CIRCOLARE n. 8 - Enasarco - Novità e conferme per l'anno 2021
ENASARCO: NOVITÀ E CONFERME PER L’ANNO 2021
Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2021 viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.
Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2021 confermano quelle applicate per l’ano precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2021:
Provvigioni relative al mese di gennaio 2021, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2021 | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile | -85,00 |
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile | -115,00 |
Netto a pagare | 1.020,00 |
Per l’anno 2020 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2021.
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
Scaglioni provvigionali | Aliquota
contributiva 2021 |
Quota preponente | Quota agente |
Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2021) | 20 maggio 2021 |
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2021) | 20 agosto 2021 |
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2021) | 20 novembre 2021 |
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021) | 20 febbraio 2022 |
Agevolazioni 2021 per i giovani agenti
La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.
In particolare, con l’art.5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.
Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.
- Requisiti
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
- svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
- Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
- Agevolazioni contributive
Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).
N.B. | Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente. |
- Minimale
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
- Distinta on line
La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.
- Conferimento dell’incarico
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 7 - Certificazione Unica 2021
Certificazione Unica 2021, modello e istruzioni: novità anche sulla scadenza
Certificazione Unica 2021, con provvedimento del 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate rende disponibili il modello CU definitivo e le relative istruzioni.
Diverse le novità da considerare: nel modello CU 2021 entra il nuovo bonus Irpef e fa il suo ingresso anche l’emergenza coronavirus con il forte impatto avuto anche dal punto di vista fiscale.
Debutta ufficialmente anche la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal Decreto Fiscale 2020 e rivista dal DL numero 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
Resta al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Certificazione Unica 2021: modello CU, istruzioni e novità
La Certificazione Unica 2021 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020.
Con il [provvedimento del 15 gennaio 2021-/dichiarazioni-fiscali-2021-modelli-definitivi-730-CU-IVA-770-Agenzia-delle-Entrate], l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la versione definitiva del modello CU 2021 che dovrà essere utilizzato, dopo l’approvazione definitiva, dai soggetti obbligati all’invio:
- coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
- coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
- coloro che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
- titolari di posizione assicurativa INAIL;
- tutte le Amministrazione che operano come sostituto di imposta.
Il flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate deve contenere una serie di informazioni illustrate nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021, allegate al provvedimento del 15 gennaio:
- frontespizio, dove si riportano le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale si riportano le informazioni che riguardano la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- certificazione Unica 2020, è la sezione principale in cui vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Sono queste le tre sezioni su cui si articola il modello della Certificazione Unica 2021.
Certificazione Unica 2021: modello e istruzioni: novità anche sulla scadenza
Sono diverse le novità relative alla Certificazione Unica 2021.
Anche il modello CU è frutto dei tempi e rispecchia tutte le novità fiscali introdotte nel corso del 2020:
- fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali;
- l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.
Ma non solo per quanto riguarda i contenuti ci sono delle modifiche rispetto agli altri anni; la grande novità riguarda anche il calendario delle date di scadenza.
Sulla tabella di marcia del modello 730 e delle Certificazioni Uniche è intervenuto il Decreto Fiscale 2020 e il DL numero 9 del 2020 adottato per far fronte all’emergenza coronavirus.
A regime dal 2021 debutta la scadenza unica del 16 marzo. Di seguito un confronto col passato, al netto del 2020 che è stato un anno eccezionale dal punto di vista delle scadenze.
Adempimento | Scadenza in vigore fino al 2019 | A regime dal 2021 |
Consegna della Certificazione Unica ai lavoratori | 31 marzo | 16 marzo |
Consegna dei dati CU all’Agenzia delle Entrate | 7 marzo | 16 marzo |
La trasmissione delle CU 2021 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2021.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
L’Agenzia delle Entrate mette in guardia:
“Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2020;
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2020 fino al 16/01/2021, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 15 febbraio 2021. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 6 - Richiesta dati IVA 2021
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2021 (periodo d’imposta 2020)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2020. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2021.
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2021 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2020 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2021.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VF
Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.
Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.
Quadro VI
L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.
Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.
QUADRO VQ
Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.
Quadro VL
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
QUADRO VO
Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. Nel 2021 la dichiarazione annuale Iva presenta alcune novità per i soggetti multiattività che dovranno prestare attenzione nella corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale indicando il codice Ateco corrispondente all’attività nel frattempo divenuta prevalente tendo conto, del volume d’affari.
