CIRCOLARE n. 52 - Elenco codici IVA con relativa natura dell'operazione
ELENCO CODICI IVA CON LA RELATIVA NATURA DELL’OPERAZIONE
Come già comunicato con le precedenti circolari del 2020 nn. 43 e 50 L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.
Il nuovo tracciato xml della fattura elettronica obbligatorio dal 1 gennaio 2021 ha previsto che i codici natura IVA N2, N3 ed N6 saranno validi solo fino al 31/12/2020. Nello specifico sono stati creati nuovi codici natura IVA per dare maggiore dettaglio alle nature delle operazioni abolite (N2, N3 ed N6).
I codici natura IVA previsti dal SdI aggiornati con il tracciato in vigore dal 1 gennaio 2021 sono i seguenti:
N1 - escluse ex art. 15
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette - altri casi
N3.1 non imponibili - esportazioni
N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - esenti
N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).
Novità
In particolare, al fine di "rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale" e consentire la predisposizione di una "migliore" dichiarazione IVA, sono stati introdotti:
- nuovi codici per identificare il "Tipo documento".
- nuovi codici dettaglio in merito alla "Natura" dell'operazione.
- nuove codifiche "Tipo ritenuta" al fine di specificarne la "destinazione" (per il contributo INPS, per Enasarco, per ENPAM o altro contributo previdenziale).
Si evidenzia inoltre che le nuove Specifiche tecniche prevedono anche:
- l’eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l'introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il PagoPA (MP23).
Se vuoi sapere qual è il codice natura corretto per il tipo di operazione IVA che hai nella tua fattura, puoi consultare la tabella che ti riportiamo di seguito:
Tabella riepilogativa n.1
Tipo documento per fattura elettronica
Codici | Tipo documento |
TD01 | Fattura. |
TD04 | Nota di credito. |
TD05 | Nota di debito. |
TD07 | Fattura semplificata. |
TD08 | Nota di credito semplificata. |
TD10 | Fattura per acquisto intracomunitario beni. |
TD11 | Fattura per acquisto intracomunitario servizi. |
TD12 | Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996). |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993). |
Nuovi tipi documento dal 01.10.2020 (obbligatori dal 01.01.2021) | |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno). |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue). |
TD21 | Autofattura per splafonamento. |
TD22 | Estrazione beni da Deposito Iva, TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva (con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito Iva. |
TD24 | Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi). |
TD25 | Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne). |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all’art. 36 D.P.R. 633/1972). |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. |
Tabella riepilogativa n.2
Tipi natura per fattura elettronica
Codici operazioni |
Natura delle operazioni (fattura) |
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Fino al 31.12.20 | Dal
01.01.21 |
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N1
(Escluse art. 15) |
N1 | Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.). | |
N2 (Non soggette) |
N2.1 |
Operazioni fuori campo, articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (ad esempio: servizi generici resi a soggetto extra-UE). |
Assosoftware, a seguito del confronto con l’Agenzia delle Entrate, conferma che i servizi generici resi a soggetti passivi UE - diversamente da quelli nei confronti di soggetti extra-UE - dovrebbero essere riportati con natura N6. |
N2.2 |
|
||
le cessioni di autovetture aziendali usate).
