CIRCOLARE n. 16 - Coronavirus -Bilanci termini di convocazione estesi
Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni
Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Lo prevede il decreto Cura Italia: tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Le S.r.l. potranno consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
Il decreto sull’emergenza COVID-19 interviene sul fronte dei termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.
Come si evince dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
In primis il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica.
Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione, ai sensi dell’art. 2364, comma 2 c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo previsto dall’art. 2478-bis, comma 1, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo stesso art. 2364 stabilisce che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Nuove modalità per svolgere le assemblee
Il decreto COVID-19 interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Per quanto riguarda le S.p.a. quotate, sarà consentito ricorrere all’istituto del rappresentante designato, previsto dall’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le stesse società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe anche con sottoscrizione digitale. Previsioni analoghe potranno essere applicate anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Disposizioni analoghe sono dettate anche per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB (secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio), nonché all’art. 2539, comma 1, c.c., che con riferimento alle BCC stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.
Ambito temporale
Il decreto stabilisce che tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 15 - Decreto Cura Italia - principali novità
Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità della bozza di decreto
Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.
Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).
Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.
La bozza del decreto “Cura Italia”, attualmente in circolazione, si articola su cinque assi:
- finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- misure di sostegno per specifici settori economici.
Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.
Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59) |
Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:
Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo. |
Sospensione dei versamenti (articolo 58, comma 2) |
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. |
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1) |
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo. |
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57) |
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub. |
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 65) |
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
· cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, · avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, · avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, · atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, · ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: · la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; · la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo. |
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58, comma 6) |
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). |
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64) |
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale. |
Potere di accertamento allungato di due anni (articolo 64) | Secondo la bozza in circolazione, è stata disposta la proroga di due anni per la decadenza degli atti impositivi. Il riferimento è al Dlgs n. 159/2015: i termini scadenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si procede con la sospensione dei versamenti vengono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. |
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto. |
Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. |
Detrazione erogazioni liberali (articolo 63) |
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. |
Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37) |
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. |
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80) | Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 8 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).
Per lo stesso periodo (dal 8 marzo al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. |
Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34) |
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore. |
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53) |
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. |
Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55) |
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.
La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. |
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60) |
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. |
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103) |
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ.. |
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CIRCOLARE n. 14 – Coronavirus: le nuove scadenze fiscali
Coronavirus: le nuove scadenze fiscali
Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica. Si sposta dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, le università, gli asili nido, i veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 3 marzo 2020, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 9/2020. Prorogato anche - al 5 maggio 2020 - il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Con comunicato stampa del 3 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le nuove scadenze fiscali, come prorogate dal D.L. n. 9/2020 per l'emergenza Coronavirus.
Con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale in ragione proprio dell’emergenza sanitaria.
La proroga è stata necessaria in virtù della straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del virus stesso ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.
In particolare:
- slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono non solo effettuare l’invio della Certificazione Unica all’ADE ma sarà anche necessario consegnarle ai lavoratori dipendenti o autonomi.
- dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine entro cui gli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata.
Nota bene
Rimane invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, che era previsto al 31 gennaio 2020.
- dal 15 aprile al 5 maggio 2020 il termine entro cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia;
- dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.
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CIRCOLARE n. 13 - Tassa annuale bollatura libri sociali
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2020
Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2020.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/20 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/20 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2020.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
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CIRCOLARE n. 12 - La novità del Bonus Facciate
Il punto sul “bonus facciate”
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la circolare Agenzia delle Entrate 2/2020 ha fornito precisazioni sul c.d. "bonus facciate" introdotto dall'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019. Tra le altre cose, è stato chiarito che: i) l'agevolazione riguarda soltanto gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio: sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile; ii) i soggetti beneficiari devono possedere l'immobile oggetto dell'intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenerlo in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario; iii) sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); iv) la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
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Premessa |
I co. 219 - 221 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) hanno introdotto una detrazione fiscale per gli interventi sulle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"). Riguardo al nuovo beneficio fiscale sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n.2/E.
