CIRCOLARE n. 6 - Stampa libri sociali

 

La stampa dei libri sociali e registri contabili obbligatori

 

Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2018, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.

 

 

I Libri e registri contabili   

Per quanto riguarda:

  • il libro giornale, questo è una scrittura complessa ovvero una scrittura che raccoglie i dati, tra loro collegati, relativi all’intera gestione dell’impresa necessaria alla determinazione del reddito conseguito nel corso dell’esercizio e del patrimonio netto esistente ad una certa data. Nel libro giornale confluiscono un insieme di rilevazioni tra loro collegate tenute con il metodo della partita doppia. Tali rilevazioni prendono il nome di articoli. Ogni articolo si riferisce ad un fatto di gestione, che viene descritto e vengono indicati i conti da addebitare e da accreditare;

 

  • libro degli inventari che oltre agli e elementi prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Se non è possibile rilevare dall’inventario gli elementi che costituiscono ogni gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario;

 

  • registri IVA: tutte le imprese hanno l’obbligo di tenere due registri IVA: il registro IVA degli acquisti e il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;

 

  • registro beni ammortizzabili, previsto dall’art.16 del DPR 600 del 1973, nel quale devono essere annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali dell’impresa o del professionista;

 

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee: su tali libri debbono essere registrati in originale i verbali delle assemblee ordinarie nonché trascritti i verbali redatti per atto pubblico; vanno comunque documentate in tali libri sociale anche le assemblee nelle quali non siano state adottate deliberazioni o siano andate deserte;

 

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (nel sistema di amministrazione tradizionale e nel sistema monistico) o del consiglio di gestione (nel sistema dualistico);

 

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (nel sistema tradizionale) ovvero del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) o del comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico): vanno annotati i verbali delle riunioni di tali organi come anche gli accertamenti eseguiti dai singoli componenti e le dichiarazioni di dissenso di questi ultimi rispetto alle decisioni prese a maggioranza dall'organo di cui fanno parte.

 

Adempimenti concernenti i libri e i registri contabili

Per quanto riguarda la stampa cartacea dei libri e registri va tenuto presente che:

 

  • il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati e bollati;
  • il registro Iva e quello dei beni ammortizzabili solo numerati;
  • i libri sociali sono numerati ( numero pagina e anno) al momento della vidimazione.

In particolare, per quanto concerne la numerazione progressiva questa deve essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. Non deve essere eseguita in via preventiva per blocchi di pagine, in quanto è sufficiente che venga attribuito un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzarla. La regola non vale per i Libri sociali che invece prevedono una numerazione preventiva alla vidimazione.

 

Riguardo all’indicazione dell’anno evidenziamo che questa deve essere effettuata accanto alla numerazione progressiva. L’anno da indicare, per i Libro giornale, Inventario e i registri Iva è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare accanto al numero di ciascuna pagina il primo dei due anni di contabilità ( risoluzione ministeriale n.9/2003). Per i Libri sociali l’anno è da indicare al momento della vidimazione e si indica l’anno in cui si la si effettua.

 

Per quanto concerne la bollatura e la vidimazione dei libri ricordiamo che l’obbligo è venuto meno. Al momento sussiste, infatti, solo in relazione al libro degli organi delle società di capitali.

 

LIBRI E REGISTRI CONTABILI E FISCALI - ADEMPIMENTI
Scrittura Numerazione Anno Imposta di bollo Bollatura e vidimazione
Libro giornale Sussistente Sussistente Sussistente Non sussiste
Libro inventari Sussistente Sussistente Sussistente Non sussiste
Registri iva Sussistente Sussistente Non sussiste Non sussiste
Registro beni ammortizzabili Sussistente Sussistente Non sussiste Non sussiste
Libro delle assemblee Sussistente

(al momento della vidimazione)

Sussistente

( l’anno è quello di vidimazione)

Non sussiste Sussistente
Libro cda Sussistente

(al momento della vidimazione)

Sussistente

(l’anno è quello di vidimazione)

Non sussiste Sussistente
Libro collegio sindacale Sussistente

(al momento della vidimazione)

Sussistente

(l’anno è quello di vidimazione)

Non sussiste Sussistente

 

Riguardo all’imposta di bollo, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine,  è pari a e 16,00 per le società di capitali e 32,00 euro per soggetti differenti da queste (imprese individuali, società di persone, ecc.). L’imposta di bollo è assolta mediante l’applicazione di:

 

  • contrassegni telematici (sostitutivi della marca da bollo): il contrassegno deve essere applicato sulla prima pagina, non rilevando il disposto dell’art. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in forza del quale la marca da bollo va apposta sull’ultima pagina numerata;
  • mediante il versamento utilizzando il mod. F23 (codice tributo «458T»). In tal caso occorre provvedere all’annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento;
  • va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. L’imposta di bollo va assolta solamente sulle pagine effettivamente utilizzate. Ne consegue che le marche vanno applicate ogni 100 pagine utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.

 

 

 

 

Gestione dei libri e registri contabili  

Dal 2008 il termine per la stampa dei registri fiscali è disciplinato dalle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008, legge 244/2007 nella quale all'articolo 1, comma 161, è disposto che all'articolo 7, comma 4 ter, del D.L n.357/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.489 dell’8 agosto 1994, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi".

 

In concreto, fino al 31.12.2007, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 21.11.2000, n. 342, a tutti gli effetti di legge, i registri contabili meccanizzati si consideravano tenuti in modo regolare, se i dati venivano stampati sui registri corrispondenti entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. In pratica, era possibile tenere tutte le registrazioni contabili sul proprio server sino alla data di presentazione delle relative dichiarazioni, superata la quale, in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, la contabilità diveniva irregolare.

Per contro, nella formulazione in vigore dall'01.01.2008, i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici senza che debba avvenire la trascrizione su supporti cartacei dei dati che si riferiscono all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da più di tre mesi..

 

La tenuta dei registri è considerata regolare al verificarsi contestualmente delle seguenti condizioni:

  • al momento dello svolgimento dell'attività di controllo, i libri risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
  • in sede di ispezione o controllo, i libri sono stampati simultaneamente alla precisa richiesta in tal senso formulata dagli stessi organi verificatori competenti ed in loro presenza.

Conseguentemente, non occorre più rispettare il termine perentorio della presentazione della dichiarazione dei redditi per provvedere all'aggiornamento, nonché alla stampa su supporto cartaceo dei libri contabili, ma si beneficia di un termine più ampio, che viene a scadere tre mesi dopo lo spirare della scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l’esercizio 2018 stante lo slittamento del termine di invio della dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2018, la stampa “cartacea” dei registri contabili affinché siano considerati regolarmente tenuti, dovranno essere stampati su supporti cartacei entro il 29 febbraio 2020 (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vanno stampati contestualmente alla richiesta degli organi verificatori). La scadenza è da ritenersi valida anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva siano “disallineati” (risoluzione 46/E/2017). Ecco dunque che la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2018, tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro tre mesi dal 30 novembre 2019 (data ultima di presentazione di Unico 2019), ossia:

 

  • entro il 29.02.2020

 

Occorre precisare che:

  • la norma della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 161), che allunga il termine di stampa dei registri contabili meccanografici a tre mesi dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, utilizza le parole tre mesi di conseguenza, ai fini dell’individuazione del termine effettivo, ha rilevanza il “mese”, a prescindere che questo sia costituito da 28, 30 o 31 giorni.