.. art. 7-ter D.P.R. 633/1972; .. art. 7-quater, c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972. |
|||
N3 (Non imponibili) |
N3.1 | Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni). | |
N3.5 | Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (verso esportatori abituali). | ||
N3.2 | Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni). | ||
N3.3 | Cessioni verso San Marino. | ||
N3.4 | Cessioni assimilate alle cessioni all’esportazione. | ||
N3.6 | Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. | ||
N4
(Esenti) |
N4 |
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N5
(Regime del margine, Iva non esposta) |
N5 |
Operazioni soggette al regime del margine (fat- tura emessa ai sensi dell’art. 36 D.L. 41/1995). | Se sono esportazioni, invece, il codice è N3. |
c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall’editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1]. |
|||
N6 [Inversione contabile (reverse charge)] |
N6.1 | Cessione di rottami e altri materiali di recupero. | |
N6.2 | Cessione di oro e argento puro. | ||
N6.3 | Prestazioni di subappalto nel settore edile. | ||
N6.4 | Cessione di fabbricati. | ||
N6.5 | Cessione di telefoni cellulari. | ||
N6.6 | Cessione di prodotti elettronici. | ||
N6.7 | Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi. | ||
N6.8 | Operazioni effettuate nel settore energetico. | ||
N6.9 |
Altri casi. |
|
N7
(Iva assolta in altro Stato Ue) |
N7 |
Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele- radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss). |
Anche se esonerato dall’obbligo se emette la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo “Natura” il valore “N7”. |
Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia). |
Tabella riepilogativa n.3
Tipi di ritenuta per fattura elettronica
Codici | Tipo documento |
RT01 | Ritenuta persone fisiche |
RT02 | Ritenuta persone giuridiche |
Nuovi tipi documento dal 01.10.2020 (obbligatori dal 01.01.2021) | |
RT03 | Contributo INPS |
RT04 | Contributo ENASARCO |
RT05 | Contributo ENPAM |
RT06 | Altro contributo previdenziale |
Tabella riepilogativa n.4
Tipi di modalità pagamento per fattura elettronica
Codici | Tipo documento |
MP01 | Contanti |
MP02 | Assegno |
MP03 | Assegno circolare |
MP04 | Contanti presso Tesoreria |
MP05 | Bonifico |
MP06 | Vaglia cambiario |
MP07 | Bollettino bancario |
MP08 | Carta di pagamento |
MP09 | RID |
MP10 | RID utenze |
MP11 | RID veloce |
MP12 | RIBA |
MP13 | MAV |
MP14 | Quietanza erario |
MP15 | Giroconto su conti di contabilità speciale |
MP16 | Domiciliazione bancaria |
MP17 | Domiciliazione postale |
MP18 | Bollettino di c/c postale |
MP19 | SEPA Direct Debit |
MP20 | SEPA Direct Debit CORE |
MP21 | SEPA Direct Debit B2B |
MP22 | Trattenuta su somme già riscosse |
MP23 | PagoPA (nuovo tipo modalità di pagamento dal 01.10.2020 – obbligatorio dal 01.01.2021) |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 51 - Sistema Tessera Sanitaria - Novità 2021
Sistema Tessera Sanitaria 2021: nuove scadenze e altre novità
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020, in merito alla possibilità di godere della detrazione Irpef del 19% relativamente alle spese sanitarie e veterinarie, ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dei dati e, soprattutto, sulle scadenze.
Il nuovo decreto conferma quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 ma prevede anche alcune importanti novità che entreranno in vigore da Gennaio 2021 e che è bene conoscere, per non farsi cogliere impreparati.
Ricordiamo brevemente che, come già specificato nel nostro precedente approfondimento, sono utili al fine della detrazione Irpef le prestazioni saldate esclusivamente con metodi di pagamento sicuri e tracciati, ovvero bancomat, carta di credito, assegno, bonifico e applicazioni mobile come PayPal. Al contrario, l’obbligo di tracciabilità non riguarda:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
- le prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
È utile sottolineare, inoltre, che la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve agli obblighi che vengono ricordati dallo stesso Decreto, ovvero: “alla dichiarazione dei redditi precompilata, … alla trasmissione dei dati delle fatture e … alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri” (Art. 8).
Le nuove scadenze e le modalità di trasmissione dei dati
Confermata sostanzialmente l’impostazione in vigore, il Decreto prevede nuove scadenze, ora su base mensile, le quali vanno a modificare la disciplina antecedente che fissava al 31 Gennaio dell’anno successivo il termine ultimo per l’invio del rendiconto delle prestazioni sanitarie.
Il co. 1 dell’art. 7 del Decreto ora in Gazzetta Ufficiale riporta infatti quanto segue:
“La trasmissione dei dati di cui all’art 2 del presente decreto è effettuata:
- entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”.
Quindi, la scadenza annuale permane solamente per le spese sostenute nel 2020 mentre, per tutte quelle effettuate dal primo Gennaio 2021, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dovrà avvenire su base mensile.
