CIRCOLARE n. 21 - Assegno unico universale

Assegno Unico e Universale per i figli (AUU)

In cosa consiste il nuovo Assegno Unico Universale 2021

Il nuovo Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, istituito con il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituisce un beneficio economico attribuito per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .

L'AUU viene erogato mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta. L’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori e spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo di conseguenza dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

Come richiedere l’AUU e a chi

Per percepire l’Assegno Unico è necessario presentare domanda all’INPS. Le domande, corredate o meno di ISEE, potevano essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022 per avere l’accredito da marzo e, quindi, non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. Se la domanda verrà inoltrato successivamente al 30 giugno non si avrà diritto all’arretrato. La domanda va presentata all’INPS attraverso le seguenti modalità:

  • accedendo dal sito web dell'INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base e che sono:

1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli

2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare

3) IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

In mancanza di ISEE, ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto pari a:

  • Per ogni figlio minorenne (fino a 2 figli) un importo di 50 euro mensili;
  • Per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età un importo 25 euro mensili ma a condizione che il figlio rientri in una delle seguenti casistiche:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e percepisca un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale;

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 20 - Bonus automotive

Incentivi automotive, 650 mln per tre anni

Su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il 6 aprile 2022, è stato firmato dal Premier Draghi un Dpcm che destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, all’acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni.

 

Risorse finanziarie

I fondi impiegati per il sostegno al comparto auto rientrano tra le risorse stanziate dal Governo nel “Fondo Automotive” per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

Di queste, dunque, 1,95 miliardi di euro sono stati già impiegati, mentre con altri decreti della presidenza del Consiglio dei ministri si suddivideranno i restanti fondi fino all’anno 2030, ripartendoli tra eco-bonus e aiuti alla filiera produttiva.

Per l’operatività della misura si resta ora, in attesa: del vaglio della Corte dei conti; della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale; dell’aggiornamento della piattaforma online per la prenotazione dei contributi da parte dei concessionari.

 

Incentivi auto, a chi sono destinati e a quanto ammontano

Gli incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle persone fisiche. Una piccola percentuale dei fondi è riservata alle società di car-sharing per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

Il contributo varia tra i 2.000 ed i 3.000 euro, a seconda della fascia di emissione, per l'acquisto di un'auto nuova di categoria M1 elettrica, ai quali si possono aggiungere altri 2.000, se si rottama contestualmente la vecchia auto, purchè sia omologata in una classe inferiore ad Euro 5.

Inoltre, sono previsti aiuti anche in favore di piccole e medie imprese, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi: si tratta di contributi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Anche in questo caso, l’incentivo è concesso con la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.

In tal caso, è riconosciuto un contributo:

di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;

di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;

di 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate.

Per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate è riconosciuto un contributo di 14.000 euro.

Queste categorie di ecobonus sono finanziate con:

10 milioni di euro nel 2022;

15 milioni nel 2023;

e 20 milioni nel 2024.

 

Incentivi moto, per elettrici, ibridi e termici

Il Governo ha previsto degli aiuti anche per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7).

In questo caso, si potrà ottenere:

un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino al massimo di 3 mila euro;

e del 40% fino a 4000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3.

Questo ecobonus è finanziato con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d'acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione.

Questa categoria di ecobonus è finanziata con 10 milioni nel 2022, 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 19 - Richiesta documenti redditi anno 2021

Oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione del Modello 730/2022 o redditi PF 2022 e per l’i.m.u. 2022

Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2021, possono utilizzare il modello 730/2022 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2022 deve essere presentato entro il termine del 30.9.2022 se i) si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, ii) oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

 

Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di  interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 6 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille  debitamente compilati e firmati.

 

Termini di presentazione

Il modello 730/2022 deve essere presentato entro:

  • il 30 settembre 2022. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il modello redditi persone fisiche 2022 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2022 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Termini di versamento redditi persone fisiche 2022

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2022 ovvero entro il 30 Luglio 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

-rateizzazione del saldo 2021 e del 1° acconto 2022

Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.

Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): ………………

 

Termini di versamento I.M.U.  2022
La Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del Decreto Sostegni ter, ha prorogato l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto e per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 sino a definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Nessuna modifica sulle scadenze. L’ IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Principali Novità per l’anno 2021

Le principali novità contenute nel modello Redditi PF 2022 e 730/2022, periodo d’imposta 2021, sono le seguenti:

1 Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità;

2 Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

3 Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

4 Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

5 Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

6 Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

7 Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

8 Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

9 Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

10 Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

11 Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

12 Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

 

Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU

Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021.

Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 6 Maggio 2022 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 18 - Obbligo Green Pass per i lavoratori del settore privato

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato - Modifiche dall’1.4.2022

1 premessa

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, ha previsto l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Prima dell’entrata in vigore del DL 24.3.2022 n. 24, tale obbligo era previsto fino al 31.3.2022 per i lavoratori con meno di 50 anni, con obbligo, per quelli over 50, dal 15.2.2022 al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione.