 

3 mesi (dicembre+gennaio+febbraio)=  29.02.2020

 

 

La norma prevista dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 assume carattere generale ed opera nei confronti di qualsiasi registro contabile che sia tenuto con sistemi meccanografici (a titolo esemplificativo, il libro giornale ed il libro degli inventari), compresi i registri unici multiaziendali a striscia continua il cui impiego è stato autorizzato con D.M. 22.12.1988 e che sono utilizzabili sia come libro giornale ai fini civilistici sia come registro unico agli effetti Iva ai sensi dell'art. 39, comma. 2, D.P.R. 633/1972 (R.M. 19.9.2000, n. 143/E).

 

Unica eccezione è prevista per il registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, con quello di invio delle dichiarazioni (quindi, per il periodo di imposta 2018 il termine  è scaduto il 30.11.2019).

 

TERMINE PER LA STAMPA DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI

Periodo di imposta 2018

Libro o registro Termine per la stampa
Registri IVA 29.2.2020
Libro giornale 29.2.2020
Libro degli inventari 29.2.2020
Registro dei beni ammortizzabili 30.11.2019

 

 

 

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).

 

 

OSSERVA

La data del 29.2.2020, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2018 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2019 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2019, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).

 

Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2019, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)

La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T.  L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.

Si ritiene, infine, di rilevare che quanto argomentato non interessa i soggetti che si avvalgono della tenuta della contabilità con modalità informatiche, per i quali la stampa è un obbligo superato di fatto dal 1° gennaio 2006. Per tali soggetti, infatti, l'obbligo di conservazione su carta dei documenti fiscali e dei registri contabili è stato sostituito dalla conservazione sostitutiva mediante la riproduzione su un qualsiasi tipo di supporto informatico, purché sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei documenti conservati. Ai sensi dell’art. 6 DM 17/06/2014 l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti  è dovuta ogni 2.500 registrazioni (o frazioni) nella misure su indicate (ossia € 16 o € 32). In tal caso l’imposta di bollo può essere pagata solo con modalità telematica, mediante F24 on line in unica soluzione entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 Aprile).

 

 

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 5 - Invio spese sanitarie

 

Trasmissione dati sanitari entro il 31 gennaio 2020

 

La legge di bilancio 2020 ha riconfermato anche per l’anno 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che trasmettono dati al Sistema Tessera Sanitaria.

 

Come gli scorsi anni, l'articolo 3 del D.lgs. 175/2014 prevede l'obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Redditi PF precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). La comunicazione delle spese mediche al Sistema TS per l'anno d'imposta 2019, è prevista il 31 gennaio 2020.

 

Dopo gli ultimi decreti pubblicati, l'elenco delle categorie obbligate è completo e pertanto entro il 31 Gennaio 2020, sono tenuti all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2019:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Non cambiano, invece, le regole sulle sanzioni previste in caso di omessa trasmissione dei dati.

Tanto premesso si richiede alla spettabile clientela di voler cortesemente prendere contatto con lo studio entro il 20 Gennaio 2020 in caso si voglia conferire l’incarico per l’invio dei dati per l’anno 2019. Il compenso dello Studio sarà quantificato con le stesse modalità dello scorso anno.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 4 - Novità finanziaria 2020

Finanziaria 2020:

principali novità della legge n. 160/2019

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 160 del 27.12.2019 – meglio conosciuta come legge finanziaria 2020 - il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) viene disposta nuovamente la sterilizzazione delle aliquote IVA anche per il 2020; ii) vengono prorogati i benefici potenziati per i lavori di recupero edilizio, di risparmio energetico, compresi il bonus mobili ed il bonus verde. Viene inoltre introdotto un nuovo beneficio per i lavori di rifacimento delle facciate e viene ristretto l’ambito di applicazione del c.d. “sconto in fattura”; iii) il beneficio del maxi/iper ammortamento viene sostituito con un nuovo incentivo che prevede la corresponsione di un credito d’imposta; iv) viene introdotto dal 2020 un nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e attività innovative sulla falsariga del credito R&S applicabile fino al 2019. Il beneficio, meno intenso, prevede un ambito di applicazione esteso ai miglioramenti di prodotti e processi di produzione ed alle attività di design e innovazione estetica; v) viene prorogato il credito formazione 4.0 con una ridefinizione delle aliquote dell’agevolazione e dell’ambito di applicazione (sono considerate ammissibili anche le attività commissionate ad istituti tecnici superiori); vi) viene ripristinata l’agevolazione ACE e abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti; vii) viene modificata la tassazione dei veicoli aziendali sulla base delle emissioni di CO2 del veicolo; viii) viene prorogata la disciplina dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore dal regime d’impresa sulla falsariga delle disposizioni applicate nei precedenti anni; ix) viene modificato il regime forfetario con la reintroduzione di alcune limitazioni al suo utilizzo con particolare riferimento all’utilizzo del lavoro ed al contemporaneo svolgimento di attività di lavoro subordinato o parasubordinato.

 

 

Premessa

Con legge n. 160 del 27.12.2019, meglio conosciuta come “Finanziaria 2020” il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, introducendo alcune nuove agevolazioni rispetto a quelle applicate fino al 2019.

 

A titolo esemplificativo, si segnala la sostituzione del maxi/iper ammortamento con un nuovo beneficio fiscale in materia di investimenti, nonché la sostituzione del credito d’imposta R&S con un nuovo credito d’imposta sulle attività innovative applicabile, tra le altre cose, anche alle innovazioni di processo, di prodotto, ed alle attività di design.

 

Con riferimento ai benefici prorogati, si segnala la proroga alle spese sostenute nel 2020 del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, originariamente applicabile fino allo scorso 31.12.2019, alle medesime condizioni previste nel periodo antecedente alla proroga. Viene prorogata, inoltre, la disciplina della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, oltre a quella dei beni aziendali.

 

In materia di agevolazioni sugli investimenti, viene prevista la reintroduzione dell’ACE e la contestuale abrogazione degli incentivi in materia di reinvestimento degli utili.

 

Si segnala che, anche per l’anno in corso, sono state sterilizzate le aliquote IVA, che verranno incrementate al 25% dal 2021 e al 26,5% dall’anno successivo.

 

Le novità previste dalla legge Finanziaria 2020

 

Aliquote IVA Viene prevista la sterilizzazione delle aliquote IVA del 10% e del 22%. In assenza di ulteriori interventi, l’aliquota IVA del 10% passerà al 12% a decorrere dal 2021, mentre quella del 22% passerà al 25% dal 2021 ed al 26,5% dal 2022.

