CIRCOLARE n. 26- Aggiornamento programmi di fatturazione elettronica

Più tempo per aggiornare i programmi di fatturazione elettronica

 

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il provvedimento prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione (versione 1.6.1) delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, approvate con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6).

In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato all’ultimo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato il 20 aprile.

Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

La versione 1.6.1 in argomento estende la doppia validità delle specifiche tecniche nella versione 1.5 e 1.6dal primo ottobre al 31 dicembre 2020, con modifica della data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6 (paragrafi 2.2 e 4.2) e della data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 (Appendice 1) e 00448 (Appendice 2).

Si tratta, in particolare, del maggior dettaglio richiesto per le operazioni senza applicazione dell’Iva che richiedono la precisazione della Natura operazione ed il conseguente codice errore che scaturisce dal controllo di questo campo.

Riepiloghiamo di seguito il nuovo programma di utilizzo delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica:

  • fino al 30 settembre – valide le specifiche tecniche nella versione 1.5;
  • dal 1° ottobre al 31 dicembre – doppia validità delle specifiche tecniche per situazione emergenziale;
  • dal 1° gennaio 2021 – valide esclusivamente le specifiche tecniche 1.6.1.

A partire dal prossimo anno, nella gestione della fattura elettronica in formato .xml, con riferimento alle operazioni senza Ivanon saranno più utilizzabili i codici generici riferiti a operazioni non soggette (N2), non imponibili (N3) o per le operazioni in reverse charge, ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi, ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti (N6).

Dovrà distinguersi, ad esempio, tra operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento (N3.5) e operazioni non imponibili esportazioni (N3.1), senza poter più indicare un generico codice N3.

È stata aggiornata l’appendice 1 contenente l’elenco dei codici errore relativi alla fattura ordinaria e a quella semplificata.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento se firmato con le tecnologie previste, autenticità del certificato di firma, conformità del formato fattura, coerenza e validità del contenuto della fattura, unicità della fattura e recapitabilità della stessa.

In particolare, la verifica di coerenza sul contenuto viene effettuata per garantire la coerenza degli elementi informativi in base a quanto previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato e la fattura si considera non emessa.

In caso di fatture ordinarie viene visualizzato il “Codice 00445” (in vigore dal primo gennaio 2021), quando viene riportato nel file .xml il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione; nel caso di fatture semplificate, invece, lo stesso codice errore identifica l’utilizzo del valore generico N2 o N3. In altri termini, non saranno più utilizzabili i codici natura “padre” ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti.

Anche l’appendice 2 è stata aggiornata con i codici errore relativi ai dati fatture transfrontaliere (il cosiddetto esterometro).

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare, in generale, nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma, conformità del formato dati fattura, coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura e autorizzazione alla trasmissione; a decorrere dal 1° gennaio 2021 viene introdotto il Codice 00448 in caso di utilizzo del valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.

 

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 26 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA


CIRCOLARE n. 25- Attività sospese e consentite dal DPCM 10-04-2020

COVID-19 – ATTIVITÁ SOSPESE E CONSENTITE DAL DPCM 10/04/2020 (pubblicato GU 11/04/2020)

DPCM 10/04/2020 - DPCM 1/04/2020; DM MISE 25/03/2020; DPCM 22/03/2020 DPCM 11/03/2020

 

Con la presente circolare si evidenziano le novità dell’ultimo DPCM del 10/4/2020 riguardanti le misure restrittive fino al 3 maggio con la riapertura di alcune attività economiche dalla giornata di oggi.

Osserva

Il decreto all’art. 2 n. 12 prevede che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI CONSENTITE

L’art. 2 DPCM 10/04/2020, in continuità con il DM 22/03/2020, conferma la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali:

è ad eccezioni di quelle contenute nell’Allegato 3 del DPCM (che sostituisce l’elenco fornito dal il DM del MISE del 25/03/2020) il quale:

  • conferma, senza nessuna esclusione, l’elenco del DM MISE 25/03/2020
  • aggiunge alcuni codici attività (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali, Industria del legno, ecc) è continuando, poi, a prevedere delle espresse deroghe:
  • per determinate attività, elencate di seguito
  • per qualsiasi attività laddove organizzata in “modalità a distanza” (e-commerce indiretto) o “lavoro agile”.
  ATECO ATTIVITA’ AMMESSE DI PRODUZIONE, COMMERCIO ALL’INGROSSO E SERVIZI
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 NEW - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 NEW - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (1)
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione di: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02; in precedenza si faceva riferimento agli articoli in gomma)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 NEW - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 NEW - Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 NEW - Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92 (NEW: espunti i cod. 33.16, 33.17, che ora risultano ammessi)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) (NEW: espunto il cod. 42.91, che ora risulta ammesso)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 NEW - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01 NEW - Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (2)
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 NEW - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center (2)
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (2)
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 NEW - Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Note:

1) In precedenza era ammessa la “Fabbricazione di imballaggi in legno”

2): Permangono le limitazioni già imposte dal DM MISE 25/03/2020

ULTERIORI ATTIVITÁ NON VIETATE

In deroga al tassativo elenco contenuto nell’allegato 3, sono comunque ammesse:  a) attività funzionali:

  • ad assicurare la continuità delle filiere delle attività della precedente tabella
  • alle filiere delle attività e dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione

 

Comunicazione al Prefetto: la prosecuzione di tali attività va comunicata al Prefetto, che informerà la Regione, il Ministro dell’interno, il MISE, il Min. del lavoro e le forze di polizia.

 

  1. le attività che erogano “servizi di pubblica utilità”, nonché “servizi essenziali” ex L. 146/1990 (cd.

multiutility del gas, energia elettrica, trasporti, ecc.)

 

  1. le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna:
    • di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
    • o di prodotti agricoli e alimentari
  2. e ogni attività “funzionale a fronteggiare l’emergenza sanitaria” (fattispecie del tutto generica

 

  1. le attività degli impianti a “ciclo produttivo continuo” (imprese con turni di lavoro estesi sulle 24 ore), la cui interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti.
Comunicazione al Prefetto:: anche per queste ultime attività è necessaria comunicata al Prefetto

 

NEW - le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al D.lgs. n. 261/99 (servizio postale) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

 

 

ADEMPIMENTI

Tutte le “imprese” le cui attività rimangono consentite:

(sottoscritto il 14/03/2020 fra Governo e parti sociali), che, di fatto, riepiloga quanto già raccomandato dai vari DPCM emanati e dai DM del Ministero della Sanità.