PROSPETTO IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VW
Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2021 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2021 per l’anno 2020.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2020 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2019 (risultante dal modello Redditi 2020), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2021.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2019 (inserito nella dichiarazione Iva 2020), bensì quello dell’anno 2020 (risultante dal modello Iva 2021) o quello dei primi tre trimestri del 2020.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2021, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2020, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2020 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 5 - Legge di Bilancio 2021: le novità del Superbonus 110%
Legge di bilancio 2021: le novità del Superbonus 110%
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, la Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus 110%. Tra le principali novità si segnalano: i) la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti); ii) la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti); iii) l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; iv) il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare; v) l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno; vii) l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); viii) l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; ix) la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013; x) l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. |
Premessa |
La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus 110% introdotto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche se il risultato ottenuto è stato inferiore alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda la proroga dei termini.
Durata dell’agevolazione |
Secondo il testo originario dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus del 110% si applica per le spese sostenute nel periodo che parte dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di inizio e di fine lavori.
E’ poi previsto il termine più lungo del 30 giugno 2022 limitatamente agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed alle società “in house”. |
Con le modifiche apportate dal co. 66 della Legge di Bilancio 2021, il termine è stato prorogato (art. 119, co. 1, del D.L. n. 34/2020):
- al 30 giugno 2022 per tutti i soggetti;
- al 31 dicembre 2022 per gli IACP e per le società “in house”.
E’ poi previsto che solo per i condomini che entro il 30 giugno 2022 effettueranno lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’incentivo spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. |
Si segnala, inoltre, che solamente per le spese sostenute nel 2022 la detrazione dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, a differenza di quanto accade invece per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le quali rimane la “spalmatura” quinquennale.
Coibentazione del tetto |
Con una modifica al co. 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il co. 66 della Legge di Bilancio 2021 ha risolto una questione dibattuta riguardante gli interventi di coibentazione del tetto, per i quali l’agevolazione era condizionata dal fatto che tale superficie fosse anche disperdente.
A tale fine, era necessario, in base alle indicazione fornite da ENEA, che il sottotetto fosse costituito da un ambiente riscaldato. Al contrario, laddove il sottotetto fosse un solaio (non riscaldato) la superficie disperdente sarebbe stata solamente quella cd. “orizzontale” (escludendo quindi il sottotetto stesso). |
Con la Legge di Bilancio 2021, la questione è stata risolta poiché è stato stabilito che la detrazione del 110% può applicarsi anche alla coibentazione del tetto senza limitare la superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente.
Edificio posseduto da unico proprietario |
L’art. 119, co. 9, del D.L. n. 34/2020, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, prevedeva che la detrazione del 110% per gli interventi su parti comuni effettuati dai condomini richiedessero (secondo il pensiero dell’Agenzia delle entrate) la nozione giuridica di condominio (C.M. n. 24/E/2020).
Ciò significava, secondo l’Amministrazione Finanziaria, che non si avrebbe condominio qualora tutte le unità immobiliari che compongono il condominio stesso siano di proprietà di un’unica persona o in comproprietà con altri soggetti. |
Tale limitazione riverbera i suoi effetti anche sulle singole unità immobiliari che compongono il condominio, poiché nell’impossibilità di effettuare interventi trainanti sulle parti comuni dell’edificio, non è possibile accedere al Superbonus per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari (FAQ n. 12 della Guida dell’Agenzia delle entrate).
Con il co. 66 della Legge di Bilancio 2021, viene aggiunto un periodo all’art. 119, co. 9, lett. a), del D.L. n. 34/2020, in base al quale oltre ai condomini, possono accedere alla detrazione del 110% anche le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. |
La modifica descritta consente alle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) “uniche” di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, a condizione che non siano più di quattro, di poter eseguire gli interventi su tali edifici (sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che lo compongono), ferma restando la limitazione, per gli interventi trainati, delle due unità immobiliari stabilita dal successivo co. 10 dell’art. 119.
Nozione di immobile indipendente |
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 contempla, tra gli edifici agevolabili, quelli plurifamiliari (bifamiliari o villette a schiera) purché siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Mentre per tale ultimo aspetto, già con il D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) è stato previsto (nel co. 1-bis dell’art. 119) che l’accesso autonomo si ha anche qualora si debba attraversare un giardino o un cortile di proprietà non esclusiva, la nozione di edificio “funzionalmente indipendente” riguarda l’autonomia degli impianti.
Prima dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021, l’autonomia funzionale poteva considerarsi esistente solamente se l’unità immobiliare era dotata dei seguenti manufatti di proprietà esclusiva: impianto di approvvigionamento idrico, per il gas e per l’energia elettrica, nonché dell’impianto di climatizzazione invernale. L’Agenzia delle entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata nel mese di ottobre 2020, aveva chiarito che il citato elenco doveva considerarsi tassativo |
La Legge di Bilancio 2021 aggiunge un periodo al co. 1-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, in base al quale al fine di considerare un’unità immobiliare “funzionalmente indipendente” la stessa deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica ed impianto di climatizzazione invernale.
