CIRCOLARE n. 5 - Novità Dichiarazioni di intento 2022
Dichiarazioni d’intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.
L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:
l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Allo stesso modo, viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
L’avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
La fattura elettronica, fino al 31/12/21, doveva riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.5 - NOVITA' DICHIARAZIONI DI INTENTO 2022
CIRCOLARE n. 4 - Ancora possibile il reverse charge "tradizionale"
Ancora possibile il reverse charge “tradizionale”
L’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute rimane facoltativa
Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità “analogica”.
È stata, infatti, differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.
Il rinvio è avvenuto a opera dell’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, “annullate” e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l’adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (provv. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021). Resta inteso che, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole in tema di “esterometro”, sarà possibile effettuare l’integrazione “cartacea” della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l’adempimento.
La gestione “analogica” delle fatture da soggetti non stabiliti avviene secondo i termini ordinariamente previsti per acquisti col meccanismo del reverse charge.
Nel caso di fatture da soggetti stabiliti in altri Stati Ue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, il cessionario o committente nazionale è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta e a computarla nella liquidazione periodica del mese di ricezione.
L’annotazione della fattura sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento. Inoltre, se l’IVA è detraibile, la fattura ricevuta è annotata sul registro degli acquisti entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (nel caso di fatture ricevute nel 2022, il termine è il 2 maggio 2023). In tal caso, resta dovuta la presentazione trimestrale del c.d. “esterometro”: entro il 31 gennaio 2022, sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre 2021; entro il 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022; entro il 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).
È fatta salva la possibilità di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l’obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici “Tipo Documento”: “TD17”, in caso di acquisto di servizi dall’estero e “TD18”, per l’acquisto di beni intracomunitari.
Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l’esterometro. Si utilizza il codice “TD17” per i servizi ricevuti e “TD19” per i beni acquistati.
Lasciando il tema dell’esterometro, occorre sottolineare come, in ambito “nazionale”, resti ancora facoltativa l’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge “interno”, che può quindi, tuttora, essere effettuato con annotazione cartacea dell’imposta sul documento.
Va evidenziato, tuttavia, come, in relazione alla Faq Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, pubblicata nella sezione “Info e Assistenza” del portale “Fatture e Corrispettivi”, il cessionario o committente che decida di procedere secondo le modalità analogiche non potrà “inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo” nei registri IVA precompilati. Ne consegue che chi desidera fruire del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate sarà sostanzialmente obbligato a operare l’integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML caratterizzato dal codice “TD16” come “Tipo Documento”.
Quanto ai termini per effettuare l’inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell’IVA va integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”. Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.
Esemplificando, il soggetto passivo che riceva, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice “N6.7”), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l’11 febbraio 2022, con riferimento al mese di gennaio.
Qualora sia scelta la strada dell’integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia (cfr. “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”), occorrerà inserire nel campo data del file XML, “la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore”. Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell’intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.
La stessa Agenzia consiglia, ai cessionari o committenti che desiderino avvalersi dei documenti IVA precompilati, di trasmettere il file con codice “TD16” entro la fine del mese indicata nel campo “Data”.
Nuovo tasso di interesse legale
A partire dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25% annuo (articolo 1 del Dm del 13 dicembre 2021).
Come prevede il codice civile (articolo 1284) il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Di questa nuova misura si dovrà tener conto, per esempio, per calcolare gli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) per imposte versate in ritardo. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2022 si applicherà, quindi, il nuovo tasso dell’1,25%, mentre per quelli che cadono nel 2021 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dello 0,01%.
Nuovo limite per l’utilizzo di denaro contante a partire dal 1° gennaio 2022
Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 4 - ANCORA POSSIBILE IL REVERSE CHARGE "TRADIZIONALE"
CIRCOLARE n. 3 - Richiesta dati IVA 2022
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2022 (periodo d’imposta 2021)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2021. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2022 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2021 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2022.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2022
La dichiarazione IVA 2022 è stata aggiornata per accogliere alcune novità normative quali:
- le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato,
- le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
- le nuove regole per l’applicazione dell’IVA nell’e-commerce.
