CIRCOLARE n. 10 - Novità modelli INTRASTAT 2022
Primo invio con la nuova disciplina dei modelli INTRASTAT 2022
Il prossimo 25 febbraio scade il termine per la trasmissione degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2022. Si tratta del primo invio nel quale si rendono applicabili le numerose novità previste per l’adempimento con la determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869 del 23 dicembre 2021.
A tal fine, è stato adeguato anche il programma informatico, disponibile sul sito della stessa Agenzia, per la compilazione, il controllo formale e l’invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (si veda “Software Intr@Web per gli
elenchi riepilogativi degli scambi intra-Ue“ del 22 febbraio 2022).
Tra gli aspetti di maggiore impatto della nuova disciplina, a seguito della determinazione n. 493869/2021, si segnala la modifica della soglia di esonero per la presentazione, su base mensile, degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni modello INTRA-2 bis.
La soglia è, difatti, stata incrementata da un importo di 200.000 euro a 350.000 euro, per gli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Il nuovo limite massimo per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis va, dunque, monitorato su base trimestrale.
Esso si applica, come detto, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, fermo restando che le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche.
Rimane confermata la soglia pari a 100.000 euro per la presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 quater, relativamente alle prestazioni di servizi intracomunitarie “generiche”, i cui committenti siano soggetti passivi stabiliti in Italia.
È, invece, abolito l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi acquisti (INTRA-2) su base trimestrale, sia con riferimento ai beni che ai servizi.
Tra le altre novità che investono gli elenchi INTRA acquisti (al pari degli elenchi INTRA-1 bis relativi alle cessioni) si evidenziano:
- la possibilità di avvalersi del codice convenzionale “99500000”, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- la suddivisione dei dati relativi alla natura della transazione in due colonne A e B.
Si precisa che la compilazione della colonna B è obbligatoria soltanto se il valore degli acquisti supera i 20 milioni di euro. In quest’ultimo importo sono computate tutte le movimentazioni, inclusi gli invii di beni in conto lavorazione o in forza di contratti di “call-off stock“;
- ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Di particolare rilievo, in base alle istruzioni aggiornate lo scorso dicembre, è l’identificazione del momento in cui il modello INTRA-2 va presentato.
Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, essi vanno inseriti negli elenchi INTRASTAT in relazione:
- al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano;
- al mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore, per le merci comunitarie, e l’IVA diviene esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/Ce.
Nel caso di un bene che viene consegnato in Italia nel mese di gennaio 2022, l’acquisto dovrebbe essere rilevato negli elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio.
È prevista però un’eccezione se l’intervallo di tempo tra l’acquisto dei beni e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario: in tale circostanza, il periodo di riferimento ai fini INTRASTAT è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. Nell’ipotesi in cui siano state emesse fatture per acconti e nella più generale ipotesi di fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione delle merci, gli acquisti devono essere inseriti negli elenchi riferiti al periodo di consegna o spedizione dei beni, così come avviene per le movimentazioni a scopo di lavorazione.
Si pensi alle fatture ricevute a gennaio 2022 per beni che giungono in Italia nel mese di febbraio 2022: l’operazione sarà rilevata negli elenchi INTRA relativi agli acquisti di febbraio.
Le nuove istruzioni alla compilazione precisano che non sono oggetto di comunicazione dei modelli INTRASTAT le operazioni di acquisto di beni in cui gli stessi non entrano nel territorio italiano, come per le operazioni triangolari ove il soggetto residente è il promotore dell’operazione e la merce non arriva sul territorio nazionale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 9 - Stampa libri sociali per l'anno 2020
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2020, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
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Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.
Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 28 febbraio 2022.
La stampa “cartacea” dei registri contabili
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 28 febbraio 2022.
Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso doveva risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021.
In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
Modalità di numerazione | ||||||
Libro/registro meccanografico | Tipo di numerazione | Esempio
Registrazioni periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 |
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Libro giornale | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Libro inventari | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Registri fiscali
(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.) |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” |
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Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti | |||
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Registri fiscali | No | Non dovuta | ||||
Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta | L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 |
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche | In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23 |
Osserva
La data del 28.2.2022, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2020 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2021 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2021, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.
Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).
Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2021, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.
Ravvedimento Operoso
I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.
Conservazione digitale dei registri contabili
L'obbligo di stampa delle scritture contabili non interessa i soggetti che adottano facoltativamente la "conservazione digitale": il contribuente potrà in pratica scegliere autonomamente se procedere alla stampa ovvero alla conservazione digitale a norma.