 

ULTIMAZIONE LAVORI: le imprese le cui attività sono sospese:

  • devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 14/04/2020 (3 gg dall’entrata in vigore del DPCM)
  • NEW – tuttavia, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso:
    • procedere alla spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino, nonché alla ricezione in magazzino di beni e forniture
    • l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente/terzi delegati per lo svolgimento: ü di attività di vigilanza
      • di attività conservative e di manutenzione (es. di beni merce, di macchinari, ecc.)
      • di gestione dei pagamenti (es: gestione dello scadenziario; pagamenti online; ecc.) ü di pulizia e

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

L’art. 1, c. 1, lett. z), DPCM 10/04/2020 prevede:

  • la sospensione delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona
    • sia negli esercizi “di vicinato”, che nella media/grande distribuzione (inclusi centri commerciali)
  • fatta eccezione per:
  • nel commercio al dettaglio: le attività di vendita:
    • di generi alimentari
    • e di prima necessità indicati nell'Allegato 1 del DPCM
  • nei servizi alla persona: quelli indicati nell’allegato 2 del DPCM
COMMERCIO AL DETTAGLIO e SERVIZI ALLA PERSONA AMMESSI
Tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e sia impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
All. 1 Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

(codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
NEW - Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
NEW - Commercio al dettaglio di libri
NEW - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
All. 2 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

BAR E RISTORANTI - Viene, inoltre, confermata la sospensione per le seguenti attività:

  • servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
    • ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
    • resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche se posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con la sola esclusione:
  • di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • di quelli situati negli ospedali e negli aeroporti

 

Altre attività ammesse: restano garantiti (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie):

-  i servizi bancari, finanziari, assicurativi

-  l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

 


EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni previste dal decreto in esame (estese anche alle Regioni/Province a statuto autonomo): è decorrono dal 14/04/2020 e sono efficaci fino al 03/05/2020

è con contestuale inefficacia dei previgenti DM 08/03/2020,09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020.

 

N.B.: si continuano ad applicare eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (cd. “zone rosse”).

 

 

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 25 - ATTIVITA' SOSPESE E CONSENTITE DAL DPCM 10-04-2020


CIRCOLARE n. 24- Decreto liquidità - disposizioni fiscali

Decreto Liquidità: le disposizioni fiscali

Si illustrano le disposizioni fiscali contenute nel Capo IV del D.L. 23/2020, cui è stato dedicato un vademecum schematico pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del Decreto liquidità:

  • articolo 18 – Sospensione versamento per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato

L’articolo dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.

In particolare, i titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di marzo e/ aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, una diminuzione di fatturato/corrispettivi:

  1. di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro);
  2. di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro);

possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva, di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno prossimo, in un’unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.

  • articolo 19 – Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

L’articolo prevede, per i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari,  con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, il non assoggettamento a ritenuta d’acconto – da parte del sostituto d’imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

  • articolo 20 – Riduzione degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno 2020

L’articolo dispone che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires ed Irap non si applichino se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulti almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.

  • articolo 21 – Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo

L’articolo dispone che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile prossimo.

  • articolo 22 – Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020

L’articolo prevede che per il 2020 il termine per l’invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate è spostato al 30 aprile 2020 (entro questa data non si applica la sanzione per tardiva trasmissione).

L’articolo dispone che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, entro il 29 febbraio scorso, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

  • articolo 24 – Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa

L’articolo sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

  1. trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
  2. acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
  3. rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  4. acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
  5. articolo 25 – Assistenza fiscale a distanza per il modello 730

L’articolo prevede che per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati possano inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.

Al termine dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti dovranno consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

  • articolo 26 – Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’articolo prevede, a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato:

  1. per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 eurounitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  2. per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

  • articolo 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

L’articolo prevede, nei confronti degli esercenti attività d’impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, che:

  1. il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette;
  2. non operi la presunzione di cessione (articolo 1 D.P.R. 441/1997) per le cessioni gratuite di farmaci.
  3. articolo 30 – Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza

L’articolo prevede che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione saranno stabiliti con un decreto in via di emanazione dal Mise, di concerto con il Mef.

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 23- Errata corrige nuova sospensione dei termini di pagamento

 

ERRATA CORRIGE Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento

Con riferimento alla circolare n. 21 del 9 Aprile “Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento” diversamente da quanto prescritto nelle bozze di decreto circolate nei giorni scorsi, l’art. 18 del DL 23/2020, ha condizionato il rinvio dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, (tra cui il versamento dell’Iva, delle ritenute sul lavoro dipendente e dei contributi), al fatto che gli esercenti d’impresa, arte o professione abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese oggetto del versamento, rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Il DL 23/2020 nella sua versione ufficiale individua, pertanto, il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 nella riduzione del fatturato e dei corrispettivi anziché nel raffronto dei ricavi e dei compensi conseguiti negli stessi mesi, come invece riportato nella ns. sopracitata circolare.

Il “nuovo” criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in materia di Iva, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi a prescindere dall’avvenuto incasso delle fatture emesse.

Riportiamo a maggior chiarezza il testo della norma

“Art. 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

….segue”

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Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 22- Misure per sostegno alla liquidità

Misure urgenti per accesso al credito e sostegno alla liquidità previste dal Decreto liquidità

Con la presente vogliamo fornire un quadro di sintesi delle misure urgenti per l’accesso al credito ed il sostegno alla liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti previste dal D.L. n. 23/2020.
Lo scopo di questo approfondimento è quello di aiutare a comprendere la portata complessiva delle misure introdotte dal Governo, fermo restando che i dettagli per specifiche situazioni e, soprattutto, quelli operativi che dovranno portare all’immissione di liquidità nel sistema economico, sono demandati a provvedimenti ministeriali ed autorizzazioni dell’UE successivi.

Il Decreto legge n. 23 dell’8/4/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2020, vista la straordinaria urgenza dovuta all’emergenza da Covid-19, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Il provvedimento in questione si articola, per la parte che concerne gli aiuti finanziari, in due direttive principali:

  1. da una parte la previsione di “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” (Art. 1, D.L. n. 23/2020) e,
  2. dall’altra, la revisione e l’ampliamento dell’operatività del “Fondo centrale di garanzia PMI” (art. 13, D.L. n. 23/2020).

Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

L’art. 1 del D.L. n. 23/2020 attribuisce a SACE Spa la possibilità di concedere a favore di banche, istituzioni finanziari, intermediari creditizi in genere, sia nazionali che internazionali, le opportune garanzie per l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese italiane.

L’impegno finanziario assunto dallo Stato è complessivamente pari a 200 miliardi di euro di cui, almeno 30, da destinarsi a supporto delle PMI, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva.

Possono beneficiare delle garanzie di SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Tale plafond, come risulterà più chiaro in seguito, è stato ampliato a € 5.000.000.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del DL n. 23/2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE Spa lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Condizioni per usufruire della garanzia e limiti di copertura di essa

La concessione della garanzia è sottoposta, ovviamente, a taluni vincoli. In particolare, l’impresa beneficiaria:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
  • non deve distribuire dividendi né riacquistare azioni nel 2020, per sé e per ogni altra impresa, con sede in Italia, che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa eventualmente appartenga;
  • dovrà gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

La garanzia, come detto, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

La conformità alla normativa di vigilanza prudenziale lascia chiaramente intendere che l’assunzione del rischio dovrà essere valutato in funzione della capacità di credito da parte dell’impresa beneficiaria e che, ovviamente, non potrà trattarsi di erogazioni “a pioggia” che non tengano conto di pregresse situazioni di difficoltà finanziaria già esistenti e conclamate in capo all’azienda.

In poche parole, la garanzia non potrà certamente risolvere le problematiche di sottocapitalizzazione e di crisi di liquidità in essere prima della crisi da Covid-19.