 

Regime forfetario Con l’articolo 1, comma 691, della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del c.d. “regime forfettario”, restringendo i requisiti di accesso e mantenimento del regime e lasciando intatte le restanti disposizioni dell’istituto.

 

Tra le principali modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2020 applicabili a partire dal 01.01.2020 segnaliamo le seguenti: i) viene introdotto un limite relativo alle spese per lavoro di 20.000 euro; ii) viene prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro; iii) viene incentivato l’uso della fattura elettronica attraverso la riduzione di un anno dal termine di decadenza dell’attività di accertamento; iv) viene prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento e la determinazione delle deduzioni, delle detrazioni o di altri benefici, anche di natura tributaria.

 

Con riferimento alla restante disciplina, invece, non si devono segnalare modifiche sostanziali: i contribuenti potranno continuare ad applicare un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove iniziative) con un limite unico di ricavi pari a 65.000 euro (in un primo momento fissata in misura variabile tra i 30.000 ed i 65.000 euro).

 

Per effetto delle limitazioni e delle restrizioni introdotte con legge n.160/2019, in ogni caso, alcuni soggetti che hanno beneficiato del regime forfetario nel corso del 2019 dovranno tornare ad applicare il regime ordinario di tassazione. Segnaliamo che, contestualmente all’introduzione di tali limitazioni viene abrogato, con l’articolo 1 comma 692 della legge 160/2019 la c.d. “flat tax” di cui era prevista l’applicazione a decorrere dal 01.01.2020.

 

Fringe benefit veicoli azienali Viene ridefinita la tassazione relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2020:

1.      con riferimento ai contratti stipulati fino al 30.06.2020 viene confermata la tassazione del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI al netto della trattenuta al dipendente;

2.      con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 01.07.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia a seconda alla classe di inquinamento del veicolo (dal 25 al 60%).

 

TASSAZIONE CONTRATTI DAL 01.07.2020
Emissioni Percentuale di tassazione
Fino a 60 g/km 25%
Da 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Da 160 g/km fino a 190 g/km 40% (50% nel 2021)
Superiore a 190 g/km 50% (60% nel 2021)

 

Buoni pasto aziendali Viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino a 4 euro giornalieri, aumentati a 8 euro giornalieri nel caso in cui le prestazioni sostitutive siano rese in forma elettronica.

 

Viene confermata, inoltre, la detassazione della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate e delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri, a strutture lavorative di carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture e servizi di ristorazione, fino ad un importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

 

Credito d’imposta Ricerca e attività innovative Con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative.

 

Contestualmente all’introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all’anno 2019.

 

Per l’effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n. 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall’anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla legge n. 160/2019 (meno intenso ma con un ambito di applicazione più esteso).

 

Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Il beneficio spettante varia a seconda dell’attività svolta: i) per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta spetta in misura pari al 12% delle spese ammesse e nel limite massimo di 3 milioni di euro; ii) per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iii) per l’innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologia o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iv) per le attività innovative il credito spetta nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

 

Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene prevista la possibilità (da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di rideterminare il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati alla data del 01.01.2020.

 

Entro il 30.06.2020 gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia ed al versamento dell’imposta sostitutiva (pari all’11% sia per i terreni, sia le partecipazioni – qualificate o meno).

 

Rivalutazione dei beni d’impresa Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

 

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria (il saldo attivo va imputato al capitale o in un’apposita riserva in sospensione d’imposta, affrancabile con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%).

 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione.

 

La rivalutazione viene riconosciuta con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

 

Con riferimento ai versamenti, la legge n. 160/2019 ha previsto il pagamento in tre rate di pari importo per importi fino a 3.000 euro, con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES. Per gli importi superiori a 3.000 euro, invece, viene previsto il pagamento di 6 rate di pari importo con scadenza fissata entro il termine previsto per il saldo IRES e per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES.

 

Tassazione plusvalenza cessione immobili L’aliquota dell’imposta sostitutiva, alternativa alla tassazione ordinaria, da applicare in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (compresi terreni edificabili) viene aumentata dal 20 al 26%.

 

Bonus edicole Con riferimento al bonus edicole, viene prevista la sua estensione per l’anno 2020 agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche se l’attività non costituisce unico punto di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.

 

Unificazione IMU e TASI A decorrere dal 2020 viene soppressa l’imposta unica Comunale, fatta eccezione per la TARI, mentre IMU e TASI vengono unificate nella “nuova IMU” che ricalca, a livello sostanziale, la precedente disciplina dell’imposta. A differenza della precedente, la nuova disciplina:

1.      non prevede l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da italiani non residenti ed iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi stati di residenza;

2.      Viene prevista l’esenzione degli immobili accatastati da E/1 a E/9 e degli immobili con destinazione ad usi culturali, oltre agli immobili ad uso esclusivo di culto e posseduti o utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno ad oggetto l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia e immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca ed altro ancora;

3.      per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 si applica un’aliquota del 0,5% (che il comune può aumentare o diminuire dello 0,1%) ed una detrazione di 200 euro;

4.      l’aliquota base è pari allo 0,86%, ed i comuni potranno incrementarla fino al 1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.

 

Deducibilità IMU Viene confermata la deduzione dell’IMU nella misura del 50% sugli immobili strumentali a favore di imprese e lavoratori autonomi per l’anno 2019.

 

Per il 2020-2021 l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 60%, mentre dal 2022 è integralmente deducibile ai fini del reddito d’impresa.

 

Dichiarazione IMU La dichiarazione della nuova IMU va presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.

 

In caso di omessa presentazione trova applicazione una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

 

Estensione IVIE / IVAFE A decorrere dal 2020 l’IVIE e l’IVAFE viene estesa agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate che detengono anche indirettamente immobili e attività finanziarie all’estero.

 

Recupero edilizio / risparmio energetico Anche per il 2020 è stata prevista la proroga delle detrazioni maggiorate sugli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico. Con riferimento, innanzitutto, alle detrazioni sul recupero edilizio, non si devono segnalare particolari innovazioni: le previgenti disposizioni (detrazione maggiorata al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro) vengono prorogate alle spese sostenute fino al prossimo 31.12.2020.

 

Allo stesso modo viene confermata, alle stesse condizioni degli anni precedenti, l’agevolazione sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici relativamente alle spese effettuate fino al 31.12.2020.

 

In materia di risparmio energetico, vengono prorogate le disposizioni alle medesime condizioni previste per l’anno precedente (viene confermata al 50% l’aliquota relativa agli interventi che comprendono l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari, climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse e caldaie a condensazione). Si segnala inoltre la proroga del “bonus verde” per tutto il 2020 nei medesimi limiti previsti per gli anni precedenti.

 

Sconto in fattura alternativo a detrazione Viene introdotta una limitazione alla disciplina dello sconto in fattura alternativo alla detrazione spettante per i lavori di risparmio energetico ed antisismici.