Tuttavia, come si vedrà in seguito, la decisione (stampa/conservazione digitale) dovrà essere presa in anticipo rispetto al termine ultimo di conservazione, in quanto nell'ipotesi di conservazione digitale (ad esempio nel caso del libro giornale) l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta con modalità differenti ed entro termini anticipati.
Le modalità e i termini di conservazione in forma elettronica dei registri contabili seguono le regole previste anche per le fatture elettroniche e sono quindi contenute nel D.M. 17.6.2014.
Quindi, la conservazione dei registri contabili va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la conservazione digitale dei registri contabili relativi al 2020 va effettuata al più tardi entro il 28.2.2022.
In caso di accesso/ispezione/verifica, sia i documenti informatici sia i documenti analogici conservati su supporto informatico devono essere resi leggibili e, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”
Nel caso in cui i registri siano conservati in modo digitale risulta applicabile quanto disposto dall'art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale
“l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”. |
In merito l'Agenzia, nella Risposta n. 346/2021, specifica che costituiscono “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali l'imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
L'imposta di bollo:
- è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Per registrazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 161/2007, si intende “ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”;
- va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l'anno”, inteso ai sensi della Risoluzione n. 43/2015 quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2020 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2021 (si noti che tali registri dovranno essere conservati entro il 28.02.2022);
- va versata in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2021” per i registri riferiti a tale anno).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 8 - Principali novità fiscali Decreto Sostegni Ter
Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), fortemente discusso soprattutto per le nuove norme che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d’imposta, tra cui anche quelli connessi alle detrazioni edilizie.
Nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.
Misure di sostegno per le attività chiuse Articolo 1 D.L. 4/2022 |
Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti: · ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; · Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. |
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Articolo 2 D.L. 4/2022 |
Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.
È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese: · devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro, · devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue: a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro; b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza. |
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà Articolo 3 D.L. 4/2022 |
Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi), che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. |
Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Articolo 3 D.L. 4/2022 |
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. |
Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche Articolo 5 D.L. 4/2022 |
Il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. |
Aiuti al settore sportivo Articolo 9 D.L. 4/2022 |
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo. |
Investimenti in beni strumentali 4.0 Articolo 10 D.L. 4/2022 |
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore Articolo 15 D.L. 4/2022 |
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. |
Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta Articolo 28 D.L. 4/2022 |
Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.
Pertanto, dal 27 gennaio: – in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente, – in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione. Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta: a) credito d’imposta per botteghe e negozi; b) credito d’imposta per i canoni di locazione; c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; d) credito d’imposta per sanificazione. I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. |
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CIRCOLARE n. 7 - Certificazione Unica 2022
Certificazione Unica 2022: redditi di lavoro autonomo
La Certificazione Unica 2022 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2021.
Il nuovo modello, che già da qualche anno ha sostituito integralmente le certificazioni in carta libera che venivano rilasciate in precedenza a tutti i lavoratori autonomi (professionisti, agenti e rappresentanti, autonomi), deve essere inoltre inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.
L’ adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito di lavoro autonomo:
- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (anche per fatture ricevute da soggetti che non operano la ritenuta d’acconto in quanto applicano regimi agevolati);
- provvigioni corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- cessazione rapporti di agenzia;
- compensi per lavoro autonomo occasionale;
- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;
- prestazioni relative ad appalti condominiali;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).
NOVITA’
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno fornire indicazioni in merito agli importi e alle scadenze non ottemperate al fine di compilare correttamente il modello 770/2022.
La trasmissione delle CU 2022 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2022.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2021;
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2021 al 31/12/2021 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2021 fino al 16/01/2022, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 14 febbraio 2022. |
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.7 - CERTIFICAZIONE UNICA 2022
CIRCOLARE n. 6 - Decreto Sostegni Ter - Nuovo ristori Covid
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto: a quali attività e imprese spettano?
Nel decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022, c.d. Decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Gennaio u.s., sono stati inseriti nuovi ristori per le attività più colpite dall’emergenza Covid: beneficiarie sono le attività chiuse fino al 31 gennaio e coloro che svolgono commercio al dettaglio, ma anche le imprese che operano nel settore della ristorazione, i parchi tematici, le piscine. La bozza del testo del provvedimento emergenziale del 21 gennaio introduce nuovi ristori e potenzia quelli già esistenti.
Decreto Sostegni ter, la stagione dei contributi a fondo perduto per arginare gli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia prosegue anche nel 2022.