Tipo di finanziamenti, caratteristiche, finalità

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. La norma ammette qualsiasi forma tecnica di finanziamento.

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Nel caso di impresa che abbia iniziato l’attività successivamente al 31/12/2018 il riferimento è effettuato ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.

Tale condizione dovrà emergere da una specifica attestazione da rilasciarsi a cura del legale rappresentante dell’impresa.

Ai fini del calcolo del limite massimo di finanziamento, la norma impone di fare riferimento al fatturato in Italia ed al costo sostenuto per il personale dipendente in Italia.

E’ evidente che in tal modo vengono esclusi i fatturati realizzati all’estero in capo a consorelle straniere, così come viene escluso il costo del personale sostenuto all’estero.

Il finanziamento erogato dalla banca e coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:

  • costi del personale;
  •  investimenti;
  • l’entità del capitale circolante.

Tutte le risorse erogate per le finalità di cui sopra, devono essere impiegate in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa.

Le percentuali di copertura della garanzia Sace ed i costi per la concessione della medesima sono stabiliti come indicato nella tabella che segue:

 

Caratteristiche impresa Percentuale di copertura della garanzia Commissioni annuali per il rilascio della garanzia
Dipendenti: meno di 5000

Fatturato: fino a 1,5 mld di Euro

90% dell’importo del finanziamento Se l’impresa rientra tra le PMI:

 

  • 1° anno: 25 basis point (0.25%);
  • 2° e 3° anno: 50 basis point (0,5%);
  • 4°, 5° e 6° anno: 100 basis point (1%).

 

Se l’impresa non rientra tra le PMI:

 

  • 1° anno: 50 basis point (0.5%);
  • 2° e 3° anno: 100 basis point (1%);
  • 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%).
 

Dipendenti: più di 5000

Fatturato: tra 1.5 mld e 5 mld di Euro

 

80% dell’importo del finanziamento
  • 1° anno: 50 basis point (0.5%);
  • 2° e 3° anno: 100 basis point (1%);
  • 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%).
Dipendenti: non rilevante

Fatturato: oltre 5 mld di Euro

70% dell’importo del finanziamento
  • 1° anno: 50 basis point (0.5%);
  • 2° e 3° anno: 100 basis point (1%);
  • 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%).

 

 

Ai fini della verifica del limite massimo della garanzia concedibile deve farsi riferimento, nel caso di impresa beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ex DL 23/2020, ovvero di altra garanzia pubblica, alla sommatoria dei finanziamenti concessi.

Stessa condizione opera anche qualora l’impresa appartenga ad un gruppo: in questo caso, ai fini del computo del limite massimo, dovrà farsi riferimento alla sommatoria dei finanziamenti assistiti da garanzia concessi alle imprese del gruppo

Procedura per l’accesso alla garanzia

Il provvedimento del Governo prevede due procedure distinte per il rilascio della garanzia Sace. Il ricorso all’una o all’altra dipende dalle dimensioni dell’impresa richiedente.

In particolare:

1 – per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 5000 unità e fatturato non superiore a 1,5 mld di euro, la procedura – detta semplificata – prevede il seguente iter:

  1. presentazione dell’istanza di finanziamento da garantire per il tramite di Sace Spa ad un soggetto bancario o altro intermediario creditizio;
  2. in caso di esito positivo dell’istruttoria eseguita dalla banca (la norma non specifica alcunché in ordine ad eventuali valutazioni del merito creditizio con criteri ante emergenza Covid-19), quest’ultima trasmette la richiesta a Sace Spa che si limiterà a prendere atto dell’istanza e ad emettere un “codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia”;
  3. la banca, a questo punto, erogherà le somme richieste.

2 – per le imprese con numero di dipendenti superiore a 5000 unità e fatturato superiore a 1,5 mld di euro, la procedura prevede, oltre all’iter di cui sopra, il rilascio di un decreto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Tale decreto è emesso tenendo conto del ruolo che l’impresa svolge rispetto alle seguenti aree e profili strategici in Italia:

  • contributo allo sviluppo tecnologico;
  • appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  • incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  • impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  • peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

 

Il comma 8, dell’art. 1 del DL n. 23/2020, a proposito delle imprese nei cui confronti non si applica la procedura “semplificata”, prevede che possono essere elevate le percentuali di garanzia massima concedibile al livello immediatamente superiore a quello applicabile.

Così, ad esempio, se l’impresa rientra tra quelle con fatturato superiore a 5 miliardi e quindi avrebbe diritto ad una percentuale di garanzia massima pari al 70% del finanziamento richiesto, la stessa potrà essere elevata a quella immediatamente superiore, ossia all’80%.

Tanto potrà essere concesso solo in subordine all’assunzione di specifici impegni e condizioni da parte dell’impresa e pur sempre in relazione ai profili strategici-operativi poco sopra indicati (sviluppo tecnologico, impatto sui livelli occupazionali, etc.).

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

 

Le modifiche al Fondo centrale di Garanzia

L’articolo 13 del DL 23/2020, integra le disposizioni sul funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia prevendendo importanti innovazioni.

Le principali di esse riguardano l’estensione del campo di operatività e l’innalzamento di taluni limiti tra cui gli importi massimi erogabili, i costi di operatività etc.

La tabella che segue mostra, in sintesi, quando modificato dal Decreto.

Accesso al Fondo da parte della generalità delle imprese per finanziamenti max fino a 5 milioni di Euro
Costo della garanzia Zero
Importo max garantito per singola impresa Fino a 5 milioni di Euro
Imprese ammesse Con numero dipendenti fino a 499
Percentuale di copertura della garanzia 90% per operazioni con durata fino a 72 mesi e il cui importo totale non dovrà essere superiore, alternativamente ai seguenti parametri:

  1. doppio della spesa salariale per il 2019 (o ultimo anno disponibile) del beneficiario (inclusi oneri sociali e costo del personale eventualmente nel libro paga dei sub-contraenti ma che lavora nel sito di quella beneficiaria) (1);
  2. 25% del fatturato totale 2019;
  3. fabbisogno per costi del circolante e investimento nei successivi 18 mesi se PMI ovvero nei successivi 12 se diverse da PMI (2)

 

Soggetti con criticità finanziarie I soggetti che presentano esposizioni verso il sistema bancario classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinanti” o “deteriorate”, possono essere ammessi al beneficio della garanzia
Soggetti in concordato preventivo in continuità Anche i soggetti ammessi dopo il 31/12/2019 al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/42 possono essere ammessi al beneficio della garanzia.

Tuttavia, tale ammissione è subordinata a quanto segue:

  • le esposizioni non devono essere più in condizione di classificazione come “deteriorate”;
  • non abbiano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione;
  • valutazione positiva da parte della banca in ordine all’integrale rientro dell’esposizione alla scadenza.
Soggetti che hanno presentato un piano attestato ex art. 67 R.D. 267/42 Come sopra
Soggetti con esposizioni debitori in “sofferenza” Esclusi
Note:

(1)     Se l’impresa è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019 il valore da assumere per la spesa salariale è quella prevista per i primi due anni di attività.

(2)     Il fabbisogno in questione è attestato dal legale rappresentante dell’impresa

L’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria è sottoposta all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.

