CIRCOLARE n. 18 - Novità conversione decreto sostegni e approvazione decreto sostegni bis
Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi
La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.
Il contributo a fondo perduto non può essere pignorato
Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti) - Articolo 1 D.L. 41/2021
Slitta al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere regolarizzata l’Irap non versata, per l’importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell’Unione europea.
Rivalutazione Decreto Agosto - Articolo 1-bis D.L. 41/2021 31.12.2020,
È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020 a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “rivalutazione 2021”, però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “rivalutazione ordinaria” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili).
Rivalutazione gratuita alberghi - Articolo 5-bis D.L. 41/2021
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica. Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.
Iva indetraibile e superbonus - Articolo 6-bis D.L. 41/2021
L'Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Vengono dunque superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020.
Esenzione dal versamento prima rata Imu immobili - Articolo 6-sexies D.L. 41/2021
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto).
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd - Articolo 14-bis D.L. 41/2021
Viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.
Sospensione dei termini per professionisti in caso di malattia o infortunio - Articolo 22-bis D.L. 41/2021
Viene prevista una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da Covid-19. Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.
La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
Sostegno alla cultura: credito d’imposta - Articolo 36-bis D.L. 41/2021
Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi.
Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:
° il rimborso del prezzo,
°lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili,
°un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 20 maggio, ha inoltre approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.
Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:
- viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
- viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
- per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021
- viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno;
- viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
- è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di aliquota del 15%.
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CIRCOLARE n. 17 - Comunicazione liquidazione IVA 1 Trim 2021
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2021 AL 31 MAGGIO 2021
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2021, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2021 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2021 | 31 Maggio 2021 |
Aprile-Giugno 2021 | 16 Settembre 2021 |
Luglio-Settembre 2021 | 30 Novembre 2021 |
Ottobre-Dicembre 2021 | 28 Febbario 2022 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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