In ragione di ciò, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n.282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all’effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie. |
Misura della detrazione |
La detrazione d'imposta nella misura del 90% spetta per:
- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 e zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (sono escluse dalla detrazione in commento le zone omogenee C, D, E ed F).
Soggetti beneficiari |
Con riguardo ai soggetti beneficiari, la norma stabilisce genericamente che l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda.
Come precisato dalla circ. 2/2020 in commento, la detrazione riguarda, quindi, tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati:
è residenti e non residenti in Italia; è a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari; è siano essi soggetti all'IRPEF o all'IRES. |
Possono, quindi, usufruire della detrazione i soggetti persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti nonché i soggetti che conseguono un reddito d’impresa quali le società di persone e quelle di capitali.
Rimangono esclusi coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto non possono compensare la detrazione. |
Il diritto alla detrazione si estende anche ai familiari conviventi alla data di inizio dei lavori o di sostenimento delle spese purché gli immobili siano a disposizione della coppia e quindi non risultino concessi in locazione o comodato.
Edifici interessati |
Il bonus si applica per gli interventi eseguiti su:
- edifici esistenti,
- parti di edifici esistenti,
- unità immobiliari esistenti,
di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Sono esclusi gli interventi effettuati:
è durante la fase di costruzione dell'immobile; è mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente anche se sono inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. |
Gli immobili oggetto di intervento devono essere detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale oppure in forza di un contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato debitamente registrati ed avere, in tal caso, il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
A tal riguardo l’Agenzia precisa che, a scopo antielusivo, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile comprovato da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. |
Interventi agevolati |
Sono agevolati gli interventi "finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti" che devono interessare le strutture opache della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi. In particolare, rientrano nell’agevolazione tutte le spese relative alla pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo delle facciate nonché il loro consolidamento, ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche.
Negli interventi sono compresi la sistemazione di grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e di tutte le parti impiantistiche che incidono sulla parte opaca della facciata mentre sono escluse le opere sulle facciate interne nonché quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. |
Interventi di efficienza energetica |
I lavori di rifacimento della facciata possono riguardare interventi:
- influenti dal punto di vista termico,
- o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
In questi casi, gli interventi devono soddisfare:
ü i requisiti di cui al DM 26.6.2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari; ü i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al DM 11.3.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica. |
Spese sostenute nel 2020 e rimaste a carico |
La detrazione del 90% riguarda le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e rimaste a carico del contribuente.
L'agevolazione compete, quindi, per:
è le spese pagate nel 2020 dai soggetti IRPEF (principio di cassa); è le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, compresi quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (principio di competenza). |
Lavori iniziati nel 2019 o in anni precedenti |
L'agevolazione compete anche per i lavori eseguiti nel 2019 (o in anni precedenti), le cui spese sono sostenute nel 2020.
Adempimenti per tutti i soggetti beneficiari |
Al bonus facciate si applicano le disposizioni attuative contenute del DM 18.2.98 n. 41 con riguardo alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (co. 223 dell'art. 1 della L. 160/2019). Di conseguenza, come precisato dalla circ. Agenzia Entrate 2/2020, per fruire del bonus facciate sia i soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa che i soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES, devono, tra le altre cose:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori;
- trasmettere una comunicazione all'ASL, ove richiesto;
- conservare la documentazione relativa all'intervento (fatture, bonifici, abilitazioni amministrative).
In aggiunta, per gli interventi di efficienza energetica i contribuenti devono:
è acquisire e conservare l'asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi; è acquisire e conservare l'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori; è trasmettere la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. |
Modalità di pagamento |
Le spese relative agli interventi di rifacimento delle facciate devono essere pagate:
- dai soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (sull'importo del bonifico sarà trattenuta la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, attualmente fissata all'8%, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010);
- dai soggetti titolari di reddito d'impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali), non necessariamente mediante bonifico, ma anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
Ripartizione della detrazione |
La detrazione IRPEF/IRES:
- spetta nella misura del 90%;
- è calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente senza alcun limite;
- deve essere ripartita in 10 rate annuali.