Quadro VE e VF con nuova percentuale di compensazione
Per dare seguito all’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli previsto dal D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%.
Sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5% e, pertanto, i righi della sezione sono stati rinumerati.
Allo stesso modo, in ragione del D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5%, con conseguente rinumerazione dei righi della sezione.
Quadro VF con operazioni esenti per beni anti-Covid
Specularmente all’introduzione delle norme sul contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, diverse sono le novità introdotte nella dichiarazione IVA 2022.
La sezione 3-A rigo VF34, campo 7 è stata ridenominata “Operazioni esenti art. 19, c. 3 lett.a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione di operazioni esenti equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
Tra le novità, quest’anno il campo 9 sezione 3-A rigo VF34, è denominato “Operazioni esenti legge 178/2020” in modo tale da tener conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’art. 1, commi 452 e 453 della legge di Bilancio 2021.
La legge di Bilancio 2021 ha apportato le seguenti modifiche:
- il comma 452 prevede che, in deroga all’art. 124, comma 1, del decreto Rilancio, le cessioni di “strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile ”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2022;
- il comma 453 prevede che, in deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le cessioni dei “vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Tali disposizioni recepiscono la direttiva UE n. 2020/2020 che, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla direttiva n. 2006/112/CE, prevedendo, in materia di IVA, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. La direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione IVA con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
E-commerce nel quadro VO
Nella sezione 1, i righi VO10 E VO11 sono stati ridenominati “vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, primo comma lett. b) del n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993 dal D.Lgs. n. 83/2021, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponili.
Inoltre, è stato previsto un nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2022 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2022 per l’anno 2021.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 17 gennaio);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2022 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2021 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2020 (risultante dal modello Redditi 2021), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2022.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2020 (inserito nella dichiarazione Iva 2021), bensì quello dell’anno 2021 (risultante dal modello Iva 2022) o quello dei primi tre trimestri del 2021.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2022, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2021, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2021 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 3 - RICHIESTA DIATI IVA 2022
CIRCOLARE n. 2 - Detrazione IVA per fatture 2021 ricevute 2022
Detrazione IVA targata 2022 per le fatture 2021 ricevute nel 2022
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2022. La questione della detrazione dell’imposta relativa alle fatture a cavallo d’anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2022 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2021, devono concorre alla liquidazione IVA del 2021 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2022, in scadenza al 16 febbraio?
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Detrazione dell’IVA
La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.
Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:
- sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
Leggi anche Non basta l’esigibilità per detrarre l’IVA
- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio
Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2021 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell’apposito registro il 26 marzo 2021: l’imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2021. |
Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.
Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fatture a cavallo d’anno
Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.
Effettuazione operazione | Ricezione fattura | Registrazione fattura | Momento della detrazione IVA | Termine ultimo per la detrazione IVA |
23 ottobre 2021 | 30 ottobre 2021 | 30 ottobre 2021 | 16 novembre 2021 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 - 30 aprile 2022 |
23 ottobre 2021 | 15 novembre 2021 | 15 novembre 2021 | 16 novembre 2021 | |
23 ottobre 2021 | 17 novembre 2021 | 17 novembre 2021 | 16 dicembre 2021 | |
23 ottobre 2021 | 17 novembre 2021 | 3 dicembre 2021 | 16 gennaio 2022 | |
23 ottobre 2021 | 30 dicembre 2021 | 3 gennaio 2022 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021
(registrazione della fattura in apposito sezionale) |
|
27 dicembre 2021 | 4 gennaio 2022 | 4 gennaio 2022 | 16 febbraio 2022 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 - 30 aprile 2023 |
Esempio n. 1
Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.
Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2022 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.
Esempio n. 2
Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2022).