In buona sostanza, viene concesso un “jolly” in quanto un impianto dei quattro citati può essere anche in condivisione con le altre unità immobiliari e ciò non fa venire meno il requisito dell’autonomia funzionale dell’edificio (in molti casi si tratterà dell’impianto idrico che in molti contesti di villette a schiera e non solo, è comune a tutte le unità immobiliari). |
Altre novità |
La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre le seguenti novità per il Superbonus 110%:
- proroga al 30 giugno 2022 anche dell’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla detrazione del 110% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai terremoti del 2016.
Sono stati altresì aggiunti a questo incentivo anche i Comuni interessati da tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza; |
- tra gli interventi trainati rientra anche l’installazione degli impianti fotovoltaici sulle pertinenze degli edifici;
- possono considerarsi interventi trainati anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se destinati a soggetti over 65;
- sono stati previsti nuovi limiti massimi di spesa per la detrazione delle colonnine di ricarica (2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, ed euro 1.200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine);
- sono ricompresi tra gli edifici che accedono alla detrazione anche quelli privi di Attestato di Prestazione Energetica (APE) in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più mura perimetrali, a condizione che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
- nell’ambito dei condomini, è prevista la possibilità di deliberare con lo stesso quorum previsto per la deliberazione dei lavori (nonché per le opzioni riferite alla cessione della detrazione ed allo sconto in fattura) anche l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa sulle parti comuni quando non tutti i proprietari vogliono o possono accedere al Superbonus. Si ricorda che la regola, stabilita dal co. 9-bis dell’art. 119, richiede l’approvazione dell’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
- relativamente all’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa da parte dei soggetti che possono rilasciare l’asseverazione (richiesta sia per la fruizione diretta, sia per l’opzione di cessione o sconto in fattura), si stabilisce che sono considerate valide anche le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale in presenza delle seguenti condizioni: non siano previste esclusioni per l’attività di asseverazione, abbiano un massimale non inferiore a 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione, garantiscano un’ultrattività di almeno cinque anni in caso di cessazione di attività ed una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
- è previsto che per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del Superbonus, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici, che i Comuni possono utilizzare anche in forma associata;
- l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 4 - Credito di imposta per gli investimenti
Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: via libera alle compensazioni
Via libera all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi. Grazie ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 2021, è infatti possibile utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021. Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno devono scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare: per tale arco temporale, infatti, i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio 2020 coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020. Non si tratta di una mera scelta di convenienza fiscale; la decisione si rifletterà anche sugli aspetti documentali. In che modo?
È possibile utilizzare in compensazione i nuovi crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi.
Per effetto della risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, che ha istituito i relativi codici tributo, è infatti possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati sull’acquisto di beni strumentali nuovi di cui alla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e alla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno anche scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre scorso, quale agevolazione sfruttare visto che per tale arco temporale i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020.
Oltre ad essere una scelta di mera convenienza fiscale la stessa si rifletterà anche sugli aspetti documentali previsti dalle due disposizioni in commento, dovendo a tal fine procedere con le adeguate annotazioni nelle fatture di acquisto dei fornitori.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare dei crediti in esame tutte le tipologie di imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensione e dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfettario) subordinatamente però:
- Al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziale a favore dei lavoratori;
- Alla condizione che non si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
Possono beneficiarne anche i professionisti.
I nuovi codici tributo
La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:
- 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari);
- 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0)
- 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0).
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:
- 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari);
- 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0);
- 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).
Attenzione. Nella risoluzione viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Per i beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data, il credito d’imposta spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la prima finestra utile si presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per oggi, 18 gennaio 2021.
La coesistenza delle due agevolazioni
Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali come da tabella che segue:
Periodo di riferimento | Norma agevolativa |
Periodo 1/1 - 15/11/2020 | Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019 |
Periodo 16/11 - 31/12/2020 | Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020 |
Da ciò deriva, abbastanza chiaramente, che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale, si potrà utilizzare unicamente il credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 sulla base dei primi tre codici tributo sopra descritti.
Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti per ogni singolo bene.
In detto secondo periodo temporale, esaminando con attenzione le diverse percentuali di determinazione dei crediti d’imposta nonché i periodi minimi di utilizzo, verrebbe naturale orientare tale scelta sempre sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021.
In realtà prima di decidere il da farsi sarà opportuno che i contribuenti facciano anche altre considerazioni.