Per quanto concerne, infine, la trasmissione dei dati di spesa, questi possono essere trasmessi attraverso tre canali:
- inserendo ogni singola spesa attraverso l’applicazione Web appositamente messa a disposizione da SOGEI per il Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it);
- inserendo ogni singola spesa con il Web service;
- inviando direttamente un file in formato .xml con tutte le spese, sempre attraverso il Web service.
I nuovi obblighi documentali
Per una maggiore precisione, inoltre, il Decreto prevede ulteriori prove da dover allegare al momento dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
L’art. 2, in particolare, disciplina tre requisiti inediti per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021:
- “tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito”.
Divieto di fattura elettronica
Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche così come disposto, per il 2019, dall’articolo 10-bis del decreto-legge 119 del 2018 e per il 2020 dall’articolo 15 del decreto 124 del 2019. Il divieto riguarda tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il divieto di emettere e-fatture riguarda anche, in base all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti.
Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 50 - Ultimi chiarimenti compilazione fatture elettroniche e esterometro
Compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23.11.2020, una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i) il soggetto passivo che riceve una fattura per un'operazione soggetta a reverse charge può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19; ii) se il cedente/prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al SdI per l'integrazione della prima fattura ricevuta, indicando, però, gli importi con segno negativo. Viene precisato, inoltre, che il reverse charge in formato elettronico risulta facoltativo. A questo proposito, l'Amministrazione finanziaria riconosce che il cessionario/committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto. In questo caso, però, l'operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dall'Agenzia delle Entrate. Altro chiarimento riguarda l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro. L'utilizzo dei codici TD17, TD18 o TD19 consente di evitare la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere.
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Premessa |
In prossimità dell'1.1.2021, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato della fattura elettronica via SdI (facoltativo dall'1.10.2020), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione.
Si riassumono, in sintesi, alcune delle istruzioni contenute nella guida, che fornisce chiarimenti anche in tema di esterometro. Il documento dell'Agenzia è stato pubblicato, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (v. 1.6.2). |
Nota di credito per operazioni in reverse charge |
In presenza di un'operazione soggetta a reverse charge, il cessionario o committente, ricevuta la fattura dal fornitore, può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19.
Qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito, il cessionario o committente potrebbe procedere all'integrazione della stessa, "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al Sistema di Interscambio per l'integrazione della prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo". |
Facendo riferimento all'esempio proposto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate, si ipotizzi che un fornitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro e che il cliente italiano integri elettronicamente il documento utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto imponibile, un'imposta pari a 44,00 euro.
Qualora il fornitore emettesse, successivamente, una nota di credito per un importo pari a 20,00 euro, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo. |
Reverse charge elettronico non obbligatorio |
Da più parti ci si era domandati se l'introduzione dei nuovi codici "TipoDocumento" contenuti nelle ultime versioni delle specifiche tecniche, comportasse il conseguente obbligo di procedere, dall'1.1.2021, all'integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio.
Posto che le disposizioni del DPR 633/72 non hanno subito alcuna modifica, il cessionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto, come ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Qualora, però, non si scegliesse di procedere all'integrazione elettronica mediante SdI, l'operazione non potrebbe apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dal prossimo anno dall'Agenzia delle Entrate.
Per questo motivo, nella guida, viene suggerito ai soggetti passivi che intendano avvalersi dei suddetti registri precompilati, di trasmettere i documenti integrati in formato elettronico entro la fine del mese indicato nel campo "Data" del file, che, ad esempio, nel caso di reverse charge "interno" corrisponderà alla data di ricezione o ad altra comunque ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. |
Esterometro alternativo al reverse charge esterno in formato elettronico |
Un ulteriore chiarimento contenuto nel documento dell'Agenzia, concerne l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro.