In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 2 - DETRAZIONE IVA PER FATTURE 2021 RICEVUTE 2022
CIRCOLARE n. 1 - Novità fiscali legge di bilancio 2022
Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo le seguenti: i) modifica degli scaglioni IRPEF a decorrere dal periodo d’imposta 2022 con riduzione delle aliquote sui redditi fino a 50.000 euro e abbassamento della soglia a cui si applica l’aliquota massima del 43%; ii) vengono escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni; iii) vengono prorogati i benefici previsti per gli investimenti in beni materiali e immateriali fino al 2025, mentre il credito R&S viene prorogato fino al 2031; iv) vengono prorogati i bonus edilizi con alcune modifiche, inoltre viene introdotto un nuovo beneficio a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; v) viene previsto l’innalzamento a regime della soglia di compensazione dei crediti o rimborso a 2 milioni di euro; vi) viene ampliato il termine di pagamento di 180 giorni delle cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 sulla falsariga di quanto è stato previsto dal DL fiscale per il trimestre precedente; vii) vengono prorogate le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni; viii) viene prevista la riduzione dell’IMU per i pensionati residenti all’estero ed un’agevolazione a favore per i commercianti nei comuni fino a 500 abitanti per gli anni 2022 e 2023; ix) vengono prorogate le misure previste dal Fondo Sabatini e dal Fondo di Garanzia PMI ed estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile; x) viene modificato il perimetro geografico del credito d’imposta per il mezzogiorno, consentendo al Molise una maggiore intensità dell’aiuto. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento alle novità di carattere fiscale.
|
Premessa |
Con legge n. 234 del 30.12.2021 (pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021), meglio conosciuta come legge di Bilancio 2022, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, nonché modifiche e proroghe ad alcune delle disposizioni ed incentivi applicati nel periodo precedente.
Si segnala, come è avvenuto nei precedenti anni, la proroga del bonus edilizi con alcune modifiche: oltre all’introduzione di un nuovo beneficio (una detrazione a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche), si segnala il depotenziamento del bonus facciate (prorogato ad aliquota ridotta solo per il 2022) e del bonus mobili (il cui massimale viene ridotto a 10.000 euro nel 2022 ed a 5.000 euro per il biennio successivo), mentre le altre forme di incentivo (fatta eccezione per il superbonus) vengono prorogate senza incisive modifiche rispetto agli anni previgenti fino al 31.12.2024.
Con riferimento al superbonus, invece, si rileva la proroga fino al prossimo 30.06.2022, con la previsione di alcune eccezioni che ne consentono la fruizione fino al 31.12.2025. Viene inoltre previsto un sistema di aliquote decrescenti e la proroga dei termini di esercizio delle opzioni.
Tra le altre novità la modifica, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2022, delle aliquote IRPEF applicabili e l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Rileviamo altresì la proroga di alcuni dei maggiori incentivi fiscali conosciuti nei precedenti anni, tra cui il credito R&S, il credito per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 ed il credito d’imposta Mezzogiorno.
Di seguito, illustriamo le novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2022.
Le novità in materia fiscale |
Modifica aliquote IRPEF | A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:
A fronte della riduzione di aliquote viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati, che viene di fatto assorbita dalla riduzione generalizzata delle aliquote.
Viene inoltre modificato il bonus previsto dall’articolo 1 del DL 3/2020 che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).
Con riferimento alle addizionali, al fine di recepire le disposizioni di cui sopra, vengono differiti i termini a disposizione dei comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote al 31.03.2022 (o il termine di approvazione del bilancio, se successivo). Il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti fi variazione delle addizionali regionali sono differiti al 13.05.2022.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini pagamento cartelle | Per le cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione già prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somministrazione gas | Viene stabilita l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliquota prodotti igiene femminile | Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti si applica l’aliquota IVA del 5%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agevolazione acquisto prima casa giovani | L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali 4.0) | Tale forma di incentivo viene prorogata fino al 2025. Con riferimento al periodo dal 2023 al 2025 viene specificato che:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esclusione IRAP persone fisiche | Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 restano escluse dal presupposto IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Viene quindi estesa l’esenzione che prima riguardava coloro che fruiscono del regime forfetario o che comunque non risultano dotati di autonoma organizzazione.