Altra importante modifica riguarda la percentuale di copertura della riassicurazione che viene incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% come sopra indicato.

La riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.

Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”.

Ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario, pertanto sembrano essere snellite le procedure di istruttoria.

 

Accesso al Fondo di Garanzia da parte di lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19

L’art. 13 del Decreto ha previsto l’estensione dell’operatività del Fondo centrale di garanzia anche a favore di soggetti esercenti attività di impresa e liberi professionisti purchè la loro attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Si tratta di una misura ancillare rispetto a quella trattata poco sopra e il cui raggio di operatività è rivolto alla generalità delle imprese che non sono obbligate a dimostrare (o comunque, autocertificare) la sussistenza del danno da covid-19.

Tale estensione opera fino al 31/12/2020.

L’estensione in discorso è sottoposta all’autorizzazione della Commissione europea e la garanzia coprirà il 100 percento dell’importo finanziato sia in garanzia diretta sia in riassicurazione.

Il finanziamento garantito dal fondo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  • importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come un’apposita autocertificazione;
  • importo massimo € 25.000,00.

 

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuitosenza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Si attendono ora le norme specifiche di attuazione che possono integrare e meglio dettagliare fattispecie e circostanze non espressamente previste dal decreto.

 

 

 

 

 

Accesso al Fondo centrale di garanzia da parte dei soggetti danneggiati dal Covid-19 per finanziamenti fino a 25.000 €
 

Soggetti ammessi

 

Esercenti attività di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati la cui attività è danneggiata dal Covid-19

 

Ammontare della garanzia 100% dell’importo finanziato
Costo garanzia Zero
Caratteristiche finanziamento 1.       Durata max fino a 72 mesi con preammortamento di 24 mesi;

2.       Importo finanziabile: max 25% dei ricavi

3.       Importo massimo erogabile: 25.000 €

Tasso di interesse applicabile da parte della banca Pari ai costi di istruttoria e di gestione dell’operazione e, in ogni caso, non superiore al tasso Rendistato come infra meglio indicato + 0.2%
Procedura di concessione della garanzia automatica

 

 

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Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 21- Nuova sospensione dei termini di pagamento

 

Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento

Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

È questo il quadro che emerge dalla lettura del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, con cui si interviene ulteriormente sui termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e contributi dovuti sul lavoro dipendente e assimilato.

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18 del nuovo decreto prevede un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa, ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di ricavi e compensi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In primo luogo, è necessario focalizzare l’aspetto temporale, poiché la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. 18/2020, ossia l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 24 del D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi).

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazionicontrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito, soprattutto laddove l’impresa applichi il criterio della competenza, nel qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta determinazione dei ricavi stessi. Sarebbe stato più opportuno riferirsi al volume d’affari Iva, facilmente desumibile dalla stessa Amministrazione finanziaria tramite il flusso delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e delle liquidazioni periodiche inviate.

Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera in presenza solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019.

Infine, il comma 8 dell’articolo 18 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 61 D.L. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria) qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di ricavi.

 

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CIRCOLARE n. 20- Imposta di bollo su fatture elettroniche

Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: chi paga entro il 20 aprile 2020

 

Fattura elettronica, nuove scadenze per l'imposta di bollo: il Decreto Liquidità fissa un nuovo limite per il pagamento semestrale, e sarà la soglia di 250 euro a determinare chi paga entro il 20 aprile 2020.

Fattura elettronica, nuove scadenze per l’imposta di bollo: il Decreto Liquidità riscrive il calendario dei termini da rispettare, partendo già dalla data del 20 aprile 2020.

Ripescando una modifica già proposta nel corso della conversione del Milleproroghe, il Decreto Legge n. 23 del giorno 8 Aprile in vigore da oggi,. introduce nuove semplificazioni, e fissa a 250 euro la soglia limite per determinare chi paga a cadenza trimestrale e chi ogni sei mesi.

Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: chi paga entro il 20 aprile 2020

Il nuovo decreto liquidità pubblicato ieri riscrive in maniera definitiva il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Modificando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto fiscale n. 124/2019, l’ultima bozza del Decreto Liquidità circolata nelle ultime ore precedenti all’approvazione, stabilisce che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:

  • per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.

Il limite per il pagamento semestrale, precedentemente fissato a 1.000 euro, viene quindi ridotto a 250 euro per trimestre. Se il totale del bollo dovuto per il primo semestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza per il pagamento del bollo del secondo trimestre, ovvero a luglio.

Un percorso ad ostacoli, che appare utile riepilogare in una tabella riassuntiva anche considerando l’imminente scadenza del 20 aprile 2020:

Importo imposta di bollo Scadenza versamento
Superiore a 250 euro per il primo trimestre 20 aprile 2020
Inferiore a 250 euro per il primo trimestre 20 luglio 2020
Inferiore a 250 euro per il primo e per il secondo trimestre 20 ottobre 2020

Nessuna modifica, invece, per l’imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.

Scadenza bollo fattura elettronica 2020: il nuovo calendario dei pagamenti

Quella prevista dal Decreto Liquidità sarebbe la terza modifica al calendario delle scadenze per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Ricordiamo infatti che già il Decreto Fiscale 2020  (vedi ns. circolare n. 3 del 9 Gennaio u.s.) aveva già introdotto una semplificazione, fissando a 1.000 euro la soglia limite per il pagamento semestrale.

Nel dettaglio, le scadenze previste erano le seguenti:

Scadenza bollo fattura elettronica 2020 fino a 1.000 euro Scadenza bollo fattura elettronica 2020 superiore a 1.000 euro
- Primo trimestre - 20 aprile
Primo semestre - 16 giugno Secondo trimestre - 20 luglio
- Terzo trimestre - 20 ottobre
Secondo semestre - 16 dicembre Quarto trimestre - 20 gennaio anno successivo

Stando alle modifiche previste dall’ultima bozza del Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero:

Periodo di riferimento e importo Scadenza versamento - novità Decreto Liquidità
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Scadenza il 20 aprile 2020
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Scadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo II trimestre Scadenza 20 luglio 2020
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo III trimestre Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo IV trimestre Scadenza 20 gennaio 2021

Un vero e proprio slalom, in un calendario di scadenze che si complica più che semplificarsi.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 20 - IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE


CIRCOLARE N. 19- Accesso indennità INPS

 

Emergenza Covid 19 - Parte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti

Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere, dal prossimo 1° aprile, il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. E' stato infatti firmato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione. Sempre dal 1° aprile 2020 si potranno chiedere i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia.

Le domande per usufruire dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) potranno essere presentate dal prossimo 1° aprile, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020.

Sempre dal 1° aprile, i liberi professionisti ordinistici potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo. Quindi Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti e gli altri professionisti iscritti alle Gestioni di cui ai decreti legislativi nn. 509/94 e 103/96 potranno chiedere un bonus una tantum di 600 euro nei limiti di quanto previsto dal decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Sui bonus si è poi pronunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella conferenza stampa dello scorso 28 marzo, che ha assicurato per tutti tempi rapidi di erogazione.

Chi può chiedere il bonus all'INPS

Dal prossimo 1° aprile, possono chiedere, il bonus di 600 euro all'INPS, in base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020 le seguenti categorie di lavoratori:

Iscritti esclusivamente alla Gestione separata

  • liberi professionisti con partita IVAattiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui ai DD. Lgss nn. 509/1994 e 103/1996;
  • collaboratoricoordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020.

Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago

  • Artigiani;
  • Commercianti;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Ne possono beneficiare anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS perchè - si spiega nelle FAQ del MEF sulle nuove misure economiche – COVID-19 - l’indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. E rientrano nella categoria dei beneficiari dell’art. 28 del decreto Cura Italia anche gli agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco (nonostante la stessa sia esclusivamente integrativa della copertura INPS).

Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;

- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Agricoltura

Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.

Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che:

  • abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2029;
  • non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
N.B. Si ricorda che:

a) il bonus è erogabile solo per il mese di marzo 2020;

b) le indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di cittadinanza;

c) le stesse non spettano ai lavoratori titolari di una pensione diretta.

Come chiedere i bonus all'INPS

Le categorie elencate potranno ottenere il bonus 600 euro esclusivamente in modalità telematica, ma con un PIN semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS.

Pertanto, riepilogando, si dovranno seguire i seguenti step.

Per chi possiede le credenziali INPS

La richiesta può essere fatta con:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per chi non possiede le credenziali INPS

Diversamente, chi non è già in possesso delle credenziali INPS, può attivare un PIN semplificato (messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020), ossia un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.

In particolare, occorre:

  • chiedere il PIN semplificatotramite portale o Contact Center
  • autenticarsi con le prime otto cifre del PIN ricevute (via SMS o e-mail) per la compilazione e l’invio della domanda on line
  • se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Inoltre, l’INPS ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.

Bonus per professionisti e autonomi iscritti a Casse private

Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro - da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza - i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.

L'indennità - pari a euro 600 - è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):

- non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
  3. c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
  5. e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Infine

L’INPS ha anche informato che, dal 1° aprile 2020, è possibile presentare le domande per richiedere il bonus “baby sitting” in alternativa ai “Congedi COVID-19”. La domanda può essere presentata sempre chedendo il PIN semplificato. In questo caso però (circolare INPS n. 44/2020) si dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.

Ed infine, sempre dal prossimo 1° aprile 2020 si potranno chiedere i “Congedi COVID-19” per lavoratori autonomi e gestione separata sulla base delle indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 45/2020.

 

Osserva

Lo Studio Salpa Consulting si sta organizzando per predisporre le richieste di indennità all’INPS per conto dei soggetti sopra indicati. Teniamo a precisarVi che non essendo ancora state definite da parte dell’INPS la modulistica e le modalità operative per gli intermediari, non saremo in grado di presentare istanze nelle prime giornate di Aprile.

Pertanto, per chi non volesse presentare per proprio conto l’istanza di richiesta all’INPS o alle casse professionali di appartenenza, potrà conferire incarico allo studio per predisporre la richiesta del “BONUS 600 euro” mediante conferma da farci pervenire tramite mail.

Per questo servizio, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, considerando la finalità dell’istanza saranno contenute in euro 50,00 per ogni istanza.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 19 - ACCESSO INDENNITA' INPS


CIRCOLARE n. 18 - Decreto Chiudi Italia 22 Marzo 2020

NORME IN VIGORE DAL 23 MARZO AL 3 APRILE

 

Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo

Nelle ultime 24 ore il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure per la gestione dell'emergenza COVID-19. Ma con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza. Il provvedimento riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative, prevedendo per le attività sospese un “periodo cuscinetto” (ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo). E i professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali previste da Lombardia e Piemonte. Con quali precauzioni?

Sono passate quasi ventiquattro ore dall’annuncio in diretta Facebook alla Gazzetta Ufficiale. Quasi un giorno intero per capire nel concreto quali misure avesse adottato il Governo per contrastare la pandemia dilagante del COVID-19. Ventiquattro ore serrate di voci, smentite, sollecitazioni, lanci su Twitter, appelli confindustriali, richiami alla compattezza del Paese o alla necessità di non intrappolare in una gabbia di immobilismo le imprese italiane. Anche il Papa nell’Angelus domenicale ha esortato i cittadini a “seguire le indicazioni del Governo”. Indicazioni che limitano fortemente le libertà individuali e d’impresa nel nome di un bene superiore, quello della salute dei cittadini. Valori costituzionali che si fronteggiano, diritto alla libertà di movimento, di iniziativa economica e diritto alla salute e tutela sociale. Il presidente Conte aveva annunciato, in un breve e atteso comunicato alla Nazione la notte del 21 marzo, che il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure drastiche. Ormai il vezzo di dare nomi ai provvedimenti normativi ha fatto titolare il provvedimento #IoRestoaCasa. Mi sembrerebbe più corretto definirlo “#QuasiChiudiItalia” perché, vedremo, che di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza.

La giornata di domenica ha visto anche l’emanazione di una ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che, anticipando il D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha di fatto vietato a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

In particolare vi segnaliamo questa risposta fornita dalle autorità governative:

È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?

No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati

 

 

Il D.P.C.M. del 22 marzo

Il provvedimento, in vigore da oggi e sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.

La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.

Ma quali sono le attività sospese?

Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l’elenco potrà essere aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF.

Unitamente a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.

Come capire se l’attività è sospesa?

Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all’interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività. Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.

Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso. Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in “riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercita rientrasse comunque nei punti E - F - G - H dell’art. 1 del D.P.C.M. Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Se anche dopo questa ricerca il nostro imprenditore o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocarsi: il comma D.

Questo è il punto più complesso da analizzare.

Infatti. si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.

Cosa si prevede per le professioni?

I professionisti iscritti agli ordini possono senza dubbio proseguire le loro attività, con tutte le precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali che abbiamo prima analizzato. Se per le disposizioni regionali le attività professionali potevano proseguire esclusivamente per l’erogazione “dei servizi essenziali ed indifferibili” (Piemonte) o per quei “servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza” (Lombardia), per il D.P.C.M. invece le attività professionali non sono mai sospese.

Quindi il titolare di uno studio professionale di Milano o i suoi collaboratori, dal 26 potranno operare solo in smartworking ovvero sospendere l’attività in forza all’Ordinanza regionale?

La risposta è no perché dopo emanazione del D.P.C.M. lo stesso prevale sulle disposizioni Regionali in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 18 - DECRETO CHIUDI ITALIA 22 MARZO 2020

LINK ALLEGATO 1 ARTICOLO: ALLEGATO 1 CIRCOLARE 18


CIRCOLARE n. 17 - Decreto Cura Italia

 

Decreto “Cura Italia” di marzo 2020

DECRETO LEGGE “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”.

 

Nella presente circolare in estrema sintesi le novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

 

Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto-legge contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il Decreto 18/2020, chiamato anche “Cura Italia” (di seguito chiamato semplicemente Decreto) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.

In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.

 

Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche

 (art. 15)

Per la gestione dell’emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle norme vigenti in materia, è consentito produrre, importare e mettere in commercio, mascherine chirurgiche.

Al fine di avvalersi di tale deroga, è previsto che il produttore e l’importatore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici o importatrici devono altresì trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa.

L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, dovranno pronunciarsi e qualora le mascherine risultassero non conformi, il produttore dovrà cessarne immediatamente la produzione.