In assenza di una disposizione normativa, i contribuenti non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 11 - Responsabilità solidale appalti
Ritenute fiscali negli appalti con nuovi adempimenti: cosa fare per essere in regola
Il 17 febbraio 2020 scatta la prima scadenza prevista dalle regole sui versamenti delle ritenute negli appalti labour intensive di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Introdotte dal decreto fiscale 2020, le misure prevedono nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti. In particolare, in capo al committente è posto l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute, procedendo, in caso di omissioni, alla sospensione dei pagamenti e alla segnalazione dell’irregolarità all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato di regolarità fiscale (il cui rilascio consente di disapplicare la disciplina) e ha fornito i primi chiarimenti operativi, sancendo una moratoria delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile.
Come evidenziato nella nostra Circolare n.1 dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove regole sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera rispetto alle quali la prima scadenza da rispettare è quella del prossimo 17 febbraio.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”), con il quale il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. n.241/97 il nuovo articolo 17-bis che, nella versione riformulata in sede di conversione del decreto, sancisce il divieto di compensazione nel versamento delle ritenute e impone al committente taluni obblighi di controllo.
La disciplina si applica “dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese”. Conseguentemente l’obbligo riguarda le ritenute operate dal mese di gennaio 2020, per le quali il versamento deve essere eseguito entro il 17 febbraio 2020, mentre i nuovi obblighi non devono essere adempiuti in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti necessari per individuare l’ambito applicativo della norma.
Responsabilità solidale
Le modifiche introdotte dal D.L. 124/2019 non definiscono un nuovo regime di responsabilità solidale (come già previsto per le obbligazioni contributive dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003); piuttosto l’intervento normativo deve essere contestualizzato nell’ambito di una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le false compensazioni e ad attribuire in capo ai soggetti committenti un ruolo di controllo sull’esecuzione dei versamenti delle ritenute fiscali in alcuni settori particolarmente critici.
L’ambito di applicazione della norma è riferito ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Procedura
Per arginare il fenomeno degli omessi versamenti, esclude la possibilità di compensazione delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere e servizi rientranti nel perimetro della disciplina.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarito che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio rimborsi da 730, eccedenze di versamento o di ritenute, bonus 80 euro). Nella circolare viene riportata una tabella con i codici tributo dei crediti in questione.
I rapporti contrattuali menzionati dalla norma sono estremamente ampi, facendosi riferimento ad appalti e subappalti e poi in genere a tutti i contratti atipici con i quali viene affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio. Nell’individuazione del requisito oggettivo della norma bisogna quindi fare riferimento alla sostanza degli accordi, a prescindere dalla relativa forma contrattuale.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
In capo ai committenti è invece posto l’obbligo di richiedere copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute eseguite dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Identificati alcuni obblighi di invio di documentazione per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere al suddetto obbligo di controllo. In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- copia degli F24 quietanzati;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019).
Relativamente alle informazioni da comunicare al committente nei 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, la circolare 1/E/2020 ha chiarito che dalle ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente sono escluse quelle relative alle retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto
Per quanto concerne la funzione di controllo posta in capo al committente, andando ben oltre il tenore letterale della norma, nella circolare viene affermato che quest’ultimo dovrà effettuare una valutazione di “congruità”, verificando che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore. Ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.
Il committente deve verificare che le ritenute fiscali operate in relazione a ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta chiedendo, in tal caso, spiegazioni all’affidatario. Per esigenze di semplificazione, limitatamente alla verifica sulle ritenute, la circolare chiarisce che queste ultime non si considerano manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24, con la successiva risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 si è stabilito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; pertanto non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente. A tal fine nel modello F24 è stato istituito il codice “09” che deve essere utilizzato per indicare il “committente” al quale si riferisce il versamento delle ritenute.
Esclusioni
Le nuove procedure non applicano nel caso in cui le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici consegnino al committente un documento di regolarità fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che attesti i seguenti requisiti:
- avvio dell’attività da almeno tre anni;
- regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi;
- esecuzione nell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate di versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateizzazione.
Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente e l’impresa che effettua i lavori o le opere deve risultare operativa negli ultimi tre anni.
DURF e controlli
Il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la disciplina deve essere segnalato al committente mediante la consegna di un documento di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro il termine dell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute.
Le disposizioni attuative sono state adottate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 che contiene, all’allegato A, lo schema di certificato, mentre la sussistenza dei requisiti sarà riscontrata dall’amministrazione finanziaria secondo i criteri definiti nell’allegato B.
Secondo quanto chiarito con il citato provvedimento, tale certificato sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Il DURF potrà essere ritirato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i grandi contribuenti il certificato sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.
L’impresa o un suo delegato potrà segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali dati omessi e l’agenzia delle Entrate, effettuati gli opportuni riscontri, procederà all’emissione di un nuovo certificato.
OSSERVA. Per quanto concerne il versamento delle ritenute di gennaio il termine di consegna del certificato sarebbe scaduto lo scorso 31 gennaio, ossia in data antecedente rispetto a quella di approvazione del modello. Ad oggi, inoltre, mancano le procedure e gli applicativi con cui l’Agenzia delle Entrate dovrà gestire il rilascio dei certificati e, anche ammettendo il relativo rilascio per tempo, sarebbe pressoché impossibile attivarsi per ottenere la correzione di eventuali errori. Sarebbe quindi auspicabile l’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione finanziaria finalizzato a rinviare, almeno al prossimo mese di marzo, l’avvio della procedura.
Sarebbe quindi stata auspicabile l’adozione di un una misura correttiva, da definire sul piano legislativo, finalizzata a rinviare, almeno al prossimo mese di marzo, l’avvio della procedura. In mancanza di una siffatta soluzione, prendendo atto delle oggettive difficoltà che le imprese saranno chiamate a fronteggiare per adeguarsi tempestivamente ai nuovi obblighi di legge, la circolare 1/E/2020 stabilisce che nei primi mesi di applicazione della norma (e in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), qualora l’appaltatore abbia effettuato correttamente il versamento delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato per ciascun committente deleghe distinte, come previsto dalla legge, al committente non sarà contestata alcuna sanzione. |
Tra gli aspetti chiariti dal provvedimento 54730/2020, si precisa che ai fini della verifica delle iscrizioni a ruolo devono essere considerati gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito e le iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Inoltre, con una soluzione favorevole per i contribuenti, viene chiarito che ai fini del computo della soglia – che deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta – saranno essere esclusi “interessi, sanzioni ed oneri diversi”.
Sanzioni
In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, comunicando entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, il successivo quarto comma dispone l’applicabilità di una sanzione per il committente pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime. Il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate.
Si tratta, in particolare, delle sanzioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 471/97 in caso di mancata esecuzione delle ritenute (sanzione pari al 20% degli importi non trattenuti) e dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97 per l’omesso o ritardato versamento delle ritenute stesse (pari al 30% dei versamenti non effettuati).
In sostanza, il committente sarà soggetto a una sanzione in misura corrispondente a quella irrogata all’impresa che ha commesso la violazione. La sanzione sarà applicabile qualora il committente non abbia richiesto la prova del pagamento delle ritenute eseguite dall’impresa, non abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi in caso di eventuali inadempimenti oppure abbia omesso di segnalarli all’Agenzia delle Entrate.
Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in commento, la circolare 1/E/2020 ha chiarito che restano fuori dall’ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997).
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti
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CIRCOLARE n. 10 - Esterometro trimestrale 2020
Esterometro trimestrale, da 12 a 4 scadenze all’anno: le novità nel Decreto Fiscale 2020
Un emendamento al Decreto Fiscale n. 124/2019 snellisce il calendario degli appuntamenti con la comunicazione dei dati delle fatture estere.
Da 12 si passerà a 4 scadenze all’anno, ciascuna delle quali fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Si tratta di una semplificazione richiesta da tempo, e che trova spazio nelle modifiche apportate alla legge di conversione del DL Fiscale 2020.