A chi spettano gli aiuti previsti dal provvedimento emergenziale approvato in Consiglio dei Ministri il 21 gennaio u.s.? Stando alla bozza del testo in circolazione: la platea di beneficiari è disegnata sui settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.
Si introducono nuovi aiuti, ma si amplia anche il raggio d’azione di quelli già esistenti.
Sono lontani, ormai, i tempi dei ristori su larga scala. Oggi i nuovi fondi a disposizione sono molto più esigui, pari a circa 1,5 miliardi di euro, e sono destinati in diverse forme alle seguenti categorie:
- discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio 2022 per effetto delle restrizioni introdotte con il Decreto Natale;
- attività di commercio al dettaglio con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019;
- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- associazioni e società sportive.
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività chiuse: discoteche e sale da ballo
Ad aprire la carrellata di contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni ter sono i ristori destinati alle attività chiuse fino al 31 gennaio 2022, discoteche e sale da ballo.
Si recupera una misura già esistente, rifinanziandola, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dall’articolo 2 del DL n. 73/2021.
Entro la scadenza del 21 dicembre 2021, i soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive avevano disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 hanno potuto richiedere gli aiuti.
Questa volta saranno destinati alle attività che “alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate” con l’articolo 6, comma , del DL n. 221 del 24 dicembre 2021: sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Il sistema originario prevedeva importi a partire da 3.000 euro e una maggiorazione proprio per discoteche e sale da ballo di 25.000 euro, ridotta a 8.661 euro.
La nuova tornata di contributi a fondo perduto si baserà su regole già esistenti e conta su una dotazione di 30 milioni di euro. Nella bozza si legge:
“Per l’attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021”.
Alla stessa platea di imprese beneficiarie dei nuovi contributi a fondo perduto è riconosciuta anche un’altra agevolazione, la sospensione dei versamenti:
- relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operati in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Il testo, ancora in versione di bozza, fissa la scadenza del 16 settembre 2022 per il pagamento in un’unica soluzione.
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio
Come conferma anche il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, con una notizia dedicata alle novità del Decreto Sostegni ter, viene istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”.
Si tratta, in questo caso, di una novità. Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni per l’anno 2022.
I principali requisiti per ottenere i nuovi contributi a fondo perduto sono i seguenti:
- svolgere prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio classificata con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
- avere ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni;
- avere registrato una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019;
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Questa nuova formula di ristori rientra nel quadro degli Aiuti di Stato. La domanda per riceverli non dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate ma al MISE che si occuperà di gestire la misura e fornirà tutti i dettagli sulle modalità di accesso.
Gli importi saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate per dimensione, applicate alle perdite subite.
Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.
Percentuale | Ricavi del 2019 |
60 per cento | Fino a 400.000 euro |
50 per cento | Da 400.000 a un milione di euro |
40 per cento | Da 1 a 2 milioni di euro |
Bisogna, in ogni caso, sottolineare che tutti i dettagli sulle misure dovranno trovare conferma nel testo ufficiale del Decreto Sostegni ter che, per ora, è disponibile solo in versione di bozza.
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo per attività di organizzazione di feste e cerimonie
Il nuovo provvedimento emergenziale interviene anche allargando il raggio di azione di azione di misure già esistenti, per supportare le imprese e le attività di settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia.
Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito dall’articolo 26 del primo DL Sostegni, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Altri 40 milioni di euro vengono impiegati per garantire anche nel 2022 i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 ter del Decreto Sostegni bis alle imprese che svolgono attività classificate con i seguenti codici ATECO.
Codice ATECO | Attività |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
56.10 | Ristoranti e attività di ristorazione mobile |
56.21 | Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) |
56.30 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
93.11.2 | Gestione di piscine |
Per l’accesso ai ristori, sono richiesti “cumulativamente” i seguenti requisiti:
- riduzione del fatturato non inferiore al 40 per cento rispetto al fatturato del 2019; per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
- nel periodo d’imposta 2021 hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30 per cento.
Per tutte le altre regole si fa riferimento a quanto già stabilito in precedenza per l’accesso ai fondi stanziati per il 2021.
Nella platea di beneficiari dei ristori previsti dal Decreto Sostegni ter, inoltre, rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Si prevede la possibilità di destinare parte delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’erogazione di contributi a fondo perduto.
20 milioni di euro vengono utilizzati, inoltre, per garantire i ristori alle società e alle associazioni che si fanno carico delle spese sanitarie legate alla sanificazione, alla prevenzione e alla diagnosi Covid.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.6 - DECRETO SOSTEGNI TER - NUOVO RISTORI COVID