 

Per effetto di quanto previsto dalla legge Finanziaria 2020, lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solamente per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, e sono con riferimento agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a 200.000 euro.

 

Tale disposizione trova applicazione a partire dal 01.01.2020.

 

Bonus facciate Viene introdotta una nuova detrazione, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B di cui al DM 1444/368

 

La detrazione non prevede un massimale di spesa e viene ripartita in 10 quote annuali.

 

Credito d’imposta sicurezza immobili Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene introdotto un credito d’imposta per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale e continuo.

 

Le disposizioni attuative dell’incentivo verranno rese note dal MEF.

 

Formazione 4.0 Con l’articolo 1 commi da 210 a 217 della legge Finanziaria 2020, il legislatore ha previsto la proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

 

Le disposizioni della legge Finanziaria 2020 hanno previsto, tra le altre cose la rideterminazione del beneficio spettante, ora concesso nelle seguenti misure: i) per le piccole imprese nella misura del 50% con un massimale di 300.000 euro; ii) per le medie imprese nella misura del 40% con un massimale di 250.000 euro; iii) per le grandi imprese nella misura del 30% con un massimale di 250.000 euro. Le aliquote sopra indicate possono essere derogate nel caso in cui i beneficiari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. In tal caso, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, il beneficio spetta nella misura del 60%. Tra le altre novità segnaliamo inoltre: i) la possibilità di commissionare le attività di formazione anche agli istituti superiori; ii) viene previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo al fine di verificare e monitorare l’efficacia della misura.

 

Ricordiamo che l’incentivo introdotto con legge n. 205/2017 era già stato prorogato in precedenza ad opera della legge n. 145 del 30.12.2018, con cui il legislatore ha modificato l’importo originariamente spettante del beneficio. Con decreto del 04.05.2018 il Ministero dello Sviluppo ha fornito le disposizioni attuative dell’incentivo, specificando maggiormente i soggetti beneficiari, le esclusioni, le attività e le spese ammissibili, la misura del credito e gli obblighi documentali.

 

Con la circolare n. 412088 del 03.12.2018, invece, il Ministero ha fornito precisazioni sull’applicazione del beneficio, chiarendo che è possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano svolte e organizzate tramite “e-learning”, ovvero attraverso corsi e lezioni online.

 

Credito d’imposta industria 4.0 In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 (fino al 30.06.2021 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

 

L’incentivo spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni, fatta eccezione per le imprese in difficoltà o destinatarie di sanzioni interdittive.

 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatta eccezione per i veicoli di cui all’articolo 164 comma 1 TUIR, fabbricati, costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energia, acqua e trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione acque e alcuni beni specificamente individuati (materiale rotabile, ferroviero e tramviario, aereo completo di equipaggiamento, condotte dorsali per trasporto a grande distanze dei giacimenti ecc.).

 

I beni sono incentivati nelle seguenti misure:

 

BENI AGEVOLATI
Tipologia Limiti Importo incentivo
Beni indicati dalla tabella A finanziaria 2017 Investimenti fino a 2,5 milioni 40%
Investimenti fino a 10 milioni 20%
Beni indicati dalla tabella B finanziaria 2017 Limite investimenti 700.000 euro 15%
Altri beni non indicati nelle tabelle Limite investimenti 2.000.000 euro 6%

 

Il credito non può essere ceduto o trasferito, non è tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

 

Cedolare secca Con riferimento al regime della cedolare secca:

1.      viene confermata la riduzione dell’aliquota al 10% per le locazioni a canone concordato;

2.      non viene prorogata, invece, la cedolare secca sugli immobili commerciali.

 

Pagamenti elettronici Viene confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici.

 

Le disposizioni attuative di tale previsione sono rimesse ad in decreto MEF.

 

Credito d’imposta mezzogiorno Con l’articolo 1, comma 319, legge n 160 del 27.12.2019 il legislatore ha disposto la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno fino al 2020. Coloro che sono interessati al beneficio, quindi, potranno fruire dell’agevolazione anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020.

 

In mancanza di tale proroga, il beneficio resterebbe limitato alle spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.12.2019. Rispetto alla disciplina sostanziale, non si devono segnalare particolari modifiche: coloro che intendono acquisire beni strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, ecc.) da destinare a strutture produttive ubicate nel mezzogiorno (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) possono beneficiare di un incentivo che varia a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’azienda.

 

In particolare: i) per le regioni Molise ed Abruzzo l’incentivo varia dal 10 al 30% delle spese ammesse a seconda delle dimensioni aziendali; ii) per tutte le restanti regioni l’incentivo varia dal 25 al 45% a seconda delle dimensioni aziendali. Con riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si ritiene che questi possano essere ritenuti validi anche con riferimento all’anno in corso.

 

Reintroduzione ACE Viene ripristinato l’incentivo ACE sugli investimenti in capitale e contestualmente abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti, che prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata del 15%.

 

Coltivatori diretti e IAP Viene confermata l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari anche per l’anno 2020. Per il 2021, invece, l’esclusione è fissata al 50% dei redditi IRPEF.

 

Con riferimento al trattamento contributivo viene confermato l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore di coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 40 anni e iscritti nella previdenza agricola dal 01.01 al 31.12.2020.

 

Enoturismo e oleoturismo Le disposizioni in materia di enoturismo vengono ampliate all’oleoturismo, che comprende attività di visita, esposizione, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali.

 

Impianti per colture arboree Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

 

Investimenti in beni strumentali imprese agricole Viene istituito un apposito fondo per favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole connessi ad investimenti industria 4.0.

 

Commercio di piante in fiori Gli imprenditori agricoli florovivaisti che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura a favore di altri imprenditori agricoli florovivaisti, nel limite del 10% del volume d’affari, determinano il relativo reddito applicando un coefficiente del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.

 

Estromissione agevolata beni dell’imprenditore Con l’articolo 1, comma 690, la legge Finanziaria 2020 ha previsto la proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore. Grazie a tale istituto (in origine previsto dalla legge n. 208/2015), gli imprenditori potranno nuovamente estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali applicando un’imposta sostitutiva dell’8% su eventuali plusvalenze. Il regime agevolato si applica alle esclusioni del patrimonio poste in essere dal 01.01 al 31.05.2020 con riferimento a beni posseduti dal 31.10.2019.

Ricordiamo che, in precedenza, il legislatore aveva reintrodotto la procedura di estromissione con l’articolo 1, comma 66 della legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge Finanziaria 2019). Con circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul regime agevolato. Tra i chiarimenti più rilevanti (applicabili anche all’anno 2020 salvo diversa indicazione) segnaliamo i seguenti: i) la concessione in affitto o in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale in data antecedente al periodo di validità dell’estromissione agevolata non consente l’esercizio dell’opzione; ii) la facoltà di estromissione compete all’erede dell’imprenditore deceduto purché sia stata proseguita l’attività; iii) il regime agevolato si perfeziona con l’indicazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi (l’omesso o il ritardato versamento non comporta la rettifica del regime).

