CIRCOLARE n. 21 -Comunicazione proroga versamento imposte
Oggetto: C O M U N I C A Z I O N E
Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). In tal modo diviene definitivo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP , che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La proroga riguarda anche:
- i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il regime dei minimi o il forfetario;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli ISA.
- i soggetti IRES che hanno termini ordinari di pagamento successivi al 30 giugno 2021.
Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale
DAL 9/8/2021 AL 27/08/2021 COMPRESI
Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
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CIRCOLARE n. 20 - Le principali novità del DL 30.06.2021 n.99
Le principali novità contenute nel DL 30.06.2021 n. 99
Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Tra le principali novità si segnalano le seguenti: i) la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamenti, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS: per i versamenti scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, così come per le rate da dilazione dei ruoli, andranno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30.9.2021; ii) la sospensione sino al 31.8.2021 delle procedure esecutive, le misure cautelari e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; iii) l’incremento dal 30% al 100% del credito d’imposta per le commissioni bancarie di cui all’art. 22 del DL 124/2019 in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015; iv) l’istituzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici; v) il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”. Si segnala che il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Premessa
Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Osserva
Il DL 99/2021 è entrato in vigore il 30.6.2021, stesso giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 99/2021.
Osserva
Il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021.
Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.
Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate, la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.
Rate da rottamazione dei ruoli
Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento “rottamazione dei delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:
entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
Sospensione delle attività esecutive e cautelari
Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.
Compensazione volontaria con crediti d’imposta
Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.
Crediti d’imposta legati ai pagamenti elettronici
L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.
Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):
Credito d’imposta sulle commissioni addebitate
per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022;
nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.
Credito d’imposta per l’acquisto di POS
Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.
Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:
70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:
100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Nuovi Sabatini L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.
Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Abrogazione del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro
Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
Trattamenti di integrazione salariale
L’art. 4 del DL 99/2021 consente alle aziende – in specifici casi – di poter beneficiare di trattamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) in modalità agevolata. In particolare, l’art. 4 co. 2 del DL 99/2021 riconosce ai datori di lavoro del settore tessile che, a decorrere dall’1.7.2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021.
Sono destinatarie della misura in esame le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.
Per il trattamento di CIGO in questione non occorre versare alcun contributo addizionale.
Invece, l’art. 4 co. 8 del DL 99/2021 prevede un ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) riconosciuto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. In particolare, il trattamento di CIGS in questione – previsto introducendo il nuovo art. 40-bis del DL 73/2021 – viene riconosciuto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata e all’obbligo di versamento della contribuzione addizionale previsti dal DLgs. 148/2015.
Divieto di licenziamento
L’art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige:
sino al 31.10.2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (co. 2 e 4);
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40-bis co. 1 del DL 73/2021 (co. 8).
Sospensione dl programma “Cashback”
L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il secondo semestre 2021.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 19 - Novità sul recupero IVA su procedure fallimentari
L’emissione della nota di credito all’avvio del fallimento
Il Decreto Sostegni bis anticipa la possibilità di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali.
L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:
- di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
- dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19, l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.
Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
L’articolo 18 D.L. 73/2021 intitolato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.
La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma (ossia dal 26 maggio 2021, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).
Secondo la versione precedente dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese.
Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:
- decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, L.F.);
- decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (articolo 119 L.F.), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.
Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (circolare 77/E/2000).
Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento o
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.
Non sono stati modificati i termini della detrazione Iva di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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