CIRCOLARE n. 16 - Nuova definizione di Default

Oggetto: Nuova definizione di Default

 

Anche se per molti dei destinatari della presente è questione già nota, ci è parso comunque utile rimarcare e sottolineare che dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di Default riguardante i debiti verso il sistema bancario.

Dal 1° gennaio 2021 si connota come “rilevante” il debito, scaduto da oltre 90 giorni, che superi congiuntamente una soglia assoluta e una soglia relativa.

La soglia assoluta è pari a:

€ 100,00 per il settore Retail

€ 500,00 per il Corporate.

Nella categoria Retail rientrano le persone fisiche e le PMI con esposizione nei confronti della banca inferiore a 1 milione di euro.

La soglia relativa è invece pari all’1% del totale dell’esposizione.

Banca d’Italia ha confermato che, per poter considerare un debito in default, dovranno coesistere i seguenti tre requisiti:

  • Persistenza dell’inadempimento; ovvero il debito sia scaduto da oltre 90 giorni
  • Superamento della soglia assoluta
  • Superamento della soglia relativa

Alla luce di ciò è raccomandabile :

-la frequente verifica dei saldi di conto corrente

-rispetto delle scadenze contrattuali periodiche

-rispetto del piano di rimborso dei finanziamenti

 

 

al fine di evitare la classificazione a default con la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia che comporta difficoltà per l’accesso al credito e alla concessione di nuovi finanziamenti.

Anche la fuoriuscita dallo stato di default ha subito dei cambiamenti con il nuovo regolamento.

Mentre prima era sufficiente regolare lo scaduto, dal 1° Gennaio dovranno passare 90 giorni dalla regolazione del debito, durante i quali il debitore verrà monitorato dalla banca e solo successivamente potrà essere considerato in bonis

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 15 - Richiesta documenti redditi anno 2020

Oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2021 o redditi PF 2021 e per l’i.m.u. 2021

Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020, possono utilizzare il modello 730/2021 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2021 (consultabile in versione precompilata dal 2020) deve essere presentato entro il termine del 30.9.2021 se i) si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, ii) oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

 

Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di  interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 30 aprile p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per pagamenti elettronici debitamente compilati e firmati.

 

Termini di presentazione

Il modello 730/2021 deve essere presentato entro:

  • il 30 settembre 2021. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il modello redditi persone fisiche 2021 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Termini di versamento redditi persone fisiche 2021

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2021 ovvero entro il 30 Luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

-rateizzazione del saldo 2020 e del 1° acconto 2021

Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.

Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): ………………

 

Termini di versamento I.M.U.  2021
La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo e prorogata l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto e per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 sino a definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nessuna modifica sulle scadenze. L’ IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Principali Novità per l’anno 2021

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020, sono le seguenti:

  1. Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
  2. Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
  3. Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  4. Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  5. Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
  6. Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
  7. Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
  8. Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;
  9. Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto;
  10. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento.

 

Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU

Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.

Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 30 Aprile 2021 oltre al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per il pagamento delle spese mediche debitamente compilati e firmati.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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