L'utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture. |
Autofattura per splafonamento |
Con riferimento al nuovo codice TD21, utilizzabile nel caso in cui si desideri sanare l'acquisto di beni o servizi con dichiarazione d'intento per importi superiori al plafond disponibile, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in occasione della compilazione del documento:
- nel campo "CedentePrestatore" vanno indicati i dati di colui che emette l'autofattura;
- nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" va riportata la data "di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione", che deve comunque rientrare nell'annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
- occorre indicare l'ammontare che eccede il plafond e la relativa imposta;
- va inserita la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 ("DatiFattureCollegate"), nel caso in cui venga emessa una distinta autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l'emissione di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all'autofattura, dei dati delle fatture di riferimento e dei nominativi dei diversi fornitori.
Altre istruzioni operative |
Nella guida sono presenti ulteriori istruzioni operative. Fra i chiarimenti forniti, l'Agenzia ha precisato che nelle varie ipotesi di inversione contabile, il cessionario o committente che utilizzi i codici TD16, TD17, TD18, o TD19 indicherà, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate", l'identificativo "IdSdi" attribuito dal Sistema di interscambio della fattura di riferimento.
L'Amministrazione finanziaria ha altresì ricordato che nella compilazione del documento elettronico di integrazione delle fatture ricevute per acquisto di servizi dall'estero (codice TD17), il campo "Data" deve contenere:
è la data di ricezione della fattura (o altra data che ricada nel mese di ricezione), nel caso in cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra-UE; è la data di effettuazione dell'operazione, nell'ipotesi di emissione di autofattura per acquisto di servizi extra-UE (o acquisti da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano). |
Codici natura |
Nella guida sono inoltre presenti istruzioni relative all'utilizzo dei codici "Natura".
Per quanto attiene il nuovo codice N2.1, riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, l'Agenzia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all'art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72 (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice dovrà essere riportata la dicitura "inversione contabile" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco "AltriDatiGestionali".
Il documento specifica altresì che il codice N6.9, rubricato "inversione contabile - altri casi", va utilizzato in caso di nuove tipologie di operazioni soggette a inversione contabile, rispetto a quelle elencate nei codici attualmente previsti. L'Amministrazione finanziaria sottolinea come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 50 - ULTIMI CHIARIMENTI COMPILAZIONE FATTURE ELETTRONICHE E ESTEROMETRO
CIRCOLARE n. 49 - Auguri anno 2021
Gentile Cliente,
È tempo di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e dedicarsi a un nuovo inizio. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2021!
Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 24/12/2020 al 06/01/2021 compresi.
CIRCOLARE n. 48 - Sospensione versamenti mese di dicembre decreto ristori quater
Loro sedi
Il D.L. 30 novembre, n. 157, denominato Decreto Ristori quater, in vigore dal 30/11/2020, all’art. 2, prevede la sospensione dei versamenti relativi all’Iva (sia per la scadenza del 16/12 che per l’acconto IVA in scadenza il 28/12/20), alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- che abbiano iniziato l'attività successivamente al 30 novembre 2019;
- che esercitino attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
- che esercitino servizi di ristorazione e che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o nelle "zone arancioni", individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
- che rientrino nell'elenco di cui all'allegato 2 del Decreto-Legge "Ristori-bis", che per comodità di consultazione si allega anche alla presente nota;
- che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator e abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle "zone rosse" individuate come tali alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Qualora siate interessati a verificare la sussistenza dei parametri previsti per poter godere della sospensione dei versamenti per la prossima scadenza del 16/12/2020 o per l’acconto Iva in scadenza il giorno 28 dicembre, Vi invitiamo a contattarci entro il giorno 10 dicembre p.v.al fine di poter effettuare i necessari controlli.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 48 - SOSPENSIONE VERSAMENTI MESE DI DICEMBRE DECRETO RISTORI QUATER
CIRCOLARE n. 47 - Comunicazione Liquidazione IVA 3 Trim. 2020
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE AL 30 NOVEMBRE 2020
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2020 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2020, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2020, entro e non oltre il giorno 20 Novembre 2020 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2020.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2020 | 31 Maggio 2020 prorogata al 30 Giugno 2020 |
Aprile-Giugno 2019 | 16 Settembre 2020 |
Luglio-Settembre 2019 | 30 Novembre 2020 |
Ottobre-Dicembre 2019 | 1 Marzo 2021 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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