Grazie alla tabella riassuntiva si può infatti vedere come cambiano le modalità di determinazione del credito d’imposta a seconda della normativa utilizzata.
Credito d’imposta legge n. 160/2019 (1/1 - 31/12/2020) | Credito d’imposta legge n. 178/2020 (16/11 - 31/12/2020) | ||
Beni materiali ordinari | 6% fino a 2 milioni
Codice:6932 |
Beni materiali ordinari | 10% fino a 2 milioni
Codice: 6935 |
Beni immateriali ordinari | 10% fino a 1 milione
Codice: 6935 |
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Beni materiali industria 4.0 | 40% fino a 2,5 milioni; 20% oltre fino a 10 milioni
Codice: 6933 |
Beni materiali industria 4.0 | 50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre fino a 10 milioni;
10% oltre fino a 20 milioni Codice: 6936 |
Beni immateriali | 15% fino a 700.000
Codice: 6934 |
Beni immateriali 4.0 | 20% fino a 1 milioni
Codice: 6937 |
Oltre a dette modalità di calcolo le due disposizioni normative prevedono anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d’imposta spettanti.
Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione.
Per la seconda tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.
In aggiunta a quanto già anticipato circa il momento in cui si può iniziare ad utilizzare il credito d’imposta (dall’anno successivo all’investimento o dallo stesso anno), è il numero delle quote annuali in cui tale agevolazione deve essere suddivisa che può fare la differenza nella scelta.
Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.
Norma agevolativa | Modalità di utilizzo | |
Credito d’imposta legge n. 160/2019 | Beni materiali | 5 quote annuali |
Beni immateriali 4.0 | 3 quote annuali | |
Credito d’imposta legge n. 178/2020 | Beni materiali e immateriali | 3 quote annuali |
Beni ordinari non 4.0 (ricavi/compensi sotto 5 milioni) | 1 quota annuale |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una tipologia di credito d’imposta o dell’altra, sono evidentemente più di una.
In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie alle percentuali più elevate e al minor numero di rate di utilizzo.
Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.
In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio mix fra le due tipologie di agevolazioni.
Anche l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.
La diversa dicitura in fattura
La scelta per l’una o per l’altra disposizione agevolativa, come abbiamo già anticipato, si riflette anche sugli obblighi documentali che il contribuente deve porre in essere. In particolare, si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, anche la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.
Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornitore - avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 438/2020 - richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa.
Anche in questo caso, per semplificare l’adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:
Regime agevolativo | Dicitura in fattura |
Credito d’imposta legge n. 160/2019 | Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019 |
Credito d’imposta legge n. 178/2020 | Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020 |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 3 - Stampa libri sociali per l'anno 2019
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2019, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
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Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.
Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2019 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 10 marzo 2021 (in virtù della proroga concessa dal D.L. 157/2020, il cosiddetto Decreto Ristori-quater).
La stampa “cartacea” dei registri contabili
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2019 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 10 marzo 2021.
Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2019, entro il 10 dicembre 2020.
In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
Modalità di numerazione | ||||||
Libro/registro meccanografico | Tipo di numerazione | Esempio
Registrazioni periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 |
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Libro giornale | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2019/1, 2019/2, 2019/3 etc. | ||||
Libro inventari | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante | 2019/1, 2019/2, 2019/3 etc. | ||||
Registri fiscali
(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.) |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2019/1, 2019/2, 2019/3 etc. | ||||
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” |
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Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti | |||
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Registri fiscali | No | Non dovuta | ||||
Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta | L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 |
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche | In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23 |
OSSERVA
La data del 10.3.2021, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2019 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2020 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2020, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.
Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).
Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2020, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.
L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili
Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.
Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2019, entro il 10 marzo 2021).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali” |
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Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti |
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse | 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse |
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse | 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse |
Registri fiscali | No | Non dovuta |
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:
va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. |
L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 3 - STAMPA LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2019
CIRCOLARE n. 2 - Effetti della Brexit dal 1.1.2021
Gli effetti della Brexit dal 1 gennaio 2021: IVA e Imposte dirette
Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
A partire da tale giorno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:
- per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
- per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.
Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.
In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.
Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I
documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.
Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.
Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva, entro il 31 marzo 2021.
Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.
In particolare il regime speciale prevede:
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.
Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).
Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 2 - EFFETTI DELLA BREXIT DAL 1.1.2021
CIRCOLARE n. 1 - Novità fiscali legge di bilancio 2021
Le novità fiscali della Legge di bilancio 2021
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in data 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni che sono entrate in vigore in data 1.1.2021. Tra le principali si segnalano: i) la proroga degli interventi di recupero del patrimonio edilizio; ii) la proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”; iii) proroga degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; iv) la proroga del superbonus del 110% ed altre novità; v) la proroga del c.d. “bonus facciate”; vi) l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili del settore turistico e dello spettacolo; vii) la proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate; viii) proroga per il 2021 e 2020 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; ix) la riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali; x) una modifica sostanziale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali; xi) la proroga credito d’imposta per le edicole; xii) la proroga del credito d’imposta per i servizi digitali.
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Premessa |
Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga |
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità |
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:
- la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
- la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
- l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare.
Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale; |
- l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
- l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente). |
È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021. |
Proroga del c.d. “bonus facciate” |
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.
Proroga del c.d. “bonus verde” |
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
è spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021; è fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. |
Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime |
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:
- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
- deve essere rapportata al periodo di lavoro.
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
- verificandone le condizioni di spettanza; - ripartendola fra le retribuzioni erogate. |
I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.
Spese veterinarie - Limite di spesa |
Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.
Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 |
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Riallineamento dei valori dell’avviamento |
Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Regime degli Impatriati |
Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati”).
Il beneficio in parola è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento. |
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate |
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:
· un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; · il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. |
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci |
Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
I medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi. |
Viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.
Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. |
La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale.
Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. |
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali |
È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività in determinati settori di interesse generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.). Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare).
Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell’ente non commerciale che viene introdotto dalla legge di bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR. |
Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:
- destinano l’IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma;
- accantonano l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
Le fondazioni bancarie destinano l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale. | |
Dividendi e plusvalenze degli OICR esteri |
Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.
Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. |
In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:
- conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS);
- e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
L’esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data. |
Incentivo alle aggregazioni aziendali |
Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta. Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
è nella misura del 20% del costo; è nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione. |
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; - in tre quote annuali di pari importo; - a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; - subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. |
Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI |
Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi |
Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
- utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
- cedere il credito.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari |
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV); - entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. |
Credito d’imposta per le edicole |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.
Credito d’imposta per i servizi digitali |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.
Crediti d’imposta per il cinema |
Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva
Credito d’imposta per cuochi professionisti |
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; - può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. |
Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari |
Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali |
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
- 100% per le piccole e medie imprese; - 90% per le medie imprese; - 80% per le grandi imprese. |
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua |
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Il credito spetta per le spese:
- sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramen¬to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. |
Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici |
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.
Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali |
Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):
- mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;
- conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”. |
Ruling internazionale - Modifiche |
Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73. Il periodo di efficacia dell’accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:
- i primi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;
- i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.
Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni. |
Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.
Contributo all’Unione industriale biellese per il settore tessile |
Viene attribuito all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a tutela della filiera tessile e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile.
Legge Sabatini |
Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.
Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi |
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.
Sono sospesi i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
- ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.
I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. |
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF |
È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
è i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; è i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. |
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti |
La legge di bilancio 2021:
- introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
- l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
- conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
- introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.
Resto al sud - Estensione |
Si estende l’agevolazione “Resto al sud” ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Bonus TV |
Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Kit digitalizzazione |
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. |
Bonus idrico |
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Voucher per occhiali da vista |
Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive
Imposta di registro per acquisto di terreni |
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).
Imposta sul money transfer - Abrogazione |
È abrogata l’imposta sul money transfer di cui all’art. 25-novies del DL 23.10.2018 n. 119 convertito.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi |
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.
Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale. |
Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo. |
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021 |
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
- limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
- fino al 30.4.2021.
Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). |
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione |
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate); - è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore. |
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento |
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.
Buono mobilità/monopattini - Rifinanziamento |
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. |
Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale |
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. |
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.
Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) |
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:
- l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
- l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
- l’attenuazione del regime sanzionatorio;
- il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.
Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) |
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:
- inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
- attenuare le sanzioni amministrative previste;
- differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.
Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19 |
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto |
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. |
La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.
Termini di registrazione delle fatture attive |
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro |
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:
- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B |
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).
Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. |
Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA |
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.
Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. |
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica |
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate). |
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi |
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. |
Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).
Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro. |
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.
Lotteria degli scontrini e cashback |
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Modifiche alla territorialità IVA del settore nautico |
Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello. |
Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in “alto mare” |
Ai fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in “alto mare”, il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l’effettiva navigazione in “alto mare” mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello. |
Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA |
Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.
L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale. |
Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. |
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.
Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all’estero |
A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
- l’IMU è ridotta a metà,
- la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali |
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.
L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021. |
“Canone unico” - Soggetti passivi |
Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:
- il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione; - i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 1 - NOVITA' FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2021