 

Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

 (art. 16)

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).

Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

 

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS

 (artt. 19-22)

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:

  • cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
  • fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
  • cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziate per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

In particolare:

 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)
s  I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

s  Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.

La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

s  Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

s  L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l’anno 2020.

s   Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)
s   Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

s  Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)
s  I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

s  I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’art 19   di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)
s  Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico,  trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.

 

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter

 (art. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione
  • Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità
  • Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020

 

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

 

  • La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
  • Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
  • Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992)

 

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

 

sostegno famiglie con figli (modalita‘ alternative)
congedo familiare straordinario retribuito vs. voucher baby sitting
-  Per dipendenti pubblici e privati

-  Iscritti Gestione separata

-  Autonomi iscritti gestioni INPS

-  15 gg con indennità al 50%

-  figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età

-  a partire dal 5 marzo 2020

-  possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso

¨        600 euro

¨        1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato

-

congedo non retribuito
-  per tutta la durata della chiusura delle scuole

-  senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto

-  figli fino a 16 anni

 

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie:

  • dei medici,
  • degli infermieri,
  • dei tecnici di laboratorio biomedico,
  • dei tecnici di radiologia medica e
  • degli operatori sociosanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l’ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

 

 

Permessi retribuiti legge 104 1992

 (art. 24)

L’art. 24 prevede un’estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.

 

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato

 (art. 26)

Al comma 1 dell’articolo 26 viene stabilito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

  • sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e
  • non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine[1].

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Ai fini dell’indennità, fino al 30 aprile:

  • sia per i lavoratori pubblici che privati
  • con disabilità o
  • in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche,

il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero.

 

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine

 (artt da 27 a 31; 38)

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro[2], che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie[3]:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

 

Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020

 (artt. 32-33)

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti proroghe in tema di indennità di disoccupazione:

  • per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato per le domande di competenza 2019, al 1° giugno 2020.
  • Per le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni, facendo salva la decorrenza della prestazione dal giorno sessantottesimo dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
  • Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità ex lgs. n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll[4].

 

Nuovi termini domande indennità disoccupazione
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019 Al 1°giugno 2020
NASPI E DIS COLL s  Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro

s  Decorrenza indennità dal 68° giorno

NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPRENDITORIALITA’ Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale

 

Sospensione termini decadenziali INPS

 (art 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall’INPS è sospeso di diritto.

 

Differimenti in materia di terzo settore

 (art 35)

L’ articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per :

  • Onlus
  • Organizzazioni di Volontariato,
  • Associazioni di promozione sociale,

è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all’adeguamento alla nuova disciplina dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.

Prevista inoltre la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò riguarda, nello specifico :

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

per le quali l’approvazione del bilancio scada all’interno del periodo emergenziale.

 

Disposizioni speciali per i patronati

 (art 36)

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono, per il periodo dell’emergenza sanitaria:

  • acquisire i mandati di patrocinio degli utenti per via telematica; resta ferma la necessita di regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza;
  • ridurre gli orari di apertura al pubblico al fine di ridurre il personale presente e l’afflusso di utenza;
  • inviare il rendiconto finanziario 2019, i dati sugli organi di amministrazione e controllo, nonché i dati sull’attività svolta e sulla struttura amministrativa, entro il 30.6.2020.

 

Sospensione contributi lavoro domestico

 (art 37)

L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.  Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi.  Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.

 

Diritto di precedenza lavoro agile

 (art 39)

L’articolo 39 riconosce la priorità nell’accoglimento delle domande per prestare l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile[5]:

  • ai lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità a norma della legge n. 104/ 1992
  • ai lavoratori che abbiano un familiare in condizioni di disabilita
  • ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

 

Sospensione della condizionalità per Patti per il lavoro e obblighi RDC

 (art 40)

Ferma restando la fruizione dei benefici economici connessi sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto 18/2020 (17 marzo 2020):

  • gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza,
  • gli obblighi per i percettori di NASPI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali,
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
  • le procedure di avviamento a selezione per incarichi nella pubblica amministrazione,
  • i termini per le convocazioni da parte dei Centri Per L’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento lavorativo.

 

Sospensione termini per prestazioni INAIL e contagio sul luogo di lavoro

 (art 42)

L’articolo 42 prevede la sospensione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 de:

  • i termini di decadenza e prescrizione delle richieste di prestazioni erogate all’INAIL, e
  • i termini di revisione della rendita che scadano nel periodo emergenziale.

Il comma 2 dell’articolo 42 prevede che in caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, sia per i lavoratori pubblici che privati, il medico competente rediga il consueto certificato e lo invii all’INAIL che assicura la consueta tutela antinfortunistica. Le relative prestazioni saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

 

Contributi INAIL per la sicurezza alle imprese e assunzioni

 (art 43)

Per garantire la sicurezza nelle imprese Inail trasferirà 50 milioni di euro a Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori.

L’articolo 34 prevede che INAIL possa bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 100 unità di personale medico-legale per la tutela dei lavoratori infortunati, tecnopatici e per rafforzare le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria.

 

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

 (art 44)

 

Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:

  • con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
  • che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziate anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)

 

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi

 (art 46)

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l’avvio delle procedure   di mobilità, e di licenziamento collettivo (L. 23 1991) è precluso per 60 giorni. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

Strutture per persone con disabilità e misure compensative

 (art 47)

Dato che sull’intero territorio nazionale, nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l’attività è sospesa fino al permanere di rischio sanitario, sono previste alcune misure per l’attività di assistenza delle persone con disabilità:

  • le aziende sanitarie locali possono attivare interventi non differibili domiciliari in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.
  • Per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione.
  • L’assenza dal posto di lavoro, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell’ambito del rapporto di lavoro non può essere causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.

 

Fondo centrale di garanzia PMI

 (art 49)

 

L’articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020[6]. In particolare:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • si prevede l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
  • si prevede l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
  • sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;
  • è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

 

 

Modifiche alla disciplina FIR

 (art 50)

L’articolo 50 modifica la legge di bilancio 2019[7]  per quanto riguarda l’anticipo dell’indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe.

In particolare, per l’indennizzo di azionisti e obbligazionisti, è permesso alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.

Inoltre, in considerazione

  • dell’elevato numero dei risparmiatori interessati all’accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi
  • delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi della documentazione bancaria necessaria,

è prevista un’ulteriore proroga al 18 giugno 2020 della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.

 

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

 (art 54)

 

L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”[8]:

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

 

Recentemente, il Dl n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

 

Misure di sostegno finanziario alle imprese

 (art. 55)

L’articolo 55 riscrive l’articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita[9] prevedendo che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti[10] può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile[11], alla data della cessione;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto [12] non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

 

Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

 

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono

  • essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione,
  • essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
  • essere chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016.

 

Le disposizioni di questo articolo non si applicano[13],

  • alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza[14].
  • alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto

 

 

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

 (art. 56)

L’articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

 

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

 

 

Mini proroga al 20 marzo per tutti

(art. 60)

Il Decreto proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti scadenti il 16.03.2020 Entro il 20.03.2020
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti

 

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero

 (art. 61)

Si ricorda che con il precedente D.l. 9/2020 è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione[15] fino  al  30 aprile 2020 dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte[16], che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria.