 

La misura è stata riproposta senza modifiche sostanziali rispetto a quella prevista originariamente dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente prorogata al 2017 con la legge n.232 del 11.12.2016 ed al 2019 con legge n.145/2018.

 

Ora, con l’articolo 1, comma 690 della legge Finanziaria 2020, viene prevista la sua applicazione per il periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2020 Qualora siano state rispettate tutte le condizioni, l’estromissione esplica i suoi effetti a partire dal 01.01.2020.

 

Sport bonus Viene prorogato il credito d’imposta “sport bonus” all’anno 2020. Come noto, l’incentivo riconosce a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro.

 

Bonus bebè Viene riconosciuto un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 01.01 al 31.12.2020 fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, l’importo dell’assegno varia a seconda del parametro ISEE di riferimento:

 

BONUS BEBE
Parametro ISEE Importo assegno
Pari o inferiore a 7.000 euro Euro 1.920.
Da 7.001 a 40.000 Euro 1.440.
Da 40.001 Euro 960.
L’importo è aumentato del 20% nel caso di figlio successivo al primo.

 

Bonus asili nido Viene riconosciuto, a regime, il bonus per gli asili nido, che consiste in un buono di 1.500 euro a base annua e parametrato a 11 mensilità per il pagamento di rette dell’asilo nido pubblico o privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni.

 

A partire dal 2020 il bonus è incrementato di 1.500 euro per i nuclei con valore ISEE pari o inferiore a 25.000 euro e di 1.000 per i valori ISEE compresi tra 25.001 e 40.000 euro.

 

Esenzione canone RAI A decorrere dal 2020 viene riconosciuta un’esenzione dal canone rai ai soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito non superiore a 8.000 euro e non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio.

 

Conservatori di musica A decorrere dal 2021 viene riconosciuta una detrazione di importo non superiore a 1.000 euro per le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una PA.

 

Bonus cultura 18enni Viene confermato per il 2020 il bonus cultura a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni.
Sabatini ter Viene prevista la proroga per il periodo 2020-2025 dell’incentivi Sabatini ter prevista dall’articolo 2 del DL n. 69/2013, che consente l’erogazione a favore di PMI di un contributo a copertura degli interessi relativi ai finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

 

Rinnovo parco veicolare In sede di rinnovo viene previsto per il 2020 un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto e ridurre gli effetti climalteranti.

 

L’agevolazione si riferisce agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 30.09.2020 finalizzati alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro 4 adibiti al trasporto di passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente e servizi automobilistici di competenza statale di categoria M2/M3.

 

Il beneficio vien concesso in caso di contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi adibiti ai predetti servizi di trasporto a trazione alternativa, elettrica, ibrida o motorizzazione termica euro 6.

 

Qualora sussistano tutti i requisiti per la concessione del beneficio viene concesso un contributo compreso tra 4.000 e 40.000 euro per ciascun veicolo, secondo i criteri stabiliti con apposito atto dal MIT.

 

Sgravio contributivo assunzioni Con legge Finanziaria 2020, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di incentivi sulle assunzioni prorogando ed accorpando gli incentivi ad oggi previsti dal nostro ordinamento. Con l’articolo 1, comma 10, in particolare il legislatore ha previsto: i) la proroga al 2020 del periodo entro cui viene concessa la possibilità di applicare lo sgravio di cui alla legge n. 205/2017 ai lavoratori under 35 (in precedenza 2018); ii) l’abrogazione e l’accorpamento dell’incentivo previsto dall’articolo 3 del DL 87/2018, del tutto speculare a quello previsto dalla legge n. 205/2017.

 

Come noto, l’articolo 1, commi da 100 a 108 e 114 della legge n. 205 del 2712.2017 ha introdotto un’agevolazione sull’assunzione a tempo indeterminato di giovani. A differenza di quanto previsto nelle precedenti versioni degli incentivi sull’assunzione, l’agevolazione ha carattere stabile e trova applicazione con riferimento alle assunzioni (o alle stabilizzazioni) effettuate a decorrere dal 01.01.2018. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’incentivo consiste in uno sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (potenziata al 100% in caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro).

 

In questo frangente è stato successivamente introdotto un incentivo sulle assunzioni stabili, del tutto identico a quello previsto dalla legge n. 205/2017, che prevedeva la possibilità di applicare il beneficio anche alle assunzioni di under 35 operate nel 2019. Con l’articolo 1, comma 10 e 11, la legge Finanziaria 2020, il legislatore riunisce i due incentivi rendendo applicabile la deroga prevista a favore dei lavoratori under 35 a tutto il 2020. Vengono per inoltre modificati i richiami di legge riferiti alle assunzioni operate Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (che possono beneficiare di un incentivo potenziato al 100%) ed all’incentivo potenziato in caso di assunzione di “giovani eccellenze”.

 

Detrazioni Con riferimento alle detrazioni, viene prevista la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito del contribuente. Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di fruire per intero della detrazione per i contribuenti con reddito non superiore a 120.000 euro, mentre la detrazione viene proporzionalmente ridotta per i redditi superiori a 120.000 fino a 240.000 euro. La riduzione non si applica alle spese sanitarie, alla detrazione collegate all’acquisto dell’abitazione principale ed a quelle collegate ai prestiti agrari.

 

Ø  (240.000 – reddito) / 120.000

 

Con riferimento alle spese veterinarie, viene innalzato il limite massimo di spesa da 387,34 a 500 euro.

 

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti viene previsto che la detrazione IRPEF sugli oneri di cui all’articolo 15 TUIR viene riconosciuta nel caso in cui la spesa sia sostenuta mediante strumenti tracciabili, fatta eccezione per le spese sanitarie.

 

Accertamenti esecutivi enti locali Dal 01.01.2020 viene estesa al settore degli enti locali la disciplina degli accertamenti esecutivi. Viene prevista, in particolare, l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli enti locali e delle entrate patrimoniali degli stessi. Di conseguenza, l’avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione dell’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, della natura di titolo esecutivo dell’atto notificato e del soggetto che procederà all’esecuzione forzata ed alla riscossione delle somme.

 

Per gli importi fino a 10.000 euro l’Ente, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

 

Viene inoltre prevista la possibilità di ripartire le somme dovute fino ad un massimo di 72 rate, nei limiti indicati in tabella:

 

DILAZIONE DELLE SOMME
Importi Rate
Fino a 100 euro -
Da 100 a 500 euro Fino a 4 rate mensili
Da 500 a 3.000 euro Da 5 a 12 rate mensili
Da 3.000 a 6.000 euro Da 13 a 24 rate mensili
Da 6.000 a 20.000 euro Da 25 a 36 rate mensili
Somme superiori a 20.000 euro Da 37 a 72 rate mensili

 

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione (mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi).

 

Revisione web tax Viene modificata la disciplina della web tax, ovvero l’imposta che trova applicazione – a partire dal 01.01.2020 - agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni.