Il DL 24.3.2022 n. 24, sostituendo l’art. 4-quinquies del DL 1.4.2021 n. 44, conv. L. 28.5.2021 n. 76, ha previsto:

per i lavoratori con meno di 50 anni, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30.4.2022;

per i lavoratori over 50, l’obbligo di possedere ed esibire il solo green pass base per accedere ai luoghi di lavoro dall’1.4.2022 al 30.4.2022, rimanendo fermi sia l’obbligo vaccinale disposto dall’art. 4-quater del DL 44/2021 fino al 15.6.2022, sia le sanzioni pecuniarie collegate previste dall’art. 4-sexies del medesimo DL.

2 durata temporale

Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi, si applica:

dal 15.10.2021 al 14.2.2022, l’obbligo di green pass base per tutti i lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica;

dal 15.2.2022 al 30.4.2022 (prima fino al 31.3.2022), l’obbligo di green pass base per i lavoratori under 50;

dal 15.2.2022 al 31.3.2022 (prima fino al 15.6.2022), l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50;

dall’1.4.2022 al 30.4.2022, l’obbligo di green pass base per i lavoratori over 50.

3 Ambito applicativo

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc. Vi rientra anche il lavoro domestico.

La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura autonoma o su­bordinata del lavoratore.

Esclusioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Tali soggetti, nelle more del rilascio dell’apposito applicativo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non sono soggetti ad alcun controllo.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 4-quater del DL 44/2021, per i lavoratori over 50, nel caso in cui vi sia accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, fino al 31.3.2022, secondo la previgente formulazione dell’art. 4-quinquies del DL 44/2021, il datore di lavoro può adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse da quelle abituali senza decurtazione della retribuzione.

 

Chi lavora sempre in smart working non ha l’obbligo di green pass, in quanto la certificazione verde serve per accedere ai luoghi di lavoro. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo in questione.

4 Obblighi del datore di lavoro

L’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori comporta obblighi anche in capo ai datori di lavoro. Ogni datore di lavoro è infatti tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

Il DPCM 12.10.2021, introducendo la lett. h) al co. 2 dell’art. 13 del DPCM 17.6.2021, inserisce espressamente i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i loro delegati, tra i soggetti deputati alla verifica del possesso del green pass in ambito lavorativo, con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono sul posto di lavoro.

Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro devono aver:

definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

individuato con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.

 

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.

Il DPCM 12.10.2021, integrando l’art. 13 del DPCM 17.6.2021, ha disposto che ai datori di lavoro sono messe a disposizione dal Ministero della Salute specifiche funzionalità, descritte nell’alle­gato H del medesimo DPCM, al fine di consentire verifiche quotidiane e automatizzate del possesso del green pass del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattafor­ma nazionale-DGC.

In applicazione del co. 10 lett. c) di tale norma è stata elaborata e resa disponibile sul sito web dell’INPS la procedura “Greenpass50+” che, interrogando la Piattaforma nazionale-DGC (c.d. PN-DGC), permette la verifica del possesso del green pass sui luoghi di lavoro per le aziende con più di 50 dipendenti e gli enti pubblici (escluse le scuole) non aderenti a NoiPA; tale limitazione non vale per i datori di lavoro che debbano verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-bis del DL 1.4.2021 n. 44, conv. L. 28.5.2021 n. 76, per il personale che opera presso le strutture di cui all’art. 1-bis del DL 44/2021 stesso, e dall’art. 4-ter del medesimo decreto per il personale ivi elencato (messaggio INPS 18.12.2021 n. 4529).

 

Ai sensi dell’art. 9-octies del DL 52/2021, introdotto dall’art. 3 co. 1 del DL 8.10.2021 n. 139, conv. L. 3.12.2021 n. 205, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di comunicare preventivamente il possesso o meno del green pass. I lavoratori possono invece richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde; in tal caso sono esonerati dai controlli per tutta la durata della validità del green pass (art. 9-septies co. 5 del DL 52/2021).

5 CONSEGUENZE del MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

L’art. 9-septies del DL 52/2021, nella versione vigente dall’1.4.2022, dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 30.4.2022, senza conseguenze disci­plinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In particolare al lavoratore non spetta alcuna componente della re­tribuzione, anche di natura previdenziale, per la giornata di lavoro non prestata.

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di me­dicina generale.

Lavoratori over 50

Per i lavoratori over 50, dal 15.2.2022 al 31.3.2022 è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di green pass rafforzato. Nel caso in cui, all’ingresso, i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla pre­sentazione delle certificazioni richieste.

Le stesse regole valgono dall’1.4.2022 al 30.4.2022, ma con riferimento al green pass base.

Sospensione del lavoratore

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.3.2022 e, dall’1.4.2022, fino al 30.4.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 9-septies co. 7 del DL 52/2021).

6 SANZIONI

6.1 SANZIONI per il lavoratore

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021 o senza green pass è punibile con:

una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;

una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici di­sciplinari vigenti in azienda.

6.2 SANZIONI per il datore di lavoro

Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

Controlli a campione

Le aziende che effettuano i controlli a campione non sono sanzionabili se, a seguito di un control­lo delle Autorità, venga accertata la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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