Esterometro: scadenze ridisegnate dal Decreto Fiscale 2020
L’emendamento al Decreto Fiscale 2020 modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, fissando alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento la scadenza dell’esterometro.
La comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è una delle novità introdotte in parallelo alla fatturazione elettronica, per tutte le operazioni rimaste fuori dal perimetro del SdI.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle nuove scadenze trimestrali dell’Esterometro previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo:
- 30 aprile 2020, esterometro primo trimestre;
- 31 luglio 2020, esterometro secondo trimestre;
- 2 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
- 1 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre.
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti
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CIRCOLARE n. 9 - Certificazione Unica 2020
CERTIFICAZIONE UNICA, IL NUOVO MODELLO PER IL 2019
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate N. 8932/2020, sono stati approvati e pubblicati i modelli per la Certificazione Unica “CU 2020”. Sono obbligati alla trasmissione del modello, oltre a tutti i sostituti d'imposta che nell'anno 2019 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, anche coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, c. 1 del Tuir, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Nel provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'invio della CU 2020 è obbligatorio anche per attestare l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi o delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio e
l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d'appalto. Anche i corrispettivi erogati per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) devono essere certificati, dagli intermediari immobiliari, con la CU. Il sostituto d'imposta, tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate delle CU ordinarie, assolve all'obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dall'art. 4, c. 3-bis D.P.R. 322/1998.
Anche per l'anno 2020 sono state confermate le tre diverse scadenze. La Certificazione unica, infatti, va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il giorno 31.03.2020, La trasmissione all'Agenzia delle Entrate, invece, deve essere effettuata entro il 9.03.2020, essendo sabato il 7.03.2020, per le Certificazioni uniche che contengono redditi che vanno a confluire nel modello 730 precompilato. Per le certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter D.P.R. 22.07.1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31.10.2020. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all'art. 2 D.Lgs. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata. In caso contrario, per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata, è comminata la sanzione di 100 euro e non è ammesso l'istituto del ravvedimento operoso, così come precisato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E/2015. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'art. 1 D.Lgs. 175/2014.
Tra le novità del modello Certificazione Unica 2020:
- I sostituiti di imposta possono rilasciare la Certificazione Unica contenente dati fiscali e previdenziali relativi a contribuzioni diverse dall’INPS come nel caso di medici, veterinari, ecc., che sono state rilasciate in modo separato in aggiunta alla Cu 2020;
- Detassazione del Trattamento di fine servizio, Tfs, con riduzione dell’aliquota dell’imposta determinata ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis del TUIR, che varia in base al momento in cui il trattamento viene corrisposto;
- Nuova sezione dedicata ai redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
- Indicazione della detrazione irpef non goduta per mancanza di capienza sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e in costanza di servizio nel 2019.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2019;
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2019 al 31/12/2019 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2019 fino al 16/01/2020, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 17 febbraio 2020. |
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti
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LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 CERTIFICAZIONE UNICA 2020
CIRCOLARE n. 8 - Richiesta dati IVA anno 2019
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2020 (periodo d’imposta 2019)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2019. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2020.
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2020, oppure entro il 30 giugno 2020 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2019 recepiscono sostanzialmente la novità del Gruppo Iva, l’istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che ha fatto il suo debutto dal 1° gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972.
Tra le principali novità del modello, l’introduzione di due nuovi quadri:
- il quadro VP, di nuova istituzione, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21-bis D.L. 78/2010, come modificato dall’articolo 12-quater D.L. 34/2019, ovvero comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. In tal caso la stessa deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Anticipando pertanto la presentazione del Modello Iva 2020 entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo poiché il 29 febbraio cade di sabato), è possibile evitare l’adempimento di trasmissione delle comunicazioni Lipe relative al quarto trimestre 2019. Dal punto di vista compilativo, si evidenzia che la compilazione
- del quadro VP ricalca le modalità previste per il Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
- il quadro VQ, che consente ai contribuenti di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei.