 

Sono esplicitamente esclusi dall’imposta i seguenti servizi:

1.      fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;

2.      fornitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore che non svolge funzioni da intermediario;

3.      messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire sistemi interbancari, piattaforme di negoziazione, attività di consultazione degli investimenti, sedi di negoziazione all’ingrosso ed altro ancora;

4.      cessione di dati;

5.      svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas o certificati ambientali e carburanti.

 

L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno ed il versamento va effettuato entro il 16.02 dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Differimento quote ammortamento Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e ad altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate non ancora dedotte sono deducibili come di seguito:

 

QUOTE AMMORTAMENTO
Periodo di riferimento Deducibilità
2019 5%
2020 3%
2021 10%
2022-2027 12%
2028-2029 5%

 

Con la finanziaria 2020 viene confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

 

PREU La legge Finanziaria modifica le aliquote del PREU nei termini che seguono:

 

NUOVE ALIQUOTE PREU
Periodi Apparecchi art. 110 comma 6 lettera a TULPS Apparecchi art. 110 comma 6 lettera b TULPS
Dal 01.01 al 31.12.2020 23,85% 8,5%

 

Dal 01.01.2021 24% 8,6%

 

Contestualmente viene prevista la riduzione della percentuale delle somme giocate destinate alle vincite al 65% per gli AWP, e all’83% per le VLT. Dal 15.01.2020 il prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui alla lettera a dell’articolo 110 TULPS è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedente i 200 euro.

 

Dal 01.03.2020 la quota delle vincite eccedente i 500 euro conseguita con enalotto, superstar, cinci per la vita e “sivincetutto SuperEnalotto” è fissato al 20%.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 4 - NOVITA' FINANZIARIA 2020


CIRCOLARE n. 3 - Imposta di bollo 4° trimestre

Imposta di bollo fattura elettronica: scadenza il 20 Gennaio per il quarto trimestre 2019. Pagamento e novità per l’anno 2020.

 

La presente per ricordare che scade lunedì 20 gennaio 2020 il termine per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno, cioè nel periodo ottobre-dicembre 2019. Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. Per approfondimenti si rimanda alla ns. circolare n. 23 del 12 Aprile 2019. 

In generale, il pagamento dell'imposta di bollo del quarto trimestre 2019 in scadenza il 20 gennaio, può essere effettuato nei seguenti modi:

  1. mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale,
  2. utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. Per le modalità si rimanda alla nscircolare n. 23 del 12 Aprile 2019.

Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Imposta di bollo fatture elettroniche 2020: modifiche nel Decreto fiscale

La scadenza del 20 gennaio segna la fine della periodicità trimestrale di pagamento, almeno per una grossa fetta di titolari di partita IVA.

Il Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha infatti previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Si creano due diversi calendari, con un piano di scadenze differenziato in base all’importo dell’imposta dovuta:

Bollo fattura elettronica 2020 Scadenza trimestrale Scadenza semestrale
Fatture I trimestre 20 aprile
Fatture II trimestre 20 luglio 16 giugno (primo semestre)
Fatture III trimestre 20 ottobre
Fatture IV trimestre 20 gennaio 16 dicembre (secondo semestre)

Omesso o tardivo versamento imposta di bollo, iscrizione a ruolo entro 30 giorni

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020 riguardano anche la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Nel caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, sanzioni ed interessi.

Nel caso di mancato pagamento da parte del contribuente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso delle Entrate, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Cartelle sprint per i contribuenti che non pagano l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, anche in merito all’importo dovuto per il quarto trimestre 2019: la novità è in vigore dal 27 ottobre 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 2 - Novità dichiarazioni d'intento 2020

DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2020

Il Decreto Crescita del 30 aprile 2019, n.34, ha introdotto alcune “semplificazioni” in materia di dichiarazioni di intento, ma ha altresì inasprito il regime sanzionatorio.

 

Due importanti modifiche, quindi, in merito alla presentazione delle dichiarazioni di intento:

Ø dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di porre in essere tali adempimenti;

Øè prevista l’applicazione della sanzione proporzionale (e non più fissa) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.

 

Si riepilogano di seguito gli adempimenti attuali e in vigore fino al 31 dicembre 2019 sia per l’esportatore abituale che per il fornitore.

L’esportatore doveva porre in essere i seguenti adempimenti:

Ø inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);

Ø inviare copia della stessa al fornitore assieme alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

Ø annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore;

Ø compilare il quadro VC della dichiarazione Iva, al fine di monitorare il mantenimento dello status di esportate e per dichiarare gli acquisti in sospensione di Iva, mese per mese, senza “splafonare”.

 

Il fornitore, ricevuti i suddetti documenti, doveva

Ø eseguire il riscontro telematico sul sito dell’Agenzia, verificando l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;

Ø numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro;

Ø indicare nel quadro VI della Dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

 

Dal 1° gennaio 2020, quindi, in seguito alle semplificazioni previste, gli adempimenti saranno i seguenti:

L’esportatore:

Ø non avrà più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate:

Ø non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri;

Ø avrà solo l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà l’apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

(La nuova disposizione prevede che con un successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate detterà le modalità operative di attuazione. In pratica, il provvedimento dovrà chiarire in che modo l’esportatore abituale dovrà comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento al fornitore);

 

Il fornitore:

Ø non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri;

Ø dovrà riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse;

Ø dovrà provvedere ad indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse in regime di non imponibilità art.8, 1° comma lett.c, Dpr 633/72 (nel caso di importazioni, invece, gli estremi di protocollo dovranno essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale).

 

E’ previsto, a conferma della risoluzione del 13 aprile 2015, n.38/E, che la dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni senza che le stesse debbano avvenire necessariamente tra le stesse parti.

 

Inasprimento delle sanzioni

Sempre dal 1° gennaio 2020, alla semplificazione negli adempimenti è stato inserito un inasprimento sanzionatorio.

In particolare, è prevista una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della lettera d’intento.

 

In pratica si passerà, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione d’intento, da una sanzione fissa da € 250 a € 2.000 ad una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.

 

In attesa di ulteriori interpretazioni ufficiali, gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

 

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 1 - Novità DL collegato manovra

DL Collegato manovra: le novità previste

dal DL n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale con particolare riferimento alla repressione ed alla prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale (vedi ns. circolare n. 43 del 15/11/2019). In occasione della conversione in legge n. 157 del 19.12.2019, il legislatore ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento con particolare riferimento alla disciplina del blocco delle compensazioni, alla responsabilità del committente in materia di appalti ed altro ancora. Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo le seguenti: i) vengono parzialmente riassorbite le disposizioni relative ai “reati fiscali”, mantenendo le previgenti soglie di rilevanza penale (di cui era prevista una riduzione); ii) viene introdotto il ravvedimento per tutte le tipologie di tributi; iii) vengono eliminate le sanzioni in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito o debito; iv) vengono ridotte le sanzioni applicabili in caso di blocco conseguente alla sospensione dell’esecuzione dei modelli F24; v) viene definito il termine di applicazione delle disposizioni agevolative concesse ai c.d. “lavoratori impatriati”, da ultimo modificate con DL n. 34/2019; vi) viene modificato il calendario fiscale delle scadenze a decorrere dal 01.01.2021; vii) viene definito il regime fiscale applicabile agli utili distribuiti a società semplici; vii) viene estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare, tramite modello F24 le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relative a lavori nei confronti della PA.

