrebbe però avuto effetti retroattivi sui bilanci relativi all’esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione al 2.3.2022 (data di entrata in vigore del DL 17/2022) da parte dei soggetti interessati. La modifica apportata in sede di conversione in legge scongiura tali conseguenze.
12.2.2 Anticipazione al 2022 del 53% della quota deducibile per il 2026
Al fine di garantire la neutralità finanziaria della modifica normativa, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.
12.2.3 Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP
Sempre per garantire la suddetta neutralità finanziaria, è stato previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta dal 2022 fino al 2027.
In particolare, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 viene previsto che:
in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della quota deducibile nel 2021;
in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES e l’IRAP presunte, relative al 2022, sono calcolate senza considerare l’anticipazione al 2022 della deducibilità del 53% della quota del 10% prevista per il 2026.
13 AGEVOLAZIONI per i contratti di comodato con profughi dall’ucraina
L’art. 38 co. 1-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce un’esenzione dall’imposta di registro e di bollo, operante fino al 31.12.2022, per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.
13.1 esenzione da imposta di registro e di bollo
Ai sensi dell’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, gli atti di comodato d’uso gratuito immobiliare scontano l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.
Tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso se redatti in forma scritta.
In presenza delle condizioni previste dalla norma, la registrazione degli atti di comodato avverrà, fino al 31.12.2022, in esenzione sia dall’imposta di registro che dall’imposta di bollo (normalmente dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 4 facciate ai sensi dell’art. 1 o 2 della Tariffa, allegata al DPR 642/72).
13.2 Ambito soggettivo e oggettivo
L’agevolazione riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie stipulati a favore di:
cittadini di nazionalità ucraina;
altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.
Il rinvio, operato dalla norma agevolativa, all’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sembra limitare il campo di applicazione dell’agevolazione ai contratti di comodato immobiliare, anche perché quelli aventi ad oggetto beni mobili non sono soggetti ad obbligo di registrazione se formati per scrittura privata non autenticata o in forma verbale.
L’espressione usata dal legislatore “gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito”, potrebbe suggerire l’esenzione anche per tutti gli atti collegati eventualmente utilizzati per la registrazione del contratto di comodato.
13.3 Ambito temporale
L’esenzione è limitata temporalmente, trovando applicazione fino al 31.12.2022.
14 definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”
L’art. 28-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, fornisce una definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”, ai soli fini della legge sulle cooperative (L. 31.1.92 n. 59), stabilendo che sono tali le società cooperative:
costituite ai sensi degli artt. 2511 ss. c.c.;
che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione;
che possono svolgere, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.
Rispetto alla definizione di “cooperative edilizie di abitazione” contenuta nel Regolamento del comitato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (decreto Ministero dello sviluppo economico 26.7.2007), la nuova norma prevede espressamente la possibilità per le cooperative edilizie di abitazione di svolgere attività in favore di soggetti terzi non soci (c.d. “mutualità esterna”), in misura strumentale e accessoria rispetto all’oggetto sociale principale e senza fini di speculazione privata.
15 FONDO NUOVE COMPETENZE - estensione
L’art. 24 del DL 17/2022 convertito ha modificato l’art. 11-ter del DL 146/2021, conv. L. 215/2021, inserendo al co. 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, da ridefinire con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma, anche coloro che:
abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234,
in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.22 - DL 1.3.2022 N.17 CONV. L. 27.4.22 N.34 DECRETO ENERGIA - PRINCIPALI NOVITA'