Tra le altre novità:
- nel Frontespizioè stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro Firma della dichiarazione, che va barrata dai contribuenti soggetti agli Isache hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2018. L’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 prevede infatti, a favore dei contribuenti che presentano il sopracitato livello di affidabilità fiscale:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- nel quadro VA, il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo Iva art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972. La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo;
- nelquadro VE e in quello VF, è stata inserita la percentuale di compensazione del 6%e conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati;
- nel quadro VF, il rigo VF16è costituito quest’anno da due campi:
- il campo 1, contenente gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
- il campo 2, riguardante gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;
e nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017.
- nel quadro VLè stato introdotto il rigo VL12nella sezione 2 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui nel nuovo quadro VQ, e nel rigo VL30 sono stati introdotti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- nel quadro VO, Sezione 3, è stato inserito il rigo VO35 riservato ai contribuenti che esercitano l’attivitàenoturisticae comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
Le novità del Prospetto Iva 26 PR riguardano:
- il quadro VS, campo 8, codice 3, che quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli Isa e, avendo conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 è esonerata:
- dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
- dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- il quadro VW, sezione 2, dove sono stati introdotti i campi 4 e 5 del rigo VW30, per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
È stato inoltre previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui al nuovo quadro VQ.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2020 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del credito Iva del 2019 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Nel provvedimento dell’Agenzia del 10.05.2019 erano state fornite importanti precisazione in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 14 Febbraio 2020, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2019, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2019 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 8 RICHIESTA DATI IVA ANNO 2019
CIRCOLARE n. 7 - Vendite UE - documenti a prova di non imponibilità
Oggetto: Vendite intra-Ue, da gennaio non imponibilità a prova di documento
Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il Regolamento Ue 1912/18. Tale Regolamento ha individuato i documenti da cui si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.
Le cessioni di beni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 (Intra-Ue) necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.
Sino ad ora,
per le cessioni intraunionali, i documenti probatori in capo al fornitore erano stati individuati nel documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra, ovvero nei documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave, oltre che, dall’essere in possesso della fattura di vendita, degli elenchi riepilogativi intrastat e della rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce, ecc.
Dal 1° gennaio 2020,
nel caso in cui i beni vengano spediti o trasportati dal venditore lo stesso dovrà:
- certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;
- essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;
o una polizza di carico;
o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
Oppure,
- certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;
- essere in possesso di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a):
o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;
o una polizza di carico;
o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente e cioè:
o una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nel caso in cui la spedizione e il trasporto siano curati dall’acquirente il venditore dovrà essere in possesso:
- una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente e,
- essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;
o una polizza di carico;
o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
Oppure, oltre alla dichiarazione scritta dall’acquirente,
- essere in possesso di uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a):
o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;
o una polizza di carico;
o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente e cioè:
o una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
L'acquirente, in entrambi i casi, deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Trasporto effettuato da
Cedente
Prove
-Dichiarazione del venditore che certifica che i beni sono stati inviati da lui o da un terzo per suo conto
-Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) e uno di cui alla lettera B)
Trasporto effettuato da
Cessionario
Prove
-Dichiarazione del cliente di ricevimento della merce
-Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) ed uno di cui alla lettera B)
Elementi di prova par. 3 lettera a)
- documenti relativi al trasporto o alla Spedizione firmato
- una polizza di carico
- una fattura di trasporto aereo o una fattura emessa dallo spedizioniere
Elementi di prova par. 3 lettera b)
-polizza assicurativa relativa alla spedizione o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto
-documenti di una pubblica autorità
-documenti di un depositario dell’altro Stato
Sia nel caso di trasporto curato dal cedente che in quello curato dal cessionario, sono necessari due elementi relativi al trasporto di cui al par. 3 lettera a), oppure un elemento relativo al trasporto di cui al par. 3 lettera a) ed uno di cui al par. 3 lettera b). Entrambi gli elementi devono essere rilasciati da due parti che siano:
- indipendenti tra di loro;
- indipendenti dal cedente;
- indipendenti dal cessionario.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 - VENDITE UE - DOCUMENTI A PROVA DI NON IMPONIBILITA'