 

 

Premessa

Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla repressione delle frodi fiscali attraverso l’introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all’inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. reati fiscali).

 

Con legge di conversione n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni contenute dal decreto, riducendo le sanzioni applicabili in caso di violazioni fiscali e introducendo alcune novità.

 

Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo lo stralcio di alcune riduzioni delle soglie di rilevanza penale dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento all’omesso versamento dell’IVA, la cui soglia resta fissata a 250.000 euro.

 

In materia di responsabilità del committente negli appalti, viene completamente modificato il sistema precedentemente delineato dal DL n. 124/2019 a favore di un istituto più snello, che limita la responsabilità del committente ad un ruolo di verifica delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

 

Si segnala l’estensione della disciplina del ravvedimento a tutti i tributi.

 

Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019 convertito)

 

Estensione ravvedimento Per effetto dell’abrogazione del comma 1 bis dell’articolo 13 D.Lgs. n.472/97, il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi. In precedenza l’istituto era limitato ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Compensazione fiscale In materia di compensazione, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:

 

ACCOLLO DEL DEBITO E COMPENSAZIONE FISCALE

Viene inserito, formalmente, il divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite accollo. Nel caso in cui un soggetto intenda accollarsi un debito fiscale di un contribuente, pertanto, potrà estinguere il debito solamente tramite versamento delle imposte. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento.

 

Viene previsto che gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori possono essere notificati entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.

 

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

i.             Accollato: si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato;

ii.            Accollante: si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato, o dal 100 al 200% se il credito è inesistente.

 

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E COMPENSAZIONE

Viene previsto che in caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall’elenco VIES, i contribuenti non possono utilizzare i crediti in compensazione.

 

Il divieto di compensazione si applica a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione della partita IVA dall’elenco VIES. Al contribuente è in ogni caso consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.

 

COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza da cui emerge il credito.

 

La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.

 

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Con riferimento alla verifica dei modelli F24, si segnala che qualora a seguito dei controlli l’Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell’importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).

 

In caso di mancato pagamento tempestivo, l’Agente per la riscossione notifica cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.

 

Impatriati Con riferimento al regime degli impatriati la legge di conversione del DL n.124/2019 stabilisce che le modifiche apportate dal DL n. 34/2019 trovano applicazione dal 2019 ai soggetti che dal 30.04.32019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime di cui all’articolo 16 del DL n. 147/2015.

 

Limite all’uso del denaro contante Viene prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:

 

LIMITI USO DENARO CONTANTE
Periodo interessato Limite
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021 2.000 euro
Dal 01.01.2022 1.000 euro

 

Viene inoltre previsto l’innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.

 

Spesometro Viene stabilito che la trasmissione dello spesometro estero deve avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

Credito d’imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati Viene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a 400.000 euro. Sono ammesse all’incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

 

Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.

Riordino termini scadenze fiscali A decorrere dal 01.01.2021 trovano applicazione nuovi termini per le seguenti scadenze fiscali:

 

SCADENZE FISCALI
Contribuenti – presentazione del modello 730 Entro il 30.09
CAF, professionisti e sostituti (dichiarazioni presentate dal contribuente e termine presentazione all’Agenzia delle Entrate) Entro il 31.05 15.06
Dal 01.06 al 20.06 Entro il 29.06
Dal 21.06 al 15.07 Entro il 23.07
Dal 16.07 al 31.08 Entro il 15.09
Dal 01.09 al 30.09 Entro il 30.09
CAF e professionisti abilitati – dichiarazioni integrative Entro il 10.11
Sostituto d’imposta – invio della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Entro il 16.03
Imponibilità IVA scuole guida Nell’ambito delle prestazioni d’insegnamento di cui all’articolo 10, comma 1, numero 20 del DPR n. 633/72 non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1.

 

Vengono fornite disposizioni di carattere transitorio che fanno salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 e la possibilità di certificare le prestazioni con l’emissione dello scontrino o della ricevuta in luogo della memorizzazione elettronica fino al 30.06.2020.

 

Responsabilità solidale negli appalti Con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui.

 

In particolare: i) secondo quanto originariamente previsto dal DL n. 124/2019, il committente avrebbe dovuto sostituirsi al pagamento delle ritenute di competenza delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici; ii) per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, viene ora previsto un obbligo di verifica e segnalazione in capo al committente rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro.

 

In caso di inadempimento, viene ora prevista la responsabilità in solido, in capo al committente, per le sanzioni collegate alle irregolarità riscontrate nell’ambito delle ritenute relative all’appalto.

 

Nel dettaglio, la procedura prevista dalla legge di conversione prevede l’invio dei documenti, delle informazioni e delle deleghe di pagamento al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento. Nel caso in cui alla data prevista per il versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, il committente può trattenere una somma pari al 20% del valore complessivo dell’opera finché perdura l’inadempimento.

 

Il committente dovrà altresì dare comunicazione di tale circostanza all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

 

Compensazione crediti PA Viene prevista anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi di compensare, utilizzando il modello F24, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi professionali maturati nei confronti della PA.

 

Aliquota IVA prodotti igiene femminile La cessione di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA del 5%.

 

Aliquota IVA veicoli ibridi L’aliquota IVA ridotta del 4% trova applicazione anche nei confronti degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150k” se con motore elettrico ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fisicamente a carico e soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fisicamente a carico.

 

Reverse charge per somministrazione manodopera Con riferimento ai soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment, viene prevista l’applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera. L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.

 

Nel dettaglio, per effetto dell’introduzione della lettera a-quinques al comma 6 dell’art. 17 DPR n. 633/72 viene prevista l’applicazione del regime di reverse alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

 

Utili distribuiti a società semplici In sede di conversione sono state definite le modalità di tassazione dei dividendi distribuiti ad una società semplice da parte di società di capitali o enti commerciali/non commerciali.

 

Viene, in particolare, previsto che i dividendi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci:

1.      Socio società di capitali: il 95% dell’ammontare è escluso dalla formazione del reddito, mentre la quota restante è soggetta ad IRES;

2.      Socio imprenditore individuale: il 41,86% dell’ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti;

3.      Socio persona fisica: ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

 

Contributo ad attività di accertamento Viene confermata la proroga fino al 2021 dell’attribuzione ai comuni che abbiano contribuito all’attività di accertamento di una quota pari al 100% delle somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.

 

Proroga termine versamento rottamazione ter Con l’articolo 3 DL n. 119 del 23.10.2018, successivamente convertito (con modifiche) in legge n. 136 del 17.12.2018, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la procedura di rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.