Coloro che sono soggetti IRAP nel 2021 e che per il 2022 rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 dovranno presentare la dichiarazione IRAP 2022 e versare il saldo dell’imposta. Non sono più dovuti gli acconti per l’anno successivo.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivalutazione beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali | Per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base alla rivalutazione dei beni d’impresa, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Viene consentita la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti compensazione | A partire dal 01.01.2022 viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recupero patrimonio edilizio, bonus arredi e bonus verde | Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si segnala l’avvenuta proroga fino al 31.12.2024 della misura potenziata al 50% con massimale di 96.000 euro.
Analoga proroga è stata disposta anche con riferimento al correlato bonus mobili che si vede il massimale di spesa progressivamente ridotto da 16.000 a 10.000 (anno 2022) fino a 5.000 (anno 2023-2024).
Anche con riferimento al bonus verde si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio fino al 31.12.2024.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi antisismici e di riqualificazione energetica | Anche con riferimento agli interventi antisismici, viene prevista la proroga degli incentivi fino al 31.12.2024, anche con riferimento alle aliquote potenziate del 70-75% e del 75-85%. La proroga si estende anche al c.d. “sismabonus acquisti”.
Gli interventi di riqualificazione energetica vengono prorogati, specularmente, al 31.12.2024 nella misura potenziata ad oggi in uso (con aliquota del 65% salvo eccezioni). Rientrano nella proroga anche le ipotesi di interventi congiunti di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus facciate | Viene prorogato il bonus facciate ma, a differenza delle altre ipotesi di incentivo, solo nel 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superbonus 110% | Con riferimento al superbonus, si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.
Alcune fattispecie possono in ogni caso fruire di un termine molto più ampio:
Con riferimento agli interventi “fotovoltaici” viene prevista l’applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.
Con riferimento all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020. Anche in questo caso trovano applicazione le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).
Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all’attestazione della congruità delle spese.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni sconto e cessione | Viene prorogata la finestra temporale di operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.
Si segnala l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi di realizzazione dei box auto pertinenziali.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi eliminazione barriere architettoniche | Secondo quanto previsto dall’articolo 119 ter, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credito R&S | Anche in questo caso viene prorogato il credito d’imposta fino al 2031, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l’aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, designo e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obbiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure: 1. 15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022; 2. 10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023; 3. 5% nel limite di 4 milioni edi euro per il 2024-2025.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credito d’imposta mezzogiorno | Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione patent box con super deduzione | Le disposizioni del DL fiscale, come noto, hanno previsto il superamento e l’abrogazione del patent box a favore di una super deduzione che va di fatto a sostituirsi alla previgente agevolazione.
Tali disposizioni sono state parzialmente modificate dalla legge di Bilancio 2022 che, dal punto di vista del diritto temporale, si limita a stabilire che le opzioni per la super deduzione trovano applicazione a partire dal periodo 2021 e che non sono più esercitabili le opzioni per il patent box dal medesimo periodo d’imposta.
Con riferimento all’aliquota ed all’ambito di applicazione, la prima viene incrementata dal 90 al 110%, mentre dall’ambito di applicazione vengono esplicitamente esclusi marchi d’impresa e know how.
Viene inoltre eliminato il divieto di cumulo con il credito R&S.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detrazione giovani inquilini | Viene modificata la detrazione IRPEF spettante ai giovani conduttori che stipulino contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98 per la propria abitazione.
Con riferimento all’ambito soggettivo, sono interessati al beneficio i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
A decorrere dal 01.01.2022 la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto a condizione che l’abitazione sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.
La detrazione spetta nella misura di 991,60 euro, oppure nella misura del 20% del canone, nel limite massimo di 2000 euro di detrazione.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coltivatori diretti e IAP | Dal 2017 e fino al 2022, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.
Inoltre, i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credito per il restauro degli impianti pubblici sportivi | Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sospensione versamenti settore sportivo | Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiche in materia IMU | Per gli anni 2022 e 2023 viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.
Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostegno al credito delle imprese | È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:
1. dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); 2. la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malattia ed infortunio professionista e adempimenti tributari | In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:
1. la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista; 2. l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incentivi Sabatini | Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprenditoria femminile | Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcredito | È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro e • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docenti e ricercatori – proroga regime | Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia. Il beneficio è subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiche ai PIR | La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus acquisto TV | Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 1 - NOVITA' FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2022