CIRCOLARE n. 29 -Decreto antifrode - Cessione dei bonus edilizi
DECRETO ANTIFRODE – CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – LA STRETTA
desideriamo informarLa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare relativamente alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, in vigore già dal 12 novembre 2021.
Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), il legislatore ha ora previsto:
- l’obbligo di richiedere il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.
Il visto – ricordiamo – deve essere rilasciato da uno dei soggetti indicati all’art. 3 lettere a) e b) del comma 3, del Dlgs n. 241/1997 (tra i quali gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e gli iscritti nel registro dei revisori legali) ovvero dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale.
- l’obbligo di richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute.
L’adempimento del visto di conformità, sulla base delle novità introdotte dal D.L. 157/2021 è ora necessario anche:
- quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi. Prima del D.L. 157/2021 il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
- quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%. Fino al 11 novembre, il visto era necessario soltanto per l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente a spese in ambito Superbonus.
L’attestazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista all’art. 119 comma 13-bis è stata estesa a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione delle spese agevolate relative a Superbonus e a quelle per interventi di efficienza energetica con ecobonus e superbonus.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sisma-bonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi mentre nel caso dell’ecobonus 110 e del superbonus 110, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso, ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Inoltre, per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Anti-frodi”.
Viene introdotta, altresì, una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del bonus. Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa; in caso contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.
Relativamente all’invio del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021, tale comunicazione deve essere ora inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministrazione del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.
Anche la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Ai sensi dell’art. 5 del DL 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Relativamente alla disciplina transitoria, sono auspicabili tuttavia dei chiarimenti urgenti: se al momento sembra pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), non è certo invece che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.
Sarà nostra cura fornirLe eventuali aggiornamenti in merito, mentre restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 28 - Comunicazione LI.PE 3° Trim. 2021
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2021 AL
30 NOVEMBRE 2021
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2021, entro e non oltre il giorno 19 Novembre 2021 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2021.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2021 | 31 Maggio 2021 |
Aprile-Giugno 2021 | 16 Settembre 2021 |
Luglio-Settembre 2021 | 30 Novembre 2021 |
Ottobre-Dicembre 2021 | 28 Febbraio 2022 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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