E’ stato previsto[17] inoltre che:

  • tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
  • non si farà luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il Decreto allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte[18], e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ad altre categorie di soggetti, specificatamente elencate:

 

 

a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
r organizzazioni non lucrative di utilità sociale[19] iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome[20], associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano[21], che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

 

Il Decreto, inoltre, sospende i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi - oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda, nello specifico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

  • le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30.06.2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
  • non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti

dal 02.03.2020 al 30.04.2020

In unica soluzione entro il 31.05.2020

(che essendo domenica slitta al 01.06.2020)

o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.

Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Versamento Iva del mese di marzo 2020
Soggetti interessati
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

 

Sospensione degli adempimenti

 (art. 62)

Il Decreto sospende gli adempimenti tributari - diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale- che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra

l’08.03.2020 e il 31.05.2020

Entro il 30.06.2020
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra

l’08.03.2020 e il 31.03.2020

In unica soluzione entro il 31.05.2020

(che essendo domenica slitta al 01.06.2020)

o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.

Soggetti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro[22]

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”:

Regione Comuni
Lombardia Bertonico Fombio
Casalpusterlengo Maleo
Castelgerundo San Fiorano
Castiglione d’Adda Somaglia
Codogno Terranova dei Passerini
Veneto Vo’

 

 restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020. Continua cioè ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Il Decreto prevede ulteriori misure agevolative per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, di più ridotte dimensioni, ossia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto[23], da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020,

senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato Versamento delle ritenute non operate in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Soggetti interessati
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro

 

Premio ai lavoratori dipendenti

 (art. 63)

Il Decreto prevede a favore:

  • dei lavoratori dipendenti[24];
  • con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

 (art. 64)

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:

  • attività d’impresa;
  • arte o professione;

un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.

Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi

 (art. 65)

Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

 

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus

 (art. 66)

 

Il D.l. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

  • dello Stato,
  • delle regioni,
  • degli enti locali territoriali,
  • di enti o istituzioni pubbliche,
  • di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).

 

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

 (art. 67)

Il Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di:

  • liquidazione;
  • controllo;
  • accertamento;
  • riscossione;
  • contenzioso;

da parte degli uffici degli enti impositori.

La sospensione opera anche con riferimento ai termini:

  • per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa[25];
  • per la regolarizzazione delle istanze di interpello[26].

Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

  • entro cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l’ammissione al regime di adempimento collaborativo, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;
  • relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1–bis del D.l. 50/2017;
  • relativi agli accordi preventivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.

Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:

  • alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
  • alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione[27].

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

 (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
  • nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti

 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter[28] e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. “saldo e stralcio”[29].

 

 

 

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio

 

Proroga versamenti nel settore dei giochi

(Art.69)

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.

Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.

Viene disposto che non sia dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione

 

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

 (Art.71)

I contribuenti che non vorranno avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti, previste dal presente decreto, effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento effettuato.

 

Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese

 (Art.72)

Viene istituito un “Fondo per la promozione integrata” al fine di finanziare alcune iniziative tra cui:

  • realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza Covid-19
  • compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Semplificazioni in materia di organi collegiali

 (Art.73)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. La medesima possibilità è prevista anche per  le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni.

 

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

 (Art.78)

Aumentata dal 50 al 70 la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

 

Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

 (Art.80)

Incrementata da 100 milioni a 500 milioni, per l’anno 2020, la dotazione finanziaria per la negoziazione dei Contratti di Sviluppo. Questo strumento è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

 

Operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica

 (Art.82)

Fino al 30 giugno 2020, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche[30] dovranno intraprendere tutte le misure e ogni utile iniziativa per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l’operatività continua dei servizi.

Nell’attuare tali misure dovranno essere data priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.

Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

 

Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

 (Art.83)

Confermata la sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d'ufficio a data successiva), disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, disciplinata la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali:

  • la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;
  • quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione

Esentati dalla sospensione i procedimenti urgenti:

  • le materie di competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Vengono infine contemplati “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
  • procedimenti penali di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  • dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 viene confermato l’obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica;
  • ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto;
  • modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali;
  • dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 viene inoltre confermata la sospensione dei termini anche per le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

 

Misure in materia di giustizia amministrativa

 (Art.84)

Disposta la sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo amministrativo. Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;

Inoltre dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purchè le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio). Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note.

Dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione.

Remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano:

  • comportato decadenza delle parti da facoltà processuali;
  • impedito l’esercizio dei diritti delle parti.

Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

 

Rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

(Art.88)

 

A seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, viene esplicitata la sopravvenuta impossibilità di dare seguito alle rispettive prestazioni.

Gli acquirenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Queste disposizioni saranno valide fino al 3 Aprile o fino ad altre date qualora saranno previste dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del2020.

Le disposizioni già previste dal D.L 9/2020 art. 28 per il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, attraverso le emissioni di voucher.

 

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

(Art.89)

Istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di tali settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

 

Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

 (Art.90)

Prevista la destinazione di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi nel settore della raccolta del diritto d’autore.

 

Ritardi o inadempimenti contrattuali in materia di contratti pubblici

(Art.91)

L'articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici[31].

Viene chiarito che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Vengono infine chiariti i dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore[32]: la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza; In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva.

 

Disposizioni in materia di trasporto marittimo e trasporto di pubblico di persone

 (Art.92)

Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio[33].

Con le stesse finalità è sospeso il pagamento dei canoni[34] relativi al periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

In considerazione dello stato di emergenza nazionale è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita, prova[35] e di revisione.

 

 

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

 (Art.93)

Previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, verrà determinata  l’entità massima del contributo riconoscibile e le modalità di presentazione della domande.

 

 

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

(Art.95)

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno:

  • la sede legale,
  • il domicilio fiscale o
  • la sede operativa

nel territorio dello stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Indennità collaboratori sportivi

 (Art.96)

Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, la stessa indennità di 600,00 € prevista per i titolari di partita Iva (dall’art.27),  anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso:

  • federazioni sportive nazionali,
  • enti di promozione sportiva,
  • società e associazioni sportive dilettantistiche[36],

già in essere alla data del 28 febbraio 2020.

L’indennizzo che verrà riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Misure a sostegno della filiera della stampa

 (Art.98)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta[37]. In particolare, si prevede che, per il 2020, il suddetto credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M 90/2018 ma, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista, venga presentata dal 1° al 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste.

 

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

 

Ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina del cd. "tax credit per le edicole" introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020[38]. In particolare:

  • incrementato da 2.000 a 4.000 euro l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
  • ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
  • estesa la misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

 (Art.103)

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi:

  • da avviare su istanza di parte o d’ufficio,
  • pendenti alla data del 23 febbraio 2020
    • iniziati successivamente al 23 febbraio 2020,

non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate.

 

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

 (Art.104)

 

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 2020.

La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

Misure per il settore agricolo

 (Art.105)

Viene esteso dal quarto al sesto, il grado di parentela o affinità, entro il quale nel settore agricolo, viene concessa la possibilità per un familiare o affine di svolgere delle prestazioni di lavoro, occasionalmente, a titolo di aiuto, senza la corresponsione di compensi.

