CIRCOLARE n. 12 - Tassa annuale libri sociali 2021
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2021
Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2021.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/21 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/21 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2021.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 11 - Incentivi contributi ECOBONUS
Partenza per la prenotazione dei nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.
Invitalia comunica che dal 10 febbraio 2021 è attiva la piattaforma utile per effettuare la prenotazione degli incentivi per queste categorie dell’automotive, previsti dalla legge di Bilancio 2021.
La L. n. 178/2020 ha stanziato per queste nuove categorie di veicoli 50 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati esclusivamente ai veicoli con alimentazione elettrica.
La piattaforma attraverso cui operare si trova all’indirizzo ‘ecobonus.mise.gov.it’.
Bonus automotive
Per chi effettua l’acquisto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 di veicoli commerciali N1 e veicoli M1 speciali, è previsto un contributo fino a 8.000 euro (in caso di rottamazione).
Il contributo viene riconosciuto in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra, che non potrà essere superiore a 3,5 tonnellate.
Nello specifico, il bonus può variare da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione; senza veicoli da rottamare, lo sconto oscilla tra 800 e 6.400 euro.
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CIRCOLARE n. 10 - Imposta di bollo su fatture elettroniche novità 2021
Bollo sulle e-fatture: cambiano i termini ma non le modalità di versamento
Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. La nuova tempistica è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 4 dicembre 2020. Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi è possibile utilizzare il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo previste dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, che deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020, il termine di versamento coincideva, invece, con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
- se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Periodo di riferimento | Termine di versamento |
I trimestre | - 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro
- 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro |
II trimestre | 30 settembre |
III trimestre | 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro |
IV trimestre | 28 febbraio |
Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, il servizio consente:
- di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato; e, se necessario
- di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola, di conseguenza, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.
Ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, occorre cliccare sulla voce “Pagamento imposta di bollo” nella sezione “Fatture elettroniche”.
La selezione della funzionalità consente di visualizzare i dettagli dell’imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, evidenziando il numero di documenti emessi, nonché il totale dell’imposta di bollo dovuta.
Ferma restando la possibilità di modificare il numero di documenti emessi e, quindi, il totale dell’imposta di bollo dovuta, il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 o F24EP già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:
- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2524, per il quarto trimestre.
L’esito del pagamento, in caso di addebito sul conto corrente bancario, può essere verificato attraverso l’apposita funzionalità, che consente di visualizzare e stampare le ricevute presenti nella colonna “Attestazioni di prenotazione/pagamento”, di cui:
- la prima ricevuta è quella di conferma dell’inoltro della richiesta di addebito sul conto corrente bancario con i dati riepilogativi del pagamento;
- la seconda ricevuta è quella che riporta l’esito del pagamento dalla banca incaricata.
La stessa funzionalità consente di visualizzare l’esito del pagamento anche nel caso in cui si sia scelto di utilizzare il modello F24 o modello F24EP.
Nuova procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato, altresì, la procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo dovuta, prevista dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, rispetto alla quale il provvedimento n. 34958/2021 ha definito le relative regole tecniche.
L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Dopodiché:
- entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;
In via di eccezione
Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre |
- entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.
Nota bene
Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. |
Tavola di sintesi
Periodo di riferimento | Termine di integrazione | Termine di variazione dati | Termine di comunicazione imposta dovuta | Termine di versamento |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio | 15 febbraio | 28 febbraio |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 9 - Scadenza Tessera Sanitaria 2021
Invio dati al Sistema TS: nuove scadenze per il 2021 e uno sguardo al futuro
Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: cambiano le scadenze per il 2021 con appuntamento semestrale, si passa alla cadenza mensile dal 2022. Le novità sulla comunicazione portano, inoltre, a una riflessione: fattura elettronica light per i soggetti ancora esclusi?
Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: cambiano le scadenze per il 2021. Appuntamento semestrale, si passa alla cadenza mensile dal 2022.
In linea generale, le ultime novità introdotte che avviano una fase transitoria per la nuova modalità di comunicazione delle informazioni al sistema TS suggeriscono una riflessione: una fattura elettronica light è la strada da percorrere anche per i soggetti ancora esclusi?
Invio dati al Sistema TS: nuove scadenze per il 2021
Con l’avviso del 3 febbraio 2021 sul portale del sistema Tessera Sanitaria è stato pubblicato il decreto del MEF e della Ragioneria Generale dello Stato del 29 gennaio 2021 che riscrive le date di scadenza da rispettare:
- conferma la proroga all’8 febbraio 2021 per l’invio dei dati riferiti alle spese sanitarie riferite all’anno 2020 contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021;
- stabilisce per il solo anno 2021 un invio semestrale dei dati delle spese sanitarie in luogo della periodicità mensile prevista;
- annuncia un appuntamento con cadenza mensile dal 2022.
Contiene, poi, una precisazione importante: il riferimento per stabilire il periodo di invio dovrà essere la data di pagamento del documento.
Dalla lettura del Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, infatti, si rileva che viene sostituito come segue il testo del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020:
“1. La trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del presente decreto è effettuata:
- a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
- c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
- d) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.”
Lo stesso decreto aggiunge un comma allo stesso articolo 7 il quale precisa:
“2-bis. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.
Vengono altresì definite nuove tempistiche per la correzione di errori nei dati già comunicati per il 2020 e per la comunicazione dell’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 9 - SCADENZA TESSERA SANITARIA 2021