 

In occasione della conversione in legge (n. 58 del 28.06.2019) del DL n. 34 del 30.04.2019, il legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31.07.2019 (il termine originario corrispondeva allo scorso 30.04.2019), oggi ulteriormente prorogata ad opera dell’articolo 37 del DL n. 124 del 26.10.2019 al 30.11.2019.

 

La proroga, in particolare, riguarda coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del modello DA-2018 o DA-2018-D entro il 30.04.2019 oppure ammessi automaticamente alla rottamazione ter. La proroga, secondo quanto illustrato nella relazione illustrativa, si è resa necessaria per evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019 rispetto a quelli che hanno provveduto entro il termine prorogato dello scorso 31.07.2019.

 

Per effetto di tale proroga: i) il termine per il versamento della prima rata (in scadenza lo scorso 31.07.2019) viene prorogato fino alla scadenza del 30.11.2019, ovvero il termine previsto per il pagamento della seconda rata; ii) per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis e successivamente ammessi alla rottamazione ter, il termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere, come nel caso precedente, con il termine per il versamento della seconda rata del 30.11.2019 (viene mantenuta una differenza rispetto ai termini di dilazione a seconda che il contribuente abbia o meno provveduto al pagamento delle somme previste in scadenza al 07.12.2018); iii) per i soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione ter, la scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere con il termine per il pagamento della seconda rata (sono fatte salve le successive scadenze dilazionate fino al 2023).

 

Dichiarazioni precompilate sperimentali A partire dalle operazioni IVA effettuate al 01.07.2020, viene prevista la messa a disposizione della bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.

 

A partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.

 

Disposizioni in materia di fattura elettronica In materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:

 

UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.

 

SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.

 

Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.

 

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.

 

In sede di conversione viene prevista la possibilità di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora la somma dovuta non superi la soglia annua di 1.000 euro.

 

Modifiche ai reati fiscali D.Lgs.

n. 74/2000

Con l’articolo 39 del D.Lgs. n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. Le disposizioni, si specifica, trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.

 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO
Art. 2 Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti
Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.
Art. 3 Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Art. 4 Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione infedele.
Vengono ridotte le condizioni di rilevanza penale e modificate (prima della conversione eliminate) le esclusione con riferimento agli elementi valutativi.
Art. 5 Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa dichiarazione.
Art. 8 Specularmente all’articolo 2, vengono incrementate le sanzioni in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.
Art. 10 bis  

Per effetto della legge di conversione, non viene più prevista la riduzione delle soglie di rilevanza penale.

Art. 10 ter
Art. 10 quater Viene riscritto completamente la fattispecie relativa all’indebita compensazione con la scissione delle ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti e inesistenti (punita in modo più severo fino a 6 anni di reclusione).
Art 11 Viene riscritto l’articolo con la previsione di una sanzione su due livelli  nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (punità in modo più severo se l’importo supera i 200.000 euro).
Viene introdotta una specifica fattispecie nel caso in cui la sottrazione segua una procedura di transazione fiscale.
Art 12 Viene previsto che la sospensione condizionale della pena non trova applicazione qualora l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
Art 12 bis Viene previsto che in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti viene sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono profitto o prezzo, salvo che appartengano a persona estranei del reato, oppure dei beni di cui ha la disponibilità.
Art 12 ter Può essere disposta la confisca ai sensi dell’articolo 240 bis cp su tutti i beni di cui il contribuente non è in grado di giustificare la provenienza, anche per interposta persona.
Art 13 Viene previsto che in caso di pagamento spontaneo delle somme contestate i reati fiscali non sono punibili. La legge di conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disposizione anche agli articoli 2 e 3.

 

Immissione in consumo carburanti Con riferimento all’immissione in consumo ed all’estrazione di carburanti introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, si rammenta che l’immissione e l’estrazione è subordinata al versamento dell’IVA tramite F24 con divieto di compensazione. Viene ora previsto che l’obbligo di versamento anticipato dell’IVA si applica anche ai prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo o estratti.

 

Viene previsto che la deroga relativa al versamento anticipato dell’IVA può essere applicata solo in caso l’immissione in consumo del deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che presti idonea garanzia e sia in possesso di specifici criteri di affidabilità.

 

Viene inoltre previsto il divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per gli acquisti e le importazioni definitive di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. In deroga al divieto, viene consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi che acquistano ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto gasolio presso un deposito commerciale da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato, destinatari autorizzati e da soggetti terzi.

 

Importo massimo rimborsabile accisa sul gasolio Viene stabilito che il limite massimo di rimborso spettante, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, nella misura di un litro di gasolio consumato per ciascun veicolo può beneficiare dell’agevolazione per ogni chilometro percorso.

 

Rinnovo veicoli autotrasportatori Vengono stanziati ulteriori finanziamenti a favore degli investimenti avviati dall’entrata in vigore del decreto fino al 30.09.2020 finalizzati all’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico.

I finanziamenti riguardano, in particolare, i veicoli a trazione alternativa a metano, a gas naturale, elettrica o ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.

 

Il contributo spettante varia da 2.000 a 20.000 euro a seconda dalla modalità di alimentazione e dalla massa complessiva a pieno carico e richiede la contestuale rottamazione die veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 (adibiti a trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico).

 

Incentivi conto energia Per superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica con la detassazione, prevista all’articolo 6 della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), viene previsto il pagamento, da parte del contribuente di una somma per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE.

 

Acconti soggetti ISA Viene stabilito che gli acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27.10.2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%). Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda).

 

L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

 

Lotteria scontrini Con riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all’estrazione premi a partire dal 01.07.2020. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

 

Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo.

 

Vengono introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati.

 

Acquisto veicoli usati UE Viene introdotto l’obbligo di preventiva verifica nel caso di acquisto di veicoli UE usati nel caso in cui l’acquirente non sia tenuto a versare l’IVA tramite F24 ELIDE. La verifica, in particolare, verrà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da stati UE.

 

Tassazione dei TRUST Nei trust trasparenti con beneficiari individuati i redditi prodotti sono imputati ai beneficiari indipendentemente dall’effettiva percezione. Per l’effetto, tali redditi sono tassati in capo ai beneficiari.

 

I redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in stati a fiscalità privilegiata, invece, sono tassati come reddito di capitale anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 TUIR.

 

Viene inoltre stabilito che qualora non sia comprensibile se la corresponsione di un trust sia costituita da reddito o da patrimonio, l’importo viene considerato per intero reddito.

 

Incremento PREU A decorre dal 10.02.2020 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito è fissata al 23% per gli apparecchi da intrattenimento AWP e new slot e al 9% per le video lottery.

 

Dispositivi anti abbandono Viene prevista la corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l’acquisto dei c.d. “dispositivi anti abbandono”. Le sanzioni collegate al mancato utilizzo dei dispositivi anti abbandono trovano applicazione a decorrere dal 06.03.2020.

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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