 

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

 (Art.106)

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

  • l’identificazione dei partecipanti,
  • la loro partecipazione
  • e l’esercizio del diritto di voto,

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le S.p.A. quotate potranno designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

TABELLA DI SINTESI PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO “CURA ITALIA”

 

Adempimento/obbligo Sospensione /nuova scadenza
Versamenti nei confronti della PA (articolo 60), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’AGO) Dal 16/03 al 20/03
Versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi (articolo 61, comma 2): con una modifica all’articolo 8 del Dl 9/2020 viene estesa la sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile anche ad altri settori, tra cui teatri, fiere, musei, biblioteche, archivi, orti botanici, asili nido e servizi educativi, corsi di formazione, assistenza sociale non residenziale, ecc. Tale proroga, secondo la nota IFEL del 18 marzo 2020, potrebbe interessare gli enti locali limitatamente al personale impiegato in tale attività. Dal 2/3 al 30/04
Rinvio adempimenti fiscali (articolo 62) (diversi dai versamenti delle ritenute di acconto e delle ritenute alla fonte e trattenute addizionali Irpef).

NB: resta conferma la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU, già oggetto di proroga ad opera del DL 9/2020.

Dal 8/3 al 31/05

Nuova scadenza 30/06

Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67) Dal 8/3 al 31/05
Riscossione coattiva (articolo 68, commi 1-2): versamenti delle cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi Dal 8/3 al 31/05

Nuova scadenza

30/06/2020

Rata in scadenza il 28/02 per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (articolo 68, comma 3) 31/05
Comunicazioni quote inesigibili concessionari relative ai carichi affidati nel 2018-2020 (articolo 68, comma 4) 2018: 31/12/2023

2019: 31/12/2024

2020: 31/12/2025

Termini per gli atti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (articolo 83, comma 1), comprese le udienze e tutti i termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali nonché il termine per la presentazione del ricorso in primo grado alle commissioni tributarie, anche a seguito di istanza di reclamo-mediazione. Il comma 21 estende le disposizioni anche al contenzioso tributario. Dal 9/3 al 15/04
Termini relativi al processo amministrativo (articolo 84) Dal 9/3 al 15/04
Termini relativi alla giustizia contabile (articolo 85), compresi i termini di prescrizione, le istruttorie pre-processuali e le attività istruttorie. Dal 8/3 al 30/06
Procedure concorsuali (articolo 87, comma 6): sono sospese per 60 gg, salvo quelle che si svolgono per soli titoli o in modalità telematica. Possono essere concluse le procedure in cui sia già terminata la valutazione dei candidati e quelle per il conferimento di incarichi dirigenziali, che si instaurano e svolgono in modalità telematica e le progressioni di carriera. Fino al 17/05
Procedimenti amministrativi (ad istanza di parte o su iniziativa d’ufficio) pendenti al 23/02 o instaurati dopo tale data (articolo 103, comma 1)

NB: sono esclusi dalla sospensione i pagamenti di stipendi, fatture indennità o altre prestazioni comune denominate (comma 5).

Dal 23/02 al 15/04
Procedimenti disciplinari personale PA pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (articolo 103, comma 5) Dal 23/02 al 15/04
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi se scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15/04 (articolo 103, comma 2) Validità fino al 15/06
Esecuzione provvedimenti di rilascio immobili (articolo 103, comma 6) Sospensione fino al 30/06/20
Carte di identità e documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17/03 (articolo 104)

NB: tale proroga non vale ai fini dell’espatrio.

Fino al 31/08
Rendiconto di gestione enti locali anno 2019 (articolo 107, comma 1) 31/05
Bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali (articolo 107, comma 2) 31/05
Tariffe e PEF TARI (articolo 107, comma 4-5)

In alternativa i comuni potranno confermare per l’anno 2020 le tariffe già applicate per il 2019, approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il conguaglio (eventuale) tra tariffe e costi potrà essere ripartito su tre annualità a partire dal 2021.

30/06

 

o 31/12 (a scelta del comune)

Presentazione Documento unico di programmazione 2021-2023 (articolo 107, comma 6) 30/09
Procedure relative al dissesto e pre-dissesto (articolo 107, comma 7): 30/06
            •        deliberazione dello stato di dissesto (articolo 246, comma 2 ,Tuel);
•           deliberazione di attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, Tuel);
             •            presentazione al Ministro dell’interno dell’ipotesi di bilancio

stabilmente    riequilibrato (articolo 259, comma 1, Tuel)

             •           deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 264,

comma 1, Tuel)

             •            delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo

243-bis, comma 5, Tuel)

             •            l’esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per

l’impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del

piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-quater,

commi 1, 2 e 5 Tuel)

 

Approvazione bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 107, comma 8) 30/09
Anticipazione di cassa per enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 107,  comma 9)        31/12
(articolo 107, comma 10): dal 17 marzo e fino al 31 agosto 2020 sono prorogati i Termini applicabili in caso di commissariamento e scioglimento degli enti locali termini previsti dagli artt. 141 e 143 del Tuel:
• da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario prefettizio (articolo 141, comma 7); da 90 a 180 gg
• da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, il prefetto invia al Ministro dell’interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (articolo 143, comma 3); da 45 a 135 gg
• da 90 a 180 giorni il termine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa (articolo 143, comma

4);

da 90 a 180 gg
• da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (articolo 143, comma 12). da 60 a 150 gg
Questionari SOSE di province e città metropolitane (articolo 110) 31/08
Sospensione rata mutui Mef enti locali anno 2020 (articolo 111) Rimborso nell’anno

successivo alla

scadenza del mutuo

Comunicazioni sui rifiuti (articolo 113): sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2020, tra gli altri, i seguenti termini in materia di rifiuti: 30/06
            •          presentazione del MUD
• versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

 

[1] Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore di questo decreto, anche in assenza del provvedimento.

[2] La dicitura, che ha preso il posto della definizione “una tantum” presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c’è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.

[3] un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

 

[4] Ex articolo 9, commi 2 e 3, articolo 10, comma 1, articolo 15, comma 12, del medesimo decreto.

 

[5] come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

[6] data di entrata in vigore del presente decreto.

[7] art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

[8] di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007

[9] Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

[10] Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto

[11] ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

[12] di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

[13] ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

[14] ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

[15] Art. 8 comma 1 D.l. 9/2020.

[16] Di cui agli articoli 23, 24  e  29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[17] Art. 8 comma 2 D.l. 9/2020.

[18] Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Esclusa quindi quella di cui all’art. 29 Dpr 600/73.

[19] Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

[20] Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

[21] Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

[22] Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

[23] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[24] Art. 49 comma 1 TUIR. “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

[25] Di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

[26] Articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1.

[27] Art. 12 D.lgs. 159/2015.

[28] Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5,  comma 1, lettera d), del D.l. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del  D.l. 34/2019.

[29] Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[30] autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.

[31] introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020

[32] di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

[33] di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107

[34] di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

[35] di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

 

[36] di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

[37] di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

[38] (art. 1, c. 806, legge n. 145/2018)

 

 

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